Il Mare d'Amare

Reg.Cee 404/2011 Parte II (61-89)

Reg.Cee 404/2011 - Parte II (art.61 a 89)

Parte I (art. 1 a 60)

Parte III (art. 90 alla fine)

Allegati

 

CAPO VII
Potenza del motore
Art.61
Certificazione della potenza del motore di propulsione
1. La certificazione della potenza motrice continua massima di un motore di propulsione nuovo, di un motore di propulsione sostitutivo e di un motore di propulsione modificato sotto il profilo tecnico, ai sensi dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento sul controllo, è rilasciata in conformità al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio.
2. Un motore di propulsione si ritiene modificato sotto il profilo tecnico ai sensi del paragrafo 1 quando uno dei suoi componenti principali (parti) ivi compresi, ma non soltanto, il materiale d'iniezione, le valvole, i turbocaricatori, i pistoni, le camicie dei cilindri, le bielle, le teste dei cilindri, vengono modificati o sostituiti da parti nuove con specifiche tecniche diverse che comportano una modifica della potenza nominale o quando si modifica la taratura del motore, come le regolazioni dell'iniezione, la configurazione dei turbocaricatori o la fasatura delle valvole. La natura della modifica tecnica è spiegata chiaramente nella certificazione di cui al paragrafo 1.
3. Il titolare di una licenza di pesca informa le autorità competenti prima che un nuovo motore di propulsione venga installato o prima che un motore di propulsione esistente venga sostituito o sottoposto a una modifica tecnica.
4. Il presente articolo si applica ai pescherecci soggetti a un regime di sforzo di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per gli altri pescherecci esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. Il presente articolo si applica esclusivamente ai pescherecci su cui sono stati installati nuovi motori di propulsione, o i cui motori di propulsione esistenti sono stati sostituiti o sottoposti a una modifica tecnica, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.
Art.62
Verifica e piano di campionamento
1. Al fine di verificare la potenza del motore in conformità all'articolo 41 del regolamento sul controllo, gli Stati membri elaborano un piano di campionamento per identificare i pescherecci o i gruppi di pescherecci nella loro flotta per i quali esiste il rischio di dichiarare una potenza del motore di propulsione inferiore a quella effettiva. Il piano di campionamento deve essere basato almeno sui seguenti criteri di alto rischio:
a) pescherecci operanti in zone di pesca soggette a regimi di sforzo di pesca, in particolare i pescherecci ai quali è stato assegnato uno sforzo individuale espresso in kW*giorni;
b) pescherecci soggetti a limitazioni della potenza della nave imposte dalla legislazione nazionale o dell'Unione europea;
c) pescherecci aventi un rapporto tra la potenza della nave (kW) e il tonnellaggio della nave (GT) inferiore del 50 % al rapporto medio a parità di tipologia di peschereccio, tipologia di attrezzi e specie bersaglio. Ai fini di tale analisi, gli Stati membri possono suddividere la flotta sulla base di uno o più criteri tra i seguenti:
i) la segmentazione o le unità di gestione della flotta come previsto dalla legislazione nazionale;
ii) categorie relative alla lunghezza;
iii) categorie relative al tonnellaggio;
iv) attrezzature utilizzate;
v) specie bersaglio.
2. Gli Stati membri possono utilizzare criteri di rischio aggiuntivi durante la loro valutazione.
3. Gli Stati membri stilano un elenco dei propri pescherecci che soddisfano uno o più criteri di rischio di cui al paragrafo 1 e, se pertinenti, i criteri di rischio di cui al paragrafo 2.
4. Gli Stati membri prelevano un campione casuale di pescherecci da ogni gruppo di navi corrispondente a uno dei criteri di rischio di cui ai paragrafi 1 e 2. La dimensione del campione equivale alla radice quadrata, arrotondata alla cifra intera più vicina, del numero di pescherecci che compongono il gruppo in questione.
5. Gli Stati membri verificano tutti i documenti tecnici di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in possesso di ogni peschereccio incluso nel campione casuale. Quanto agli altri documenti menzionati alla lettera g) dell'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri prestano particolare attenzione, se disponibili, alle specifiche del catalogo del fabbricante del motore.
6. Il presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012. I controlli fisici di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento sul controllo riguardano in via prioritaria le navi da traino che operano nell'ambito di un tipo di pesca soggetta a un regime di sforzo.
