IL MARE D'AMARE |
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Codice della Navigazione Artt. 1161 - 1234Libro primo Disposizioni penali Titolo III Delle contravvenzioni in particolare Capo I Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata
1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l' uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l' arresto fino a sei mesi o con l' ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
2. Se l' occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all' art. 54. Art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali
Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell' ambito del demanio marittimo o del mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione prescritta nell' articolo 51, è punito con l' arresto fino a due mesi ovvero con l' ammenda fino a lire duecentomila. Art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti
1. Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma dell' articolo 52 e nel primo comma dell' articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con l' arresto fino a due mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Chiunque impianta o esercita uno stabilimento o fa un deposito di sostanze infiammabili o esplosive, senza l' autorizzazione prescritta nel secondo comma dell' articolo 52, nel terzo comma dell' articolo 59 e nel secondo e terzo comma dell' articolo 723, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione. Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici
Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate
E' punito con [l' ammenda] fino a lire un milione: 1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50, 57, 723, primo comma, senza il permesso dell' autorità competente e il pagamento del relativo canone; 2) chiunque non esegue l' ordine di rimozione delle cose depositate. Art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali
Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con [l' ammenda] fino a lire duecentomila>. Art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave
E' punito con [l' ammenda] da lire quarantamila a quattrocentomila: 1) chiunque non esegue le disposizioni dell' autorità competente sulla costruzione e sulla manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle opere previste nell' articolo 77; 2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un' apertura di cava di pietre o altro lavoro di escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto. Art. 1168 - Pesca abusiva
Chiunque, senza l' autorizzazione dell' autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con [l' ammenda] fino a lire centomila. Art. 1169 - Uso d' armi e accensioni di fuochi
Chiunque non osserva le disposizioni dell' articolo 80 è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire quarantamila a quattrocentomila. Art. 1170 - Inosservanza dell' obbligo di assumere un pilota
Il comandante della nave, che non assume il pilota nei luoghi dove il pilotaggio è obbligatorio, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire centomila a un milione. Art. 1171 - Abusivo esercizio d' impresa portuale, di rimorchio o di pilotaggio
E' punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni: 1) abrogato; 2) chiunque esercita il servizio di rimorchio, senza la concessione prescritta nell' articolo 101 o con mezzi tecnici non rispondenti alle caratteristiche determinate dall' autorità competente; 3) chiunquè, fuori dei casi di urgente necessità, esercita il pilotaggio senza patente o autorizzazione. Art. 1172 (abrogato)
[ Articolo abrogato dall' art. 27 l. 28 gennaio 1994 n. 84 come modificato dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 696. ] Art. 1173 - Inosservanza di tariffe
Chiunque richiede e riscuote mercedi superiori a quelle fissate nelle tariffe approvate dall' autorità competente è punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila. Art. 1174 - Inosservanza di norme di polizia
1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente in materia di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi, ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Se l' inosservanza riguarda un provvedimento dell' autorità in materia di circolazione nell' ambito del demanio marittimo o aeronautico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila. Art. 1175 - Pene accessorie
La condanna, per le contravvenzioni previste negli articoli 1170, 1173, 1174 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione. Art. 1176 - Inosservanza del dievieto di mediazione
Chiunque richiede o riceve per sè o per altri, in danaro o altra utilità, una retribuzione per procurare l' assunzione di una persona dell' equipaggio di navi o galleggianti marittimi nazionali o di aeromobili nazionali è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione. Art. 1177 - Aggravanti
La pena è dell' arresto da sei mesi ad un anno e dell' ammenda da lire duecentomila a un milione: 1) se il fatto previsto nell' articolo precedente si riferisce all' assunzione di più persone; 2) se il colpevole è dedito a scopo di lucro al collocamento di appartenenti alla gente di mare o al personale di volo ovvero esplica abusivamente una attività, anche indiretta, intesa a procurare o a facilitare il collocamento della gente di mare o del personale di volo; 3) se il fatto si verifica in località dove esiste un ufficio di collocamento per la gente di mare o del personale di volo; 4) se il colpevole è fornito di un titolo professionale marittimo o aeronautico. In tal caso la condanna importa la sospensione dai titoli per la durata di un anno. Art. 1178 - Irregolare assunzione di personale e omessa annotazione sul ruolo di equipaggio
1. L' armatore o il comandante della nave o del galleggiante marittimi, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona non appartenente alla gente di mare ovvero arruola una persona senza regolare contratto o senza la preventiva visita medica, ovvero imbarca o sbarca un componente dell'equipaggio senza far eseguire la relativa annotazione sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, è punito con l' ammenda fino a lire duecentomila.
