IL MARE D'AMARE |
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Decreto abrogato dall' art.3 Dlgs 6.11.2007.
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 gennaio, n. 7). - Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1).
(1) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni
sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1 -
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto fissa le norme sanitarie per la produzione e la
immissione sul mercato dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano
diretto o alla trasformazione prima del consumo.
2. Il presente decreto si applica, escluse le disposizioni relative alla
depurazione, agli echinodermi, ai tunicati ed ai gasteropodi marini.
Articolo 2 -
Definizioni.
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) molluschi bivalvi: i molluschi lamellibranchi
filtratori;
b) biotossine marine: le sostanze tossiche
accumulate dai molluschi bivalvi con l'assorbimento di plancton contenente
tossine;
c) acqua di mare pulita: l'acqua marina o l'acqua
salmastra, da utilizzare alle condizioni di cui all'allegato B, che non
presenta contaminazioni microbiche e composti tossici o nocivi di origine
naturale o immessi nell'ambiente, come quelli previsti dall'allegato I al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131 e dal regolamento di esecuzione
al presente decreto, in quantità tali da compromettere i requisiti sanitari
o alterare il gusto dei molluschi bivalvi (1);
d) autorità centrale competente: il Ministero della
sanità;
e) autorità locali competenti: le Regioni, le
Province Autonome, le Unità Sanitarie Locali;
f) rifinitura: la conservazione di molluschi bivalvi
vivi che per la loro qualità non richiedono la stabulazione o il
trattamento in uno stabilimento di depurazione, in bacini o in qualsiasi
altro impianto contenente acqua di mare pulita o in bacini naturali allo
scopo di asportarne sabbia, fanghi o muco;
g) produttore: la persona fisica o giuridica che
professionalmente raccoglie molluschi bivalvi vivi, secondo le procedure
previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, in una zona di
raccolta allo scopo di trattarli ed immetterli sul mercato;
h) zone di produzione: le aree marine, lagunari o di
estuario in cui si trovano giacimenti naturali di molluschi bivalvi oppure
luoghi utilizzati per la coltivazione di molluschi bivalvi, dove questi
ultimi vengono raccolti;
i) zone di stabulazione: le aree marine, lagunari o
di estuario, riconosciute dalla regione, sulla base dei criteri stabiliti
dal regolamento di esecuzione al presente decreto, chiaramente delimitate e
segnalate mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e
destinate esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi bivalvi
vivi;
l) centro di spedizione: l'impianto, a terra o
galleggiante, riconosciuto dal Ministero della sanità, riservato al
ricevimento, alla rifinitura, al lavaggio, alla pulitura, alla calibratura,
ed al confezionamento dei molluschi bivalvi vivi idonei al consumo umano;
m) centro di depurazione: lo stabilimento
riconosciuto dal Ministero della Sanità, comprendente bacini alimentati con
acqua marina naturalmente pulita o resa tale dopo un adeguato trattamento,
in cui i molluschi bivalvi vivi sono collocati, per il tempo necessario
all'eliminazione dei contaminanti microbici, affinché diventino idonei al
consumo umano; il centro di depurazione può anche fungere da centro di
spedizione;
n) stabulazione: l'operazione che consiste nel
trasferire molluschi bivalvi vivi in aree marine o lagunari o di estuario,
riconosciute ai sensi della lettera i), sotto la
vigilanza della U.S.L., per il tempo necessario all'eliminazione dei
contaminanti; non si considera stabulazione l'operazione specifica di
trasferimento di molluschi bivalvi in zone più idonee ai fini della
crescita e dell'ingrasso;
o) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico
dei molluschi bivalvi negli autoveicoli, nei veicoli su rotaia, negli
aeromobili e nelle stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto
terrestre, marittimo o aereo dei molluschi sulla base dei criteri stabiliti
dal regolamento di esecuzione al presente decreto;
p) confezionamento: l'operazione mediante la quale i
molluschi bivalvi vivi sono posti in materiali d'imballaggio idonei allo
scopo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione al
