IL MARE D'AMARE

 

     

                


Codice della Navigazione Artt. 28 - 61

 

Titolo II

Dei beni pubblici destinati alla navigazione

Capo I

Del demanio marittimo

Art. 28 - Beni del demanio marittimo

 

Fanno parte del demanio marittimo:

a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;

b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.

 

Art. 30 - Uso del demanio marittimo

L' amministrazione dei trasporti e della navigazione regola l' uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia.

 

Art. 31 - Limiti del demanio marittimo

Nei luoghi, nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli per le finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati.

Art. 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo

1. Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni.

2. Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza, con provvedimento definitivo.

3. In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel relativo processo verbale dell' accordo intervenuto.

4. Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro dei trasporti e della navigazione, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore marittimo.

5. In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per le finanze.

6. Nelle controversie innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta esclusivamente al ministro per le finanze.

Art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo

1. Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli stabilimenti menzionati nell' articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l' espropriazione è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le finanze.

2. Il decreto costituisce titolo per l' immediata occupazione del bene da espropriare.

 

Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici

Con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, su richiesta dell' amminitrazione interessata, determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i quali riprendono la loro destinazione normale.

Art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo

Le zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per le finanze.

 

Art. 36 - Concessione di beni demaniali

1. L' amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l' occupazione e l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.

2. Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti e della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di compartimento marittimo.

 

Art. 37 - Concorso di più domande di concessione

1. Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell' amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

2. Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. A' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata.

 

Art. 38 - Anticipata occupazione di zone demaniali

1. Qualora ne riconosca l' urgenza, l' autorità marittima può, su richiesta dell' interessato, consentire, previa cauzione, l' immediata occupazione e l' uso di beni del demanio marittimo, nonché l' esecuzione dei lavori all' uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad osservare le condizioni che saranno stabilite nell' atto di concessione.

2. Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel pristino stato.

 

Art. 39 - Misura del canone

1. La misura del canone è determinata dall' atto di concessione.

2. Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni.

 

Art. 40 - Riduzione del canone

Qualora l' utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, ma si fa luogo a un' adeguata riduzione del canone, salva la facoltà prevista nel primo comma dell' articolo 44.

 

Art. 41 - Costituzione d' ipoteca

Il concessionario può, previa autorizzazione dell' autorità concedente, costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali.

 

Art. 43 - Comande incompatibili

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell' articolo precedente.

 

Art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione

1. In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone comunicazione all' autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

2. La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l' utilizzazione della concessione sia resa impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato o da altri enti pubblici.

3. Se l' utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue.

 

Art. 45 - Modifica o estinzione per cause naturali

1. Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da restringere l' utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione del canone.

2. Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere impossibile l' ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue.

 

Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione

Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell' autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione.

 

Art. 46 - Subingresso nella concessione

1. Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell' autorità concedente.

2. In caso di vendita o di esecuzione forzata, l' acquirente o l' aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l' autorizzazione dell' autorità concedente.

3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la confema entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti all' idoneità tecnica od economica degli eredi, l' amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca.

 

Art. 47 - Decadenza dalla concessione

1. L' amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario:

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell' atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

b) per non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di concessione, o per cattivo uso;

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione;

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall' atto di concessione;

e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di regolamenti.

2. Nel caso di cui alle lettere a) e b) l' amministrazione può accordare una proroga al concessionario.

3. Prima di dichiarare la decadenza, l' amministrazione fissa un termine entro il quale l' interessato può presentare le sue deduzioni.

4. Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.

 

Art. 48 - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall' autorità che ha fatto la concessione.

Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili

1. Salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell' autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

 

2. In quest' ultimo caso, l' amministrazione, ove il concessionario non esegua l' ordine di demolizione, può provvedervi a termini dell' articolo 54.

 

Art. 50 - Disciplina dell' uso di beni demaniali

1. Salve le disposizioni relative a speciali gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di compartimento regola la destinazione e l' uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata.

 

Art. 51 - Estrazione e raccolta di arena e altri materiali

Nell' ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento.

 

Art. 52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l' impianto e l' esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano comunque collegati al mare, a corsi d' acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.

2. Per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o esplosive è richiesta inoltre l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

3. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottposti alle disposizioni di polizia stabilite dall' autorità marittima. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia.

 

Art. 53 - Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo

Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabile dal regolamento, un registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo comprese nell' ambito della circoscrizione.

 

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell' ordine, provvede di ufficio a spese dell' interessato.

 

Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione del capo del compartimento.

2. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l' esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.

3. L' autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l' amministrazione non ha accolta la domanda dell' interessato.

4. L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima.

5. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l' autorità marittima provvede ai sensi dell' articolo precedente.

 

Art. 56 - Competenza dell'amministrazione della navigazione interna

1. Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti al pubblico servizio della navigazione interna su laghi, fiumi e canali, l' amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e regola l' uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti.

2. I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l' interno.

Art. 57 - Norme applicabili

1. Alle zone portuale della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54.

2. Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall' articolo 33 e per l' esclusione di zone demaniali a norma dell' articolo 35 si ha riguardo alle necessità del pubblico servizio del porto o dell' approdo.

Art. 58 - Concessioni

 

1. Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle concessioni attinenti al servizio della navigazione.

2. Per le concessioni e per l' utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il consenso dell' amministrazione della navigazione interna.

Art. 59 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti

1. Le concessioni per l' impianto e per l' esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all' articolo 56, sono fatte dall' amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all' articolo precedente.

2. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di polizia stabilite dall' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna.

3. L' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relativi, oltre che a quelle dei due commi precedenti. Per tale impianto ed esercizio è richiesta l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

 

Art. 60 - Autorità competenti

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del compartimento per il demanio marittimo spettano, per la navigazione interna, rispettivamente al direttore dell' ispettorato compartimentale e al capo dell' ispettorato di porto.

Art. 61 - Esecuzione e manutenzione di opere portuali

L' esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle altre opere idrauliche sulle sponde dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonchà la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici.


 Antonio Raffone