IL MARE D'AMARE |
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Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). - Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (1).
(1) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni
sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Preambolo
(Omissis).
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Campo di applicazione.
1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al
consumatore nell'àmbito del mercato nazionale, salvo quanto previsto
dall'articolo 17, nonché la loro presentazione e la relativa pubblicità
sono disciplinate dal presente decreto (1).
2. Si intende per:
a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di
fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al
prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su
un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o
fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformità a
quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di
accompagnamento del prodotto alimentare;
b) prodotto alimentare preconfezionato l'unità di vendita destinata ad
essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita
da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato immesso prima
di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale
imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato
senza che la confezione sia aperta o alterata;
c) presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro
confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d) prodotto alimentare preincartato l'unità di vendita costituita da un
prodotto alimentare e dall'involucro nel quale è stato posto o avvolto
negli esercizi di vendita;
e) consumatore il consumatore finale nonché i ristoranti, gli ospedali, le
mense ed altre collettività analoghe, denominate in seguito «collettività».
3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da
alcun involucro nonché quelli di grossa pezzatura anche se posti in
involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette
e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o
imballaggio.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz.
Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 2 -
Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari.
1. L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate
ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse
devono essere effettuate in modo da:
a) non indurre in errore l'acquirente sulle
caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla
identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla
conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di
ottenimento del prodotto stesso;
b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o
proprietà che non possiede;
c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede
caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi
possiedono caratteristiche identiche;
d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà
atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali
proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque
minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare.
2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la
presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (1).
(1) Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 16 febbraio 1993, n. 77
e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz.
Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 3 -
Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari
preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti
indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità
unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto
deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del
fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità
economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un
contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del
prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria
l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del
prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa
indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del
prodotto;
m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come
previsto dall'articolo 8 (1).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua
italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di
menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito
riportare le menzioni originarie.
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al
comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti
alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme
metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di
etichettatura.
5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo
stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attività
produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite
le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di
cui al comma 1, lettera m) (2).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 68.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff.
21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 4 -
Denominazione di vendita.
1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare è la denominazione
prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunità europea ad
esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di
vendita è la denominazione prevista dalle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano
il prodotto stesso (1).
1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di
vendita è costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una
descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla
sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere
l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe
essere confuso (2).
1-ter. È ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto
la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato
membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al
consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo
dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di
vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive
sulla sua natura e utilizzazione (2).
1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non
può essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista
della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale
dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione (2).
1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo
mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del
prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione
all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i
Ministeri della sanità e delle politiche agricole, entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono
essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonché indicazioni di
utilizzazione (2).
2. La denominazione di vendita non può essere sostituita da marchi di
fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia.
3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato
fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da
esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato,
affumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare confusione
nell'acquirente.
4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti è in ogni
caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura «irradiato»
ovvero «trattato con radiazioni ionizzanti».
5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli
alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.
5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una
denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono
essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli
ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati,
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia
nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto
finito, può essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente
utilizzato (3).
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 68.
(2) Comma aggiunto dall'art. 2, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 68.
(3) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff.
21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 5 -
Ingredienti.
1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi,
utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto
alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma
modificata.
2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico;
tuttavia:
a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate
nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto
alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria;
b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate
nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria
seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un
ingrediente appartenga a più categorie, deve essere indicata la categoria
corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito;
b-bis) la designazione «amido(i)» che figura nell'allegato I, ovvero
quella «amidi modificati» di cui all'allegato II, deve essere completata
dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa
contenere glutine (1).
3. L'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazione di tutti gli
ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al
momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura
appropriata contenente la parola «ingrediente».
4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati
nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta
può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del
prodotto finito.
5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare
è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la
quantità degli altri ingredienti adoperati al momento della loro
utilizzazione.
6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e
ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione può avvenire
nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della
disidratazione con la denominazione originaria.
7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere
stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine
delle proporzioni del prodotto ricostituito, purché la loro elencazione sia
accompagnata da una indicazione del tipo «ingredienti del prodotto
ricostituito» ovvero «ingredienti del prodotto pronto per il consumo».
8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta
o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti
possono essere elencati in altro ordine, purché la loro elencazione sia
accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile».
9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna
delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti
possono essere elencati in un altro ordine, purché la loro elencazione sia
accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile».