presente decreto;
q) partita: il quantitativo di molluschi bivalvi
vivi manipolato in un centro di spedizione o trattato in un centro di
depurazione e successivamente destinato ad uno o più clienti;
r) lotto: il quantitativo di molluschi bivalvi vivi
prelevato in una zona di produzione e destinato successivamente ad essere
consegnato, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione
al presente decreto, ad un centro di spedizione, ad un centro di
depurazione, ad una zona di stabulazione riconosciuti o ad uno stabilimento
di trasformazione;
s) commercializzazione: la detenzione o
l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o
qualsiasi altra forma di immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi
destinati al consumo umano crudi o a fini di trasformazione nelle Comunità
Europee, con esclusione della cessione diretta da parte del pescatore
costiero, sul mercato comunale, di piccoli quantitativi destinati al
venditore al minuto o al consumatore i quali devono essere scortati da
certificato sanitario rilasciato dalla Unità sanitaria locale
territorialmente competente e assoggettati ai controlli sanitari prescritti
per il controllo della vendita al minuto;
t) importazione: l'introduzione nel territorio delle
Comunità Europee di molluschi bivalvi vivi provenienti dai paesi terzi;
u) coliformi fecali: batteri a forma di bastoncelli,
aerobi facoltativi, gram-negativi non sporigeni, citocromossidasiùnegativi,
che fermentano lattosio con produzione di gas in presenza di sali biliari o
di altri agenti tensioattivi con proprietà analoghe inibitorie della
crescita in un minimo di ventiquattro ore ad una temperatura di 44 ºC ±
0,2 ºC;
v) Escherichia coli: coliformi fecali che producono
indolo dal triptofano in 24 ore alla temperatura di 44 ºC ± 0,2 ºC.
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 15 marzo 1996, n. 249.
Articolo 3 -
Prescrizioni.
1. I molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano diretto, provenienti
da zone di produzione classificate ai sensi dell'art. 4, devono possedere i
requisiti igienico-sanitari previsti dall'allegato A.
2. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i
requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per
la zona A possono essere destinati al consumo umano diretto.
3. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i
requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per
la zona B possono essere destinati al consumo umano diretto soltanto dopo
aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione
in una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici
prescritti per la zona A.
4. I molluschi bivalvi provenienti da zone di produzione che possiedono i
requisiti prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto per
la zona C possono essere destinati al consumo umano diretto esclusivamente
previa stabulazione, per un periodo di tempo non inferiore a due mesi, in
una zona avente i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici
prescritti per la zona A, associata o meno ad un processo di depurazione
intensivo.
5. Oltre quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 i molluschi bivalvi vivi
destinati al consumo umano diretto devono:
a) essere raccolti e trasportati dalla zona di
produzione a un centro di spedizione, a un centro di depurazione, a una zona
di stabulazione o a uno stabilimento di trasformazione secondo le modalità
ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;
b) essere stabulati in zone di stabulazione
riconosciute dall'autorità territorialmente competente nei casi previsti
dal presente decreto, secondo le modalità ed i criteri igienico-sanitari
prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;
c) essere manipolati in condizioni igieniche e, se
del caso, depurati in centri di depurazione riconosciuti dall'autorità
competente secondo le modalità ed i criteri di cui all'allegato B;
d) essere sottoposti ai controlli sanitari secondo
le modalità ed i criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al
presente decreto;
e) essere confezionati secondo le modalità ed i
criteri prescritti dal regolamento di esecuzione al presente decreto;
f) essere conservati e trasportati in condizioni
igieniche secondo le modalità ed i criteri prescritti dal regolamento di
esecuzione al presente decreto;
g) recare il bollo sanitario previsto dall'art. 8.
