IL MARE D'AMARE

 

     

                


Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531  -  Decreto abrogato dall' art.3 Dlgs 6.11.2007

Decreto abrogato dall' art.3 Dlgs 6.11.2007Decreto abrogato dall' art.3 Dlgs 6.11.2007(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 11 gennaio, n. 7.). - Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi (1) (2).

(1) Epigrafe così sostituita dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
(2) A partire dal 1º gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1º gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
Preambolo
(Omissis).

 

Articolo 1 - Campo di applicazione.
 
1. Il presente decreto stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca destinati al consumo umano.

 

Articolo 2 - Definizioni.
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotti della pesca: tutti gli animali marini o di acqua dolce o parti di essi, comprese le loro uova e lattime, esclusi i mammiferi acquatici, le rane e gli animali acquatici oggetto di altre norme relative alla protezione delle specie ed alla politica comune della pesca e dei mercati (1);
b) prodotti dell'acquacoltura: tutti i prodotti della pesca nati ed allevati in condizioni controllate dall'uomo fino al momento della loro commercializzazione come prodotti alimentari. Si considerano tuttavia prodotti dell'acquacoltura anche i pesci o crostacei d'acqua dolce o di mare catturati giovani nel loro ambiente naturale ed allevati in cattività fino a quando abbiano raggiunto la taglia commerciale richiesta per il consumo umano. I pesci ed i crostacei di taglia commerciale catturati nel loro ambiente naturale e conservati vivi per essere venduti più tardi non sono considerati prodotti dell'acquacoltura se vengono semplicemente conservati in vivai senza che venga fatto nulla per aumentare la taglia o il peso;
c) refrigerazione: il procedimento che consiste nell'abbassare la temperatura dei prodotti della pesca tanto da avvicinarla a quella del ghiaccio fondente;
d) prodotti freschi: i prodotti della pesca, interi o preparati, compresi i prodotti confezionati sotto vuoto o in atmosfera modificata che, ai fini della conservazione, non hanno subìto alcun trattamento diverso dalla refrigerazione;
e) prodotti preparati: i prodotti della pesca sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato l'integrità anatomica, quali l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, ecc.;
f) prodotti trasformati: i prodotti della pesca che hanno subito un procedimento chimico o fisico, ad esempio cottura, affumicamento, salagione, essiccazione, marinatura, ecc. applicato ai prodotti refrigerati o congelati associati o meno ad altri prodotti alimentari oppure una combinazione di questi procedimenti;
g) conserva: il procedimento che consiste nel confezionare i prodotti in recipienti ermeticamente chiusi o sottoporli ad un trattamento termico sufficiente a distruggere o inattivare tutti i microrganismi che potrebbero proliferare indipendentemente dalla temperatura alla quale il prodotto è destinato ad essere conservato;
h) prodotti congelati: i prodotti della pesca sottoposti ad un procedimento di congelazione con cui è stata raggiunta al centro del prodotto una temperatura minima di almeno -18ºC, previa stabilizzazione termica;
i) imballaggio: l'operazione destinata a proteggere i prodotti della pesca mediante un involucro, un contenitore o altro materiale idoneo;
l) lotto: il quantitativo di prodotti della pesca ottenuto in circostanze praticamente identiche;
m) partita: il quantitativo di prodotti della pesca destinati ad uno o più acquirenti inoltrato con un solo mezzo di trasporto;
n) mezzi di trasporto: le parti riservate al carico negli autoveicoli, nei trasporti su rotaia e negli aeromobili nonché le stive dei pescherecci o i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;
o) stabilimento: ogni locale in cui i prodotti della pesca sono preparati, trasformati, refrigerati, congelati, imballati o immagazzinati ivi compresi i locali dove i prodotti dell'acquacoltura vengono macellati. Gli impianti collettivi per le aste e i mercati all'ingrosso in cui si effettua soltanto l'esposizione e la vendita all'ingrosso non sono considerati stabilimenti;
p) commercializzazione: la detenzione o l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altra forma di immissione sul mercato ad esclusione della vendita al dettaglio e della cessione diretta, sul mercato locale, di piccole quantità da un pescatore al venditore al minuto o al consumatore (1);
q) importazione: l'introduzione nel territorio della Comunità di prodotti della pesca provenienti da paesi terzi;
r) acqua di mare pulita: l'acqua marina o salmastra che non presenta contaminazioni microbiologiche, sostanze nocive e/o plancton marino tossico in quantità tali da incidere sui requisiti sanitari dei prodotti della pesca, da utilizzare alle condizioni stabilite dal presente decreto;
s) nave officina: la nave a bordo della quale i prodotti della pesca sono sottoposti ad una o più delle seguenti operazioni seguite da un preconfezionamento ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109: sfilettatura, affettatura, spellatura, tritatura, congelazione o trasformazione; non sono considerate navi officina i pescherecci che praticano soltanto la cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo nonché quelli che provvedono soltanto al congelamento a bordo (1).
(1) Lettera così modificata dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.

