Il Mare d'Amare
Dlgs 154/2004
DECRETO LEGISLATIVO - 26/05/2004 , n. 154 - Gazzetta Uff. 24/06/2004 , n.146
Testo vigente al 20 marzo 2011
Epigrafe
DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004 n.154 (in Gazz. Uff., 24 giugno, n. 146). - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 29 aprile 2004;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.1
Finalità e obiettivi
Art. 1.
1. Il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, si conforma ai principi di modernizzazione di cui alla legge 7 marzo 2003, n. 38, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), h), i), u), z), aa), bb), cc), dd) e gg), e a tale fine è riferito al sistema pesca, comprendente l'acquacoltura, in cui l'integrazione tra le misure di tutela delle risorse acquatiche e dell'ambiente e la salvaguardia delle attività economiche e sociali, deve essere basata su criteri di sostenibilità.
Art.2
Tavolo azzurro
Art. 2.
[ 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonché per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, è istituito il «Tavolo azzurro».
2. Il Tavolo azzurro è coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed è composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Il Tavolo azzurro è sentito, altresì, sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonché in relazione ad ogni altra finalità per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunità.
4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 è assicurata nell'ambito delle attività istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica] (1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 5-duodecies del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225.
Art.3
Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
Art. 3.
1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura;
b) un dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un dirigente del Ministero della salute;
e) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) un dirigente del Ministero delle attività produttive;
h) un dirigente del Ministero della difesa;
i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
k) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;
n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;
o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;
p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
s) un rappresentante della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
t) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
u) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Commissione è chiamata a dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità.
3. Il presidente può invitare, alle riunioni della Commissione, gli assessori regionali per la pesca e l'acquacoltura, i rappresentanti dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.
4. La Commissione ha durata triennale ed è nominata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art.4
Finalità e contenuti del Programma nazionale (1)
Art. 4.
[ 1. Tenuto conto degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali e nel riconoscimento delle risorse ittiche come bene comune rinnovabile, essenziale alla sicurezza alimentare mondiale, gli interessi e gli interventi pubblici di carattere generale, da perseguire attraverso il Programma nazionale, oltre gli interventi delle regioni e delle province autonome adottati nell'ambito delle rispettive competenze, sono riconducibili ai seguenti obiettivi:
a) perseguire la durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future e tutela della biodiversità;
b) perseguire lo sviluppo sostenibile e valorizzazione della produzione della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse, così come definite dalle pertinenti leggi, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi riconosciuti in conformità con le norme comunitarie;
c) sviluppare le opportunità occupazionali, il ricambio generazionale delle attività economiche e delle tutele sociali anche attraverso l'incentivazione della multifunzionalità, la promozione della cooperazione, dell'associazionismo e delle iniziative in favore dei lavoratori dipendenti;
d) tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici, valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
e) tutela della concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzazione del mercato interno;
f) sviluppo della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura secondo i principi della Programmazione nazionale della ricerca;
g) semplificazione delle procedure amministrative relative ai rapporti tra imprese ittiche e pubbliche amministrazioni, anche attraverso l'istituzione di organismi per lo svolgimento di servizi al settore;
h) promuovere l'aggiornamento professionale e la divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura ed i conseguenti interventi di formazione continua e permanente;
i) sostenere l'economia ittica delle regioni, al fine di rendere applicabili gli indirizzi nazionali e comunitari nei rispettivi territori.
2. Il Programma nazionale contiene la relazione sullo stato del settore, gli obiettivi settoriali relativi al periodo di programmazione, nonché la ripartizione degli stanziamenti di bilancio.
3. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7, le cooperative della pesca, le associazioni e le organizzazioni nazionali, nonché i consorzi riconosciuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi programmati ai sensi del presente decreto](2).
(1) Per l'entrata in vigore del presente Programma vedi l'articolo 5 del D.LGS. 27 maggio 2005, n. 100.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 5-duodecies del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225.
Art.5
Programmazione di settore (1)
Art. 5.
[ 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione del Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, propone al CIPE, per l'approvazione di cui al comma 3, il «Programma nazionale triennale della pesca e l'acquacoltura», di seguito denominato «Programma nazionale», contenente gli interventi di competenza nazionale..
2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresì, entro il 31 dicembre dell'anno precedente ciascun triennio di programmazione nazionale di cui al comma 1, i programmi regionali della pesca e dell'acquacoltura, o gli eventuali aggiornamenti, contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare con le proprie dotazioni di bilancio.
3. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, il CIPE approva il Programma nazionale con l'indicazione delle dotazioni finanziarie nazionali, nonché dell'eventuale destinazione di risorse aggiuntive ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione](2).
