IL MARE D'AMARE |
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Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531 -
Decreto abrogato dall' art.3 Dlgs 6.11.2007
Decreto abrogato dall' art.3 Dlgs 6.11.2007Decreto abrogato dall' art.3 Dlgs 6.11.2007(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 gennaio, n. 7.). - Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi (1) (2).
(1) Epigrafe così sostituita dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
(2) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni
sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1 -
Campo di applicazione.
1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la
produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al
consumo umano.
Articolo 2 -
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o
di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e lattime, esclusi i
mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme
relative alla protezione delle specie ed alla politica comune della pesca e
dei mercati (1);
b) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti
della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al
momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari. Si
considerano tuttavia prodotti dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei
d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed
allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale
richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia commerciale
catturati nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti più
tardi non sono considerati prodotti dell'acquacoltura se vengono
semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentare
la taglia o il peso;
c) refrigerazione: il procedimento che consiste
nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla
a quella del ghiaccio fondente;
d) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi
o preparati, compresi i prodotti confezionati sotto vuoto o in atmosfera
modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subìto alcun
trattamento diverso dalla refrigerazione;
e) prodotti preparati: i prodotti della pesca
sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica,
quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la
tritatura, ecc.;
f) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che
hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura,
affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc. applicato ai
prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti
alimentari oppure una combinazione di questi procedimenti;
g) conserva: il procedimento che consiste nel
confezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi o sottoporli ad
un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i
microrganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla temperatura
alla quale il prodotto è destinato ad essere conservato;
h) prodotti congelati: i prodotti della pesca
sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al
centro del prodotto una temperatura minima di almeno -18ºC, previa
stabilizzazione termica;
i) imballaggio: l'operazione destinata a proteggere
i prodotti della pesca mediante un involucro, un contenitore o altro
materiale idoneo;
l) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca
ottenuto in circostanze praticamente identiche;
m) partita: il quantitativo di prodotti della pesca
destinati ad uno o più acquirenti inoltrato con un solo mezzo di trasporto;
n) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico
negli autoveicoli, nei trasporti su rotaia e negli aeromobili nonché le
stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo
o aereo;
o) stabilimento: ogni locale in cui i prodotti della
pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o
immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell'acquacoltura
vengono macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati
all'ingrosso in cui si effettua soltanto l'esposizione e la vendita
all'ingrosso non sono considerati stabilimenti;
p) commercializzazione: la detenzione o
l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o
qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita
al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole
quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore (1);
q) importazione: l'introduzione nel territorio della
Comunità di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi;
r) acqua di mare pulita: l'acqua marina o salmastra
che non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o
plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari
dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dal
presente decreto;
s) nave officina: la nave a bordo della quale i
prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni
seguite da un preconfezionamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 109: sfilettatura, affettatura, spellatura, tritatura, congelazione
o trasformazione; non sono considerate navi officina i pescherecci che
praticano soltanto la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo nonché
quelli che provvedono soltanto al congelamento a bordo (1).
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
Articolo 3 -
Prescrizioni.
1. I prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono
commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono stati:
1) catturati ed eventualmente manipolati per il
dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne,
refrigerati o congelati, a bordo delle navi conformemente alle norme
igieniche riportate in allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca
catalogate per la pesca mediterranea ed oceanica debbono inoltre rispettare
le condizioni supplementari di igiene riportate in allegato, capitolo I,
punto II;
2) eventualmente manipolati in navi officina
riconosciute in conformità dell'art. 7, rispettando le norme del capitolo
I, punto IV dell'allegato. La cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo
deve rispettare le disposizioni stabilite nell'allegato capitolo III, punto
I, par. 5 e nel capitolo IV, punto IV, par. 7 lettera a).
Queste navi sono oggetto di una registrazione specifica da parte delle
autorità competenti;
b) durante e dopo le operazioni di sbarco sono stati
manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'allegato;
c) sono stati manipolati e, eventualmente,
preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o
immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi
dell'art. 7, con l'osservanza dei capitoli III e IV dell'allegato.
Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, può autorizzare, in
deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato, il travaso alla banchina dei
prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione
immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in
un mercato all'ingrosso riconosciuti;
d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario
ai sensi dell'art. 9, con l'osservanza del capitolo V dell'allegato;
e) sono stati imballati nel modo appropriato, con
l'osservanza del capitolo VI dell'allegato;
f) sono muniti di un contrassegno di identificazione
con l'osservanza del capitolo VII dell'allegato;
g) sono stati immagazzinati e trasportati in
condizioni igieniche soddisfacenti, con l'osservanza del capitolo VIII
dell'allegato.
2. Quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione
deve essere praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo
sbarco.
3. I prodotti dell'acquacoltura vengono commercializzati se rispondono ai
seguenti requisiti:
a) la macellazione deve essere effettuata in
condizioni igieniche appropriate; i prodotti dell'acquacoltura non devono
essere insudiciati da terra, fanghiglia o feci; se non vengono trasformati
subito dopo la macellazione, devono essere conservati refrigerati o
congelati;
b) devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al
comma 1, lettera da c) a g).