6. I molluschi bivalvi vivi destinati a subire una ulteriore trasformazione
devono provenire dalle zone di cui ai commi 2, 3 e 4 ed essere trattati
conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 531 (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 15 marzo 1996, n. 249.
Articolo 4 -
Procedura di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione.
1. Le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di esecuzione al presente decreto, provvedono alla
classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi
bivalvi sulla base dei criteri previsti dal regolamento stesso.
2. Entro trenta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 1 le
regioni trasmettono al Ministero della sanità le mappe delle zone
classificate unitamente alle informazioni dirette ad individuare
l'ubicazione ed i confini di ciascuna zona secondo i criteri stabiliti nel
regolamento di esecuzione al presente decreto.
3. Le regioni trasmettono copia della documentazione di cui al comma 2 al
Ministero della marina mercantile ed al Ministero dell'ambiente.
4. La documentazione di cui al comma 2 viene inoltre trasmessa da ciascuna
regione alle Unità sanitarie locali ed alle capitanerie di porto ubicate
nel proprio ambito territoriale.
5. La classificazione di cui al comma 1 ed i relativi adempimenti vengono
ripetuti con frequenza almeno triennale.
6. Il Ministero della sanità, sulla base delle informazioni di cui al comma
2, redige annualmente l'elenco delle zone classificate da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Articolo 5 -
Requisiti dei centri di spedizione e di depurazione.
1. Per il controllo dell'applicazione delle buone pratiche di lavorazione, i
centri di depurazione devono avvalersi di un responsabile laureato in una
delle seguenti discipline: medicina e chirurgia, medicina veterinaria,
scienze biologiche, chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia
farmaceutica, scienza e tecnologia alimentare, farmacia.
2. I centri di spedizione e di depurazione devono possedere i requisiti
prescritti dall'allegato B.
3. I centri di spedizione e di depurazione devono provvedere
all'effettuazione di controlli analitici finalizzati all'accertamento delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei prodotti su un numero rappresentativo
di campioni di molluschi bivalvi ad essi pervenuti, prelevati
rispettivamente prima e dopo le operazioni di manipolazione o il processo di
depurazione.
4. Al fine dell'esecuzione dei controlli di cui al comma 3 i centri di
spedizione e di depurazione devono essere dotati di proprio laboratorio
ovvero avvalersi dei servizi di un laboratorio esterno riconosciuto ai sensi
dell'art. 7.
5. Con decreto del Ministro della sanità vengono individuati altri titoli
di studio, oltre quelli di cui al comma 1.
Articolo 6 -
Procedura di riconoscimento dei centri di spedizione e dei centri di
depurazione.
1. Il Ministro della sanità riconosce l'idoneità dei centri di spedizione
e dei centri di depurazione, attribuendo a ciascuno di essi un numero di
riconoscimento e redige due distinti elenchi ufficiali, per i centri di
spedizione e di depurazione. Copia di tali elenchi e di ogni loro modifica
viene inviata alla Commissione delle Comunità Europee.
2. Ai fini del riconoscimento di idoneità, il responsabile del centro di
cui al comma 1 presenta al Ministero della sanità un'istanza corredata
dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e
funzionali prescritti dall'allegato B, unitamente al parere favorevole
dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, comprovante
l'idoneità del centro, corredato dal verbale dell'ispezione; copia
dell'istanza viene inviata alla Regione interessata.
3. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti
dell'Istituto superiore di sanità, può effettuare, ove necessario,
sopralluoghi presso i centri di spedizione e i centri di depurazione (1).
4. Al completamento dell'istruttoria e comunque non oltre centocinquanta
giorni dalla ricezione della domanda il Ministro della sanità provvede al
rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.
5. L'Unità sanitaria locale sottopone i centri di cui al comma 1, a
regolari controlli per verificare la permanenza dei requisiti in base ai
quali i centri stessi sono stati riconosciuti idonei.
