IL MARE D'AMARE

 

     

                


Codice della Navigazione Artt. 489 - 513

Libro terzo

Delle obbligazioni relative all' esercizio della navigazione

Titolo IV

Dell' assistenza e salvataggio. Del

recupero e del ritrovamento di relitti

Capo I

Dell' assistenza e del salvataggio

 

Art. 489 - Obbligo di assistenza

 

1. L' assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell' articolo 485, quando a bordo della nave o dell' aeromobile siano in pericolo persone.

 

2. Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l' assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.

Art. 490 - Obbligo di salvataggio

 

1. Quando la nave o l' aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall' articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.

 

2. E' del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

Art. 491 - Indennità e compenso per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile

 

1. L' assistenza e il salvataggio di nave o di aeromobile, che non siano effettuati contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante, danno diritto, entro i limiti del valore dei beni assistiti o salvati, al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, nonché, ove abbiano conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso.

 

2. Il compenso è stabilito in ragione del successo ottenuto, dei rischi corsi dalla nave soccorritrice, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, delle spese generali dell' impresa se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso; nonché del pericolo in cui versavano i beni assistiti o salvati e del valore dei medesimi.

Art. 492 - Indennità e compenso per salvataggio di cose

 

Il salvataggio di cose, che non sia effettuato contro il rifiuto espresso e ragionevole del comandante della nave o dell' aeromobile in pericolo o del proprietario delle cose, dà diritto, nei limiti stabiliti nell' articolo precedente, al risarcimento dei danni, al rimborso delle spese, nonché, ove abbia conseguito un risultato anche parzialmente utile, a un compenso determinato a norma del predetto articolo.

Art. 493 - Indennità e compenso per salvataggio di persone

 

1. Il salvataggio di persone dà diritto al risarcimento dei danni subiti e al rimborso delle spese incontrate, solo nei casi e nei limiti in cui l' ammontare relativo sia coperto da assicurazione, ovvero dalla responsabilità del vettore per mancato adempimento dell' obbligo di assicurazione a norma dell' articolo 941.

 

2. Negli stessi casi, ovvero altrimenti quando è stato effettuato in occasione di operazioni di soccorso a navi o aeromobili o di salvataggio di cose, il salvataggio di persone che abbia conseguito un risultato utile dà inoltre diritto a un compenso, rispettivamente nei limiti del residuo ammontare coperto dall' assicurazione o dalla responsabilità del vettore, fatta deduzione delle somme dovute per risarcimento dei danni e rimborso delle spese, e nei limiti di una parte equitativamente stabilita del compenso relativo alle altre operazioni. Il compenso è determinato in ragione dei rischi corsi, degli sforzi compiuti e del tempo impiegato, nonché del pericolo in cui versano<1> le persone salvate.

Art. 494 - Efficacia della determinazione convenzionale del compenso

 

La determinazione del compenso, fatta per accordo o mediante arbitrato, non è efficace nei confronti dei componenti dell' equipaggio che non l' abbiano accettata, a meno che sia stata approvata dall' associazione sindacale che li rappresenta.

Art. 495 - Concorso di operazioni e concorso di soccorritori

 

1. Quando da una stessa nave vengano contemporaneamente effettuati assistenza a nave o aeromobile e salvataggio di cose o di persone, ovvero salvataggio di cose e salvataggio di persone, l' ammontare dei danni e delle spese incontrate viene equitativamente ripartito tra le diverse operazioni compiute.

 

2. Quando ad una stessa operazione di assistenza o di salvataggio abbiano partecipato più navi, ovvero navi ed aeromobili, al concorso dei soccorritori si applicano le disposizioni dell' articolo 970.

Art. 496 - Ripartizione del compenso

 

1. II compenso di assistenza o di salvataggio spetta, quando la nave non sia armata ed equipaggiata allo scopo di prestare soccorso, per un terzo all' armatore e per due terzi ai componenti dell' equipaggio, tra i quali la somma è ripartita in ragione della retribuzione di ciascuno di essi, tenuto conto altresì dell' opera da ciascuno prestata.

 

2. La quota del compenso da ripartire tra i componenti dell' equipaggio non può essere convenzionalmente fissata in misura inferiore alla metà dell' intero ammontare del compenso stesso.

