- Articolo 32
- Sostituzione
della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda.
-
- Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena
della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni
finanziarie, dell'articolo 39.
- La
disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che,
nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa
a quella pecuniaria.
- La
disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti
che siano punibili a querela.
-
- Articolo 33
- Altri
casi di depenalizzazione.
-
- Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
- a)
dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
- b)
dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1), nella parte non abrogata
dall'articolo 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398;
- c)
dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- d)
[dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88, comma sesto, del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi
14 febbraio 1974, n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11
agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni nella legge 10 ottobre 1975,
n. 486] (2);
- e)
dal primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
- (1)
Le violazioni di cui al presente articolo sono state depenalizzate dal d.lg. 13
luglio 1994, n. 480.
- (2)
Il nuovo codice della strada (d.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) ha abrogato (art.
231) le disposizioni di cui al d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393, nonché le leggi
14 febbraio 1974, n. 62, 14 agosto 1974, n. 394 e il d.l. 11 agosto 1975, n.
367, conv. in l. 10 ottobre 1975, n. 486.
-
- Articolo 34
- Esclusione
della depenalizzazione.
-
- La
disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:
- a)
dal codice penale, salvo quanto disposto dall'articolo 33, lettera a);
- b)
dall'articolo 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla
interruzione volontaria della gravidanza;
- c)
da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e gli esplosivi;
- d)
dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- e)
dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n.
441, sulla disciplina igienica degli alimenti, salvo che per le contravvenzioni
previste dagli articoli 8 e 14 della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
- f)
dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli alimenti per la prima
infanzia e dei prodotti dietetici;
- g)
dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque dall'inquinamento;
- h)
dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico;
- i)
dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia
nucleare;
- l)
dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
- m)
dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda
l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali, salvo quanto previsto
dal successivo articolo 35;
- n)
dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene
del lavoro;
- o)
dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, in materia elettorale (1).
- (1)
Ai sensi dell'art. 15, l. 24 novembre 1999, n. 468, al giudice di pace è
devoluta la competenza per i reati che non rientrano in taluna delle materie
indicate nel presente articolo ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie.
-
- Articolo 35
- Violazioni
in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
-
- Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro tutte le violazioni previste dalle leggi in materia di
previdenza ed assistenza obbligatorie, punite con la sola ammenda.
- Per
le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di
contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo
18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza
obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il
pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive
previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
- Per
le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o
parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa
è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al
comma precedente.
- Avverso
l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo
22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si
applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma
dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli
articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile.
- Si
osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 38 in
quanto applicabili (1).
- L'ordinanza-ingiunzione
emanata ai sensi del secondo comma costituisce titolo per iscrivere ipoteca
legale sui beni del debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la
opposizione non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o
rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione dell'ipoteca è
autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
- Per
le violazioni previste dal primo comma che non consistono nell'omesso o parziale
versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse a norma del
terzo comma si osservano le disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in
quanto applicabili.
- La
disposizione del primo comma non si applica alle violazioni previste dagli
articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
- (Omissis)
(2).
- (1)
Comma così modificato dall'art. 27 e 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
- (2)
Comma abrogato dall'art. 37, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 46.
-
- Articolo 36
- Omissione
o ritardo nel versamento di contributi e premi in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
-
- La
sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del versamento di
contributi e premi in materia assistenziale e previdenziale non si applica se il
pagamento delle somme dovute avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero
se, entro lo stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione
all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo precedente. Tuttavia,
quando è stata presentata domanda di dilazione, la sanzione amministrativa si
applica se il datore di lavoro:
- a)
omette anche un solo versamento alla scadenza fissata dall'ente o istituto;
- b)
non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti giorni dalla
comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
- Per
gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la mancata
comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione entro novanta giorni
dalla sua presentazione equivale a rigetto della medesima.
-
- Articolo 37
- Omissione
o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria.
-
- 1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al
fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi
sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o
denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o
in parte non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni
quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle
leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non
inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per
cento dei contributi complessivamente dovuti.
- 2.
Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico
ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di
ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal
momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo
335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
- 3.
La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione,
estingue il reato.
- 4.
Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione
all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del
ricorso amministrativo o giudiziario (1).
- (1)
Articolo così sostituito dall'art. 116, l. 23 dicembre 2000, n. 388.
-
- Articolo 38
- Entità
della somma dovuta.
-
- La
somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 32 è pari all'ammontare
della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole
violazioni.
- La
somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a lire
cinquecentomila per la violazione dell'articolo 669 del codice penale e da lire
cinquantamila a lire cinquecentomila per la violazione dell'articolo 672 del
codice penale.
- (Omissis)
(1).
- La
somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto, da lire centomila a lire
cinquecentomila per la violazione dell'articolo 88, comma sesto, del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale (2).
- La
somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la violazione dell'art.
8, L. 30 aprile 1962, n. 283, e da lire cinquantamila a lire duecentomila per la
violazione dell'ultimo comma dell'articolo 14 della stessa legge.
- La
somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione del
primo comma dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
- (1)
Comma abrogato dall'art. 13, d.lg. 13 luglio 1994, n. 480.
- (2)
Comma da ritenere non più in vigore a seguito dell'abrogazione del testo unico
delle norme sulla circolazione stradale disposta dall'art. 231, d.lg. 30 aprile
1992, n. 285 (nuovo codice della strada).
-
- Articolo 39
- Violazioni
finanziarie.
-
- Non
costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro le violazioni previste dalle leggi in materia finanziaria
punite con la sola multa o con l'ammenda (1).
- Se
le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una
pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel
comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti (1).
- (Omissis)
(2).
- (Omissis)
(2).
- (Omissis)
(2).
- Alle
violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena
pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38, primo comma (3).
- (1)
Comma così modificato dall'art. 2, l. 28 dicembre 1993, n. 562.
- (2)
Comma abrogato dall'art. 29, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472.
- (3)
Comma così modificato dall'art. 29, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472.