IL MARE D'AMARE

 

     

                


 

Decreto Ministeriale 27 novembre 1990 

(in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 282). - Autorizzazione alla pesca sperimentale del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana.

Preambolo
Il Ministro della marina mercantile:
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto l'art. 32 della legge n. 963/1965 che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari per adeguarle al progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; Visto l'art. 110-quater del citato regolamentoø n. 1639/68 che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di consentire l'uso di reti a strascico con maglie di apertura inferiore a 40 mm per pesche speciali volte a catturare specie che allo stato adulto non possono essere convenientemente pescate con reti a maglie regolamentari; Visto l'art. 111 di detto regolamento che fa divieto di usare le reti a traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque è inferiore a 50 m entro le tre miglia dalla costa; Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1988 che autorizza la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei tempi e con le modalità tecniche previste per la pesca del bianchetto (novellame di sarda e alice); Considerato che il rossetto (Aphia minuta) è una specie adulta, ancorchè di piccola taglia, la cui cattura, pertanto, può essere disciplinata diversamente da quella del bianchetto (novellame di sarda e alici); Considerato che lo schema di terzo piano nazionale della pesca, già approvato dalla commissione consultiva centrale e dal comitato di gestione, prevede che, data la diversità delle situazioni nelle varie zone, una regolamentazione specifica della pesca del rossetto può essere introdotta solo in presenza di conclusioni univoche e rigorose promosse dall'amministrazione; Vista la particolare situazione dei compartimenti marittimi della Toscana in cui la pesca del rossetto potrebbe costituire una pesca di sussistenza per le navi della piccola pesca durante il periodo invernale; Considerato che lo studio effettuato dal Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno indica la pesca del rossetto effettuata con attrezzo a sciabica a carattere pressochè monospecifico e con assenza di danni biologici all'ambiente marino; Considerata l'opportunità di un approfondimento e verifica attraverso prove pratiche di pesca volte a verificare l'effettiva selettività dell'attrezzo, la non significativa presenza nelle catture di giovani di altre specie ad interessi commerciali, nonchè di disporre di dati precisi sulla quantità e composizione delle catture nei diversi mesi dell'anno; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il comitato nazionale di gestione;
Decreta:

 

Articolo 1
 
Nei compartimenti marittimi della Toscana è autorizzata, a titolo sperimentale, la pesca professionale del rossetto (Aphia minuta) senza limiti di distanza dalla costa per il periodo 1º novembre-30 aprile fino alla campagna di pesca 1991-92.

 

Articolo 2
 
L'autorizzazione suddetta è concessa a coloro che, per consuetudine, esercitano tale tipo di pesca con navi fino a 10 tsl e 100 Hp ed esclusivamente con l'attrezzo «sciabica».
Le maglie delle reti impiegate devono avere apertura non inferiore a 3 mm e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artifizio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

 

Articolo 3
 
La pesca di cui ai precedenti articoli può essere effettuata dalle 4 alle 18 dei giorni feriali.

 

Articolo 4
 
Le domande per l'esercizio della pesca in questione devono essere inoltrate alla capitaneria di porto dell'ufficio di iscrizione della nave, che provvede a rilasciare apposita autorizzazione per singola campagna di pesca.
L'elenco delle navi autorizzate dovrà essere trasmesso al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima.

 

Articolo 5
 
Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul modulo allegato al presente decreto i dati concernenti le quantità di rossetto pescate, le giornate di pesca, nonchè le zone in cui detta pesca viene effettuata.
I moduli suddetti, oltre che alla capitaneria di porto che ha rilasciato l'autorizzazione, verranno settimanalmente trasmessi al Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno insieme con campioni di pescato.
Al personale del suddetto Consorzio dovrà essere permesso in qualsiasi momento il prelievo di campioni secondo le metodologie dallo stesso stabilite.

 

Articolo 6
 
La mancata osservanza degli obblighi di cui al precedente articolo comporta automaticamente anche la revoca dell'autorizzazione.

 

Articolo 7
 
Il Consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno esamina di volta in volta la consistenza del pescato sulla base delle campionature ricevute e direttamente effettuate valutando l'eventuale presenza di novellame che non dovrà risultare superiore al 10% del pescato.
Il Consorzio è obbligato a dare immediata notizia al Ministero di ogni evento che ritiene possa danneggiare le risorse o l'ambiente marino ovvero qualora riscontri catture di novellame in misura superiore al 10%.
Il Consorzio, inoltre, redigerà mensilmente una breve nota sull'andamento della pesca del rossetto e sulla composizione del pescato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

 Antonio Raffone