10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono
indicate con il nome della specie animale ed in conformità a quanto
previsto all'allegato I (2).
11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti con
la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso
in funzione del peso globale, purché sia immediatamente seguito dalla
enumerazione dei propri componenti.
12. La enumerazione di cui al comma 11 non è obbligatoria:
a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito;
b) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale l'elenco degli
ingredienti non è prescritto;
c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di
fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto
per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore
iniziale.
13. La menzione del trattamento di cui all'art. 4, comma 3, non è
obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme
specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve
essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.
(1) Lettera aggiunta dall'art. 3, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 68.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz.
Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 6 -
Designazione degli aromi.
1. Gli aromi sono designati con il termine di «aromi» oppure con una
indicazione più specifica oppure con una descrizione dell'aroma.
2. Il termine «naturale» o qualsiasi altra espressione avente un
significato sensibilmente equivalente può essere utilizzato soltanto per
gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze
aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti.
3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o
all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine «naturale»
o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente può essere
utilizzato soltanto se la parte aromatizzante è stata isolata mediante
opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi
tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoché
unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi
considerata.
3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il
chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella
preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco
degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica,
immediatamente dopo il termine "aroma" (1).
3-ter. Nei prodotti che contengono più aromi tra i
quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione può essere
effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi",
con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina"
(1).
3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo
tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato
contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a
150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello
stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda:
"Tenore elevato di caffeina". Tale menzione è seguita, tra
parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo
14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml (1).
3-quinquies. Le disposizioni del comma 3 -quater
non si applicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè
o di estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga il termine
"caffè" o "tè " (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff.
21 luglio 2003, n. 167). L'art. 17 dello stesso decreto ha così disposto:
"Art. 17. Norme transitorie. 1. È consentita la vendita dei prodotti
alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004
per i prodotti di cui all'articolo 6, con etichette non conformi alle
disposizioni del presente decreto.".
Articolo 7 -
Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti.
1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il procedimento di
lavorazione, siano stati temporaneamente tolti per esservi immessi
successivamente in quantità non superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare è dovuta
unicamente al fatto che erano contenuti in uno o più ingredienti di detto
prodotto, purché essi non svolgano più alcuna funzione nel prodotto
finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi
degli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico si intende una
sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è
volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti
alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo
tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione e che può dar luogo
alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di
tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che
questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano
effetti tecnologici sul prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie, come solventi
o supporti per gli additivi e per gli aromi e le sostanze il cui uso è
prescritto come rivelatore.
2. L'indicazione degli ingredienti non è richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvo quanto disposto da
norme specifiche, a condizione che la denominazione di vendita sia identica
al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura
dell'ingrediente (1);
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati
sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro,
purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri
del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla
loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale è richiesta per i
formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica
nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini
spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto
alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo
prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.
3. L'indicazione dell'acqua non è richiesta:
a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazione unicamente per
consentire la ricostituzione nel suo stato originale di un ingrediente
utilizzato in forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene normalmente consumato;
c) per l'aceto, quando è indicato il contenuto acetico e per l'alcole e le
bevande alcoliche quando è indicato il contenuto alcolico.
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e c), quanto previsto
dalla lettera a) del comma 12 dell'art. 5 non si applica agli additivi.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 4, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 68.
Articolo 8 -
Ingrediente caratterizzante evidenziato.
1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di
ingredienti, usata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto
alimentare, è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri
nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore
alla denominazione di vendita;
b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo
nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per
caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i
quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:
1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensi dell'articolo 9,
comma 7;
2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura ai sensi delle
disposizioni comunitarie;
3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;
4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, non è tale da
determinare la scelta del consumatore per il fatto che la variazione di
quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare, ne è
tale da distinguerlo da altri prodotti simili;
b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono con precisione la quantità
dell'ingrediente o della categoria di ingredienti, senza l'obbligo
dell'indicazione in etichetta;
c) nei casi di cui all'articolo 5, commi 8 e 9;
c-bis) nei casi in cui le indicazioni «edulcorante/i» o «con zucchero/i
ed edulcorante» accompagnano la denominazione di vendita, ai sensi
dell'allegato 2, sezione II (1);
c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e di sali
minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicate nella etichettatura
nutrizionale, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77 (1).
