- Articolo 53
- Sostituzione
di pene detentive brevi.
-
- Il
giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere
determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può
sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla
determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà
controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi,
può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente
(1).
- La
sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati
dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice
individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e
lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione
dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della
condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il
valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo
135 del codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare. Alla
sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo
133-ter del codice penale (2).
- Le
norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si
applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili
d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di
una pena detentiva. Nel decreto devono essere indicati i motivi che determinano
la sostituzione.
- Nei
casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è
consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti
indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il
reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile
soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre,
determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i
quali opera la sostituzione (3).
- (1)
Comma prima modificato dall'art. 5, D.L. 14 giugno 1993, n. 187 e poi così
sostituito dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134. Vedi, anche, l'art. 5 della
stessa legge n. 134 del 2003.
- (2)
Comma così sostituito dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134. Vedi, anche,
l'art. 5 della stessa legge.
- (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 29 giugno 1995, n. 284, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non
prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
ai reati militari, secondo i princìpi di cui in motivazione.
-
- Articolo 54
- Applicabilità
delle pene sostitutive.
-
- (Omissis)
(1).
- (1)
Articolo abrogato dall'art. 1, d.l. 14 giugno 1993, n. 187, conv. in l. 12
agosto 1993, n. 296.
-
- Articolo 55
- Semidetenzione.
-
- La
semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere almeno dieci ore
al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati nel secondo comma
dell'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e situati nel comune di
residenza del condannato o in un comune vicino. La determinazione delle ore e
l'indicazione dell'istituto sono effettuate in relazione alle comprovate
esigenze di lavoro o di studio del condannato.
- La
semidetenzione comporta altresì:
- 1)
il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se
è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2)
la sospensione della patente di guida;
- 3)
il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini
dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- 4)
l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di
polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo
62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della
pena, adottato a norma dell'articolo 64.
- Durante
il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni indicate nel primo
comma, il condannato è sottoposto alle norme della L. 26 luglio 1975, n. 354, e
D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.
-
- Articolo 56
- Libertà
controllata.
-
- La
libertà controllata comporta in ogni caso:
- 1)
il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione
concessa di volta in volta ed esclusivamente per motivi di lavoro, di studio, di
famiglia o di salute;
- 2)
l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore fissate
compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del condannato, presso il
locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando
dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
- 3)
il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se
è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 4)
la sospensione della patente di guida;
- 5)
il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della validità, ai fini
dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;
- 6)
l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta degli organi di
polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza emessa a norma dell'articolo
62 e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della
pena, adottato a norma dell'articolo 64.
- Nei
confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può disporre che i
centri di servizio sociale previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, svolgano
gli interventi idonei al suo reinserimento sociale.
-
- Articolo 57
- Effetti
delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio.
-
- Per
ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà controllata si
considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena
sostituita.
- La
pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena
detentiva.
- Per
la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei casi in cui è
concessa la sospensione condizionale della pena, e per qualsiasi altro effetto
giuridico, un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semidetenzione o
a due giorni di libertà controllata.
-
- Articolo 58
- Potere
discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva.
-
- Il
giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati
nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le
pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del
condannato.
- Non
può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni
non saranno adempiute dal condannato.
- Deve
in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del
tipo di pena erogata.
-
- Articolo 59
- Condizioni
soggettive per la sostituzione della pena detentiva.
-
- La
pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo
stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente
superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni
dalla condanna precedente (1).
- La
pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo
decennio, non può essere sostituita:
- a)
nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati
della stessa indole;
- b)
nei confronti di coloro ai quali la pena detentiva sostitutiva, inflitta con
precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo
66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione
del regime di semilibertà;
- c)
nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano
sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di
prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo
ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, e della L. 31 maggio 1965, n. 575
(2).
- (1)
Comma così modificato dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.
- (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1998, n. 16, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non
esclude che le condizioni soggettive in esso prevedute per l'applicazione delle
sanzioni sostitutive si estendano agli imputati minorenni.
-
- Articolo 60
- Esclusioni
oggettive.