2. Alla stessa pena soggiace l' armatore o il comandante della nave o del galleggiante addetti alla navigazione interna, l' esercente o il comandante dell' aeromobile il quale, fuori dei casi previsti dalla legge, ammette a far parte dell' equipaggio una persona non iscritta rispettivamente nel personale navigante o nel personale di volo ovvero senza l' osservanza delle norme relative alle visite mediche di detto personale di volo. Art. 1179 - Assunzione irregolare di minori
1. L' armatore o il comandante della nave o del galleggiante, che ammette a far parte dell'equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi di macchina una persona minore degli anni diciotto, è punito con l' ammenda da lire centomila a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace l' esercente o il comandante dell' aeromobile, che ammette a far parte dell' equipaggio una persona minore degli anni quattordici ovvero adibisce ai servizi tecnici di bordo una persona minore degli anni diciotto. Art. 1180 - Assunzione abusiva di stranieri
1. L' armatore, l' esercente o il comandante, che, fuori dei casi consentiti negli articoli 294, 319, 886, 898, ammette uno straniero a fare parte dell' equipaggio della nave o dell' aeromobile, è punito con l' ammenda da lire sessantamila a duecentomila.
2. La stessa pena si applica all' armatore, all' esercente o al comandante che non sbarca lo straniero regolarmente assunto nel termine previsto dalle disposizioni predette. Art. 1181 - Sbarco all' estero di componente dell' equipaggio soggetto ad obblighi di leva
Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, fuori dei casi previsti negli articoli 196, 813, consente lo sbarco in territorio estero di un componente dell' equipaggio soggetto agli obblighi di leva o richiamato alle armi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con [l' ammenda fino a lire un milione. Art. 1182 - Inosservanze relative alla costruzione o riparazione di nave o aeromobile, ovvero al varo della nave
E' punito con [l' ammenda] da lire centomila a un milione, qualora il fatto non costituisca un più grave reato: 1) chiunque fa eseguire la costruzione o la riparazione di una nave o di un aeromobile o di un motore per aeromobile da persona sfornita della prescritta patente, autorizzazione o abilitazione; 2) chiunque, senza la prescritta patente, autorizzazione o abilitazione, inizia la costruzione o la riparazione prevista nel n. 1; 3) chiunque imprende la costruzione di una nave o di un galleggiante, senza la dichiarazione prescritta nell' articolo 233, o la costruzione di un aeromobile, senza la dichiarazione e la denuncia prescritte negli articoli 848, 849; 4) chiunque esegue il varo di una nave senza la comunicazione prevista nell' articolo 243; 5) il costruttore della nave o dell' aeromobile che non osserva l' ordine di sospensione della costruzione dato ai sensi degli articoli 236, 851. Art. 1183 - Inosservanze relative alla demolizione di nave o di aeromobile
1. Il proprietario deella nave o del galleggiante, che senza giustificato motivo non esegue nel termine stabilito nell' articolo 161 l' ordine dell' autorità marittima o di quella preposta all' esercizio della navigazione interna di riparare, di destinare ad altro uso o di demolire la nave o il galleggiante, è punito con [l' ammenda] da lire sessantamila a un milione.
2. Chiunque demolisce una nave, un galleggiante o un aeromobile nazionali, senza l' autorizzazione prescritta negli articoli 160, 760, è punito con [l' ammenda] da lire centomila a un milione. Art. 1184 - Inosservanze relative alla dismissione della bandiera della nave e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell' aeromobile
1. Chiunque aliena la nave o l' aeromobile senza l' autorizzazione prescritta negli articoli 156, 758 è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque omette le denunce prescritte negli articoli 157, 759. Art. 1185 - Inosservanze relative alla dismissizione della bandiera della nave e alla perdita dei requisiti di nazionalità dell' aeromobile
Il proprietario dell' aeromobile che ne chiede l' iscrizione oltre il termine prescritto nell' articolo 754 è punito con [l' ammenda]> fino a lire quattrocentomila. Art. 1186 - Inosservanza di norme per le visite delle navi o degli aeromobili
Chiunque non osserva le prescrizioni di questo codice, delle altre leggi e dei regolamenti o le disposizioni dell' autorità concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con [l' ammenda] da loire duecentomila a un milione. Art. 1187 - Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna
1. Chiunque, senza la concessione prescritta nell' articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna è punito con [l'ammenda] da lire duecentomila a un milione.
