IL MARE D'AMARE

 

     

                


Codice della Navigazione Artt. 514 - 547

Libro terzo

Delle obbligazioni relative all' esercizio della navigazione

Titolo V

Delle assicurazioni

 

Art. 514 - Rischio putativo

 

1. Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l' assicurazione è nulla quando la notizia dell' inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell' avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l' assicurato diede l' ordine di assicurazione.

 

2. Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.

 

3. L' assicuratore, che non sia a conoscenza dell' inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell' avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all' intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell' assicurato.

Art. 515 - Assicurazione della nave

 

1. L' assicurazione della nave copre la nave e le sue pertinenze. Possono altresì esservi comprese le spese di armamento e equipaggiamento della nave.

 

2. Nel silenzio delle parti, la dichiarazione del valore della nave, contenuta nella polizza, equivale a stima.

Art. 516 - Assicurazione delle merci

 

L' assicurazione delle merci copre il valore di queste, in stato sano, al luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione. Se tale valore non può essere accertato, il valore assicurabile è dato dal prezzo delle merci nel luogo ed al tempo della caricazione, aumentato del dieci per cento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione.

Art. 517 - Circolazione dell' assicurazione delle merci

 

In caso di cambiamento della persona dell' assicurato, l' assicurazione delle merci continua a favore del nuovo assicurato, senza che alcun avviso del mutamento debba essere dato all' assicuratore; e tanto quest' ultimo quanto il nuovo assicurato non possono, a cagione del mutamento, disdire il contratto.

Art. 518 - Assicurazione dei profitti sperati sulle merci

 

1. L' assicurazione dei profitti sperati sulle merci copre il maggior valore commerciale, che, al momento della conclusione dell' assicurazione, può prevedersi avranno le merci al loro arrivo, in stato sano, al luogo di destinazione, dedotte le spese di trasporto e quelle di assicurazione.

 

2. All' assicurazione dei profitti sperati sulle merci si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l' assicurazione delle merci.

Art. 519 - Assicurazione del nolo da guadagnare

 

1. L' assicurazione del nolo lordo da guadagnare copre il nolo per l' intero ammontare pattuito nel contratto di utilizzazione della nave.

 

2. L' assicurazione del nolo netto copre, in difetto di convenzione, il sessanta per cento del nolo lordo.

 

3. In mancanza di diverso patto, si presume assicurato il nolo lordo.

 

4. All' assicurazione del nolo da guadagnare si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l' assicurazione della nave.

Art. 520 - Assicurazione del nolo anticipato o dovuto ad ogni evento

 

All' assicurazione del nolo dovuto o anticipato ad ogni evento si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano l' assicurazione delle merci, se trattasi di corrispettivo di un trasporto; quelle dettate per l' assicurazione della nave, se trattasi di corrispettivo di un noleggio o di una locazione.

Art. 521 - Rischi della navigazione

 

Sono a carico dell' assicuratore i danni e le perdite che colpiscono le cose assicurate per cagione di tempesta, naufragio, investimento, urto, getto, esplosione, incendio, pirateria, saccheggio ed in genere per tutti gli accidenti della navigazione.

Art. 522 - Aggravamento del rischio

 

1. Salvo patto contrario, l' assicuratore non risponde se, per fatto dell' assicurato, il rischio viene trasformato o aggravato in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall' assicuratore al momento della conclusione del contratto, l' assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l' avrebbe dato alle medesime condizioni.

 

2. Tuttavia l' assicuratore risponde se il mutamento o l' aggravamento del rischio è stato determinato da atti compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela di interessi comuni all' assicuratore, ovvero dipende da un evento per il quale l' assicuratore medesimo risponde, ovvero non ha influito sull' avvenimento del sinistro o sulla misura dell' indennità in conseguenza di questo dovuta dall' assicuratore.

Art. 523 - Cambiamento di via, di viaggio o di nave

 

1. L' assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende da cambiamento forzato di via o di viaggio. E' considerato cambiamento forzato di via anche la deviazione che la nave fa per assistenza o salvataggio di nave o di aeromobile ovvero di persone in pericolo.