3. La quantità indicata, espressa in percentuale, corrisponde alla quantità
dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione
nella preparazione del prodotto.
4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere apposta nella denominazione
di vendita del prodotto alimentare o in prossimità di essa, oppure
nell'elenco degli ingredienti accanto all'ingrediente o alla categoria di
ingredienti in questione.
5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di
un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla
quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro
utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito.
Tale quantità è espressa in percentuale (2).
5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del
peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100
grammi di prodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o la quantità
totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura superi il 100
per cento (2).
5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del
loro peso nel prodotto finito (2).
5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o
disidradata e ricostituiti al momento della fabbricazione può essere
indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o della
disidratazione (2).
5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidradati cui va aggiunta
acqua, la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del
loro peso rispetto al prodotto ricostituito (2).
5-sexies. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui
al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, relativo all'etichettatura
nutrizionale dei prodotti alimentari (2) (3).
(1) Lettera aggiunta dall'art. 1, d.lg. 10 agosto 2000, n. 259.
(2) I commi da 5 a 5-sexies così sostituiscono l'originario comma 5, per
effetto dell'art. 1, d.lg. 10 agosto 2000, n. 259.
(3) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 68.
Articolo 9 -
Quantità.
1. La quantità netta di un preimballaggio è la quantità che esso contiene
al netto della tara.
2. La quantità nominale di un preimballaggio è quella definita
dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della
legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391 (1).
3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa
in unità di volume per i prodotti liquidi ed in unità di massa per gli
altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl)
o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g),
salvo deroghe stabilite da norme specifiche.
4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o più preimballaggi
individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto,
l'indicazione della quantità è fornita menzionando il numero totale dei
preimballaggi individuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.
5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero
totale dei preimballaggi individuali può essere visto chiaramente e contato
facilmente dall'esterno e la quantità contenuta in ciascun preimballaggio
individuale può essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di
essi.
6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o più
preimballaggi individuali che non sono considerati unità di vendita,
l'indicazione della quantità è fornita menzionando la quantità totale ed
il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da
forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati
monodose, e per i prodotti a base di zucchero è sufficiente l'indicazione
della quantità totale.
7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immerso in un liquido di
governo, deve essere indicata anche la quantità di prodotto sgocciolato;
per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente
mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il
liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della
preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto:
a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;
b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;
c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o
materie edulcoranti;
d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di
ortaggi.
8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria:
a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti
in un imballaggio globale, il numero dei pezzi deve essere chiaramente visto
dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;
b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;
c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le
spezie e le piante aromatiche.
9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere
pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della
quantità netta al momento in cui sono esposti per la vendita al
consumatore.
10. La quantità di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di
quantità a volume, può essere espressa utilizzando il solo volume.
(1) Comma così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz.
Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 10 -
Termine minimo di conservazione.
1. Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto
alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di
conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi
preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno
o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine"
negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto
della confezione in cui essa figura.
2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui
all'articolo 10-bis, è determinato dal produttore o
dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore
stabilito nell'Unione europea, ed è apposto sotto la loro diretta
responsabilità.
3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro
e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e può essere espresso:
a) con l'indicazione del giorno e del mese per i
prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i
prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno di
diciotto mesi;
c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti
alimentari conservabili per più di diciotto mesi.
4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto,
particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso
sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti
siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al
comma 1 completano l'enunciazione delle condizioni di conservazione.
5. L'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta per:
a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subìto
trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e
prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini
frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi
dall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00
99, ottenute da uva o mosto d'uva;
c) le bevande con contenuto alcolico pari o
superiore al 10% in volume;
d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di
frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacità
superiore a 5 litri destinati alle collettività;
e) i prodotti della panetteria e della pasticceria
che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive
alla fabbricazione;
f) gli aceti;
g) il sale da cucina;
h) gli zuccheri allo stato solido;
i) i prodotti di confetteria consistenti quasi
unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e
pastigliaggi;
l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;
m) i gelati monodose (1).
(1) Articolo prima modificato dall'art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 68
(Gazz. Uff. 27 marzo 2000, n. 72), poi dall'art. 2, D.Lgs. 10 agosto 2000,
n. 259 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220) ed infine così sostituito
dall'art. 8, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n.
167).
Articolo 10/bis -
Data di scadenza.
