- Articolo 13
- Atti
di accertamento.
-
- Gli
organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui
violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza,
assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla
privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica.
- Possono
altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto
di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di
procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
- È
sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in
circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo
posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento
di circolazione.
- All'accertamento
delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti
commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora,
previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse
dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma
dell'articolo 333 e del primo e secondo comma dell'articolo 334 del codice di
procedura penale (1).
- È
fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle
leggi vigenti.
- (1)
Ora artt. 250 e 251 c.p.p.
-
- Articolo 14
- Contestazione
e notificazione.
-
- La
violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al
trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della
somma dovuta per la violazione stessa.
- Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone
indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere
notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento.
- Quando
gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente
decorrono dalla data della ricezione.
- Per
la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le
disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può
essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile,
anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione (1).
- Per
i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano
noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in
misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma
dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
- L'obbligazione
di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
- (1)
Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2004, vedi il
comma 11 dell'art. 174, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
-
- Articolo 15
- Accertamenti
mediante analisi di campioni.
-
- Se
per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il
dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi.
- L'interessato
può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio
consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo
che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di 15 giorni dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato
all'istanza medesima.
- Delle
operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato
almeno dieci giorni prima del loro inizio.
- I
risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del
laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi.
- Le
comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione
di cui al primo comma dell'articolo 14 ed il termine per il pagamento in misura
ridotta di cui all'articolo 16 decorre dalla comunicazione dell'esito della
prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla
comunicazione dell'esito della stessa.
- Ove
non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui
al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
- Con
il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà
altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi
è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti
disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi (1).
- (1)
L'importo da versare per ogni richiesta di revisione di analisi alla competente
tesoreria provinciale dello Stato è stato elevato a L. 80.500 dal D.M. 1º
agosto 1984 (Gazz. Uff. 24 agosto 1984, n. 233); a L. 89.000 dal D.M. 30 marzo
1985 (Gazz. Uff. 23 aprile 1985, n. 96); a L. 96.700 dal D.M. 30 giugno 1986 (Gazz.
Uff. 15 luglio 1986, n. 162); a L. 102.600 dal D.M. 10 luglio 1987 (Gazz. Uff.
28 luglio 1987, n. 174); a L. 107.300 dal D.M. 1º settembre 1988 (Gazz. Uff. 16
settembre 1988, n. 218); a lire 112.700 dal D.M. 6 giugno 1989 (Gazz. Uff. 29
giugno 1989, n. 150); a lire 120.200 dal D.M. 26 maggio 1990 (Gazz. Uff. 20
settembre 1990, n. 220); a lire 127.530 dal D.M. 6 agosto 1991 (Gazz. Uff. 7
settembre 1991, n. 210); a lire 135.690 dal D.M. 18 giugno 1992 (Gazz. Uff. 26
novembre 1992, n. 279); a lire 143.020 dal D.M. 4 novembre 1993 (Gazz. Uff. 29
novembre 1993, n. 280); a lire 149.030 dal D.M. 20 dicembre 1994 (Gazz. Uff. 24
gennaio 1995, n. 19); a lire 154.840 dal D.M. 16 aprile 1996 (Gazz. Uff. 30
aprile 1996, n. 100); a lire 163.200 dal D.M. 16 maggio 1997 (Gazz. Uff. 3
giugno 1997, n. 127); a lire 169.600 dal D.M. 23 gennaio 1998 (Gazz. Uff. 19
febbraio 1998, n. 41); a lire 175.600 dal D.M. 17 aprile 2000 (Gazz. Uff. 19
giugno 2000, n. 141); a lire 178.400 dal D.M. 13 marzo 2001 (Gazz. Uff. 12
aprile 2001, n. 86); ad euro 94,53 dal D.M. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 13 aprile
2002, n. 87); ad euro 97,08 dal D.M. 31 marzo 2003 (Gazz. Uff. 24 aprile 2003,
n. 95).
-
- Articolo 16
- Pagamento
in misura ridotta.
-
- È
ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del
massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al
doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine
di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,
dalla notificazione degli estremi della violazione (1).
- Nei
casi di violazione [del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e]
dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi,
[rispettivamente l'art. 138 del testo unico approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della L. 14 febbraio 1974, n.
62, e] l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato
con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (2).
- Il
pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme
antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano
l'oblazione.
- (1)
Comma così modificato dall'art. 52, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213.