(1) Per l'entrata in vigore del presente Programma vedi l'articolo 5 del D.LGS. 27 maggio 2005, n. 100.
(2) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 5-duodecies del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225.
Art.6
Imprenditore ittico
Art. 6.
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Imprenditore ittico). - 1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3.
2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo.
6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.
8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attività di acquacoltura, sono rilasciate per un periodo iniziale di durata non inferiore a quella del piano di ammortamento dell'iniziativa cui pertiene la concessione, secondo i principi ed i criteri per il contenimento dell'impatto ambientale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e tenuto conto delle linee guida adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.».
Art.7
Attività connesse
Art. 7.
1. L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attività connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione.
2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche.
3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti.».
Art.8
Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea
Art. 8.
1. Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono notificati per il tramite della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.
Art.9
Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura
Art. 9.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi del gruppo composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di cui all'articolo 3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale, con particolare riferimento al perseguimento di quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).
2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma, di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di istituti scientifici, ivi compresi i consorzi nazionali di settore promossi dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca.
3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4 che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al quale ne può proporre la pubblicazione.
4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e 1'acquacoltura ed è composto da:
a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
b) tre esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
c) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;
e) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dal Ministro delle attività produttive;
f) tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
g) un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per la nutrizione, designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
h) due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
i) un esperto in ricerche applicate al settore, scelto tra una terna designata dal Consiglio nazionale delle ricerche tra propri ricercatori;
j) un esperto in ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;
k) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;
l) un esperto in ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
m) un esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
5. Il Comitato è chiamato, inoltre, ad esprimersi su ogni questione relativa a studi, ricerche e indagini che abbiano importanza scientifica di rilievo nazionale e interregionale per la pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.
6. Il Comitato ha durata triennale ed è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Art.10
Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura
Art. 10.
1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalità di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanità veterinaria.
2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art.11
Statistiche della pesca e dell'acquacoltura
Art. 11.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.
2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualità di armatore, è tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi .
2-bis. L'imprenditore ittico che viola le disposizioni di cui al comma 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3000 euro. Tale sanzione e' triplicata nel caso di violazione di dichiarazione concernente le catture e gli sbarchi di specie ittiche tutelate dai piani di protezione degli stock ittici o pescate fuori dalle acque mediterranee (1).
(1) Comma inserito dall'articolo 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59.
Art.12
Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche
Art. 12.
1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorità di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.
2. Le misure di sostenibilità, razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacità della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.
3. In conformità con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici.
4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attività di pesca, favorendo la sostenibilità delle integrazioni produttive.
5. Il controllo sulle misure di sostenibilità, di cui al comma 2, è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. La proprietà o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, è a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale.
7. In relazione alle attività di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversità e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attività dall'inquinamento.
Art.13
Misure di sostegno creditizio e assicurativo
Art. 13.
1. Le regioni possono promuovere, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (1).
(1) Vedi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art.14
Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura
Art. 14.
1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, è istituito il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura (FSNPA). Il Fondo ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale (1) .
2. Per le finalità di cui al comma 1, il FSNPA prevede le seguenti tipologie di intervento:
a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi da parte degli imprenditori ittici e dell'acquacoltura finalizzati alla copertura dei rischi relativi a gravi danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante, al valore della produzione, conseguenti a calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale ed a fluttuazioni dei prezzi delle materie prime;
b) misure in favore di eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di addetti agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di servizio o a seguito di affondamento, per avversità meteomarine, delle unità da pesca o asservite ad impianti;
c) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Programma assicurativo annuale, di cui all' articolo 14-bis , finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese di pesca che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 1 (1) (2).
3. La dotazione del Fondo è stabilita dal Programma nazionale nell'ambito della ripartizione delle relative risorse, tenendo conto di quanto previsto dal Programma assicurativo annuale di cui all' articolo 14-bis (1).
4. Su richiesta di una o più regioni o di una o più associazioni nazionali delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, il Ministro delle politiche agricole e forestali dispone, per il tramite degli Istituti scientifici operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), l'accertamento delle condizioni per gli interventi di cui al comma 2 al fine della dichiarazione, con proprio decreto, dello stato di calamità o di avversità meteomarine (1).
5. Per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta può essere effettuata tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, sono individuati, previa intesa con le regioni e le province autonome, i criteri di attuazione in base al principio di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà di cui all' articolo 118 della Costituzione , anche contemplando, per il pagamento degli interventi finanziari, la possibilità di avvalersi delle regioni o delle Capitanerie di porto (1).
[ 7. Le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante la nuova regolamentazione delle servitù militari, con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15, si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.] (3)
(1) Comma sostituito dall'articolo 1 del D.LGS. 27 maggio 2005, n. 100.