-
- [Le
pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti articoli del
codice penale:
- 318
(corruzione per un atto d'ufficio);
- 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- 320
(corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
- 321
(pene per il corruttore);
- 322
(istigazione alla corruzione);
- 355
(inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di
fatto commesso per colpa;
- 371
(falso giuramento della parte);
- 372
(falsa testimonianza);
- 373
(falsa perizia o interpretazione);
- 385
(evasione);
- 391,
primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di sicurezza detentive);
- 443
(commercio o somministrazione di medicinali guasti);
- 444
(commercio di sostanze alimentari nocive);
- 445
(somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);
- 452
(delitti colposi contro la salute pubblica);
- 501
(rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di
commercio);
- 501-bis
(manovre speculative su merci);
- 590,
secondo e terzo comma (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze
previste dal primo comma, numero 2, o dal secondo comma dell'articolo 583 del
codice penale;
- 644
(usura).
- Le
pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti dagli articoli 9,
10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, (provvedimenti contro
l'inquinamento atmosferico) e dagli articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) (1).
- Le
pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi relative alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene del lavoro, nonché dalle
leggi in materia edilizia ed urbanistica e in materia di armi da sparo,
munizioni ed esplosivi, quando per detti reati la pena detentiva non è
alternativa a quella pecuniaria (2) (3)] (4).
- (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1994, n. 254, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude
che le pene sostitutive si applichino ai reati previsti dagli artt. 21 e 22
della legge 10 maggio 1976, n. 319.
- (2)
La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 249, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui
stabilisce che le pene sostitutive non si applicano al reato previsto dall'art.
590, secondo e terzo comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste
dal primo comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583, c.p. Successivamente
la Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 78, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui
esclude che le sanzioni sostitutive si applichino ai reati previsti dall'art.
452, secondo comma, c.p.
- (3)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 luglio 1998, n. 291, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui
esclude che le sanzioni sostitutive si applichino al reato di cui all'art. 444
del codice penale.
- (4)
Articolo abrogato dall'art. 4, L. 12 giugno 2003, n. 134.
-
- Articolo 61
- Condanna
alla pena sostitutiva.
-
- Il
giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale, deve
indicare la specie e la durata della pena detentiva sostitutiva con la
semidetenzione, la libertà controllata o la pena pecuniaria.
-
- Articolo 62
- Determinazione
delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
-
- Il
pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione trasmette l'estratto
della sentenza di condanna alla semidetenzione o alla libertà controllata al
magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del condannato, che determina
le modalità di esecuzione della pena avvalendosi dei criteri indicati negli
articoli 55 e 56 e osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge
26 luglio 1975, n. 354.
- Quando
il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di guida costituisce
indispensabile requisito, il magistrato di sorveglianza può disciplinare la
sospensione in modo da non ostacolare il lavoro del condannato.
- L'ordinanza
con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della pena è immediatamente
trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui
il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei
carabinieri territorialmente competente, che procede a norma dell'articolo 63.
- Nel
caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al direttore,
dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato assegnato.
-
- Articolo 63
- Esecuzione
della semidetenzione e della libertà controllata.
-
- Appena
ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma dell'articolo precedente,
l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi,
a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede
altresì al ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della
patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti equipollenti
dell'annotazione «documento non valido per l'espatrio», limitatamente alla
durata della pena.
- Nel
caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla patente di
guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte integrante, sono
annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal magistrato di sorveglianza.
- Cessata
l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del primo comma
sono restituite a cura dello stesso organo di polizia; vengono inoltre annullate
le annotazioni effettuate ai sensi dei commi precedenti.
- Di
tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia
al questore e agli altri uffici interessati, nonché al direttore dell'istituto
o della sezione presso cui si trova il condannato alla semidetenzione.
- Se
il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato di
sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto penitenziario, il
quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del
condannato: la pena inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della
dimissione.
- Quando
la località designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui
il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato
dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma
dell'articolo 183 del codice di procedura penale.