2. Chiunque senza l' autorizzazione prescritta nell' articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, è punito con [l' ammenda] da lire quarantamila a quattrocentomila. Art. 1188 - Abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo
E' punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni: 1) chiunque esercita un pubblico servizio di trasporto aereo, senza la concessione prescritta nell'articolo 776; 2) chiunque effettua il trasporto aereo di passeggeri a carattere discontinuo o occasionale ovvero il servizio di lavoro aereo, senza la licenza prescritta nell' articolo 788. Art. 1189 - Inosservanza di norme sui servizi della navigazione interna
Chiunque nell' esercizio di uno dei servizi di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, previsti nell' articolo 226, non osserva le modalità stabilite dall' autorità competente, ovvero richiede e riscuote prezzi superiori o inferiori alle tariffe massime o minime fissate dall' autorità medesima è punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila. Art. 1190 - Inosservanza di norme sulle scuole di pilotaggio
E' punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni: 1) chiunque esercita una scuola di pilotaggio aereo, senza la licenza prescritta nell' articolo 788; 2) chiunque ammette all' istruzione di pilotaggio aereo un allievo, che non ha conseguito il prescritto certificato di idoneità psicofisiologica, ovvero un allievo di minore età, senza il consenso dell' esercente la patria potestà o la tutela. Art. 1191 - Abusiva istituzione e cessazione dell' esercizio di aerodromi o impianti privati
E' punito con [l' ammenda] da lire un milione a quattro milioni: 1) chiunque istituisce un aerodromo o un altro impianto aeronautico privato, senza l' autorizzazione prescritta nell' articolo 704, ovvero ne continua l' esercizio dopo la revoca dell' autorizzazione; 2) chiunque apre al traffico aereo civile un aerodromo adibito ad usi speciali, senza l' autorizzazione prescritta nell' articolo 709, primo comma, ovvero ne continua l' esercizio dopo la revoca dell'autorizzazione; 3) chiunque cessa dall' esercizio di un aerodromo o di un altro impianto aeronautico privato, senza l'autorizzazione prescritta nell' articolo 713, ovvero prima della scadenza del termine fissato nel secondo comma del detto articolo. Art. 1192 - Inosservanza di norme sull' uso della bandiera e del nome
E' punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila: 1) il comandante che non inalbera sulla nave la bandiera quando sia prescritto; 2) l' armatore o il comandante che non osserva le disposizioni sull' uso del nome o del numero di individuazione della nave o del galleggiante; 3) l' esercente o il comandante se l' aeromobile circola sprovvisto dei contrassegni di individuazione prescritti o porta abusivamente i contrassegni riservati agli aeromobili di Stato. Art. 1193 - Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo
1. Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila.
2. Alla stessa pena soggiace il comandante di nave o di aeromobile che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte. Art. 1194 - Mancata rinnovazione di documenti di bordo
L' armatore della nave o l' esercente dell' aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo è punito con [l' ammenda] fino a lire un milione. Art. 1195 - Inosservanza di formalità alla partenza o all' arrivo in porto o in aerodromo
Il comandante di nave o di aeromobile nazionali o stranieri, che alla partenza o all' arrivo in porto o in aerodromo non adempie le formalità prescritte da questo codice e dal regolamento, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire un milione. Art. 1196 - Inosservanza delle norme sull' abbandono della nave e sull'obbligo di consultazione dell' equipaggio
1. Il comandante, che in caso di abbandono della nave o dell' aeromobile in pericolo non osserva le norme stabilite dal presente codice, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.
2. La stessa pena si applica al comandante, che omette di sentire il parere dei componenti dell'equipaggio, nei casi in cui tale parere è richiesto. Art. 1197 - Rifiuto di cooperare al ricupero
Il componente dell' equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante ovvero di perdita dell' aeromobile, essendone richiesto dal comandante o dall' autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il recupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila. Art. 1198 - Omissione di dichiarazioni in caso di urto
Il comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che in caso di urto non osserva le disposizioni del secondo comma dell' articolo 485, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila. Art. 1199 - Imbarco abusivo o clandestino di armi o esplosivi
1. Il comandante, che imbarca sulla nave o sull' aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici o merci pericolose, senza l' autorizzazione prescritta negli articoli 193, 816 è punito con l' arresto fino a sei mesi e con l' ammenda da lire centomila a due milioni.