4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai
requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a
quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g)
(1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
Articolo 4 -
Prescrizioni per animali vivi.
1. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato
devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla
sopravvivenza.
Articolo 5 -
Divieti.
1. Non possono essere commercializzati i seguenti prodotti:
a) pesci velenosi delle famiglie Tetraodontidae,
Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae;
b) prodotti della pesca contenenti biotossine quali
la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli.
2. Norme particolareggiate sulle specie oggetto del presente articolo e sui
metodi di analisi saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità
in conformità con le disposizioni adottate dalla Commissione delle Comunità
Europee.
Articolo 6 -
Autocontrollo.
1. Le persone responsabili dello stabilimento e delle navi officina di cui
all'art. 7 prendono tutte le misure necessarie affinché, in tutte le fasi
della produzione dei prodotti della pesca, siano osservate le disposizioni
del presente decreto.
2. A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli basati sui seguenti
princìpi:
a) identificazione dei punti critici, in funzione
dei procedimenti di fabbricazione utilizzati;
b) definizione ed attuazione di metodi di
sorveglianza e di controllo di detti punti critici;
c) prelievo di campioni per analisi in un
laboratorio riconosciuto dal Ministero della sanità, ai fini di controllo
dei metodi di pulizia e di disinfezione ed ai fini di verifica
dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto;
d) conservazione di una documentazione scritta o
registrata in maniera indelebile dei punti precedenti, in vista della loro
presentazione al servizio veterinario della unità sanitaria locale
competente per territorio.
I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati
durante un periodo di almeno due anni.
3. Ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui al comma 2, lettera c)
gli stabilimenti e le navi officina di cui all'art. 7, ove non dotati di
proprio laboratorio, devono indicare il laboratorio riconosciuto del quale
intendono servirsi.
I laboratori annessi agli stabilimenti e alle navi officina costituiscono
parte integrante dei medesimi ed il loro riconoscimento viene effettuato in
base alla procedura dell'art. 7.
4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal
Ministero della sanità (1).
5. Qualora i risultati degli autocontrolli o qualsiasi informazione di cui
dispongono le persone responsabili di cui al comma 1 evidenziano o fanno
sospettare l'esistenza di un rischio sanitario, il servizio veterinario
della unità sanitaria locale adotta le misure appropriate a tutela della
salute pubblica. Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4,
del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
Articolo 7 -
Procedure di riconoscimento.
1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti,
delle navi officina, degli impianti collettivi per le aste e dei mercati
all'ingrosso in base alla natura delle attività esercitate o che si
intendono esercitare, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a
ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale. Copia di tale elenco e di
ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione
delle Comunità Europee.
2. Il riconoscimento di idoneità delle navi officina è fatto di concerto
con il Ministero della marina mercantile.
3. Al fine del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello
stabilimento, nave officina, impianto collettivo per le aste, mercato
all'ingrosso presenta alla regione o provincia autonoma competente per
territorio istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza
dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto,
unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità
sanitaria locale competente per territorio. Copia dell'istanza viene inviata
per conoscenza al Ministero della sanità.
4. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la regione
dopo avere eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di
cui al comma 3, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità
dell'istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di
merito.
5. Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanità, entro
novanta giorni dalla disponibilità della documentazione di cui al comma 3 e
4, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il
riconoscimento di idoneità ed il relativo numero CEE, oppure dà
comunicazione alla regione e all'impresa interessata delle carenze da
rimuovere con appositi interventi.
6. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al comma 5, rende noto alla regione, per la
segnalazione al Ministero della sanità, la data prevista per il
completamento dei lavori d'adeguamento.
7. Al completamento di detti lavori, effettuati gli ulteriori accertamenti
eventualmente necessari, il Ministro della sanità provvede al rilascio del
riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.
8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante
ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica
dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione
seguiti dagli organi territoriali (1).
9. Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità
di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e
le modalità stabilite con provvedimento del Ministero della sanità (1).
10. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto,
il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione
da allegare all'istanza di cui al comma 3.
11. Il Ministro della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni
e dei controlli di cui ai comma 5, 7, 8 se i requisiti richiesti non sono più
soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti,
navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste.
12. Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti e delle navi officina
deve essere rinnovato ove si inizi ad esercitare una attività diversa da
quella per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.
12-bis. Il Ministero della sanità può concedere il
riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato,
accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del
comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità
sanitaria locale ad essa allegato (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
Articolo 8 -
Deroghe.
1. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati
all'ingrosso che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della
sanità in conformità alla circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992
(in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
118 del 22 maggio 1992) e la cui istanza sia stata accolta possono, per i
requisiti in materia di attrezzatura e di strutture previsti ai capitoli da
I a IV e nel rispetto delle limitazioni poste al capitolo IX dell'allegato,
beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza
di deroga che non può superare il 31 dicembre 1995 (1). Detti stabilimenti,
navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste
possono commercializzare i loro prodotti solo nell'ambito del territorio
nazionale. A tal fine nel documento di accompagnamento o sulle etichette dei
prodotti da loro commercializzati deve essere fatto espresso riferimento
all'attestazione di concessione di deroga.
2. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e
mercati all'ingrosso di cui al comma 1 debbono comunque assicurare che i
prodotti da essi provenienti soddisfino le norme igieniche del presente
decreto.
3. Il Ministero della sanità pubblicherà, in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, la lista degli stabilimenti,
navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste a cui
è stata concessa la deroga di cui al comma 1.
4. Le navi da pesca delle categorie mediterranea ed oceanica che abbiano
presentato regolare domanda al Ministero della marina mercantile in
conformità alla circolare del Ministero della marina mercantile n. ... del
... e la cui istanza sia stata accolta, possono beneficiare del termine
supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga e non superare
il 31 dicembre 1995.
5. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e impianti
collettivi per le aste di cui al comma 1 devono curare di presentare istanza
di riconoscimento ai sensi dell'art. 7 nei tempi necessari prima della
scadenza della deroga.
(1) Per una proroga del termine, vedi l'art. 4, d.l. 23 ottobre 1996, n.
542, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 649, e l'art. 6-ter, d.l. 19 maggio
1997, n. 130, conv. in l. 16 luglio 1997, n. 228.
Articolo 9 -
Vigilanza e controllo sanitario.
1. Il Ministero della sanità, il Ministero della marina mercantile, le
regioni, i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e le Capitanerie
di porto sono incaricati della esecuzione e della vigilanza della esecuzione
del presente decreto.
2. La registrazione dei pescherecci secondo le leggi vigenti è subordinata
al parere favorevole dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali
competenti per territorio.
3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, di concerto con le
Capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni
territoriali, assicura un controllo dei pescherecci al rientro nei porti e
delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca in conformità a quanto
prescritto dall'allegato.
4. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per
territorio assicura:
- l'ispezione degli stabilimenti di cui all'art. 7, ad intervalli regolari,
in particolare per accertare:
a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;
b) la corretta manipolazione dei prodotti della
pesca;
c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e
degli utensili nonché l'igiene del personale;
d) la corretta applicazione dei bolli;
- il controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le
aste;
- la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di
commercializzazione.
5. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per
territorio esegue il controllo dei prodotti della pesca anteriormente alla
loro commercializzazione nei mercati all'ingrosso e negli impianti
collettivi per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al
consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformità
a quanto previsto al capitolo V dell'allegato (1).
6. Le modalità del controllo di cui ai commi 4 e 5 possono essere
modificate con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni
della Comunità Economica Europea.
7. Ad integrazione dei controlli di cui al comma 5 possono essere effettuati
i controlli chimici o microbiologici secondo le modalità ed i programmi
stabiliti ai sensi del capitolo V.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
Articolo 10 -
Controlli da parte della Commissione delle Comunità Europee.
1. Esperti della Commissione delle Comunità Europee possono procedere a
controlli sugli impianti nazionali; in particolare possono controllare se
gli stabilimenti, le navi officina, i mercati all'ingrosso e gli impianti
collettivi per le aste riconosciuti applichino effettivamente le
disposizioni del presente decreto e segnatamente quelle dell'allegato.
Articolo 11 -
Controlli interni.
1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai
conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi
da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal
decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
Articolo 12 -
Controlli all'importazione.
1. L'importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme
previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (1).
2. In attesa che la Commissione delle Comunità Europee stabilisca le
condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca valgono le
norme attualmente vigenti.
3. Il Ministro della sanità attua con proprio decreto le condizioni
stabilite dalla Comunità ai sensi del comma 2.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
Articolo 13 -
Misure transitorie.
1. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e gli impianti
collettivi per le aste in possesso di regolare autorizzazione sanitaria alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e che abbiano
presentato apposita istanza in conformità all'art. 7 entro novanta giorni
da tale data, possono continuare la propria attività fino al riconoscimento
CEE o al diniego del medesimo.
Articolo 14
1. I servizi veterinari del Ministero della sanità e quelli delle regioni e
delle province autonome cooperano reciprocamente per l'adempimento degli
obblighi comunitari con particolare riguardo alla programmazione ed alla
pianificazione veterinaria anche attraverso lo scambio di dati e notizie e
l'eventuale concertazione.
2. I servizi veterinari di cui al comma 1 anche al fine di un organico
controllo del territorio, sono strutturati nel rispetto dell'art. 2, comma
1, lettera a) della legge 19 dicembre 1992, n. 489,
in maniera omogenea esplicando le funzioni di competenza anche nei campi
della sanità animale, del controllo dei prodotti di origine animale e
destinati agli animali, dell'igiene degli allevamenti e dell'ambiente.
Articolo 15 -
Sanzioni ed abrogazioni.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui
agli articoli 3, 4, 5 e 6 è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 è punito con
la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
due milioni a lire dodici milioni.
Allegato unico
ALLEGATO
(Omissis).
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Antonio Raffone
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