Art.63
Controllo fisico
1. Quando le misurazioni della potenza di propulsione si effettuano a bordo di un peschereccio nell'ambito di un controllo fisico della potenza del motore di propulsione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, la potenza del motore di propulsione si può misurare nel punto più facilmente accessibile tra l'elica e il motore.
2. Se la potenza del motore di propulsione viene misurata dopo il riduttore, si applica un'opportuna correzione alla misurazione per calcolare la potenza del motore di propulsione nella flangia di trasmissione del motore in conformità alla definizione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2930/86. Tale correzione tiene conto delle perdite di potenza derivanti dal riduttore sulla base dei dati tecnici ufficiali forniti dal costruttore del riduttore.
CAPO VIII
Controllo della pesca ricreativa
Art.64
Elaborazione dei piani di campionamento
1. Fatto salvo l'uso dei dati di cui al paragrafo 5, i piani di campionamento elaborati dagli Stati membri in conformità all'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento sul controllo al fine di controllare le catture di stock oggetto di piani di ricostituzione effettuate da imbarcazioni che praticano la pesca ricreativa consentono la raccolta di dati biennali.
2. I metodi utilizzati nei piani di campionamento sono stabiliti in modo chiaro e sono, per quanto possibile:
a) stabili nel tempo;
b) normalizzati nell'ambito delle regioni;
c) conformi agli standard di qualità definiti dagli organismi scientifici internazionali preposti e, se opportuno, dalle organizzazioni regionali per la pesca cui aderisce l'Unione europea in veste di parte contraente o osservatore.
3. Il piano di campionamento include un modello di campionamento per la stima delle catture di stock oggetto di piani di ricostituzione, gli attrezzi utilizzati e la zona geografica del piano di ricostituzione interessato in cui sono state effettuate le catture.
4. Gli Stati membri valutano sistematicamente la precisione e la correttezza dei dati raccolti.
5. Ai fini dei piani di campionamento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono utilizzare i dati raccolti in base al programma comunitario pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio nella misura in cui tali dati siano disponibili.
6. La presente disposizione non si applica nel caso in cui uno Stato membro abbia vietato la pesca ricreativa di uno stock oggetto di un piano di ricostituzione.
Art.65
Notifica e valutazione dei piani di campionamento
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani di campionamento dodici mesi dopo l'entrata in vigore di un piano di ricostituzione. Nel caso di piani di ricostituzione già validi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, il piano di campionamento è notificato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Le modifiche apportate al piano di campionamento sono notificate prima che acquistino efficacia.
2. Oltre alla valutazione prevista dall'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento sul controllo, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca valuta anche:
a) dopo la notifica di cui al paragrafo 1 e in seguito ogni cinque anni, la conformità dei piani di campionamento notificati rispetto ai criteri e ai requisiti menzionati nell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento;
b) la conformità di eventuali modifiche apportate a un piano di campionamento di cui al paragrafo 1 rispetto ai criteri e ai requisiti menzionati nell'articolo 64, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento.
3. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca formula raccomandazioni, se opportuno, atte a migliorare il piano di campionamento.
TITOLO IV
CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
CAPO I
Tracciabilità
Art.66
Definizione
Ai fini del presente capo, si intende per:
«prodotti della pesca e dell'acquacoltura», tutti i prodotti di cui al capitolo 03 e alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata stabilita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Art.67
Informazioni sulle partite
1. Gli operatori forniscono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita.
2. In aggiunta a quanto disposto al paragrafo 1, gli operatori aggiornano le informazioni pertinenti di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo derivanti dalla fusione o dalla suddivisione delle partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura successivamente alla prima vendita, nella fase in cui diventano disponibili.
3. Nel caso in cui, in seguito alla fusione o alla suddivisione delle partite successivamente alla prima vendita, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura provenienti da pescherecci o unità di produzione acquicola vengano mescolati, gli operatori sono in grado di identificare ciascuna partita di origine almeno grazie al relativo numero di identificazione di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera a), del regolamento sul controllo e possono risalire fino allo stadio della cattura o della raccolta, conformemente all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento sul controllo.
4. I sistemi e le procedure di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento sul controllo consentono agli operatori di identificare il fornitore o i fornitori diretti e, salvo qualora si tratti dei consumatori finali, l'acquirente o gli acquirenti diretti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
5. Le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo sono fornite attraverso l'etichettatura o l'imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. Esse possono essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura. Le informazioni apposte sulle partite restano disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento.
