IL MARE D'AMARE |
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Decreto Ministeriale 28 agosto 1996
(in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 237). -- Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto.
Preambolo
Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, concernente la
disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è
stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e in
particolare l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive
modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di
rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visti i decreti ministeriali
1º dicembre 1989, 19 dicembre 1990, 3 ottobre 1994 riguardanti la pesca del
novellame da consumo; Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7
gennaio 1993, 9 novembre 1994 concernenti la pesca del rossetto (Aphia
minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria; Ritenuta
l'opportunità di dare carattere di uniformità alla disciplina della pesca
in questione; Considerata l'esigenza di disciplinare la materia con norme
finalizzate a coniugare l'esigenza della salvaguardia dell'ecosistema marino
e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare; Considerato che
è in corso la sperimentazione condotta dal consorzio regionale di
idrobiologia e pesca di Livorno e dell'istituto di zoologia dell'Università
di Genova sulla pesca del rossetto con l'attrezzo sciabica con termine 31
maggio 1997; Considerata pertanto l'opportunità di prorogare il regime
sperimentale previsto dai decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio
1993, 9 novembre 1994 dianzi citati; Sentiti la commissione consultiva
centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle
risorse biologiche del mare nella seduta del 22 luglio 1996;
Decreta:
Articolo 1
1. Nei compartimenti marittimi, in cui è esercitata per consuetudine, è
autorizzata la pesca professionale del novellame di sarda, alice e alaccia,
nonchè del rossetto (Aphia minuta) per un periodo non superiore a giorni
sessanta nell'arco temporale intercorrente dal 1º dicembre al 30 aprile di
ciascun anno, senza limiti di distanza dalla costa, per le navi di stazza
lorda non superiore a 10 TSL e potenza motrice non superiore a 100 HP.
2. Possono essere autorizzate unità con caratteristiche di stazza e potenza
motrice superiori a quelle di cui al precedente comma 1, i cui armatori,
negli anni precedenti, abbiano già ottenuto e utilizzato la relativa
autorizzazione.
3. Sulla base della consistenza delle risorse pescabili per ciascun anno e
per ciascun compartimento, il periodo autorizzato è fissato dal Comitato
nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare
entro il 31 ottobre.
4. L'autorizzazione prevista dal presente decreto non è rilasciata
all'armatore che non abbia ottenuto anche per un solo anno la medesima
autorizzazione.
5. L'autorizzazione può essere anche rilasciata a cooperative di pesca che
abbiano avuto in armamento imbarcazioni di armatori in possesso del
requisito di cui al precedente comma 1.
6. L'autorizzazione può essere anche rilasciata ad armatori che abbiano
avuto in armamento, per successione mortis causa,
imbarcazioni di armatori in possesso del requisito di cui al precedente
comma 1.
7. Il numero di imbarcazioni, per le quali l'armatore abbia in precedenza
ottenuto e utilizzato l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, non può
variare in aumento. Può essere consentita la sostituzione di
un'imbarcazione già autorizzata nell'anno precedente, a condizione che la
nuova unità abbia pari stazza e potenza motore e che l'armatore richieda
espressamente tale sostituzione nella istanza di cui al successivo art. 4.
Articolo 2
1. Per la cattura del bianchetto e del rossetto possono essere usati
esclusivamente i seguenti attrezzi: reti da traino, sciabiche e reti a
circuizione. Le maglie delle reti impiegate devono avere un'apertura non
inferiore a 5 mm e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro
artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.
2. Per effetto dell'attività di pesca nel periodo di cui al comma 1 del
precedente art. 1 sono consentiti la detenzione, il trasporto ed il
commercio del bianchetto e del rossetto.
Articolo 3
1. La pesca di cui all'art. 1 del presente decreto può essere esercitata
dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali, compresi quelli di fermo
tecnico, con esclusione in ogni caso dei giorni festivi.
2. E' consentita la pesca nelle ore notturne se effettuata con attrazione
luminosa e reti a circuizione.
Articolo 4
1. Le domande di autorizzazione alla pesca di cui al presente decreto,
redatte secondo lo schema in allegato A su carta da
bollo e corredate dei prescritti documenti, debbono essere indirizzate al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione
generale della pesca e dell'acquacoltura, entro e non oltre il 31 ottobre di
ciascun anno.
2. Qualora il suddetto termine venga a scadere in un giorno festivo, il
medesimo si intende protratto al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
3. La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal
timbro a data apposto dall'amministrazione in indirizzo, eccezione fatta per
le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, dal
segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20
della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito
da parte del richiedente o da mancata o da tardiva comunicazione del
cambiamento di recapito indicato nelle domande nè per eventuali disguidi
postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
6. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo
raccomandata oltre i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto
l'interessato allega alla domanda copia della ricevuta del conto corrente
postale comprovante l'avvenuto pagamento dell'onere per la pesca speciale,
previsto dal comma 1 dell'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995,
relativo alla scadenza immediatamente precedente l'anno in cui è presentata
la domanda.
Articolo 5
1. Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul
modulo allegato B al presente decreto i dati
concernenti le quantità di bianchetto pescate, le giornate di pesca, nonchè
le zone ove la pesca stessa è sata praticata.
2. Il modulo deve essere consegnato alla fine di ciascun mese di pesca alla
capitaneria di porto competente, che provvederà ad inoltrarlo al Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della
pesca e acquacoltura. La mancata segnalazione dei dati anche se negativi
comporterà, oltre alla revoca dell'autorizzazione, il mancato rinnovo di
essa per le successive campagne di pesca.
Articolo 6
1. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai
sensi delle leggi vigenti.
Articolo 7
1. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di
pesca marittima nelle acque territoriali, compresa la pesca del novellame da
consumo e del rossetto.
Articolo 8
1. Sono abrogati i decreti ministeriali: 1º dicembre 1989; 19 dicembre 1990
e 3 ottobre 1994.
Articolo 9
1. Il regime sperimentale della pesca del rossetto nei compartimenti
marittimi della Toscana e della Liguria, previsto dai decreti ministeriali
18 novembre 1992, 7 gennaio 1993 e 9 novembre 1994, è prorogato fino alla
campagna di pesca 1996-97.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Allegato unico
(Sono omessi gli allegati).
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Antonio Raffone
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