IL MARE D'AMARE |
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Legge 14/07/1965 , n. 963 (in Gazz. Uff., 14 agosto, n. 203). - Disciplina della pesca marittima (1) (2) (3) (4). Epigrafe Legge 14 luglio 1965, n. 963 (in Gazz. Uff., 14 agosto, n. 203). - Disciplina della pesca marittima (1) (2) (3) (4) (5). (1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni. (2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213). (3) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato. (4) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.). (5) Per l'esecuzione della presente legge, vedi il regolamento di cui al D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639. (Omissis). Art.1 Oggetto e sfera di applicazione della legge. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.2 Organi di studio e ricerca. Omissis (1). Articolo abrogato dall'articolo 23 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154. Art.3 Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca. Omissis (1). Articolo abrogato dall'articolo 23 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154. Per le modifiche precedenti vedi testo previgente. Art.4 Studi e indagini sulla pesca. Omissis (1). Articolo abrogato dall'articolo 23 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154. Art.5 Commissione consultiva centrale. Omissis (1). Articolo abrogato dall'articolo 23 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154. Art.6 Composizione della Commissione consultiva centrale. Omissis (1). Articolo abrogato dall'articolo 23 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154. Per le modifiche precedenti vedi testo previgente. Art.7 Commissioni consultive locali. Omissis (1). Articolo abrogato dall'articolo 23 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154. Art.8 Commissioni consultive locali per la pesca marittima. Omissis (1). Articolo abrogato dall'articolo 23 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 154. Per le modifiche precedenti vedi testo previgente. Art.9 Registro dei pescatori marittimi. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.10 Iscrizione dei pescatori. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.11 Registro delle imprese di pesca. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.12 Permesso di pesca. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.13 Personale marittimo. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.14 Limiti e modalità dell'esercizio della pesca. Il regolamento determina i limiti e le modalità idonee a garantire la tutela ed il miglior rendimento costante delle risorse biologiche del mare ed a tal fine stabilisce: a) le norme particolari per la pesca, il trasporto e il commercio del novellame; b) le zone, i tempi, gli strumenti, gli attrezzi, gli apparecchi, i tipi di navi o galleggianti vietati nell'esercizio della pesca, anche in funzione della piscicoltura; c) i limiti e le modalità dell'impiego di corrente elettrica e di altri sistemi speciali di pesca; d) (Omissis) (1); e) i limiti e le modalità per la collocazione di reti o apparecchi fissi o mobili da pesca. (1) Lettera abrogata dall'art. 4, l. 25 agosto 1988, n. 381. Art.15 Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca. 1. Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di: a) pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa; b) pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente e detenere, trasportare o commerciare il prodotto di tale pesca (1); c) pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; d) danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi; e) sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto; f) pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati. 2. Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate (2). (1) Lettera modificata dall'articolo 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. (2) Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge 25 agosto 1988, n. 381. Art.16 Scoperta di banco di corallo. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.17 Disciplina della pesca sportiva. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.18 Pesca subacquea. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.19 Organi preposti alla disciplina della pesca ed alla vigilanza. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.20 Organi di polizia. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.21 Persone incaricate della vigilanza. Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento delle infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie di finanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale. Art.22 Nomina di agenti giurati di vigilanza. Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo (1). (1) Il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne e marittime, è ora di competenza delle province, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112. Art.23 Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito. Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca. Art.24 Pene per le contravvenzioni. 1. Chiunque violi le disposizioni dell'art. 15, lettera c) , è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. 2. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera d) e lettera f) , è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. 3. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera e) , ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 25 agosto 1988, n. 381. Art.25 Pene accessorie. 1. La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie: a) la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera e) dell'art. 15; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge; c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati; d) la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi. 2. Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenere le restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale. 3. In tal caso oggetto della confisca è la somma depositata. 4. Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia (1). (1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 25 agosto 1988, n. 381. Art.26 Sanzioni amministrative. Art. 26 (1) 1. Chiunque contravvenga ai divieti posti dall' articolo 15 , comma 1, lettere a) e b), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 2. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi. 3. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque violi le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea. 4. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro chiunque venda o commerci i prodotti della pesca esercitata a scopo ricreativo o sportivo. 5. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso. 6. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non consenta o impedisca l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23 . 7. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro il comandante di una unita' da pesca che navighi con l'apparecchiatura blue box, di cui al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003 , manomessa o alterata. Alla medesima sanzione e' soggetto chiunque ponga in essere atti diretti alla modifica o alla interruzione del segnale trasmesso dal sistema VMS o violi le norme che ne disciplinano il corretto funzionamento. Si applica la sanzione accessoria di cui all' articolo 27 , comma 1, lettera c-bis). 8. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro chiunque violi le norme relative ai piani di ricostituzione di specie ittiche previste da normative nazionali e comunitarie. (1) Articolo sostituito dall'articolo 8 della legge 25 agosto 1988, n. 381 e dall' articolo 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. Art.27 Sanzioni amministrative accessorie. 1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b) , sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato; b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi ; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore (1); c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati . c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni (2)(3). (1) Lettera modificata dall'articolo 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. (2) Lettera inserita dall'articolo 8 del D.L. 8 aprile 2008, n. 59. (3) Articolo così sostituito dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1988, n. 381. Art.28 Sfruttamento abusivo di banco di corallo. (Omissis) (1). (1) Articolo abrogato dall'art. 10, l. 25 agosto 1988, n. 381. Art.29 Risarcimento del danno. Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, in persona del Ministro delle politiche agricole e forestali, può costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale. Art.30 Responsabilità civile. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. Art.31 Sanzioni disciplinari. Le infrazioni alla presente legge commesse da appartenenti a personale marittimo sono punite, anche con pene disciplinari, ai sensi degli artt. 1249 e seguenti del Codice della navigazione. Art.32 Potere del Ministro delle politiche agricole e forestali. Il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. Art.33 Disposizioni transitorie. Omissis (1) . (1) Articolo abrogato dall'articolo 10 del D.LGS. 26 maggio 2004, n. 153. |
Antonio Raffone
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