1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista
microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per
la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data
di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi
entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della
confezione in cui figura.
2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno,
il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni
di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in
funzione della quale è stato determinato il periodo di validità.
3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta
fresca, nonché per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
freschi, la data di scadenza può essere determinata con decreti dei
Ministri delle attività produttive, delle politiche agricole e forestali e
della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione,
la data di scadenza è determinata con decreto dei Ministri delle attività
produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base
della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del
presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa
alla durabilità del latte (1).
5. È vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a
partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione (2).
(1) Per la determinazione della scadenza del latte fresco pastorizzato e
del latte fresco pastorizzato di alta qualità, vedi il D.M. 24 luglio
2003.
(2) Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz.
Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 11 -
Sede dello stabilimento.
1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di
confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f),
può essere omessa nel caso di:
a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della
sede già indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e);
b) prodotti preconfezionati provenienti da altri
Paesi per la vendita tal quali in Italia;
c) prodotti preconfezionati che riportano la
bollatura sanitaria (1).
2. Nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, è consentito
indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purché quello effettivo
venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei
prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale
o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la
sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in
mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.
(1) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181
(Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 12 -
Titolo alcolometrico.
1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è il numero di parti in
volume di alcole puro alla temperatura di 20 ºC contenuta in 100 parti in
volume del prodotto considerato a quella temperatura.
2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo «% vol»,
preceduto dal numero corrispondente che può comprendere solo un decimale;
può essere preceduto dal termine «alcool» o dalla sua abbreviazione «alc.».
3. Al titolo alcolometrico si applicano le seguenti tolleranze in più o in
meno, espresse in valori assoluti:
a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico non superiore
a 5,5%, nonché per le bevande della NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate
dall'uva;
b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometrico volumico superiore a
5,5%, per i sidri e le altre bevande fermentate ottenute da frutta diversa
dall'uva nonché per le bevande della NC 2206 00 91 ricavate dall'uva e le
bevande a base di miele fermentato;
c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti di piante in
macerazione;
d) 0,3% vol per le bevande diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e
c).
4. Le tolleranze di cui al comma 3 si applicano senza pregiudizio delle
tolleranze derivanti dal metodo di analisi seguito per la determinazione del
titolo alcolometrico.
5. Ai mosti, ai vini, ai vini liquorosi, ai vini spumanti ed ai vini
frizzanti si applicano le tolleranze stabilite nei regolamenti comunitari.
Articolo 13 -
Lotto.
1. Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata
alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente
identiche.
2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non
riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto
alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunità economica europea
ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in
modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed
è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in
modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura
sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto
figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi
documenti commerciali di vendita.
6. L'indicazione del lotto non è richiesta:
a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano
con la menzione almeno del giorno e del mese;
b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri
sull'imballaggio globale;
c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di
imballaggio,
2) avviati verso organizzazioni di produttori o
3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di
preparazione o trasformazione;
d) per i prodotti alimentari preincartati nonché per i prodotti alimentari
venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non
preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero
preconfezionati ai fini della loro vendita immediata;
e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una
superficie inferiore a 10 cm².
7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora
espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonché la menzione di
cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980,
n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1 (1).
8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può con proprio
decreto stabilire le modalità di indicazione del lotto per taluni prodotti
alimentari o categorie di prodotti alimentari (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181
(Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
(2) La dicitura per l'identificazione del lotto previsto dal presente
comma delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate
nell'anno 1999, è costituita dalla lettera S seguita dal numero relativo
al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero (art. 1, d.m.
21 gennaio 1999).
Articolo 14 -
Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti
preconfezionati.
1. La denominazione di vendita, la quantità, il termine minimo di
conservazione o la data di scadenza nonché il titolo alcolometrico volumico
effettivo devono figurare nello stesso campo visivo.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le
bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali è
impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1.
3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e
sulle quali è riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non
recano né etichetta né anello né fascetta nonché nel caso degli
imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana più grande è inferiore
a 10 cm² sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione
di vendita, la quantità e la data; in tale caso non si applica la
disposizione di cui al comma 1.
4. Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio
preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su
anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un
punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili
ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.
5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma
commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso,
le indicazioni di cui all'art. 3 possono figurare soltanto su un documento
commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento
sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia
stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto
salvo quanto previsto al comma 7.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti
alimentari preconfezionati destinati alle collettività per esservi
preparati o trasformati o frazionati o somministrati.