6. Gli operatori appongono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo oppure un sistema di marcatura:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, per gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
7. Quando le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo vengono fornite per mezzo di un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita, è apposto sulla partita corrispondente almeno il numero di identificazione.
8. Gli Stati membri collaborano tra loro per garantire che le informazioni apposte sulle partite e/o che le accompagnano fisicamente siano accessibili alle autorità competenti di uno Stato membro diverso da quello in cui i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sono stati suddivisi in partite, in particolare quando le informazioni sono apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un dispositivo analogo. Gli operatori che utilizzano tali strumenti fanno in modo che essi vengano elaborati sulla base di norme e specifiche riconosciute a livello internazionale.
9. Le informazioni relative alla data delle catture di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera d), del regolamento sul controllo possono includere più giorni di calendario o un periodo di tempo corrispondente a più date di catture.
10. Le informazioni relative ai fornitori di cui all'articolo 58, paragrafo 5, lettera f), del regolamento sul controllo riguardano il fornitore o i fornitori diretti dell'operatore di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Queste informazioni possono essere fornite, ove del caso, per mezzo della marchiatura d'identificazione di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
11. Le informazioni di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo non si applicano:
a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati che non rientrano nel campo di applicazione del certificato di cattura a norma dell'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio;
b) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura catturati o allevati in acqua dolce; e
c) ai pesci, ai crostacei e ai molluschi ornamentali.
12. Le informazioni elencate all'articolo 58, paragrafo 5, lettere da a) ad h), del regolamento sul controllo non si applicano ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.
13. Ai fini dell'articolo 58 del regolamento sul controllo, le informazioni relative alla zona geografica interessata sono:
a) la zona geografica interessata, quale definita all'articolo 4, punto 30, del regolamento sul controllo, per le catture di stock o gruppi di stock soggetti a un contingente e/o a una taglia minima nell'ambito della legislazione dell'Unione; o
b) la zona di cattura conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, per gli altri stock o gruppi di stock.
14. Il valore dei piccoli quantitativi di prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del regolamento sul controllo si applica alle vendite dirette da parte di un peschereccio, per giorno di calendario e per consumatore finale.
Art.68
Informazioni fornite al consumatore
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 6, del regolamento sul controllo riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2065/2001 e il metodo di produzione siano indicate sull'etichetta o su un marchio adeguato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati.
2. In deroga al paragrafo 1, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari o poster.
3. Nel caso in cui un prodotto della pesca o dell'acquacoltura sia stato precedentemente congelato, il termine «scongelato» è altresì indicato sull'etichetta o sul marchio adeguato di cui al paragrafo 1. Si considera che l'assenza di tale dicitura a livello della vendita al dettaglio indichi che i prodotti della pesca e dell'acquacoltura non sono stati precedentemente congelati e quindi scongelati.
4. In deroga al paragrafo 3, il termine «scongelato» non deve figurare:
a) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura precedentemente congelati per ragioni di sicurezza sanitaria, conformemente all'allegato III, sezione VIII, del regolamento (CE) n. 853/2004; e
b) sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura che sono stati scongelati prima di essere sottoposti ad affumicatura, salatura, cottura, marinatura, essiccatura o ad una combinazione di questi processi.
5. Il presente articolo non si applica ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui alle voci tariffarie 1604 e 1605 della nomenclatura combinata.
6. I prodotti della pesca e dell'acquacoltura e gli imballaggi etichettati o contrassegnati con un marchio precedentemente all'entrata in vigore del presente articolo che non sono conformi all'articolo 58, paragrafo 5, lettera g), con riguardo al nome scientifico e lettera h) del regolamento sul controllo e di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
CAPO II
Pesatura dei prodotti della pesca
SEZIONE I
N o r m e g e n e r a l i r e l a t i v e a l l a p e s a t u r a
Art.69
Campo di applicazione
Fatti salvi gli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, le disposizioni di cui al presente capo si applicano agli sbarchi di pescherecci dell'Unione effettuati in uno Stato membro e ai trasbordi fra pescherecci dell'Unione effettuati in porti o luoghi prossimi alle coste di uno Stato membro, nonché alla pesatura di prodotti della pesca a bordo di pescherecci dell'Unione nelle acque dell'Unione.
