- Articolo 1
- Principio
di legalità.
-
- Nessuno
può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge
che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.
- Le
leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per
i tempi in esse considerati.
-
- Articolo 2
- Capacità
di intendere e di volere.
-
- Non
può essere assoggettato a sanzione amministrativa, chi al momento in cui ha
commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai
criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo
che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui
preordinato.
- Fuori
dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione
risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non
aver potuto impedire il fatto.
-
- Articolo 3
- Elemento
soggettivo.
-
- Nelle
violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è
responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa
dolosa o colposa.
- Nel
caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è
responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
-
- Articolo 4
- Cause
di esclusione della responsabilità.
-
- Non
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero
in stato di necessità o di legittima difesa.
- Se
la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il
pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
- I
comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza
scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni
sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non
rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di
lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi
a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e
successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché
esaurite alla data del 31 dicembre 1997 (1).
- (1)
Comma aggiunto dall'art. 31, l. 23 dicembre 1998, n. 448.
-
- Articolo 5
- Concorso
di persone.
-
- Quando
più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse
soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito
dalla legge.
-
- Articolo 6
- Solidarietà.
-
- Il
proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o,
in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un
diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è
stata utilizzata contro la sua volontà.
- Se
la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità
o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che
provi di non aver potuto, impedire il fatto.
- Se
la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un
imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona
giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della
violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
- Nei
casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per
l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
-
- Articolo 7
- Non
trasmissibilità dell'obbligazione.
-
- La
obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli
eredi.
-
- Articolo 8
- Più
violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.
-
- Salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più
violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione più grave, aumentata sino al triplo.
- Alla
stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni
od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di
norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi
diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie (1).
- La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.
2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata
in giudicato (1).
- (1)
Comma aggiunto dall'art. 1-sexies, d.l. 2 dicembre 1985, n. 688, conv. in l. 31
gennaio 1986, n. 11.
-
- Articolo 8/bis
- Reiterazione
delle violazioni.
-
- Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando,
nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa,
accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra
violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni
della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico
provvedimento esecutivo.
- Si
considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e
quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono
o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o
caratteri fondamentali comuni.
- La
reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
- Le
violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della
reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
- La
reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa
non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
- Gli
effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il
provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente,
o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
- Gli
effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento
che accerta la precedente violazione è annullato (1).
- (1)
Articolo aggiunto dall'art. 94, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
-
- Articolo 9
- Princìpio
di specialità.
-
- Quando
uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che
prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni
che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
- Tuttavia
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che
preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione
penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre
disposizioni penali.
- Ai
fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e
successive modificazioni ed integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni
penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative
previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande (1).
- (1)
Comma così sostituito dall'art. 95, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
-
- Articolo 10
- Sanzione
amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.
-
- La
sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non
inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni
proporzionali non hanno limite massimo (1).
- Fuori
dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione
amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo
del minimo.
- (1)
Comma così modificato dall'art. 96, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.
-
- Articolo 11
- Criteri
per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
-
- Nella
determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni
accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera
svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche.
-
- Articolo 12
- Ambito
di applicazione.
-
- Le
disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non
sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando
questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si
applicano alle violazioni disciplinari.