IL MARE D'AMARE

 

     

                


Capo III.  SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI (1).  Sezione I.   APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE, Articolo 53 al 76.

(1) Le sanzioni sostitutive di cui al presente Capo non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace (art. 62, d.lg. 28 agosto 2000, n. 274).

 

Articolo 53 - Sostituzione di pene detentive brevi.
 
Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente (1).
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale (2).
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione (3).
(1) Comma prima modificato dall'art. 5, D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e poi così sostituito dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134. Vedi, anche, l'art. 5 della stessa legge n. 134 del 2003.
(2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134. Vedi, anche, l'art. 5 della stessa legge.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1995, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i princìpi di cui in motivazione.

 

Articolo 54 - Applicabilità delle pene sostitutive.
 
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 1, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in l. 12 agosto 1993, n. 296.

 

Articolo 55 - Semidetenzione.
 
La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di studio del condannato.
La semidetenzione comporta altresì:
1) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
2) la sospensione della patente di guida;
3) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
4) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme della L. 26 luglio 1975, n. 354, e D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.

 

Articolo 56 - Libertà controllata.
 
La libertà controllata comporta in ogni caso:
1) il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
2) l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
3) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
4) la sospensione della patente di guida;
5) il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
6) l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.
Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.

 

Articolo 57 - Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.
 
Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.
Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà controllata.

 

Articolo 58 - Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.
 
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.
Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.
Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

 

Articolo 59 - Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
 
La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente (1).
La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:
a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole;
b) nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575 (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1998, n. 16, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni.

 

Articolo 60 - Esclusioni oggettive.
 
[Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321 (pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;
371 (falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del codice penale;
644 (usura).
Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319, (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) (1).
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria (2) (3)] (4).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 254, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 249, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art. 590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583, c.p. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art. 452, secondo comma, c.p.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1998, n. 291, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all'art. 444 del codice penale.
(4) Articolo abrogato dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.

 

Articolo 61 - Condanna alla pena sostitutiva.
 
Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostitutiva con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.

 

Articolo 62 - Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
 
Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.
Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore, dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.

 

Articolo 63 - Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
 
Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione «documento non valido per l'espatrio», limitatamente alla durata della pena.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.
Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.
Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.
Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.
Quando la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

 

Articolo 64 - Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
 
Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
La richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.
Non possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo 55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.

 

Articolo 65 - Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.
 
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.
Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.

 

Articolo 66 - Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata.
 
Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena detentiva sostitutiva.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi controlli.
Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza, osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale provvede mediante ordine di carcerazione.

 

Articolo 67 - Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione.
 
L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 109, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

 

Articolo 68 - Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
 
L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale (1), di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.
(1) Ora artt. 380 e 381, nuovo c.p.p.

 

Articolo 69 - Sospensione disposta a favore del condannato.
 
Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia, possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per ciascun mese di pena.
Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.
Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale (1).
(1) Ora art. 684, nuovo c.p.p.

 

Articolo 70 - Esecuzione di pene concorrenti.
 
Quando contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice civile e dell'articolo 582 del codice di procedura penale (1).
Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva sostituita.
Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite, nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la semidetenzione.
(1) Ora art. 663, nuovo c.p.p.

 

Articolo 71 - Esecuzione delle pene pecuniarie.
 
Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni dell'articolo 586 del codice di procedura penale (1).
(1) Ora art. 660, nuovo c.p.p.

 

Articolo 72 - Revoca della pena sostitutiva.
 
Se sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66.
A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il giudice di sorveglianza competente.

 

Articolo 73 - Iscrizioni nel casellario giudiziale.
 
[Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale (1) i decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.
Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo 66, ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma] (2).
(1) Ora art. 686, nuovo c.p.p.
(2) Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 3 del citato testo unico.

 

Articolo 74 - Iscrizione nel casellario giudiziale.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 58-bis nella l. 26 luglio 1975, n. 354.

 

Articolo 75 - Disposizioni relative ai minorenni.
 
Le disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.
In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.

 

Articolo 76 - Norma transitoria.
 
Le norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale (1).
(1) Ora art. 619, nuovo c.p.p.

 Antonio Raffone