Art.70
Registri di pesatura
1. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato o del magazzinaggio che precede la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca o, se pertinente, il comandante del peschereccio dell'Unione, registrano la pesatura eseguita in conformità agli articoli 60 e 61 del regolamento sul controllo indicando le seguenti informazioni:
a) il codice FAO alfa-3 della specie pesata;
b) il risultato della pesatura per ogni quantitativo di ciascuna specie in chilogrammi di prodotto;
c) il numero di identificazione esterno e il nome del peschereccio dal quale proviene il quantitativo pesato;
d) la presentazione dei prodotti della pesca pesati;
e) la data della pesatura (AAAA-MM-GG).
2. Gli acquirenti registrati, i centri d'asta registrati o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato o del magazzinaggio che precede la prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca o, se pertinente, il comandante del peschereccio dell'Unione, conservano i registri di cui al paragrafo 1 per un periodo di tre anni.
Art.71
Momento della pesatura
1. Quando i prodotti della pesca sono trasbordati da un peschereccio dell'Unione ad un altro e il primo sbarco dei prodotti della pesca trasbordati avviene in un porto al di fuori dell'Unione europea, i prodotti della pesca sono pesati prima di essere portati via dal porto o dal luogo di trasbordo.
2. Quando i prodotti della pesca sono pesati a bordo di un peschereccio dell'Unione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo e sottoposti a nuova pesatura a terra dopo lo sbarco, la cifra risultante dalla pesatura a terra viene utilizzata ai fini dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento sul controllo.
3. Fatte salve le disposizioni speciali per i pescherecci dell'Unione non soggetti alla compilazione e alla trasmissione elettroniche dei dati del giornale di pesca ai sensi dell'articolo 15 del regolamento sul controllo, lo Stato membro può chiedere al comandante di consegnare alle autorità competenti dello Stato membro dello sbarco, prima della pesatura, una copia del foglio del giornale di pesca.
Art.72
Sistemi di pesatura
1. Tutti i sistemi di pesatura sono calibrati e sigillati in base ai sistemi nazionali dalle autorità competenti dello Stato membro.
2. La persona fisica o giuridica responsabile del sistema di pesatura tiene un registro della calibrazione.
3. Se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest'ultimo è provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. È registrata la lettura del contatore all'inizio dell'operazione di pesatura nonché il totale cumulato. La persona fisica o giuridica responsabile della pesatura registra nel registro di pesatura tutti gli utilizzi del sistema.
Art.73
Pesatura di prodotti della pesca congelati
1. Fatte salve le norme speciali e in particolare gli articoli 70 e 74 del presente regolamento, quando si pesano quantitativi sbarcati di prodotti della pesca congelati, il peso dei prodotti della pesca congelati sbarcati in casse o in blocchi può essere determinato per specie e, se del caso, per presentazione, moltiplicando il numero totale di casse o blocchi per il peso netto medio di una cassa o di un blocco calcolato in base alla metodologia prevista nell'allegato XVIII.
2. Le persone fisiche o giuridiche che effettuano la pesatura dei prodotti della pesca tengono, per ogni sbarco, un registro indicante:
a) il nome e le lettere e i numeri di immatricolazione esterni del peschereccio da cui sono stati sbarcati i prodotti della pesca;
b) la specie e, se del caso, la presentazione del pesce sbarcato;
c) le dimensioni della partita e del campione di pallet, per specie e, se del caso, per presentazione, in conformità al punto 1 dell'allegato XVIII;
d) il peso di ciascun pallet facente parte del campione e il peso medio dei pallet;
e) il numero di casse o blocchi per ogni pallet del campione;
f) la tara per cassa, se diversa dalla tara specificata al punto 4 dell'allegato XVIII;
g) il peso medio di un pallet vuoto in conformità del punto 3, lettera b), dell'allegato XVIII;
h) il peso medio per cassa o per blocco dei prodotti della pesca, per specie e, se del caso, per presentazione.
Art.74
Ghiaccio ed acqua
1. Prima della pesatura, l'acquirente registrato, il centro d'asta registrato o gli altri organismi o le persone responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca provvedono affinché si rimuova il ghiaccio dai prodotti della pesca in misura ragionevole, evitando di causare deterioramenti e di ridurne la qualità.