(2) Per la disciplina degli interventi di cui alla presente lettera, vedi l'articolo 1 del D.M. 8 gennaio 2008.
(3) Comma abrogato dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Art.14 bis
Copertura assicurativa nel settore della pesca e dell'acquacoltura (1)
Art. 14-bis
1. Per le finalità di cui all' articolo 14 , lo Stato concede contributi sui premi assicurativi agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento, qualora il danno raggiunga il 20 per cento della produzione relativamente alle zone dell'Obiettivo 1 ed il 30 per cento nelle altre zone.
2. Qualora contratti assicurativi coprano anche altre perdite dovute ad avverse condizioni non assimilabili alle calamità naturali, il contributo dello Stato, per gli interventi conformi agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca, è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Commissione di cui all' articolo 3 , sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi.
3. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive le imprese di pesca in qualsiasi forma giuridica costituite, nonché loro associazioni nazionali riconosciute ai sensi della legislazione vigente e le cooperative di pesca e loro consorzi.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il parere della Commissione di cui all' articolo 3 , sono individuati i criteri di attuazione.
5. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata, attraverso il Programma assicurativo annuale della pesca e dell'acquacoltura di seguito denominato: "Programma assicurativo", sulla base dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio in apposito capitolo nell'ambito della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. Il Programma assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dagli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Tavolo azzurro di cui all' articolo 2 , e sentite le proposte di una commissione tecnica. La composizione ed il regolamento di funzionamento della commissione tecnica è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario delegato alla pesca. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso, nè rimborso spese.
7. Nel Programma assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:
a) tipologia di polizza assicurativa;
b) area territoriale d'intervento;
c) evento climatico avverso o altro tipo di garanzia;
d) tipo di produzione e/o di strutture;
e) fattori e mezzi della produzione e loro prezzi.
8. Nel Programma assicurativo possono essere disposti anche:
a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;
b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.
(1) Articolo inserito dall'articolo 2 del D.LGS. 27 maggio 2005, n. 100.
Art.15
Comunicazione istituzionale
Art. 15.
1. Nel Programma nazionale è dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualità della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunità del mercato nazionale ed estero.
2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilità di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunità di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.
Art.16
Promozione della cooperazione
Art. 16.
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nazionali in forma cooperativa, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di:
a) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, riconosciute ai sensi delle leggi vigenti;
b) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
c) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono effettuate sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.
Art.17
Promozione dell'associazionismo
Art. 17.
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della produzione ittica nazionale, tutelare la concorrenzialità delle imprese di settore sui mercati nazionali ed internazionali, promuovere l'associazionismo nel settore della pesca e dell'acquacoltura nazionali, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative, ivi compresi i contratti di programma, i progetti sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura.
Art.18
Promozione delle attività a favore dei lavoratori dipendenti
Art. 18.
1. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle opportunità occupazionali e delle tutele sociali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle attività connesse, il Programma nazionale prevede il finanziamento di specifiche iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti, promosse dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il Contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sulla base di programmi annuali o pluriennali predisposti dalle medesime organizzazioni.
Art.19
Valutazione dei risultati dei programmi
Art. 19.
[ 1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4.
2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonché i criteri di valutazione e le modalità di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro è chiamato, altresì, ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti ](1).
(1) Articolo abrogato dall'articolo 2, comma 5-duodecies del D.L. 29 dicembre 2010 , n. 225.
Art.20
Tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale
Art. 20.
1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, è data priorità ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilità sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura:
a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonché progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima;
b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.
Art.21
Intesa tra Stato e regioni
Art. 21.
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per lo svolgimento dell'attività amministrativa inerente al settore della pesca e dell'acquacoltura non disciplinate dal presente decreto, in considerazione delle specifiche esigenze di unitarietà della regolamentazione del settore dell'economia ittica, del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni e dei principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Art.22
Dotazioni finanziarie
Art. 22.
1. All'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, con particolare riferimento agli articoli 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, come definiti ed approvati dal Programma nazionale adottato ai sensi dell'articolo 4, ivi compresi gli stanziamenti necessari per il funzionamento degli organi collegiali di cui agli articoli 3 e 9, si provvede, per gli anni 2004, 2005 e 2006, nell'ambito degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Art.23
Abrogazione norme
Art. 23.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Art.23 bis
Disposizioni transitorie (1)
Art. 23-bis
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all' articolo 14 , comma 6, per l'attuazione delle misure previste dal Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 marzo 1992 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 1992.
(1) Articolo inserito dall'articolo 19 septies del D.L. 9 novembre 2004, n. 266.