 

2. Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente dal fatto dell' assicurato, l' assicuratore risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall' assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito sull' avvenimento del sinistro medesimo.

 

3. Nell' assicurazione delle merci l' assicuratore non risponde, se le merci sono caricate su nave diversa da quella indicata nella polizza. Se la polizza non contiene l' indicazione della nave, l' assicurato deve, appena ne viene a conoscenza, comunicare all' assicuratore il nome della nave sulla quale le merci sono caricate, a meno che non si tratti di spedizioni su navi di linea. Ove l' assicurato non adempia a tale obbligo l' assicuratore è liberato.

Art. 524 - Colpa e dolo dell' equipaggio

 

1. L' assicuratore della nave risponde se il sinistro dipende in tutto od in parte da colpa del comandante o degli altri componenti dell' equipaggio, purchè vi sia rimasto estraneo l' assicurato. Tuttavia, se l' assicurato è anche comandante della nave, l' assicuratore risponde limitatamente alle colpe nautiche del medesimo.

 

2. Nell' assicurazione delle merci, l' assicuratore risponde altresì del dolo del comandante e degli altri componenti dell' equipaggio.

Art. 525 - Vizio occulto della nave

 

L' assicuratore della nave risponde dei danni e delle perdite dovute a vizio occulto della nave, a meno che provi che il vizio poteva essere scoperto dall' assicurato con la normale diligenza.

Art. 526 - Contribuzione in avaria comune

 

L' assicurazione risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall' assicurato per contribuzione in avaria comune.

Art. 527 - Ricorso di terzi danneggiati da urto

 

1. L' assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall' armatore per ricorso di terzi danneggiati ad urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

 

2. Negli stessi limiti sono a carico dell' assicuratore le spese sostenute dall' assicuratore<1> per resistere, con il consenso dell' assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.

 

3. Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell' armatore, è inferiore al minimo previsto nell' articolo 276, l' assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l' ammontare complessivo del minimo stesso e dell' indennità, spettante all' assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest' ultima.

Art. 528 - Rischio nell' assicurazione dei profitti sperati sulle merci

 

L' assicuratore dei profitti sperati sulle merci risponde del felice arrivo delle merci a destinazione.

Art. 529 - Rischio nell' assicurazione del nolo da guadagnare

 

L' assicuratore del nolo da guadagnare risponde della perdita totale o parziale del diritto del noleggiante al nolo, conseguente al verificarsi di un sinistro della navigazione.

Art. 530 - Durata dell' assicurazione della nave a tempo

 

1. L' assicurazione della nave, stipulata a tempo, ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro del giorno stabilito dal contratto medesimo. Per il calcolo del tempo deve aversi riguardo al luogo dove l' assicurazione è stata conclusa.

 

2. L' assicurazione, scaduta in corso di viaggio, è prorogata di diritto sino alle ore ventiquattro del giorno in cui la nave è ancorata od ormeggiata nel luogo di ultima destinazione, ma l' assicurato deve pagare per la durata del prolungamento un supplemento di premio proporzionale al premio fissato nel contratto.

Art. 531 - Durata dell' assicurazione della nave a viaggio

 

1. L' assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l' imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall' arrivo.

 

2. Se entro tale ultimo termine la nave imbarca merci per un nuovo viaggio, per il quale la nave stessa è stata assicurata, la precedente assicurazione cessa col cominciare della nuova caricazione.

 

3. L' assicurazione, stipulata a viaggio cominciato, prende inizio dall' ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 532 - Durata dell' assicurazione delle merci

 

1. L' assicurazione delle merci ha effetto dal momento in cui le merci lasciano terra per essere caricate sulla nave, che ne deve eseguire il trasporto, a quello dello sbarco delle merci stesse nel luogo di destinazione.

 

2. Qualora lo sbarco venga protratto oltre trenta giorni dall' arrivo nel luogo di destinazione, indipendentemente da quarantena o da forza maggiore, l' assicurazione ha termine con lo spirare del trentesimo giorno.