2. Fatte salve le norme speciali valide per le specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del presente regolamento, sbarcate alla rinfusa per essere trasferite nel luogo della prima immissione sul mercato, del magazzinaggio o della trasformazione, l'acqua e il ghiaccio sottratti dal peso totale non superano il 2 %. In tutti i casi, la percentuale di detrazione dell'acqua e del ghiaccio viene annotata sulla ricevuta di pesatura insieme alla registrazione del peso. La detrazione dell'acqua o del ghiaccio non è prevista per le specie non pelagiche.
Art.75
Accesso da parte delle autorità competenti
Le autorità competenti hanno pieno accesso, in qualsiasi momento, ai sistemi di pesatura, ai registri di pesatura, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui i prodotti della pesca sono immagazzinati o trasformati.
Art.76
Piani di campionamento
1. Gli Stati membri adottano il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento sul controllo e ogni modifica sostanziale dello stesso in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XIX.
2. Gli Stati membri adottano il piano di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento sul controllo e ogni modifica sostanziale dello stesso in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XX. Se la pesatura delle catture avviene a bordo, il margine di tolleranza di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento sul controllo non si applica se la cifra risultante dalla pesatura successiva allo sbarco è superiore alla cifra corrispondente che risulta dalla pesatura a bordo.
3. Gli Stati membri che intendono adottare i piani di campionamento di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 3, del regolamento sul controllo presentano di preferenza un unico piano di campionamento relativo a tutte le procedure di pesatura per un periodo di tre anni entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale piano di campionamento può consistere in parti diverse per i diversi tipi di pesca.
4. Eventuali nuovi piani di campionamento la cui adozione sia successiva al termine indicato nel paragrafo 3 o eventuali modifiche apportate a tali piani sono presentati per approvazione entro tre mesi dalla fine dell'anno in questione.
Art.77
Piani di controllo e programmi per la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco
1. Gli Stati membri adottano il piano di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo ed ogni sostanziale modifica dello stesso conformemente alla metodologia basata sul rischio descritta all'allegato XXI.
2. Ove intendano adottare i piani di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo, gli Stati membri presentano un piano di controllo unico per Stato membro che contempli tutti i trasporti di prodotti della pesca da pesare dopo il trasporto. Tale piano di controllo è presentato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il piano di controllo unico può consistere in parti diverse per i diversi tipi di pesca.
3. Gli Stati membri adottano il programma di controllo comune contemplato dall'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo ed ogni modifica sostanziale dello stesso conformemente alla metodologia basata sul rischio descritta all'allegato XXII.
4. Ove intendano adottare i programmi di controllo comuni di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo, gli Stati membri li presentano entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Qualsiasi nuovo piano di controllo di cui al paragrafo 2 o programma di controllo comune di cui al paragrafo 4 da adottarsi successivamente al termine di cui ai paragrafi 2 e 4, o qualsiasi modifica apportata a tali piani o programmi, sono presentati tre mesi prima della fine dell'anno precedente la data di entrata in vigore di tale piano o programma.
SEZIONE II
N o r m e s p e c i a l i p e r l a p e s a t u r a d i d e t e r m i n a t e s p e c i e p e l a g i c h e
Art.78
Campo di applicazione delle procedure di pesatura per la pesca di aringhe, sgombri e sugarelli
Le norme contemplate dalla presente sezione si applicano alla pesatura di aringhe (Clupea harengus), sgombri (Scomber scombrus) e sugarelli (Trachurus spp.) o una combinazione degli stessi, sbarcati nell'Unione Europea o da pescherecci dell'Unione in paesi terzi, pescati:
a) per l'aringa, nelle zone CIEM I, II, IIIa, IV, Vb, VI e VII;
b) per lo sgombro, nelle zone CIEM IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e nelle acque dell'Unione europea delle zone COPACE;
c) per il sugarello, nelle zone CIEM IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV e nelle acque dell'Unione europea delle zone COPACE;
qualora i quantitativi per sbarco siano superiori a 10 tonnellate.
Art.79
Porti di pesatura delle catture di aringhe, sgombri e sugarelli
1. Le catture delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento sono immediatamente pesate allo sbarco. Tuttavia, le catture di tali specie possono essere pesate dopo il trasporto se:
— per una destinazione situata in uno Stato membro, lo Stato membro interessato ha adottato un piano di controllo di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento sul controllo in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XXI,
— per una destinazione situata in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati hanno adottato un programma di controllo comune di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento sul controllo in conformità alla metodologia fondata sul rischio descritta nell'allegato XXII,
e se il suddetto piano di controllo o programma di controllo comune è stato approvato dalla Commissione.