6. Il Ministero della sanità in collaborazione con le regioni e le Unità
sanitarie locali procede annualmente all'effettuazione di un programma
nazionale di ispezione a sondaggio dei centri riconosciuti idonei, ai fini
anche dell'armonizzazione delle procedure ispettive e dei criteri di
valutazione adottati.
7. Il Ministro della sanità tenuto conto delle risultanze degli
accertamenti di cui ai commi 3 e 5, se i requisiti richiesti non sono più
soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti dei centri di
spedizione e di depurazione, dandone comunicazione all'autorità competente.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 15 marzo 1996, n. 249.
Articolo 7 -
Procedura di riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi ai centri di
spedizione ed ai centri di depurazione.
1. I laboratori di analisi esterni ai centri di spedizione ed ai centri di
depurazione devono essere iscritti in un apposito elenco predisposto dal
Ministero della sanità.
2. Per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1 i laboratori di cui al
presente articolo sono tenuti a presentare istanza al Ministero della sanità,
redatta in carta legale, diretta a dimostrare di essere in grado di svolgere
i controlli analitici previsti dall'art. 5 e dall'allegato A.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere corredata dalla indicazione sulla
idoneità delle strutture, della dotazione strumentale e del personale nonché
dalla copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità sanitaria ai fini
dell'esercizio del laboratorio.
4. Il Ministero della sanità, con la collaborazione di esperti
dell'Istituto superiore di sanità, può effettuare sopralluoghi sui
laboratori inseriti nell'elenco di cui al comma 1 diretti a verificare la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 3.
Articolo 8 -
Bollatura delle partite di molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano
diretto.
1. I colli delle partite di molluschi bivalvi vivi, di produzione nazionale
e comunitaria, destinati al consumo umano diretto devono essere muniti di
bollo sanitario che consenta di identificare il centro di spedizione o di
depurazione di provenienza in qualsiasi fase del trasporto e della
distribuzione fino alla vendita al dettaglio. Oltre alle indicazioni
previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nel bollo devono
essere riportate le seguenti indicazioni:
a) il Paese speditore;
b) la specie di molluschi bivalvi con la
denominazione in lingua italiana e con la denominazione scientifica; i
molluschi contenuti in ciascun collo devono appartenere ad un'unica specie;
c) l'identificazione del centro di spedizione o di
depurazione per mezzo del numero di riconoscimento rilasciato dall'autorità
competente del Paese di produzione;
d) la data di confezionamento riportante almeno il
giorno e il mese;
e) la data di scadenza, o in alternativa, la
menzione «I molluschi bivalvi devono essere vivi al momento dell'acquisto».
2. Il bollo sanitario può essere stampigliato sul materiale di
confezionamento o apposto su un'etichetta separata, fissata al materiale di
confezionamento o posta all'interno della confezione.
3. Il bollo sanitario può essere anche del tipo a fissazione mediante
torsione o gancio; i bolli adesivi possono essere utilizzati soltanto se non
sono staccabili.
4. Il bollo sanitario non deve essere trasferibile, deve essere in materiale
resistente e impermeabile, deve recare le indicazioni previste in caratteri
leggibili, indelebili e facilmente decifrabili e deve essere utilizzato una
sola volta.
5. Il venditore al dettaglio, frazionato il contenuto della partita, deve
conservare per almeno sessanta giorni il bollo sanitario apposto su ogni
partita di molluschi bivalvi vivi che non sono confezionati in colli per la
vendita al minuto.
Articolo 9 -
Riconoscimento di idoneità di aree marine di Paesi terzi sedi di banchi e di
giacimenti naturali o di impianti di allevamento di molluschi bivalvi vivi.
1. Con decreto del Ministro della sanità, in attuazione di disposizioni
comunitarie, viene stabilito:
a) l'elenco dei Paesi terzi da cui viene autorizzata
l'importazione in Italia;
b) le condizioni particolari di importazione da
ciascun Paese terzo applicabili ai molluschi bivalvi vivi;
c) l'elenco degli stabilimenti dei Paesi terzi dai
quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi vivi.
2. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1 è consentita
l'importazione dei molluschi bivalvi vivi da Paesi terzi solo se provenienti
dalle aree marine riconosciute idonee dal Ministero della sanità.
3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2 le competenti autorità del
Paese terzo devono inviare al Ministero della sanità, per il tramite del
Ministero degli affari esteri, la documentazione comprovante che dette aree
possiedono requisiti igienico-sanitari equivalenti a quelli previsti dal
Regolamento di esecuzione al presente decreto nonché l'impegno di
comunicare tempestivamente qualunque variazione sfavorevole intervenuta.
4. Il Ministero della sanità redige ed aggiorna periodicamente, ai fini
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, l'elenco delle aree marine dei Paesi terzi riconosciute idonee,
con l'indicazione delle specie di molluschi in esse allevate, raccolte o
stabulate e dei periodi dell'anno nei quali è consentita l'importazione.
5. Le aree marine di Paesi terzi comprese negli elenchi di cui al decreto
ministeriale 11 febbraio 1987, modificato da ultimo con il decreto
ministeriale 14 aprile 1992, mantengono il riconoscimento di idoneità.
Articolo 10 -
Procedura di autorizzazione alle imprese importatrici di molluschi bivalvi
vivi da Paesi terzi.
1. Le imprese che intendano importare molluschi bivalvi vivi dalle aree
marine riconosciute idonee ai sensi dell'art. 9 sono tenute a presentare i
seguenti documenti:
a) la documentazione comprovante la disponibilità
delle strutture necessarie alla depurazione o alla stabulazione dei
molluschi bivalvi e del laboratorio di cui all'art. 5, comma 4;
b) (Omissis) (1);
c) il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competente.
2. Entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1 il
Ministro della sanità può rilasciare l'autorizzazione alla importazione di
molluschi provenienti da Paesi terzi.
3. Le autorizzazioni all'importazione di molluschi bivalvi vivi destinati
agli stabilimenti per la conservazione in scatola od altri recipienti previa
sterilizzazione, ovvero a stabilimenti per la surgelazione di molluschi
bivalvi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, rilasciate ai sensi
della legge 2 maggio 1977, n. 192, mantengono la loro efficacia nel rispetto
delle norme previste dal presente decreto.
4. Le autorizzazioni alla importazione di molluschi bivalvi rilasciate ai
sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192 decadono 6 mesi dopo
l'entrata in vigore del presente decreto.
(1) Lettera abrogata dall'art. 1, d.lg. 15 marzo 1996, n. 249.
Articolo 11 -
Norme per la destinazione al consumo di molluschi bivalvi vivi provenienti da
Paesi terzi.
1. Le partite di molluschi bivalvi vivi provenienti da Paesi terzi vengono
destinate al consumo umano solo se sono soddisfatti i requisiti di cui
all'allegato A.
2. Le partite di cui al comma 1 in fase di importazione vengono:
a) sottoposte a prelievo di campioni, da parte degli
uffici veterinari di confine, per gli esami diretti all'accertamento dei
requisiti igienico-sanitari;
b) inviate in vincolo sanitario presso un centro di
depurazione riconosciuto, per un trattamento di almeno 48 ore, o presso una
zona di stabulazione riconosciuta.
3. Gli accertamenti microbiologici e biotossicologici, sono effettuati
sistematicamente su tutte le partite.
4. Gli accertamenti per la determinazione dei contaminanti chimici e della
radioattività sono effettuati a sondaggio.
5. Qualora dagli accertamenti effettuati all'atto dell'importazione risulti
che il livello di coliformi fecali non supera 6.000 per 100 grammi di polpa
e che le biotossine algali sono conformi ai livelli previsti dall'allegato
A, le partite che siano state sottoposte a trattamento della durata minima
di 48 ore presso un centro di depurazione si intendono conformi ai requisiti
microbiologici e biotossicologici previsti dall'allegato A.