- (2)
Comma abrogato, a decorrere dal 1º gennaio 1993, dall'art. 231, d.lg. 30 aprile
1992, n. 285, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393. Si tenga
presente che il testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con
r.d. 3 marzo 1934, n. 383, è stato abrogato dall'art. 274, d.lg. 18 agosto
2000, n. 267.
-
- Articolo 17
- Obbligo
del rapporto.
-
- Qualora
non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati
attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia
alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto (1).
- Deve
essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con
R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (2), e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci.
- Nelle
materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale
competente.
- Per
le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato,
rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.
- L'ufficio
territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la
violazione.
- Il
funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13
deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
- Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione
della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno
indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma,
anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la
competenza (1).
- Con
il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative
alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o
distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose
confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con
legge nel termine previsto dal comma precedente (3).
- (1)
Vedi il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'art. 1, D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 252 e
l'art. 6, comma 6, L. 8 luglio 2003, n. 172.
- (2)
Provvedimenti abrogati dall'art. 231, d.lg. 30 aprile 1992, n. 285.
- (3)
Vedi il d.p.r. 30 dicembre 1995, n. 582.
-
- Articolo 18
- Ordinanza-ingiunzione.
-
- Entro
il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della
violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a
ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
- L'autorità
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed
esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi,
se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma
dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- Con
l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento
delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì
disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la
confisca.
- Il
pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo
giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso
l'ordinanza.
- Il
termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede
all'estero.
- La
notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che
adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890
(1).
- L'ordinanza-ingiunzione
costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca
diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel
caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la
quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il
provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa.
- (1)
Comma aggiunto dall'art. 10, l. 3 agosto 1999, n. 265.
-
- Articolo 19
- Sequestro.
-
- Quando
si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente,
proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18,
con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con
ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua
proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende
accolta.
- Anche
prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può
disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di
custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di
cose soggette a confisca obbligatoria.
- Quando
l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere
efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è
disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto
e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.
-
- Articolo 20
- Sanzioni
amministrative accessorie.
-
- L'autorità
amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza
di condanna nel caso previsto dall'articolo 24, può applicare, come sanzioni
amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni,
come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o
sospensione di facoltà, e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione.
- Le
sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente
il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di
connessione di cui all'articolo 24, fino a che il provvedimento stesso non sia
divenuto esecutivo.
- Le
autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che
servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la
confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette
appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
- È
sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso,
il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione
amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
- La
disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene
a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il
porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante
autorizzazione amministrativa.
-
- Articolo
21 - Casi
speciali di sanzioni amministrative accessorie.
-
- Quando
è accertata la violazione del primo comma dell'articolo 32 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del
natante che appartiene alla persona a cui è ingiunto il pagamento, se entro il
termine fissato con l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla
sanzione pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno sei
mesi.
- Nel
caso in cui sia proposta opposizione ovvero l'ordinanza-ingiunzione, il termine
di cui al primo comma decorre dal passaggio in giudicato della sentenza con la
quale si rigetta l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto ovvero viene dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa.
- Quando
è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'articolo 58 del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n.
393, è sempre disposta la confisca del veicolo (1).
- Quando
è accertata la violazione del secondo comma dell'articolo 14 della legge 30
aprile 1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un
periodo non superiore a dieci giorni.
- (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede
la confisca del veicolo privo della carta di circolazione, anche se già
immatricolato.
-
- Articolo 22
- Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione.
-
- Contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola
confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del
luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo
22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
(1).
- Il
termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
- L'opposizione
si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.
- Il
ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo
procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune
dove ha sede il giudice adito (1).
- Se
manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante
deposito in cancelleria.
- Quando
è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso
del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità
stabilite dal codice di procedura civile.
- L'opposizione
non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo
gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (1) (2).
- (1)
Comma così modificato dall'art. 97, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
- (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con
l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani
appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad
ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore
avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di
usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per
questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti
nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della
controparte.
-
- Articolo 22/bis
- Competenza
per il giudizio di opposizione.
-
- Salvo
quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si
propone davanti al giudice di pace.
- L'opposizione
si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una
violazione concernente disposizioni in materia:
- a)
di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli
infortuni sul lavoro;
- b)
di previdenza e assistenza obbligatoria;
- c)
urbanistica ed edilizia;
- d)
di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree
protette;
- e)
di igiene degli alimenti e delle bevande;
- f)
di società e di intermediari finanziari;
- g)
tributaria e valutaria.