 

3. In ogni caso, la giacenza delle merci su galleggianti nei luoghi di caricazione e di destinazione è compresa nell' assicurazione solo in quanto necessaria per le operazioni di imbarco e di sbarco e comunque per la durata massima di quindici giorni.

 

4. L' assicurazione, stipulata a viaggio incominciato, prende inizio dall' ora indicata nel contratto o, nel silenzio di questo, dalle ore ventiquattro del giorno della sua conclusione.

Art. 533 - Avviso del sinistro

 

Fermo per il rimanente il disposto dell' articolo 1913 del codice civile, nell' assicurazione delle merci l' assicuratore<1> ha l' obbligo di avviso anche quando la nave è stata dichiarata inabile alla navigazione, sebbene le merci non abbiano sofferto danno per l' avvenuto sinistro.

Art. 534 - Obbligo di evitare o diminuire il danno

 

1. Il comandante della nave, l' assicurato e i suoi dipendenti e preposti devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno.

 

2. In deroga all' articolo 1914, secondo comma, del codice civile le parti possono pattuire che le spese per evitare o diminuire il danno siano a carico dell' assicuratore solo per quella parte che, unita all' ammontare del danno da risarcire, non supera la somma assicurata, anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l' assicuratore provi che le spese medesime sono state fatte inconsideratamente.

Art. 535 - Differenza tra il nuovo e il vecchio

 

Nel calcolo dell' indennità per danni materiali sofferti dalla nave si computa il beneficio derivante all' assicurato per differenza tra il nuovo e il vecchio.

Art. 536 - Danni di avaria comune

 

L' assicuratore deve risarcire, per il loro intero ammontare nei limiti del contratto, i danni e le spese prodotte da un atto di avaria comune, salva, nel caso che tali danni o spese siano ammessi a contribuzione, la facoltà di surrogarsi all' assicurato nei diritti a quest' ultimo spettanti verso gli altri partecipanti alla spedizione.

Art. 537 - Indennità per contributi di avaria comune

 

1. Nel calcolo dell' indennità dovuta dall' assicuratore per contributi di avaria comune a carico dell' assicurato, si assume come valore assicurabile il valore contributivo della cosa, in ordine alla quale l' assicurazione è stata stipulata. A tale valore deve farsi riferimento anche quando il valore assicurabile della cosa è stato oggetto di stima.

 

2. L' ammontare del danno da risarcire è dato dalla quota di contribuzione posta a carico dell' assicurato dal regolamento di avaria, purchè dell' inizio del procedimento di liquidazione sia stato dato avviso all' assicuratore, prima dell' adunanza di discussione di cui all' articolo 614 o della stipula del chirografo di avaria, in modo che l' assicuratore medesimo possa intervenire nel procedimento stesso.

Art. 538 - Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto

 

Nel calcolo dell' indennità dovuta dall' assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l' armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato ai sensi dell' articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.

Art. 539 - Sinistri successivi

 

Se le cose assicurate subiscono, durante il tempo dell' assicurazione, più sinistri successivi, si devono computare nell' indennità, anche in caso di abbandono, le somme che sono state pagate all' assicurato, o che gli sono dovute per sinistri precedenti, avvenuti nel corso dello stesso viaggio.

Art. 540 - Abbandono della nave

 

L' assicurato può abbandonare all' assicuratore la nave ed esigere l' indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando la nave è perduta, o è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari, nè la nave può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in un porto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove;

b) quando la nave si presume perita;

c) quando l' ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dalla nave raggiunge i tre quarti del suo valore assicurabile.

Art. 541 - Abbandono delle merci

 

L' assicurato può abbandonare all' assicuratore le merci ed esigere l' indennità per perdita totale, nei seguenti casi:

a) quando le merci sono totalmente perdute;

b) quando la nave si presume perita;

c) quando nei casi previsti nella lettera a) dell' articolo precedente, dalla data della perdita o della innavigabilità della nave sono trascorsi tre mesi per le merci deperibili o sei mesi per quelle non deperibili, senza che le stesse siano state ricuperate ed imbarcate per la prosecuzione del viaggio;

d) quando, indipendentemente da qualsiasi spesa, i danni per deterioramento o perdita in quantità superano i tre quarti del valore assicurabile.