2. Ogni Stato membro interessato stabilisce in quale dei suoi porti effettuare la pesatura delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento e fa in modo che tutti gli sbarchi di tali specie avvengano in tali porti. Tali porti hanno:
a) ore di sbarco o trasbordo stabilite;
b) luoghi di sbarco o trasbordo stabiliti;
c) procedure di ispezione e di sorveglianza stabilite.
3. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione l'elenco di tali porti e delle procedure di ispezione e sorveglianza applicabili in tali porti, ivi compresi i termini e le condizioni per registrare e trasmettere i quantitativi di qualsivoglia di tali specie nell'ambito di ogni sbarco.
4. Qualsiasi modifica agli elenchi dei porti e delle procedure di ispezione e sorveglianza di cui al paragrafo 3 è comunicata alla Commissione, almeno 15 giorni prima dell'entrata in vigore.
5. Gli Stati membri fanno in modo che tutti gli sbarchi delle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento da parte dei loro pescherecci al di fuori dell'Unione europea avvengano in porti espressamente selezionati a scopo di pesatura dai paesi terzi che abbiano concluso accordi con l'Unione europea in relazione a tali specie.
6. La Commissione comunica a tutti gli Stati membri interessati le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 nonché l'elenco dei porti scelti dai paesi terzi.
7. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano sul loro sito web ufficiale l'elenco dei porti e le relative modifiche.
Art.80
Ingresso nel porto di uno Stato membro
1. Ai fini della pesatura, il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve avvenire lo sbarco, almeno quattro ore prima dell'ingresso nel porto di sbarco interessato, le seguenti informazioni:
a) il porto in cui intende entrare, il nome della nave e le lettere e numeri di immatricolazione esterni;
b) l'ora prevista di arrivo in porto;
c) i quantitativi in chilogrammi di peso vivo di aringhe, sgombri e sugarelli trasportati a bordo;
d) la zona o le zone geografiche in cui è stata effettuata la cattura; la zona si riferisce alla sotto-zona e divisione o sottodivisione in cui si applicano i limiti di cattura ai sensi del diritto dell'Unione.
2. Il comandante di un peschereccio dell'Unione soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca invia elettronicamente le informazioni di cui al paragrafo
1 al proprio Stato di bandiera. Gli Stati membri trasmettono quanto prima queste informazioni allo Stato membro in cui deve aver luogo lo sbarco. I dati riportati sul giornale di pesca elettronico di cui all'articolo 15 del regolamento sul controllo e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere inviati in un'unica trasmissione elettronica.
3. Gli Stati membri possono prevedere un termine di notifica inferiore a quello stabilito nel paragrafo 1. In tal caso gli Stati membri interessati informano la Commissione 15 giorni prima dell'entrata in vigore di tale periodo di notifica più breve. La Commissione e gli Stati membri interessati pubblicano tali informazioni sul loro sito web ufficiale.
Art.81
Scarico
Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che lo scarico delle catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento non inizi finché non sia espressamente autorizzato. Qualora lo scarico venga interrotto, è necessaria un'autorizzazione per potere riprendere l'operazione.
Art.82
Giornale di pesca
1. All'arrivo in porto e prima dell'inizio dello scarico, il comandante di un peschereccio che non sia soggetto all'obbligo di registrare elettronicamente i dati sul giornale di pesca presenta immediatamente la/e relativa/e pagina/e compilata/e del giornale di pesca per ispezione dell'autorità competente dello Stato membro presso il porto di sbarco.
2. I quantitativi di aringhe, sgombri e sugarelli trasportati a bordo, notificati prima dello sbarco con le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, corrispondono ai quantitativi registrati sul giornale di pesca compilato.
Art.83
Sistemi pubblici di pesatura di aringhe, sgombri e sugarelli freschi
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 72 del presente regolamento, qualora si utilizzino sistemi pubblici per la pesatura, le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento rilasciano all'acquirente una bolla di pesatura in cui sono riportati la data e l'ora della pesatura e il numero identificativo dell'autocisterna. Copia della bolla di pesatura è acclusa alla nota di vendita o alla dichiarazione di assunzione in carico.
Art.84
Sistemi privati di pesatura del pesce fresco
1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 72 del presente regolamento, l'utilizzo di sistemi privati di pesatura è soggetto anche ai requisiti del presente articolo.
