Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 110 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
17 febbraio, n. 39). - Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di
alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (1) (2) (3).
(1) Le violazioni previste come reato dal presente provvedimento, sono
trasformate in illeciti amministrativi soggetti alle sanzioni di cui agli artt.
2 (Sanzioni amministrative pecuniarie) e 3 (Sanzioni amministrative accessorie)
del d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
(2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa
anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi
del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro
secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato
CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in
decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24
giugno 1998, n. 213).
(3) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la
nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli
accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1 - Campo di applicazione.
1. Il presente decreto disciplina la produzione, la distribuzione e
la vendita degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.
2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
Articolo 2 - Definizione.
1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari:
a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto "surgelazione",
che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura
del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura
del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica,
ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C;
b) commercializzati come tali.
Articolo 3 - Materie prime.
1. Le materie prime destinate alla produzione di alimenti surgelati
devono essere sane, in buone condizioni igieniche, di adeguata qualità
merceologica e devono avere il necessario grado di freschezza.
2. La preparazione dei prodotti da surgelare e l'operazione di surgelazione
devono essere effettuate senza indugio mediante attrezzature tecniche tali da
contenere al minimo le modifiche chimiche, biochimiche e microbiologiche.
3. Le materie prime utilizzate nella produzione degli alimenti surgelati
composti possono essere sottoposte ad un precedente trattamento di conservazione
e contenere additivi nei limiti stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai
sensi degli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
4. Nella produzione degli alimenti surgelati composti è consentita l'aggiunta
di additivi, ivi compresi gli antiossidanti con esclusione degli additivi
conservanti, nelle quantità massime stabilite, per i corrispondenti prodotti
non surgelati, dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 5,
lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
Articolo 4 - Temperature.
1. La temperatura degli alimenti surgelati deve essere mantenuta in
tutti i punti del prodotto ad un valore pari o inferiore a -18 °C.
2. Sono tuttavia tollerate:
a) durante il trasporto, brevi fluttuazioni verso l'alto non superiori a 3 °C
della temperatura del prodotto;
b) durante la distribuzione locale e negli armadi e nei banchi frigoriferi per
la vendita al consumatore, fluttuazioni verso l'alto della temperatura del
prodotto non superiori a 3 °C.
Articolo 5 - Mezzi
criogeni.
1. I mezzi criogeni che possono essere usati per contatto diretto
con gli alimenti da surgelare sono:
a) aria;
b) azoto;
c) anidride carbonica.
2. I criteri di purezza dei mezzi criogeni sono stabiliti con decreto del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, in attuazione
di disposizioni comunitarie.
Articolo 6 -
Produzione ed immagazzinamento.
1. La produzione ed il confezionamento degli alimenti surgelati
devono avvenire in stabilimenti autorizzati dall'autorità sanitaria competente,
ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
2. Per i prodotti della pesca le operazioni preliminari possono essere
effettuate a bordo delle navi purché seguite da immediata surgelazione e da
idoneo confezionamento temporaneo; le successive operazioni di lavorazione o di
confezionamento devono essere effettuate negli stabilimenti autorizzati di cui
al comma 1 ovvero su navi officina riconosciute idonee dalla competente autorità
sanitaria locale nel rispetto delle condizioni stabilite con il decreto
ministeriale di cui al comma 4.
3. Per operazioni preliminari si intendono operazioni manuali o meccaniche quali
la decapitazione, la depinnazione, la decaudazione, la eviscerazione, il
dissanguamento.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sono stabiliti i requisiti che devono possedere
le navi officina.
5. I locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati
devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione automatica della
temperatura che misurino, frequentemente e ad intervalli regolari la temperatura
dell'aria. Le registrazioni devono essere datate e conservate dagli operatori
almeno per un anno.
Articolo 7 - Confezionamento degli alimenti surgelati destinati al consumatore.
1. Gli alimenti surgelati destinati al consumatore devono essere
venduti in confezioni originali chiuse dal fabbricante o dal confezionatore e
preparate con materiale idoneo a proteggere il prodotto dalle contaminazioni
microbiche o di altro genere e dalla disidratazione.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti
surgelati destinati agli ospedali, ai ristoranti, alle mense ed altre
collettività analoghe.