 

Articolo 3 - Prescrizioni.
 
1. I prodotti della pesca catturati nel loro ambiente naturale sono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti:
a) sono stati:
1) catturati ed eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo delle navi conformemente alle norme igieniche riportate in allegato, capitolo I, punto I. Le navi da pesca catalogate per la pesca mediterranea ed oceanica debbono inoltre rispettare le condizioni supplementari di igiene riportate in allegato, capitolo I, punto II;
2) eventualmente manipolati in navi officina riconosciute in conformità dell'art. 7, rispettando le norme del capitolo I, punto IV dell'allegato. La cottura dei gamberetti e dei molluschi a bordo deve rispettare le disposizioni stabilite nell'allegato capitolo III, punto I, par. 5 e nel capitolo IV, punto IV, par. 7 lettera a). Queste navi sono oggetto di una registrazione specifica da parte delle autorità competenti;
b) durante e dopo le operazioni di sbarco sono stati manipolati con l'osservanza del capitolo II dell'allegato;
c) sono stati manipolati e, eventualmente, preconfezionati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati in condizioni igieniche in stabilimenti riconosciuti ai sensi dell'art. 7, con l'osservanza dei capitoli III e IV dell'allegato.
Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, può autorizzare, in deroga al capitolo II, punto 2 dell'allegato, il travaso alla banchina dei prodotti freschi della pesca in recipienti destinati alla spedizione immediata in uno stabilimento o in un impianto collettivo per le aste o in un mercato all'ingrosso riconosciuti;
d) sono stati sottoposti ad un controllo sanitario ai sensi dell'art. 9, con l'osservanza del capitolo V dell'allegato;
e) sono stati imballati nel modo appropriato, con l'osservanza del capitolo VI dell'allegato;
f) sono muniti di un contrassegno di identificazione con l'osservanza del capitolo VII dell'allegato;
g) sono stati immagazzinati e trasportati in condizioni igieniche soddisfacenti, con l'osservanza del capitolo VIII dell'allegato.
2. Quando è possibile dal punto di vista tecnico e commerciale, l'eviscerazione deve essere praticata il più rapidamente possibile dopo la cattura o lo sbarco.
3. I prodotti dell'acquacoltura vengono commercializzati se rispondono ai seguenti requisiti:
a) la macellazione deve essere effettuata in condizioni igieniche appropriate; i prodotti dell'acquacoltura non devono essere insudiciati da terra, fanghiglia o feci; se non vengono trasformati subito dopo la macellazione, devono essere conservati refrigerati o congelati;
b) devono inoltre soddisfare i requisiti di cui al comma 1, lettera da c) a g).
4. I molluschi bivalvi preparati o trasformati devono soddisfare, oltre ai requisiti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, anche a quelli di cui al comma 1, lettere da c) a g) (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.

 

Articolo 4 - Prescrizioni per animali vivi.
 
1. I prodotti della pesca destinati ad essere immessi vivi sul mercato devono essere tenuti costantemente nelle condizioni più idonee alla sopravvivenza.

 

Articolo 5 - Divieti.
 
1. Non possono essere commercializzati i seguenti prodotti:
a) pesci velenosi delle famiglie Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae e Canthigasteridae;
b) prodotti della pesca contenenti biotossine quali la ciguatossina o le tossine che paralizzano i muscoli.
2. Norme particolareggiate sulle specie oggetto del presente articolo e sui metodi di analisi saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità in conformità con le disposizioni adottate dalla Commissione delle Comunità Europee.

 

Articolo 6 - Autocontrollo.
 