2. Chiunque imbarca clandestinamente su una nave o su un aeromobile nazionali o stranieri armi e munizioni da guerra, gas tossici, sostanze esplosive o infiammabili o altre materie nocive o pericolose per la nave, per l' aeromobile, per il carico o per le persone, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire sessantamila a seicentomila. Se il fatto è commesso da un componente dell' equipaggio, la pena non è inferiore a un mese o a lire centomila.
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge. Art. 1200 - Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti
1. Chiunque non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l' uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l' autorizzazione prescritta, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire sessantamila a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell' articolo 814.
3. Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell' equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1201 - Inosservanze relative alla partenza e all' approdo di aeromobile
E' punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda da lire centomila a un milione il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che: 1) abrogato; 2) parte o approda in località diversa da quelle previste negli articoli 799, 841, 844; 3) parte, se l' aeromobile è diretto all' estero, da un aeroporto non doganale; 4) approda, se l' aeromobile proviene dall' estero, in una località diversa da un aeroporto doganale o sanitario. Art. 1201 bis - Inosservanza dell' ordine di approdo
1. Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all' ordine di approdo previsto nell' articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con l' arresto fino a un anno. Si applica la pena dell' arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.
2. Con le stesse pene è punito, a richiesta del ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all' ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.
3. Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all' estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato. Art. 1202 - Inosservanze relative ad approdo fuori di un aeroporto
E' punito con [l' ammenda] fino a lire duecentomila: 1) il comandante di un aeromobile, il quale, nel caso di approdo in località diversa da un aeroporto, omette di dare l' avviso previsto dall' articolo 804; 2) il possessore del fondo, che, essendo a conoscenza dell' approdo, o della partenza di un aeromobile, omette di dare gli avvisi previsti negli articoli 799, 804. Art. 1203 - Atterramento in aerodromo privato
Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che, fuori del caso di necessità, approda in un aerodromo privato, senza il consenso di chi lo esercita, è punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila. Art. 1204 - Sorvolo di aeromobili stranieri e rotta irregolare
1. Il comandante di un aeromobile straniero, che, al di fuori dei casi previsti nell' articolo 794, sorvola il territorio della Repubblica, è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire un milione.
2. Alla stessa pena soggiace il comandante di un aeromobile nazionale o straniero, che senza giustificato motivo omette di seguire, nei casi previsti nell' articolo 821, le rotte ivi prescritte. Art. 1205 - Inosservanza di norme sugli atti di stato civile e sulla custodia di beni di persone morte
Il comandante della nave o dell' aeromobile, che non osserva le disposizioni degli articoli 195; 204 a 208; 818, 834, 835, 836, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l'ammenda] da lire centomila a un milion>. Art. 1206 - Impedimento alla presentazione di reclami
Il comandante della nave o dell' aeromobile, che, senza giustificato motivo, impedisce a un componente dell' equipaggio o ad un passeggero di recarsi a terra per presentare reclami all'autorità, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] da lire ventimila a un milione. Art. 1207 - Scarico di merci prima della verifica della relazione
Il comandante, che, fuori dei casi di urgenza, scarica le merci prima che sia stata verificata la relazione di eventi straordinari, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione<1>. Art. 1208 - Richiesta di protezione ad autorità straniera
1. Il componente dell' equipaggio di una nave o di un aeromobile, che in paese estero, potendo ricorrere alle autorità consolari, invoca la protezione delle autorità straniere, è punito con [l'ammenda] fino a lire duecentomila.
2. Se il fatto è commesso dal comandante, la pena è dell' arresto fino a un anno ovvero dell'ammenda fino a lire quattrocentomila. Art. 1209 - Rifiuto di trasportare condannati, imputati e corpi di reato
Il comandante di nave o aeromobile, diretto a un porto della Repubblica, che, a richiesta dell'autorità consolare, si rifiuta senza giustificato motivo di trasportare, nei limiti prescritti dalla legge, condannati, imputati, corpi di reato o altri oggetti, atti e documenti riguardanti procedimenti penali, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione. Art. 1210 - Inosservanza del divieto di asilo
Il comandante della nave nazionale che in paese estero concede asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune, è punito con [l' ammenda] fino a lire un milione. Art. 1211 - Rifiuto di obbedienza a nave da guerra di potenza amica
Il comandante della nave, che non osserva le prescrizioni dell' articolo 201, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione. Art. 1212 - Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto
Chi non osserva le disposizioni degli articoli 213, 214, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire un milione. Art. 1213 - Inosservanza di norme di polizia di bordo
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente in materia di polizia di bordo è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi, ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila. Art. 1214 - Pene accessorie
La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1193, 1198, 1199, 1204, secondo comma, 1207, 1209 importa la sospensione dai titoli o dalla professione.