2. Le persone fisiche o giuridiche che pesano le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento tengono un registro rilegato e impaginato per ogni sistema di pesatura. Il registro è compilato immediatamente dopo il termine della pesatura di un singolo sbarco e al più tardi entro le 23:59 (ora locale) del giorno in cui è stata ultimata la pesatura. Il registro indica:
a) il nome e i numeri e lettere di immatricolazione esterni del peschereccio da cui è stata sbarcata qualsiasi cattura di cui all'articolo 78 del presente regolamento;
b) lo specifico numero identificativo delle autocisterne e il relativo carico nei casi in cui le catture di cui all'articolo 78 del presente regolamento siano state trasportate dal porto di sbarco prima della pesatura ai sensi dell'articolo 79 del presente regolamento. Il carico di ogni autocisterna è pesato e registrato separatamente. Può tuttavia essere registrato il peso complessivo di tutti i carichi delle autocisterne provenienti dallo stesso peschereccio, purché tali carichi siano pesati uno di seguito all'altro e senza interruzione;
c) le specie ittiche;
d) il peso di ciascuno sbarco;
e) la data e l'ora dell'inizio e della fine della pesatura.
3. Fermo restando l'articolo 72, paragrafo 3, del presente regolamento, qualora la pesatura sia effettuata su un sistema dotato di nastro trasportatore, ogni utilizzo del sistema è riportato sul registro di pesatura rilegato e impaginato.
Art.85
Pesatura del pesce congelato
Al momento della pesatura dei quantitativi sbarcati di aringa, sgombro e sugarello congelati, il peso del pesce congelato sbarcato in casse è determinato per specie conformemente all'articolo 73 del presente regolamento.
Art.86
Conservazione dei registri di pesatura
Tutti i registri di pesatura previsti dall'articolo 84, paragrafo 3, e dall'articolo 85 del presente regolamento e le copie di qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento sono conservati per sei anni.
Art.87
Nota di vendita e dichiarazione di assunzione in carico
Le persone fisiche o giuridiche responsabili della presentazione delle note di vendita e delle dichiarazioni di assunzione di carico presentano tali dichiarazioni in relazione alle specie di cui all'articolo 78 del presente regolamento alle autorità competenti dello Stato membro interessato su richiesta dello stesso.
Art.88
Verifiche incrociate
Fino a quando non venga istituita una banca dati informatizzata a norma dell'articolo 109 del regolamento sul controllo, le autorità competenti effettuano le verifiche incrociate amministrative, riguardo a tutti gli sbarchi, tra i dati indicati di seguito:
a) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri e sugarelli, notificati prima dello sbarco secondo le modalità previste dall'articolo 80, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e i quantitativi registrati sul giornale di pesca;
b) i quantitativi, suddivisi per specie, di aringhe, sgombri e sugarelli registrati sul giornale di pesca e i quantitativi registrati nella dichiarazione di sbarco;
c) i quantitativi, suddivisi per specie, indicati nella dichiarazione di sbarco e i quantitativi indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;
d) la zona di cattura registrata nel giornale di pesca della nave e i dati VMS relativi alla nave in questione.
Art.89
Monitoraggio della pesatura
1. La pesatura delle aringhe, degli sgombri e dei sugarelli pescati provenienti dalla nave viene monitorata per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, è monitorata la pesatura dell'intero carico. Per gli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli congelati si procede al conteggio di tutte le casse e al controllo del calcolo del peso netto medio effettuato secondo il metodo descritto nell'allegato XVIII.
2. Oltre a quelli indicati all'articolo 88 del presente regolamento, sono sottoposti a controllo incrociato i dati seguenti:
a) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli indicati nei registri di pesatura presso sistemi pubblici o privati e i quantitativi per specie indicati nella dichiarazione di assunzione in carico o nella nota di vendita;
b) i quantitativi per specie di aringhe, sgombri e sugarelli registrati su qualsiasi documento di trasporto nell'ambito di un piano di controllo o di un programma di controllo comune di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del presente regolamento;
c) i numeri identificativi specifici delle autocisterne indicati sul registro ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.
3. Una volta concluse le operazioni di sbarco si controlla che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave.
4. Tutte le attività di controllo contemplate dal presente articolo e dall'articolo 107 del presente regolamento sono documentate. La relativa documentazione è conservata per sei anni.

Parte I (art. 1 a 60)

Parte III (art. 90 alla fine)

Allegati

 


Antonio Raffone