7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'art. 3 figurino, ai sensi dei
commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale
in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.
7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati
al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare
le indicazioni prescritte all'articolo 3, purché esse figurino sulle
confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non
siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione
dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la
data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 12, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff.
21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 15 -
Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura.
1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i
distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di
cui all'art. 3.
2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate
poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea
o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per
ciascun prodotto le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 3, nonché il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa
responsabile della gestione dell'impianto.
3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua
italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
Articolo 16 -
Vendita dei prodotti sfusi.
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo
frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti
confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti
preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di
apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure
applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di
esenzione;
c) le modalità di conservazione per i prodotti
alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le
paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le
bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara,
per i prodotti congelati glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e
della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli
ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben
in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema
equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in
prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1
può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle
collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate,
la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua
potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride
carbonica.
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a
pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo
l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul
cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e
leggibili dall'acquirente.
7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al
consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere a), b), e)
ed h); tali menzioni possono essere riportate
soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è
garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al
momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o
contemporaneamente a questa (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181
(Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
Articolo 17 -
Prodotti non destinati al consumatore.
1. I prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori
commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero
per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non
destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'art. 3,
comma 1, lettere a), c), e) ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate
sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta
appostavi o sui documenti commerciali.
2-bis. Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 2 (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 25 febbraio 2000, n. 68.
Articolo 18 -
Sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro
diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis
e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
milleseicento a euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro seicento a euro tremilacinquecento.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano competenti per territorio (1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 2000,
n. 68 (Gazz. Uff. 27 marzo 2000, n. 72) e poi dall'art. 16, D.Lgs. 23
giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI PRODOTTI PARTICOLARI
Articolo 19 -
Birra.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 2, l. 16 agosto 1962, n. 1354.
Articolo 20 -
Burro.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 4, l. 23 dicembre 1956, n. 1526.
Articolo 21 -
Camomilla.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce l'art. 5, l. 30 ottobre 1940, n. 1724.
(2) Sostituisce l'art. 6, l. 30 ottobre 1940, n. 1724.
Articolo 22 -
Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
(1) Sostituisce l'art. 6, l. 4 luglio 1967, n. 580.
(2) Sostituisce l'art. 14, l. 4 luglio 1967, n. 580.
(3) Modifica il comma 1 dell'art. 16, l. 4 luglio 1967, n. 580.
Articolo 23 -
Formaggi freschi a pasta filata.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce il d.l. 11 aprile 1986, n. 98, conv. in l. 11 giugno 1986,
n. 252.
Articolo 24 -
Margarina e grassi idrogenati.
1. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 9, l. 4 novembre 1951, n. 1316.
Articolo 25 -
Miele.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Sostituisce il comma 5 dell'art. 3, l. 12 ottobre 1982, n. 753.
(2) Sostituisce l'art. 6, l. 12 ottobre 1982, n. 753.
Articolo 26 -
Olio di oliva e di semi.
1. (Omissis) (1).
2. Sono abrogati:
a) (Omissis) (2);
b) (Omissis) (3);
c) (Omissis) (4).
(1) Sostituisce l'art. 7, l. 27 gennaio 1968, n. 35.
(2) Abroga il primo comma dell'art. 2 e gli artt. 8 e 9, l. 27 gennaio
1968, n. 35.
(3) Abroga l'art. 22 e modifica il secondo comma dell'art. 23, r.d.l. 15
ottobre 1925, n. 2033, conv. in l. 18 marzo 1926, n. 562.
(4) Abroga l'art. 70, r.d. 1º luglio 1926, n. 1361.
Articolo 27 -
Pomodori pelati e concentrati di pomodoro.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
(1) Abroga l'art. 4 ed i commi terzo e quarto dell'art. 5, d.p.r. 11
aprile 1975, n. 428.
(2) Sostituisce l'art. 7, d.p.r. 11 aprile 1975, n. 428.
Articolo 28 -
Riso.
1. (Omissis) (1).
2. (Omissis) (2).
3. (Omissis) (3).
4. (Omissis) (4).
(1) Sostituisce l'art. 1, l. 18 marzo 1958, n. 325.
(2) Sostituisce con un solo comma i primi due commi dell'art. 5, l. 18
marzo 1958, n. 325.
