IL MARE D'AMARE

 

     

                


Capo VI.  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, PRESCRIZIONE, OBLAZIONE, SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA E CONFISCA, Articolo 118 al 148.

Articolo 118 - Modifiche dell'articolo 19 del codice penale, in materia di pene accessorie - Specie.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce i primi due commi dell'art. 19, c.p.

 

Articolo 119 - Modifiche dell'articolo 32 del codice penale in materia di interdizione legale.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo e terzo comma dell'art. 32, c.p.

 

Articolo 120 - Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge gli artt. 32-bis, 32-ter e 32-quater dopo l'art. 32, c.p.

 

Articolo 121 - Modifica dell'articolo 33 del codice penale in materia di condanna per delitto colposo.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 33, c.p.

 

Articolo 122 - Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 34, c.p.

 

Articolo 123 - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 35-bis dopo l'art. 35, c.p.

 

Articolo 124 - Applicazione provvisoria di pene accessorie.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 140, c.p.

 

Articolo 125 - Modifica dell'articolo 157 del codice penale in materia di prescrizione e tempo necessario a prescrivere.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il n. 6) del primo comma dell'art. 157, c.p.

 

Articolo 126 - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative.
 
(Omissis) (1).
(1) Inserisce l'art. 162-bis dopo l'art. 162, c.p.

 

Articolo 127 - Applicazione di norme.
 
Le disposizioni dell'articolo 162-bis del codice penale si applicano anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma dell'articolo 34.

 

Articolo 128 - Obblighi del condannato.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 165, c.p.

 

Articolo 129 - Inosservanza di pene accessorie.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 389, c.p.

 

Articolo 130 - Modifiche dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma, dopo il primo, nell'art. 200, c.p.p.

 

Articolo 131 - Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 301, c.p.p.

 

Articolo 132 - Modificazioni dell'articolo 400 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di sicurezza.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge due commi all'art. 400, c.p.p.

 

Articolo 133 - Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 485, c.p.p.

 

Articolo 134 - Appello contro sentenze del pretore.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 512, c.p.p.

 

 Articolo 135 - Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 513, c.p.p.

 

Articolo 136 - Modifiche dell'articolo 522 del codice di procedura penale in materia di questioni di nullità.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma all'art. 522, c.p.p.

 

Articolo 137 - Modifiche dell'articolo 604 del codice di procedura penale in materia di provvedimenti da iscrivere nel casellario.
 
(Omissis) (1).
(1) Modifica l'art. 604, c.p.p.

 

Articolo 138 - Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge gli artt. 48-bis e 48-ter dopo l'art. 48 delle disposizioni di attuazione, c.p.p.

 

Articolo 139 - Modifica dell'articolo 116 delle norme sugli assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.
 
(Omissis) (1).
(1)     Aggiunge un comma dopo il primo all'art. 116, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

 

 Articolo 140 - Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli e di Sicilia.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 116-bis al r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

 

Articolo 141 - Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei Banchi di Napoli, e di Sicilia.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge gli artt. 124 e 125 al r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736.

 

Articolo 142 - Modifiche nel testo unico delle norme sulla circolazione stradale.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiungeva gli artt. 80-bis e 80-ter al d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393 poi abrogato.

 

Articolo 143 - Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 80-bis alla l. 22 dicembre 1975, n. 685.

 

Articolo 144 - Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge un periodo all'art. 21, l. 10 maggio 1976, n. 319.

 

Articolo 145 - Norma aggiuntiva alla legge recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.
 
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato, con decorrenza dal 1º gennaio 1989, dall'art. 42, d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148. Aggiungeva un periodo all'art. 1, quarto comma, d.l. 4 marzo 1976, n. 31, conv. in l. 30 aprile 1976, n. 159.

 

Articolo 146 - Norma di coordinamento.
 
Ogni qualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione «patria potestà» la medesima è sostituita dalla espressione «potestà dei genitori».

 

Articolo 147 - Modifica dell'articolo 2638 del codice civile in materia di accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore giudiziario o commissario governativo.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell'art. 2638, c.c.

 

Articolo 148 - Disposizioni abrogative e di coordinamento.
 
(Omissis) (1).
Quando nelle leggi speciali è richiamato l'articolo 2641 del codice civile tale richiamo si intende operato all'articolo 32-bis del codice penale.
(1) Abroga l'art. 2641, c.c.

 Antonio Raffone