Art. 542 - Abbandono del nolo

 

L' assicurato può abbandonare all' assicuratore il nolo da guadagnare al momento del sinistro ed esigere l' indennità per perdita totale nei seguenti casi:

a) quando il diritto al nolo è totalmente perduto per l' assicurato;

b) quando la nave si presume perita.

Art. 543 - Forma e termini della dichiarazione di abbandono

 

1. L' abbandono deve essere dichiarato per iscritto all' assicuratore nel termine di due mesi ovvero, se il sinistro è avvenuto fuori d' Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo, di quattro mesi dalla data del sinistro o da quella in cui l' assicurato provi di averne avuto notizia. In caso di presunzione di perdita il termine è di due mesi e decorre dal giorno in cui la nave è stata cancellata dal registro di iscrizione. Se l' abbandono ha per oggetto la nave, la dichiarazione deve essere fatta nella forma prescritta nell' articolo 249 e resa pubblica ai sensi degli articoli 250 e seguenti. Tuttavia se nel sinistro è andato perduto l' atto di nazionalità, la pubblicazione è compiuta con la trascrizione nella matricola.

 

2. La dichiarazione di abbandono quando ha per oggetto la nave deve essere notificata all' assicuratore, in ogni altro caso deve essere portata a conoscenza dell' assicuratore medesimo con la lettera raccomandata.

 

3. Trascorsi i termini in cui al primo comma, l' assicurato può esercitare soltanto l' azione di avaria.

Art. 544 - Comunicazioni da farsi dall' assicurato nel dichiarare l'abbandono

 

1. Nel dichiarare l' abbandono, l' assicurato deve comunicare all' assicuratore se sulle cose abbandonate sono state fatte od ordinate altre assicurazioni, ovvero gravano diritti reali o di garanzia.

 

2. In mancanza, l' assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento dell' indennità solo dal momento nel quale tali indicazioni gli vengono fornite dall' assicurato.

 

3. In caso di comunicazioni false o scientemente inesatte, l' assicurato perde ogni diritto derivante dal contratto d' assicurazione.

Art. 545 - Oggetto dell' abbandono

 

1. L' abbandono delle cose assicurate deve essere fatto senza condizioni.

 

2. Esso deve comprendere tutte le cose in rischio per l' assicuratore al momento del sinistro, che dà luogo all' abbandono, ed i diritti che, relativamente alle cose stesse, spettano all' assicurato verso terzi.

 

3. Se l' assicurazione non copre l' intero valore assicurabile della cosa, l' abbandono è limitato ad una parte della cosa stessa, proporzionale alla somma assicurata.

Art. 546 - Effetti dell' abbandono

 

1. Se la validità dell' abbandono non è stata contestata entro trenta giorni da quello nel quale la dichiarazione di abbandono è stata portata a conoscenza dell' assicuratore, ovvero se la validità dell' abbandono è stata giudizialmente riconosciuta, l' assicurato ha diritto a percepire l' indennità per perdita totale.

 

2. La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell' articolo precedente si trasferiscono all' assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione di abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell' abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l' assicuratore dichiari all' assicurato di non volerne profittare.

 

3. La dichiarazione dell' assicuratore deve essere fatta, pubblicata e portata a conoscenza dell' assicurato nelle forme richieste dall' articolo 543 per la dichiarazione di abbandono.

Art. 547 - Prescrizione

 

1. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono con il decorso di un anno.

 

2. Fermo per il rimanente il disposto dell' articolo 2952 del codice civile, per la prescrizione del diritto al risarcimento dell' assicurato verso l' assicuratore, il termine decorre dalla data del sinistro ovvero da quella in cui l' assicurato provi di averne avuto notizia, e, in caso di presunzione di perdita della nave, dal giorno in cui questa è stata cancellata dal registro d' iscrizione.

 

3. L' esercizio dell' azione per ottenere l' indennità, mediante abbandono delle cose assicurate, interrompe la prescrizione dell' azione per il conseguimento dell' indennità d' avaria, dipendente dallo stesso contratto e relativa allo stesso sinistro.


 Antonio Raffone