6. Qualora dagli accertamenti effettuati all'atto dell'importazione risulti
che i molluschi bivalvi possiedano un livello di coliformi fecali compreso
tra 6.000 e 60.000 per 100 grammi di polpa, la partita può essere destinata
al consumo umano nei seguenti casi:
a) previa stabulazione, per un periodo di tempo non
inferiore a due mesi, eventualmente seguita da trattamento di depurazione
presso un impianto riconosciuto ai sensi del presente decreto, a condizione
che da ulteriori accertamenti analitici, effettuati prima della immissione
in commercio, risulti che i molluschi soddisfano ai requisiti previsti
dall'allegato A;
b) previo trattamento di sterilizzazione in
stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, o di
cottura e surgelazione in stabilimenti per la surgelazione dei molluschi
cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.
7. Qualora i molluschi bivalvi non rispondano a quanto previsto
dall'allegato A, punto 1, lettera c), e possiedano
un livello di coliformi fecali superiore a 60.000 per 100 grammi di polpa, o
un livello di biotossine algali superiore a quello previsto dall'allegato A,
la partita deve essere distrutta, a spese dell'importatore, sotto il
controllo dell'Unità sanitaria locale competente (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 15 marzo 1996, n. 249.ì
Articolo 12 -
Molluschi bivalvi di origine comunitaria non muniti del bollo sanitario.
1. Le partite di molluschi bivalvi di origine comunitaria destinate al
consumo umano diretto non munite del bollo sanitario di cui all'art. 8 sono
sequestrate e distrutte a spese del destinatario.
Articolo 13 -
Controlli da parte della Commissione delle Comunità Europee.
1. Gli esperti della Commissione delle Comunità Europee hanno facoltà di
svolgere controlli, in particolare presso le zone di produzione e di
stabulazione ed i centri di spedizione e di depurazione in possesso del
numero di riconoscimento CEE al fine di verificare l'osservanza delle
disposizioni previste dal presente decreto.
2. I controlli di cui al comma 1 vengono effettuati a sondaggio su una
percentuale rappresentativa di stabilimenti.
3. Lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1 viene attuato di concerto
con il Ministero della sanità che assiste gli esperti nell'adempimento
della loro missione.
4. Le autorità territorialmente competenti assistono e collaborano ai
controlli di cui al comma 1.
Articolo 14 -
Spese.
1. Le spese relative alle ispezioni effettuate dal Ministero della sanità
per le verifiche di cui agli articoli 6 e 7 sono a carico delle imprese o
dei laboratori secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del
Ministro della sanità.
Articolo 15 -
Regolamento di esecuzione.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della sanità, sentiti il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della marina
mercantile, è emanato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il regolamento di esecuzione al presente decreto, per
disciplinare in particolare:
a) i requisiti igienico-sanitari delle zone di
produzione e di stabulazione, nonché i criteri per la classificazione di
tali zone;
b) le modalità ed i criteri per la raccolta ed il
trasporto dei lotti verso un centro di spedizione o di depurazione, o verso
una zona di stabulazione o uno stabilimento di trasformazione;
c) le modalità ed i criteri per la stabulazione dei
molluschi bivalvi vivi;
d) le modalità ed i criteri per il trattamento
delle acque destinate alla depurazione dei molluschi bivalvi vivi;
e) le metodiche di analisi per la determinazione dei
requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo
umano immediato;
f) le modalità ed i criteri per il controllo
sanitario e la sorveglianza della produzione;
g) le modalità ed i criteri per la
commercializzazione di novellame contaminato o potenzialmente contaminato da
biotossine algali;
h) le modalità ed i criteri per il confezionamento
dei molluschi bivalvi;
i) le modalità ed i criteri per la conservazione e
il magazzinaggio dei molluschi bivalvi;
l) le modalità ed i criteri per il trasporto dei
molluschi bivalvi.