(3) Sostituisce i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 2, l. 18 marzo
1958, n. 325.
(4) Abroga il quarto comma dell'art. 5 e l'art. 7, l. 18 marzo 1958, n.
325.
Articolo 29 -
Norme finali.
1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad
altri Paesi.
2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982,
n. 322, nonché tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di
presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità,
diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad
eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di
attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di
prodotti.
3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o
integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
della sanità.
Articolo 30 -
Norme transitorie.
1. È consentita fino al 30 giugno 1992 l'etichettatura dei prodotti
alimentari in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, o alle norme concernenti singole
categorie di prodotti alimentari, salvo quanto espressamente previsto dai
regolamenti comunitari relativi a singole categorie di prodotti.
2. È altresì consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le sostanze
aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformità alle disposizioni del
decreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo dal decreto
ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, concernente la disciplina degli
additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze
alimentari.
3. I prodotti alimentari etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere
venduti fino al completo smaltimento delle scorte.
Allegato 1
ALLEGATO 1 (1)
CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒ
SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO
(1) Allegato prima sostituito dal D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175 (Gazz.
Uff. 30 marzo 1996, n. 76), entrato in vigore il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato
dall'art. 15, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n.
167). Lo stesso D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175 ha, inoltre, disposto che
è consentito utilizzare, dopo la sua entrata in vigore, etichette non
conformi ai nuovi allegati, purché conformi alle precedenti norme, fino
al 31 dicembre 1996 e che la vendita dei prodotti così etichettati è
consentita fino al loro completo smaltimento.
----------------------------------------------------------------- | Definizione | Designazione | ------------------------------+---------------------------------- |Oli raffinati diversi dallo| | |olio d'oliva.................| «Olio», completata dal| | | qualificativo «vegetale» o| | | «animale», a seconda dei casi| | | ovvero dalla indicazione| | | dell'origine specifica vegetale| | | o animale | | | L'aggettivo «idrogenato» deve| | | accompagnare la menzione di un| | | olio idrogenato | | | | |Grassi raffinati.............| «Grasso» o «materia grassa»,| | | completata dal qualificativo| | | «vegetale» o «animale», a| | | seconda dei casi ovvero| | | dalla indicazione della origine| | | specifica vegetale o animale | | | L'aggettivo «idrogenato» deve| | | accompagnare la menzione di un| | | grasso idrogenato | | | | |Miscele di farine provenienti| «Farina» seguita dalla| |da due o più specie di| enumerazione delle specie di| |cereali......................| cereali da cui provengono, in| | | ordine decrescente di peso | | | | |Amidi e fecole naturali,| «Amido(i)/fecola(e)» | |amidi e fecole modificati per| | |via fisica o enzimatica......| | | | | |Qualsiasi specie di pesce| «Pesce(i)» | |quando il pesce costituisce| | |un ingrediente di un altro| | |prodotto alimentare, purché| | |la denominazione e la| | |presentazione non facciano| | |riferimento ad una precisa| | |specie di pesce..............| | | | | |Qualsiasi specie di formaggio| «Formaggio(i)» | |quando il formaggio o miscela| | |di formaggi costituisce un| | |ingrediente di un altro| | |prodotto alimentare, purché| | |la denominazione e la| | |presentazione di quest'ultimo| | |non facciano riferimento ad| | |una precisa specie di| | |formaggio....................| | | | | |Tutte le spezie che non| «Spezia(e) o miscela di spezie» | |superino il 2% in peso del| | |prodotto.....................| | | | | |Tutte le piante o parti di| «Pianta(e) aromatica(che) o| |piante aromatiche che non| miscela di piante aromatiche» | |superino il 2% in peso del| | |prodotto.....................| | | | | |Qualsiasi preparazione di| «Gomma base» | |gomma utilizzata nella fab-| | |bricazione della gomma base| | |per le gomme da masticare....| | | | | |Pangrattato di qualsiasi| «Pangrattato» | |origine......................| | | | | |Qualsiasi categoria di| «Zucchero» | |saccarosio...................| | | | | |Destrosio anidro o monoidrato| «Destrosio» | | | | |Sciroppo di glucosio e| «Sciroppo di glucosio» | |sciroppo di glucosio| | |disidratato..................| | | | | |Tutte le proteine del latte| «Proteine del latte» | |(caseine caseinati, proteine| | |del siero di latte) e loro| | |miscele......................| | | | | |Burro di cacao di pressione| «Burro di cacao» | |di torsione o raffinato......