IL MARE D'AMARE

 

     

                


Capo V.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE PECUNIARIE, Articolo 100 al 117.

Articolo 100 - Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria - Pagamento rateale della multa o della ammenda.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge gli artt. 133-bis e 133-ter dopo l'art. 133, c.p.

 

Articolo 101 - Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce gli artt. 24, 26, 66, 78, 135 e 136, c.p.

 

Articolo 102 - Conversione di pene pecuniarie.
 
Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo (1).
Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire, per un giorno di lavoro sostitutivo (2).
Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno 1996, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 1994, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui stabilisce che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata.

 

Articolo 103 - Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie.
 
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena convertita è quella della multa, e nove mesi se la pena convertita è quella dell'ammenda.
La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in ogni caso i sessanta giorni.

 

Articolo 104 - Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce gli artt. 163, 175 e 237, c.p.

 

Articolo 105 - Lavoro sostitutivo.
 
Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non retribuita, a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte del Ministero della giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.
Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una maggiore frequenza settimanale.

 

Articolo 106 - Esecuzione di pene pecuniarie.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 586, c.p.p.

 

Articolo 107 - Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti alla conversione della multa o dell'ammenda.
 
Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette copia del provvedimento di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato.
Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'articolo 62.
Il magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.
Si applicano al lavoro sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.

 

Articolo 108 - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti alla conversione della multa o della ammenda.
 
Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 67.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni impostegli.
Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

 

Articolo 109 - Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 388-ter dopo l'art. 388-bis, c.p.

 

Articolo 110 - Abrogazione di norma.
 
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 49, l. 26 luglio 1975, n. 354.

 

Articolo 111 - Disposizioni transitorie.
 
Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 172 del codice penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente a quella della reclusione, per reati commessi prima della entrata in vigore della presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza.

 

Articolo 112 - Perdono giudiziale.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 19, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404.

 

Articolo 113 - Aumento delle pene pecuniarie.
 
Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.
Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.
Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.
Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire diecimila e a lire venticinquemila.

 

Articolo 114 - Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

 

Articolo 115 - Pene proporzionali.
 
Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.

 

Articolo 116 - Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce gli artt. 196 e 197, c.p.

 

Articolo 117 - Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa.
 
Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona civilmente obbligata per la multa.

 Antonio Raffone