Art. 1215 - Partenza di nave o di aeromobile in cattivo stato di navigabilità
1. L' armatore marittimo o l' esercente, che fa partire una nave o un aeromobile nazionali o stranieri che si trovano in stato di navigabilità, o a cui manca taluno degli arredi, apparecchi, strumenti o taluna delle dotazioni prescritte, è punito con l' arresto da un mese a un anno ovvero con l' ammenda da lire un milione a due milioni.
2. L' armatore della navigazione interna che fa partire una nave nazionale o straniera che non si trovi in stato di navigabilità è punito con [l' ammenda] da lire duecentomila a un milione.
3. L' armatore o il comandante che impiega un galleggiante marittimo o della navigazione interna nelle condizioni indicate nei commi precedenti soggiace alla pena stabilita rispettivamente nel primo e nel secondo comma.
4. Il comandante della nave o dell' aeromobile nazionali o stranieri, che, fuori dei casi di necessità sopravvenute in corso di navigazione, naviga con una nave o con un aeromobile nelle condizioni indicate nel primo comma, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero l' ammenda da lire centomila a un milione. Art. 1216 - Navigazione senza abilitazione
1. L' armatore, che impiega una nave o un galleggiante non abilitati alla navigazione ovvero senza che siano stati rilasciati i documenti comprovanti l' esistenza dei requisiti di navigabilità, è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace l' esercente, che impiega un aeromobile non abilitato alla navigazione ovvero con certificato di navigabilità o di collaudo che non sia in vigore.
3. La stessa disposizione si applica al comandante della nave o dell' aeromobile, ma la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo. Art. 1217 - Caricazione oltre la marca di bordo libero
1. Il comandante che naviga con la nave carica oltre la linea di massimo carico è punito con [l'ammenda] non inferiore a lire quindicimila per tonnellata in sovraccarico.
2. Fuori dei casi di concorso, l' armatore, il quale omette di esercitare il dovuto controllo per impedire l' infrazione della presente norma, è punito, a titolo di colpa, con [l' ammenda] non inferiore a lire centocinquantamila.
3. Le norme dei commi precedenti si applicano anche all' armatore o al comandante di nave straniera la quale ai sensi dell' articolo 185 sia soggetta alle norme del titolo VI, capo I, libro I, parte I del presente codice. Art. 1218 - Inosservanza di norme sulle segnalazioni
1. Il comandante della nave e del galleggiante marittimi o dell' aeromobile, nazionali o stranieri, che non osserva le norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima o aerea, è punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda da lire centomila a due milioni.
2. Se il fatto è commesso dal comandante della nave adibita alla navigazione interna la pena è [dell'ammenda] da lire ventimila a quattrocentomila. Art. 1218 bis - Omissione di esercitazione
1. Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quarantottomila.
2. In caso di recidiva la condanna importa la sospensione dal titolo ovvero dalla professione da uno a sei mesi. Art. 1219 - Introduzione abusiva di modificazioni nella struttura della nave o dell' aeromobile
1. Chiunque, senza l' autorizzazione prescritta, apporta modificazioni alla struttura dello scafo, all' apparato motore o a qualsiasi installazione di bordo, è punito con [l' ammenda] da lire centomila a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, senza averne fatto denunzia, introduce nella struttura di un aeromobile modificazioni che ne alterano le caratteristiche tecniche risultanti dal certificato di navigabilità o di collaudo. Art. 1220 - Comando di nave o di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione
1. Chi assume o ritiene il comando di una nave o di un aeromobile oltre i limiti della sua abilitazione al comando è punito con [l' ammenda] da lire quattrocentomila a un milione.
2. Se la navigazione marittima ha luogo oltre gli stretti o il volo fuori del territorio nazionale, la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1221 - Inosservanza di norme sulla composizione e forza minore dell'equipaggio
1. L' armatore o il comandante della nave, che non osserva le norme del regolamento e le disposizioni dell' autorità competente sulla composizione e forza minima dell' equipaggio, è punito con [l' ammenda] da lire sessantamila a seicentomila.
