- Articolo 40
- Violazioni
commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione.
-
- Le
disposizioni di questo Capo si applicano anche alle violazioni commesse
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge che le ha
depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito.
-
- Articolo 41
- Norme
processuali transitorie.
-
- L'autorità
giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non
costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da
tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la
notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.
- Le
multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti
divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono
riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme
sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
- Restano
salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono
applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresì, i provvedimenti
adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai
sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1), e della
legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro
effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale.
- (1)
Articolo abrogato dall'art. 231, d.Lgs, 30 aprile 1992, n. 285.
-
- Articolo 42
- Disposizioni
abrogate.
-
- Sono
abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 9
ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'articolo 13 della legge 29 ottobre 1971,
n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
-
- Articolo 43
- Entrata
in vigore.
-
- Le
norme di questo Capo entrano in vigore il centottantesimo giorno dalla data
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.