1. Le persone responsabili dello stabilimento e delle navi officina di cui all'art. 7 prendono tutte le misure necessarie affinché, in tutte le fasi della produzione dei prodotti della pesca, siano osservate le disposizioni del presente decreto.
2. A tal fine dette persone procedono ad autocontrolli basati sui seguenti princìpi:
a) identificazione dei punti critici, in funzione dei procedimenti di fabbricazione utilizzati;
b) definizione ed attuazione di metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;
c) prelievo di campioni per analisi in un laboratorio riconosciuto dal Ministero della sanità, ai fini di controllo dei metodi di pulizia e di disinfezione ed ai fini di verifica dell'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto;
d) conservazione di una documentazione scritta o registrata in maniera indelebile dei punti precedenti, in vista della loro presentazione al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio.
I risultati dei vari controlli ed esami saranno, in particolare, conservati durante un periodo di almeno due anni.
3. Ai fini dell'esecuzione delle analisi di cui al comma 2, lettera c) gli stabilimenti e le navi officina di cui all'art. 7, ove non dotati di proprio laboratorio, devono indicare il laboratorio riconosciuto del quale intendono servirsi.
I laboratori annessi agli stabilimenti e alle navi officina costituiscono parte integrante dei medesimi ed il loro riconoscimento viene effettuato in base alla procedura dell'art. 7.
4. Il riconoscimento dei laboratori non annessi viene effettuato dal Ministero della sanità (1).
5. Qualora i risultati degli autocontrolli o qualsiasi informazione di cui dispongono le persone responsabili di cui al comma 1 evidenziano o fanno sospettare l'esistenza di un rischio sanitario, il servizio veterinario della unità sanitaria locale adotta le misure appropriate a tutela della salute pubblica. Sono fatte salve le misure previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.

 

Articolo 7 - Procedure di riconoscimento.
 
1. Il Ministero della sanità riconosce l'idoneità degli stabilimenti, delle navi officina, degli impianti collettivi per le aste e dei mercati all'ingrosso in base alla natura delle attività esercitate o che si intendono esercitare, attribuendo un numero di riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un elenco ufficiale. Copia di tale elenco e di ogni modifica viene inviata agli altri Stati membri ed alla Commissione delle Comunità Europee.
2. Il riconoscimento di idoneità delle navi officina è fatto di concerto con il Ministero della marina mercantile.
3. Al fine del riconoscimento di idoneità, il titolare responsabile dello stabilimento, nave officina, impianto collettivo per le aste, mercato all'ingrosso presenta alla regione o provincia autonoma competente per territorio istanza corredata dalla documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente decreto, unitamente al parere favorevole del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio. Copia dell'istanza viene inviata per conoscenza al Ministero della sanità.
4. Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la regione dopo avere eseguito eventuali accertamenti per la verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede alla trasmissione al Ministero della sanità dell'istanza, comprensiva del verbale di ispezione, unitamente al parere di merito.
5. Sulla base degli atti istruttori, il Ministero della sanità, entro novanta giorni dalla disponibilità della documentazione di cui al comma 3 e 4, effettuati gli accertamenti ritenuti necessari, rilascia il riconoscimento di idoneità ed il relativo numero CEE, oppure dà comunicazione alla regione e all'impresa interessata delle carenze da rimuovere con appositi interventi.
6. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende noto alla regione, per la segnalazione al Ministero della sanità, la data prevista per il completamento dei lavori d'adeguamento.
7. Al completamento di detti lavori, effettuati gli ulteriori accertamenti eventualmente necessari, il Ministro della sanità provvede al rilascio del riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.
8. Il Ministero della sanità procede periodicamente, anche mediante ispezioni a sondaggi degli stabilimenti riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformità delle procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti dagli organi territoriali (1).
9. Le spese relative alle verifiche effettuate dal Ministero della sanità di cui ai commi 5, 7 e 8 sono a carico delle imprese, secondo le tariffe e le modalità stabilite con provvedimento del Ministero della sanità (1).
10. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro della sanità indica con proprio provvedimento la documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 3.
11. Il Ministro della sanità, tenuto conto delle risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui ai comma 5, 7, 8 se i requisiti richiesti non sono più soddisfatti, adotta le opportune misure nei confronti degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste.
12. Il riconoscimento di idoneità degli stabilimenti e delle navi officina deve essere rinnovato ove si inizi ad esercitare una attività diversa da quella per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.
12-bis. Il Ministero della sanità può concedere il riconoscimento provvisorio di idoneità su richiesta dell'interessato, accompagnata da copia dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi del comma 3 e da copia del parere favorevole del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale ad essa allegato (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.
(2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.

 

Articolo 8 - Deroghe.
 
1. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati all'ingrosso che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della sanità in conformità alla circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1992) e la cui istanza sia stata accolta possono, per i requisiti in materia di attrezzatura e di strutture previsti ai capitoli da I a IV e nel rispetto delle limitazioni poste al capitolo IX dell'allegato, beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga che non può superare il 31 dicembre 1995 (1). Detti stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste possono commercializzare i loro prodotti solo nell'ambito del territorio nazionale. A tal fine nel documento di accompagnamento o sulle etichette dei prodotti da loro commercializzati deve essere fatto espresso riferimento all'attestazione di concessione di deroga.
2. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per le aste e mercati all'ingrosso di cui al comma 1 debbono comunque assicurare che i prodotti da essi provenienti soddisfino le norme igieniche del presente decreto.
3. Il Ministero della sanità pubblicherà, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la lista degli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste a cui è stata concessa la deroga di cui al comma 1.
4. Le navi da pesca delle categorie mediterranea ed oceanica che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della marina mercantile in conformità alla circolare del Ministero della marina mercantile n. ... del ... e la cui istanza sia stata accolta, possono beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga e non superare il 31 dicembre 1995.
5. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e impianti collettivi per le aste di cui al comma 1 devono curare di presentare istanza di riconoscimento ai sensi dell'art. 7 nei tempi necessari prima della scadenza della deroga.
(1) Per una proroga del termine, vedi l'art. 4, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 649, e l'art. 6-ter, d.l. 19 maggio 1997, n. 130, conv. in l. 16 luglio 1997, n. 228.