- L'opposizione
si propone altresì davanti al tribunale:
- a)
se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a
lire trenta milioni;
- b)
quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza
previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a
lire trenta milioni;
- c)
quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria,
sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e
dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- Restano
salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge (1).
- (1)
Articolo aggiunto dall'art. 98, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
-
- Articolo 23
- Giudizio
di opposizione.
-
- Il
giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma
dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per
cassazione.
- Se
il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di
comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che
ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni
prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi
all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione.
Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità
che ha emesso l'ordinanza.
- Tra
il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i
termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile (1).
- L'opponente
e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente;
l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari
appositamente delegati.
- Se
alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza
addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per
cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente
anche le spese successive all'opposizione (2).
- Nel
corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che
ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la
formulazione di capitoli.
- Appena
terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed
a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la
precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un
termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia
la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la
discussione e la pronuncia della sentenza.
- Il
giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione
della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
- A
tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.
- Gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
- Con
la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico
dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in
parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione
dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile (3).
- Il
giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilità dell'opponente.
- La
sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione (4) (5).
- (1)
Comma così sostituito dall'art. 99, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
- (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 5 dicembre 1990, n. 534, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede
che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata
presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza
addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del
provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1995, n. 507,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale comma, nella parte in cui
prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata
presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza
addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma.
- (3)
Comma così modificato dall'art. 99, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
- (4)
La Corte costituzionale, con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con
l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani
appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad
ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore
avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di
usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per
questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti
nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della
controparte.
- (5)
Nel presente articolo la parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice»
dall'art. 99, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
-
- Articolo 24
- Connessione
obiettiva con un reato.
-
- Qualora
l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non
costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura
ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a
decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
- Se
ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo
17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista
dal secondo comma dell'articolo 14, alla autorità giudiziaria competente per il
reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica
degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa
non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura
ridotta.
- Se
l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura
ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento.
- La
persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata
nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il
pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa
dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.
- Il
pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei
confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
- La
competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato
cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto
di una condizione di procedibilità (1).
- (1)
Vedi art. 1, l. 25 giugno 1999, n. 205.
-
- Articolo 25
- Impugnabilità
del provvedimento del giudice penale.
-
- La
sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo
precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre
che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata
solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.
- Avverso
il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la
predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel
comma precedente.
- Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale
concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.
-
- Articolo 26
- Pagamento
rateale della sanzione pecuniaria.
-
- L'autorità
giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può
disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche
disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a
trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni
momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
- Decorso
inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità
giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo
ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
-
- Articolo 27
- Esecuzione
forzata.
-
- Salvo
quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il
termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle
norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo
all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione
in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
- È
competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione.
- Gli
esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento
rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme
riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei
proventi.
- Le
regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione
delle proprie entrate.
- Se
la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna
ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle
norme sul recupero delle spese processuali.
- Salvo
quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma
dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui
la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti
dalle disposizioni vigenti.
- Le
disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla
riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
-
- Articolo 28
- Prescrizione.
-
- Il
diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente
legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata
commessa la violazione.
- L'interruzione
della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
-
- Articolo 29
- Devoluzione
dei proventi.
-
- I
proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le
leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.
- Il
provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935,
n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.
- Nei
casi previsti dal terzo comma dell'articolo 17 i proventi spettano alle regioni.
- Continuano
ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione attualmente vigenti. Sono
tuttavia escluse dalla ripartizione le autorità competenti ad emanare
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e la quota loro spettante è ripartita tra
gli altri aventi diritto, nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
-
- Articolo 30
- Valutazione
delle violazioni in materia di circolazione stradale.
-
- Agli
effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e del documento
di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato
previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959,
n. 393, e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
- Per
le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida
o del documento di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è
avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è
revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli
23, 24 e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
- Nei
casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione del documento
di circolazione da parte del prefetto o di altra autorità, il provvedimento è
immediatamente comunicato al competente ufficio provinciale della motorizzazione
civile (1).
- (1)
Gli uffici della motorizzazione civile sono stati soppressi dall'art. 106, d.lg.
31 marzo 1998, n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
regioni ed agli enti locali.
-
- Articolo 31
- Provvedimenti
dell'autorità regionale.
-
- I
provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione della sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di danaro non sono soggetti al
controllo della Commissione prevista dall'articolo 41 della legge 10 febbraio
1953, n. 62.
- L'opposizione
contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli articoli 22 e 23.