Articolo 16 -
Sanzioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui
all'art. 3 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi esercita un impianto di
spedizione o di depurazione non autorizzato ai sensi degli articoli 6 o 18
è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui
all'art. 8, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire duemilioni a lire dodicimilioni.
Articolo 17 -
Decretazione.
1. Con decreto del Ministro della sanità è data attuazione ai sensi
dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle
Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le
caratteristiche tecniche relative al presente decreto.
Articolo 18 -
Norme transitorie per gli impianti di depurazione e centri di raccolta
autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n.
192.
1. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione già autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977 n. 192 ed in possesso dei requisiti strutturali e funzionali previsti dall'allegato B, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano istanza di riconoscimento CEE corredata da dichiarazione in carta legale, sottoscritta sotto la propria responsabilità, relativa al possesso dei requisiti suindicati.
2. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione
autorizzati ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192 e in esercizio alla
data del 31 dicembre 1991, che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbiano presentato istanza di adeguamento del proprio impianto ai
requisiti strutturali e funzionali previsti dall'allegato B, corredata dal
parere favorevole della Unità sanitaria locale territorialmente competente,
devono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, presentare richiesta di riconoscimento CEE; dichiarando, in carta
legale, sotto la propria responsabilità, quali requisiti siano conformi
all'allegato B e a quali debbano conformarsi entro il 31 ottobre 1995 (1).
3. Qualora i centri di raccolta o gli impianti di depurazione siano
sprovvisti di un proprio laboratorio, la dichiarazione di cui ai commi 1 e 2
deve essere completata dall'indicazione del laboratorio al quale è stata
affidata l'esecuzione degli accertamenti analitici di cui all'art. 5, comma
3.
4. Il Ministro della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, provvede al rilascio di un numero di
riconoscimento CEE ai soggetti che hanno adempiuto alla procedura di cui ai
commi 1 e 2.
5. Il numero di riconoscimento CEE non viene rilasciato nei casi in cui la
Unità sanitaria locale abbia espresso parere sfavorevole sull'istanza di
adeguamento ai sensi del comma 2.
6. Le istanze di cui al comma 1 devono essere integrate, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla
documentazione di cui all'art. 6 comma 2.
7. Le istanze di cui al comma 2 devono essere integrate dalla documentazione
di cui all'art. 6 comma 2 entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori
di ristrutturazione.
8. Il Ministro della sanità, ricevuta la documentazione di cui ai commi 6 e
7, provvede ai necessari accertamenti secondo le modalità di cui all'art.
6, comma 3, concludendo l'istruttoria con la conferma o la revoca del numero
di riconoscimento CEE assegnato ai sensi del comma 4.
9. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 192
ai centri di raccolta ed agli impianti di depurazione non conformi ai
requisiti previsti dall'allegato B, per i quali i responsabili non abbiano
presentato, entro il 31 dicembre 1992, l'istanza di cui al comma 2 al fine
di conformare tali strutture ai requisiti suindicati, decadono novanta
giorni dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
10. I responsabili dei centri di raccolta e degli impianti di depurazione di
cui al comma 2 devono terminare i lavori non oltre il 31 ottobre 1995 (1).
11. I centri di raccolta e gli impianti di depurazione che abbiano
provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 proseguono l'attività
fino al rilascio o al diniego del numero di riconoscimento CEE ai sensi del
comma 4.
(1) Comma così modificato dall'art. 10, d.l. 20 settembre 1995, n. 390,
conv. in l. 20 novembre 1995, n. 490.
Articolo 19
- Norme transitorie di esecuzione.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 10, d.l. 20 settembre 1995, n. 390, conv.
in l. 20 novembre 1995, n. 490.
Articolo 20 -
Abrogazione.
1. (Omissis) (1).
(1) Abroga la l. 2 maggio 1977, n. 192.
Allegato unico
ALLEGATI
(Omissis).
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Antonio Raffone
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