Art. 497 - Incidenza della spesa per le indennità e il compenso

 

La spesa per le indennità e per il compenso dovuti alla nave soccorritrice in caso di assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile viene ripartita a carico degli interessati alla spedizione soccorsa a norma delle disposizioni sulla contribuzione alle avarie comuni, anche quando l' assistenza non sia stata richiesta dal comandante della nave o dell' aeromobile in pericolo o sia stata prestata contro il suo rifiuto.

Art. 498 - Navi dello stesso proprietario od armatore

 

Le disposizioni che precedono si applicano, per quanto è possibile, anche se la nave soccorritrice e la nave assistita o salvata appartengono allo stesso proprietario o sono armate dallo stesso armatore.

Art. 499 - Azione dell' equipaggio

 

Qualora l' armatore non sia legittimato o trascuri di agire per il conseguimento del compenso di assistenza o di salvataggio, i componenti dell' equipaggio hanno azione per la parte ad essi spettante del compenso stesso.

Art. 500 - Prescrizione

 

Il diritto alle indennità e al compenso di assistenza o di salvataggio si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Art. 501 - Assunzione del ricupero

 

Salvo in ogni tempo il diritto dei proprietari di provvedervi direttamente, nel concorso di più persone che, avvalendosi di mezzi nautici, intendano assumere il ricupero di una nave o di un aeromobile naufragati o di altri relitti della navigazione, è preferito chi, avendo identificato il relitto, ne abbia fatto per primo denuncia all' autorità preposta alla navigazione marittima o interna, purchè entro l' anno dall' identificazione egli abbia iniziato le operazioni di ricupero senza successivamente sospenderle per un periodo superiore a un anno.

Art. 502 - Obblighi del ricuperatore

 

1. Intrapreso il ricupero, le operazioni relative non possono essere sospese o abbandonate senza giustificato motivo, quando ne possa derivare un danno per il proprietario del relitto.

 

2. Entro dieci giorni dall' approdo della nave che ha compiuto il ricupero, le cose ricuperate devono essere consegnate al proprietario, o, se questi sia ignoto al ricuperatore, alla più vicina autorità preposta alla navigazione marittima o interna.

Art. 503 - Indennità e compenso

 

1. Il ricupero, quando siano stati adempiuti gli obblighi relativi alla consegna delle cose ricuperate, dà diritto, entro i limiti del valore delle cose medesime, al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese nonché a un compenso stabilito in ragione del valore delle cose ricuperate, degli sforzi compiuti e dei rischi corsi, del valore dei mezzi e dei materiali impiegati e, se la nave è armata ed equipaggiata allo scopo di operare ricuperi, delle spese generali dell' impresa.

 

2. Per la determinazione e la ripartizione del compenso si applicano le norme degli articoli 492, 494, 496.

Art. 504 - Ricupero senza mezzi nautici

 

1. Nel concorso di più persone che intendano assumere il ricupero di relitti, per il quale non siano necessari mezzi nautici, si applica il disposto dell' articolo 501.

 

2. Il ricuperatore ha gli obblighi e i diritti stabiliti dagli articoli 502, 503; la consegna delle cose ricuperate deve essere fatta entro dieci giorni dal compimento delle operazioni.

 

3. In mancanza di accordo tra gli interessati, il compenso è ripartito, tra le persone che hanno cooperato al ricupero, dall' autorità indicata nell' articolo 502, in relazione alle fatiche compiute e ai rischi corsi da ciascuno.

Art. 505 - Ricupero operato dal comandante della nave naufragata

 

1. Fermo per il rimanente il disposto degli articoli 501, 504 primo comma, in ogni caso è preferito il comandante della nave, che, subito dopo il naufragio, dichiari di costituirsi capo ricuperatore.

 

2. Il compenso del comandante e degli altri componenti dell' equipaggio, che hanno cooperato al ricupero, è fissato, in mancanza di accordo con l' armatore, dall' autorità indicata nell' articolo 502 o dall' autorità consolare, in relazione al valore delle cose ricuperate, alle fatiche compiute e ai rischi corsi.

Art. 506 - Intervento dell' autorità marittima

 

Il capo del compartimento nelle cui acque il ricupero viene effettuato, quando abbia conoscenza di un delitto commesso dal ricuperatore sulle cose ricuperate o sui materiali impiegati, oltre a prendere i provvedimenti del caso, ove lo ritenga opportuno assume il ricupero.