 

Articolo 9 - Vigilanza e controllo sanitario.
 
1. Il Ministero della sanità, il Ministero della marina mercantile, le regioni, i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e le Capitanerie di porto sono incaricati della esecuzione e della vigilanza della esecuzione del presente decreto.
2. La registrazione dei pescherecci secondo le leggi vigenti è subordinata al parere favorevole dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali competenti per territorio.
3. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale, di concerto con le Capitanerie di porto, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni territoriali, assicura un controllo dei pescherecci al rientro nei porti e delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca in conformità a quanto prescritto dall'allegato.
4. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio assicura:
- l'ispezione degli stabilimenti di cui all'art. 7, ad intervalli regolari, in particolare per accertare:
a) il rispetto delle condizioni di riconoscimento;
b) la corretta manipolazione dei prodotti della pesca;
c) lo stato di pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili nonché l'igiene del personale;
d) la corretta applicazione dei bolli;
- il controllo dei mercati all'ingrosso e degli impianti collettivi per le aste;
- la verifica delle condizioni di conservazione, di trasporto e di commercializzazione.
5. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio esegue il controllo dei prodotti della pesca anteriormente alla loro commercializzazione nei mercati all'ingrosso e negli impianti collettivi per le aste al fine di stabilire se i prodotti sono idonei al consumo umano. Tale controllo consiste in un esame effettuato in conformità a quanto previsto al capitolo V dell'allegato (1).
6. Le modalità del controllo di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificate con decreto del Ministro della sanità in conformità a decisioni della Comunità Economica Europea.
7. Ad integrazione dei controlli di cui al comma 5 possono essere effettuati i controlli chimici o microbiologici secondo le modalità ed i programmi stabiliti ai sensi del capitolo V.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.

 

Articolo 10 - Controlli da parte della Commissione delle Comunità Europee.
 
1. Esperti della Commissione delle Comunità Europee possono procedere a controlli sugli impianti nazionali; in particolare possono controllare se gli stabilimenti, le navi officina, i mercati all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste riconosciuti applichino effettivamente le disposizioni del presente decreto e segnatamente quelle dell'allegato.

 

Articolo 11 - Controlli interni.
 
1. Per quanto attiene all'organizzazione dei controlli interni ed ai conseguenti provvedimenti, nonché alle misure di salvaguardia da applicarsi da parte dell'autorità competente, si applicano le norme fissate dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.

 

Articolo 12 - Controlli all'importazione.
 
1. L'importazione di prodotti della pesca è eseguita secondo le norme previste dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (1).
2. In attesa che la Commissione delle Comunità Europee stabilisca le condizioni particolari per l'importazione di prodotti della pesca valgono le norme attualmente vigenti.
3. Il Ministro della sanità attua con proprio decreto le condizioni stabilite dalla Comunità ai sensi del comma 2.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 524.

 

Articolo 13 - Misure transitorie.
 
1. Gli stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso e gli impianti collettivi per le aste in possesso di regolare autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e che abbiano presentato apposita istanza in conformità all'art. 7 entro novanta giorni da tale data, possono continuare la propria attività fino al riconoscimento CEE o al diniego del medesimo.

 

Articolo 14
 
1. I servizi veterinari del Ministero della sanità e quelli delle regioni e delle province autonome cooperano reciprocamente per l'adempimento degli obblighi comunitari con particolare riguardo alla programmazione ed alla pianificazione veterinaria anche attraverso lo scambio di dati e notizie e l'eventuale concertazione.
2. I servizi veterinari di cui al comma 1 anche al fine di un organico controllo del territorio, sono strutturati nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 19 dicembre 1992, n. 489, in maniera omogenea esplicando le funzioni di competenza anche nei campi della sanità animale, del controllo dei prodotti di origine animale e destinati agli animali, dell'igiene degli allevamenti e dell'ambiente.

 

Articolo 15 - Sanzioni ed abrogazioni.
 
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.
Allegato unico
ALLEGATO
(Omissis).

 Antonio Raffone