2. Alla stessa pena soggiace l' esercente o il comandante di aeromobile che non osserva le norme sulla composizione dell' equipaggio. Art. 1222 - Mancata direzione personale della nave
Il comandante della nave, che non dirige personalmente la manovra nei casi in cui ne ha l' obbligo, è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda fino a lire un milione. Art. 1223 - Assegnazione indebita di funzioni
L' armatore, l' esercente o il comandante della nave, del galleggiante o dell' aeromobile, che, senza giustificato motivo, assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i requisiti prescritti per esercitarle, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l'ammenda] da lire centomila a un milione. Art. 1224 - Imbarco eccessivo di passeggeri
1. Il vettore o il comandante della nave marittima o dell' aeromobile, che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, è punito con [l' ammenda] da lire centomila, per ogni passeggero imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il Mediterraneo, di lire duecentomila, se si tratta di viaggio fuori del Mediterraneo.
2. Se il fatto è commesso dal vettore o dal comandante di nave adibita all navigazione interna la pena è [dell' ammenda] fino a lire quattrocentomila; qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in eccedenza. Art. 1225 - Omissione di provvedimenti profilattici
1. Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi dichiarati infetti, è punito con l' arresto fino a un anno ovvero con l' ammenda da lire centomila a un milione.
2. Alla stessa pena soggiace il comandante dell' aeromobile, che non osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione aerea. Art. 1226 - Imbarco di passeggeri infermi
1. Il vettore o il comandante, che, senza l' autorizzazione dell' autorità competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l' imbarco dalla competente autorità, è punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire centomila a duecentomila.
2. Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell' aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull' imbarco dei passeggeri infermi. Art. 1227 - Omessa denuncia di rinvenimento di relitti
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata denuncia all' autorità indicata negli articoli 510, 993, è punito con [l' ammenda] fino a lire duecentomila. Art. 1228 - Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo
E' punito con l' arresto fino a sei mesi ovvero con l' ammenda fino a lire un milione: 1) il comandante di un aeromobile, che sorvola centri abitati, assembramenti di persone o aeroporti, senza osservare le prescrizioni del regolamento o gli ordini dell' autorità competente; 2) chiunque, fuori dei casi previsti nell' articolo 819, getta dall' aeromobile in volo oggetti o materie che non siano zavorra regolamentare. Art. 1229 - Omessa segnalazione di ostacoli
1. Chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell' articolo 715, primo comma, omette di apporre i segnali alle opere, costruzioni, o piantagioni, che costituiscano intralcio per la navigazione aerea, è punito con [l' ammenda] fino a lire quattrocentomila.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell' articolo 715, secondo comma, omette di adottare le misure indispensabili per la sicurezza della navigazione. Art. 1230 - Discesa o lancio col paracadute
1. Chiunque fa uso del paracadute al di fuori dei casi previsti nell' articolo 820, è punito con [l'ammenda fino a lire seicentomila.
2. Se il fatto è commesso da un componente dell' equipaggio, la pena è aumentata fino a un terzo. Art. 1231 - Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione
Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente in materia di sicurezza della navigazione è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l' arresto fino a tre mesi ovvero con l' ammenda fino a lire quattrocentomila. Art. 1232 - Pene accessorie e misure di sicurezza
1. La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli 1215 a 1218; 1222, 1228 importa la sospensione dai titoli ovvero dalla professione.
2. Nel caso di condanna per la contravvenzione prevista dal secondo comma dell' articolo 1216, può essere ordinata la confisca dell' aeromobile. Art. 1233 - Omessa assicurazione di dipendenti
L' esercente dell' aeromobile, che omette di contrarre a favore dei propri dipendenti l' assicurazione prevista nell' articolo 935 o che non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con [l' ammenda] fino a lire due milioni. Art. 1234 - Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di passeggeri
1. L' esercente, che fa circolare l' aeromobile senza aver contratto l' assicurazione prescritta nell'articolo 798 ovvero non mantiene in vigore il relativo contratto, è punito con [l' ammenda] fino a lire due milioni.
2. Alla stessa pena soggiace l' esercente dell' aeromobile, che trasporta passeggeri senza aver contratto l' assicurazione prescritta nell' articolo 941. |
Antonio Raffone
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