Art. 507 - Ricupero operato dall' autorità marittima

 

1. Fermo il disposto degli articoli 72, 73 e dell' articolo precedente, il ricupero di navi sommerse o di altri relitti nelle acque della Repubblica può, se ne è prevedibile un utile risultato, essere assunto dall' autorità marittima, quando i proprietari delle cose non intendano provvedervi direttamente o non intendano proseguire il ricupero iniziato.

 

2. Si consideri a tale effetto che i proprietari non intendono assumere o proseguire il ricupero quando non ne abbiano fatto dichiarazione entro sesanta giorni dall' avviso a tal fine pubblicato dall' autorità marittima nei modi stabiliti dal regolamento o non abbiano iniziato le operazioni nel termine assegnato, ovvero quando non abbiano ripreso le operazioni sospese entro sessanta giorni dall' invito dell' autorità. Tuttavia il ricupero può in ogni tempo essere assunto dai proprietari, previo rimborso delle spese sostenute dall' amministrazione.

 

3. Quando si tratti di nave straniera, l' autorità marittima, prima di iniziare il ricupero, ne dà altresì notizia al console dello Stato di cui la nave batteva la bandiera, affinchè il console stesso possa, ove lo ritenga opportuno, provvedere direttamente al ricupero.

Art. 508 - Custodia e vendita delle cose ricuperate

 

1. L' autorità che assume il ricupero o che, a norma dell' articolo 502, riceve in consegna le cose ricuperate, provvede alla custodia delle cose medesime.

 

2. Durante le operazioni di ricupero l' autorità predetta può procedere, secondo le norme stabilite dal regolamento, alla vendita delle cose, quando non ne sia possibile o utile la conservazione, ovvero quando ciò sia necessario per coprire le spese del ricupero eseguito d' ufficio.

 

3. Compiute le operazioni, quando il proprietario non curi di ritirare le cose ricuperate entro il termine prefissogli dall' autorità o non si presenti entro sei mesi dall' avviso pubblicato dall' autorità medesima nel caso in cui il proprietario sia ignoto, l' autorità procede alla vendita e deposita presso un pubblico istituto di credito la somma relativa, al netto delle spese incontrate per il ricupero d' ufficio ovvero delle indennità e del compenso spettanti al ricuperatore, nonché delle spese di custodia.

 

4. Se entro due anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna.

Art. 509 - Prescrizione

 

Il diritto alle indennità e al compenso di ricupero si prescrive col decorso di due anni dal giorno in cui le operazioni sono terminate.

Art. 510 - Diritti ed obblighi del ritrovatore

 

1. Chi trova fortuitamente relitti in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, entro tre giorni dal ritrovamento, o dall' approdo della nave se il ritrovamento è avvenuto in corso di navigazione deve farne denuncia all' autorità marittima più vicina e, quando sia possibile, consegnare le cose ritrovate al proprietario, o, se questi gli sia ingoto e il valore dei relitti superi le lire cinquanta, all' autorità predetta.

 

2. Il ritrovatore, che adempie agli obblighi della denuncia e della consegna, ha diritto al rimborso delle spese e a un premio pari alla terza parte del valore delle cose ritrovate, se il ritrovamento è avvenuto in mare, ovvero alla decima parte fino alle diecimila lire di valore e alla ventesima per il sovrappiù, se il ritrovamento è avvenuto in località del demanio marittimo.

Art. 511 - Custodia e vendita delle cose ritrovate

 

1. Per la custodia delle cose ritrovate, per la vendsita delle medesime e per la devoluzione delle somme ricavate si applica il disposto dell' articolo 508.

 

2. Tuttavia gli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, nonché le armi, le munizioni e gli apparecchi militari, quando il proprietario non curi di ritirarli, ovvero non si presenti nei termini indicati nel terzo comma del predetto articolo, sono devoluti allo Stato, salvo in ogni caso il diritto del ritrovatore all' indennità ed al compenso stabiliti nell' articolo precedente.

Art. 512 - Cetacei arenati

 

1. I cetacei arenati sul litorale della Repubblica appartengono allo Stato.

2. Il ritrovatore, che ne abbia fatto denuncia all' autorità marittima entro tre giorni dal ritrovamento, ha diritto a un premio pari alla ventesima parte del valore del cetaceo.

Art. 513 - Prescrizione

 

Il diritto al rimborso delle spese e al premio si prescrive col decorso di due anni dal giorno del ritrovamento.


 Antonio Raffone