IL MARE D'AMARE

 

     

                


Codice della Navigazione Artt. 585 - 609

Libro quarto

Disposizioni processuali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 585 - Dei giudici di primo grado

 

1. Nelle cause di cui al presente titolo, la giustizia è amministrata in primo grado:

a) dai comandanti di porto capi di circondario marittimo, nei limiti del rispettivo circondario;

b) dai tribunali.

 

2. I capi di circondario possono delegare, con decreto, l' esercizio delle funzioni giurisdizionali ad un ufficiale dipendente, di grado non inferiore a quello di capitano di porto.

Art. 586 - Regolamento di competenza; incompetenza per materia

 

1. Gli articoli 42 e 43 del codice di procedura civile si applicano ai giudizi avanti i comandanti di porto.

 

2. L' incompetenza per materia del comandante di porto può essere rilevata anche d' ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Art. 587 - Foro della pubblica amministrazione

 

Ai giudizi avanti i comandanti di porto non si applicano le disposizioni relative al foro della pubblica amministrazione.

Art. 588 - Rinvio

 

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 589 - Competenza per materia e per valore

 

1. Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire centomila, e avanti il tribunale, se il valore è superiore a tale somma, le cause riguardanti:

a) i danni dipendenti da urto di navi;

b) i danni cagionati da navi nell' esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;

c) i danni cagionati dall' uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

e) le indennità e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;

f) il rimborso delle spese e i premi per ritrovamento di relitti.

 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.

Art. 590 - Competenza per territorio

 

1. Se il fatto che vi ha dato luogo è avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l' arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è l' ufficio di iscrizione della nave.

 

2. Se il fatto è avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale è avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l' arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale è il luogo di iscrizione della nave.

Art. 591 - Forma della domanda

 

La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.

Art. 592 - Contenuto e forma della citazione

 

1. La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l' intimazione a comparire a udienza fissa, la esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell' oggetto della domanda.

 

2. Può essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.

 

3. La notificazione per pubblici proclami può, su istanza dell' attore, essere autorizzata dal comandante di porto.

Art. 593 - Termini per comparire

 

Si applicano i termini di comparizione fissati dall' articolo 313 del codice di procedura civile.

Art. 594 - Partecipazione delle parti al processo

 

Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile e per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, può autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all' atto di citazione.

Art. 596 - Decisione della causa

 

1. Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.

 

2. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla chiusura della trattazione.

 

3. La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto è regolata dagli articoli 282 e 284 del codice di procedura penale.

Art. 597 - Appellabilità

 

1. Salva l' applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma, del codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede.

 

2. Il termine per appellare è di quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma regolarmente citate.

Art. 598 - Amichevole componimento

 

1. Anche nelle cause contemplate nell' articolo 589 che eccedano il valore di lire centomila, il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole componimento.

 

2. Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere. Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

 

3. Se il componimento non riesce si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto.

Art. 599 - Nomina di consulenti tecnici

 

1. Il presidente, all' atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell' istruzione probatoria, scelgono uno o più consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.

 

2. Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e può disporre che sia rinnovata l' istruzione probatoria.

Art. 600 - Funzioni del consulente tecnico

 

1. Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.

 

2. Del parere del consulente è compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

Art. 601 - Acquisizione degli atti di inchiesta

 

Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l' acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonché dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.

Art. 602 - Arbitrato dei consulenti tecnici

 

1. Le parti possono d' accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d' ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.

 

2. All' arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 603 - Competenza del comandante del porto e del tribunale

 

1. Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire centomila, riguardanti:

a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia è promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorchè l' ingaggio non sia stato seguito da arruolamento o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

b) l' esecuzione del lavoro portuale e l' applicazione delle relative tariffe;

c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli, ed agli zavorrai<3>; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci o delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

 

2. Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire centomila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale è iscritta la nave o il galleggiante, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, è pervenuta la proposta al marittimo.

 

3. Le disposizioni delle lettere b) e c) del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d' impiego pubblico.

Art. 604 - Denuncia all' associazione sindacale

 

1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti nelle lett. a), b) e c) dell' articolo 603, deve farne denuncia anche a mezzo di lettera raccomandata all' associazione legalmente riconosciuta che rappresenta la categoria alla quale appartiene.

 

2. Si applicano gli articoli 430, secondo comma; 431 a 433; 438 del codice di procedura civile.

Art. 605 - Assistenza processuale dei minori

 

1. Nelle controversie contemplate nell' articolo 603 il giudice può nominare un curatore speciale al minore, anche se quest' ultimo sia fornito di capacità processuale.

 

2. E' sempre in facoltà di chi esercita sul minore la patria potestà o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

Art. 606 - Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

 

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell' art. 603, sospende il processo affinchè abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del lavoro.

Art. 607 - Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

 

Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell' articolo 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non può tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.

Art. 608 - Giudice di appello

 

1.L' appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall' articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte d' appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale è integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.

 

2. Si applica l' articolo 450, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 609 - Rinvio

 

Al procedimento per la risoluzione delle controversie contemplate nell' articolo 603 si applicano gli articoli 591 a 598 del presente codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile.


 Antonio Raffone