| | | | | |Tutta la frutta candita che| «Frutta candita» | |non superi il 10% in peso del| | |prodotto.....................| | | | | |Miscele di ortaggi che non| «Ortaggi» | |superino il 10% in peso del| | |prodotto.....................| | | | | |Tutti i tipi di vino quali| «Vino» | |definiti nel regolamento| | |822/87/CE del Consiglio......| | | | | |I muscoli scheletrici delle |Carne (i) seguita (e) dal nome | |specie di mammiferi e di |della (e) specie animale (i) | |uccelli riconosciute idonee |da cui proviene (provengono) o | |al consumo umano con i |dal qualificativo relativo alla | |tessuti che vi sono contenuti|specie. | |o vi aderiscono, per i | | |quali il tenore totale di | | |grasso e di tessuto connet- | | |tivo non supera i valori di | | |seguito indicati e quando la | | |carne costituisce ingrediente| | |di un altro prodotto | | |alimentare. | | ----------------------------------------------------------------
1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella
tabella seguente:
===================================================================== Specie animale |Grasso (%)|Tessuto connettivo (%) ===================================================================== Mammiferi, esclusi conigli e suini,| | miscugli di specie con predominanza| 25 | 25 di mammiferi | | --------------------------------------------------------------------- Suini | 30 | 25 --------------------------------------------------------------------- Volatili e conigli | 15 | 10
2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono
superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono
rispettati, il tenore di "carne di" deve essere conseguentemente
ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura
"carne di", l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di
entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della
parte anatomica che lo apporta, può essere designato con tale nome.
3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i
tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari
ad 8 volte il tenore di idrossiprolina.
4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella
designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti
alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'articolo
8.
5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla
definizione di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate
come tali seguite dal nome della specie animale.
6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono
esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri,
del carpo, del tarso e della coda.
7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le
percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative
quantità.
Allegato 2
ALLEGATO 2 (1)
(1) Allegato così sostituito prima dal D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175
(Gazz. Uff. 30 marzo 1996, n. 76), e poi dal D.P.C.M. 28 luglio 1997, n.
311 (Gazz. Uff. 18 settembre 1997, n. 218), il quale ha anche disposto che
i prodotti di cui all'allegato, sezione II, etichettati prima del 1°
luglio 1997, non conformi alle disposizioni preesistenti, possano essere
commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.
Sezione I
INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO
DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE
Acidificanti
Addensanti
Agenti di carica
Agenti di resistenza
Agenti di rivestimento
Agenti di trattamento della farina
Agenti lievitanti
Amidi modificati [1]
Antiagglomeranti
Antiossidanti
Antischiumogeni
Coloranti
Conservanti
Correttori di acidità
Edulcoranti
Emulsionanti
Esaltatori di sapidità
Gas propulsore
Gelificanti
Sali di fusione [2]
Stabilizzanti
Umidificanti
[1] Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE.
[2] Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.
Sezione II
ULTERIORI INDICAZIONI DA RIPORTARE NELLA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
ALIMENTARI
---------------------------------------------------------------- | Tipo o categoria di prodotti | Indicazione | | alimentari | | -------------------------------+-------------------------------- | a) Prodotti alimentari la cui| Confezionato in atmosfera| |durata è stata prolungata|durata protettiva | |mediante l'impiego di gas di| | |imballaggio consentiti | | | b) Prodotti alimentari che| Con edulcorante/i | |contengono edulcorante/i con-| Tale indicazione segue la| |sentito/i |denominazione di vendita di| | |cui all'art. 4 del decreto| | |legislativo 27 gennaio 1992,| | |n. 109 | | c) Prodotti alimentari che| Con zucchero/i ed edulcoran-| |contengono sia zucchero/i|te/i | |aggiunto/i sia uno o più| Tale indicazione segue la de-| |edulcoranti consentiti |nominazione di vendita di cui| | |all'art. 4 del decreto legisla-| | |tivo 27 gennaio 1992, n. 109 | | d) Prodotti alimentari conte-| Contiene una fonte di fenila-| |nenti aspartame |lanina | | e) Prodotti alimentari nei| Un consumo eccessivo può avere| |quali sono stati incorporati|effetti lassativi | |polioli per un tenore superio-| | |re al 10% | | ---------------------------------------------------------------- |
Antonio Raffone
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