Articolo 8 - Etichettatura degli alimenti surgelati destinati al consumatore.
1. Fermo restando le disposizioni in materia di etichettatura dei
prodotti alimentari, le stesse si applicano agli alimenti surgelati con le
seguenti modalità e integrazioni:
a) la denominazione di vendita, completata dal termine "surgelato";
b) il termine minimo di conservazione completato dalla indicazione del periodo
in cui il prodotto può essere conservato presso il consumatore;
c) le istruzioni relative alla conservazione del prodotto dopo l'acquisto
completate dalla indicazione della temperatura di conservazione o
dell'attrezzatura richiesta per la conservazione;
d) l'avvertenza che il prodotto, una volta scongelato, non deve essere
ricongelato e le eventuali istruzioni per l'uso;
e) l'indicazione del lotto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli alimenti
surgelati destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense ed altre
collettività analoghe.
Articolo 9 - Etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al consumatore.
1. L'etichettatura degli alimenti surgelati non destinati al
consumatore, né ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e collettività
analoghe, comporta le seguenti diciture:
a) la denominazione di vendita completata dal termine "surgelato";
b) la qualità netta espressa in unità di massa;
c) l'indicazione del lotto;
d) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore
oppure di un venditore stabilito all'interno della Comunità europea.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o
sul contenitore o sulla confezione, o su un'etichetta appostavi.
Articolo 10 - Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti
alla CEE (1).
1. Fermo restando le disposizioni comunitarie relative alle
condizioni per l'importazione di determinati prodotti, gli alimenti surgelati
provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE (1) sono ammessi all'importazione
nel territorio nazionale solo se presentano i seguenti requisiti:
a) siano prodotti secondo normative equivalenti a quelle del presente decreto;
b) siano stati prodotti in stabilimenti riconosciuti idonei dalle competenti
autorità nazionali ed inclusi in elenchi ufficiali notificati dalle autorità
del Paese interessato.
(1) In luogo di "Comunità economica europea" (C.E.E.) leggasi
"Unione europea" (UE).
Articolo 11 - Trasporti ed apparecchiature frigorifere nella fase di vendita.
1. I veicoli ed i contenitori adibiti al trasporto degli alimenti
surgelati e gli armadi e banchi frigoriferi destinati alla vendita di tali
prodotti devono essere muniti dei necessari dispositivi intesi a garantire il
mantenimento della temperatura nei termini previsti dal presente decreto.
2. (Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 4, l. 27 gennaio 1968, n. 32.
Articolo 12 - Metodo di controllo delle temperature.
1. Il metodo per il controllo a sondaggio delle temperature e le
modalità di prelevamento dei campioni sono determinati in attuazione di
disposizioni comunitarie in materia, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità (1).
(1) Vedi, anche, d.m. 25 settembre 1995, n. 493.
Articolo 13
1. I decreti di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 4, 11, comma 2, e 12 sono
adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo 14
1. (Omissis) (1).
2. Gli alimenti surgelati non conformi alle disposizioni del presente decreto
possono essere posti in vendita fino al 30 giugno 1992.
3. È abrogata ogni disposizione incompatibile o in contrasto con il presente
decreto.
(1) Sostituisce l'art. 2, l. 27 gennaio 1968, n. 32.
Articolo 15 - Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i
contravventori alle disposizioni previste dall'art. 3 e 6, comma 1, sono puniti
con l'arresto sino ad un anno e con l'ammenda da lire 60 mila a lire 60 milioni.
2. Si applicano agli additivi impiegati ai sensi dell'art. 3 nella produzione di
alimenti surgelati, le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6, comma 4,
della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 8 e 9 sono punite con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione e cinquecentomila a lire
nove milioni.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, le infrazioni alle disposizioni
previste dagli articoli 4, 7 e 11, commi 1 e 2, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
5. L'infrazione al disposto degli articoli 5, 6, commi 2 e 5, 10 e 14, comma 2,
è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire
trentasei milioni.
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