-
- Articolo 64
- Modifica
delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
-
- Le
prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62 possono essere
modificate dal magistrato di sorveglianza per sopravvenuti motivi di assoluta
necessità, osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26
luglio 1975, n. 354.
- La
richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione della pena;
tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate
con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.
- L'ordinanza
che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o
al direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo
sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono trasmessi
immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi del comma precedente.
- Non
possono essere modificate le prestazioni di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'articolo
55 e 3, 5 e 6 dell'articolo 56.
-
- Articolo 65
- Controllo
sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna.
-
- L'ufficio
di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la semidetenzione o
la libertà controllata o, in mancanza di questo, il comando dell'Arma dei
carabinieri territorialmente competente verifica periodicamente che il
condannato adempia alle prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo
ed un fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
- Nel
fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna,
l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le eventuali successive modifiche
delle modalità di esecuzione, copia della corrispondenza con l'autorità
giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono
riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione
della pena. Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431.
- Il
controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma dell'articolo
55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della sezione ivi indicata.
-
- Articolo 66
- Inosservanza
delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e alla libertà controllata.
-
- Quando
è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione o alla
libertà controllata, la restante parte della pena si converte nella pena
detentiva sostitutiva.
- Gli
ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore dell'istituto o
della sezione a cui il condannato è assegnato devono informare, senza indugio,
il magistrato di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo
62, di ogni violazione degli adempimenti sui quali gli organi medesimi
esercitano i rispettivi controlli.
- Il
magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la
quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti, qualora ritenga doversi
procedere alla conversione prevista dal primo comma, provvede con ordinanza,
osservate le norme contenute nel capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio
1975, n. 354. L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il
quale provvede mediante ordine di carcerazione.
-
- Articolo 67
- Inapplicabilità
delle misure alternative alla detenzione.
-
- L'affidamento
in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono
esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione
effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente (1).
- (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 aprile 1997, n. 109, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui si
applica ai condannati minori di età al momento della condanna.
-
- Articolo 68
- Sospensione
dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata.
-
- L'esecuzione
della semidetenzione o della libertà controllata è sospesa in caso di notifica
di un ordine di carcerazione o di consegna; essa è altresì sospesa in caso di
arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura
penale (1), di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria
di una misura di sicurezza.
- L'ingiunzione
effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo comma dell'articolo 63 nei
confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene
detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione
preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
- Nei
casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza determina la durata
residua della pena sostitutiva e trasmette il provvedimento al direttore
dell'istituto penitenziario; questi informa anticipatamente l'organo di polizia
della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
- La
semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno
successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva; si
applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 63.
- (1)
Ora artt. 380 e 381, nuovo c.p.p.
-
- Articolo 69
- Sospensione
disposta a favore del condannato.
-
- Per
motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio o alla famiglia,
possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52 della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni della semidetenzione e della libertà
controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non più di
sette giorni per ciascun mese di pena.
- Nel
periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto dal secondo
comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale. Se il condannato viola
le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo
65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, la pena
sostitutiva si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66.
- Nei
casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo 147 del codice
penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è
già iniziata, la sospensione può essere ordinata dal magistrato di
sorveglianza che ha determinato le modalità di esecuzione della pena.
- Negli
altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di
procedura penale (1).
- (1)
Ora art. 684, nuovo c.p.p.
-
- Articolo 70
- Esecuzione
di pene concorrenti.
-
- Quando
contro la stessa persona sono state pronunziate, per più reati, una o più
sentenze di condanna alla pena della semidetenzione o della libertà
controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli
da 71 a 80 del codice civile e dell'articolo 582 del codice di procedura penale
(1).
- Tuttavia,
se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata, eccede
complessivamente la durata di sei mesi, si applica la semidetenzione per la
parte che eccede tale limite e fino a un anno. Oltre questo limite si applica
per intero la pena detentiva sostituita.
- Le
pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre eseguite,
nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata è eseguita dopo la
semidetenzione.
- (1)
Ora art. 663, nuovo c.p.p.
-
- Articolo 71
- Esecuzione
delle pene pecuniarie.
-
- Alle
pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano le disposizioni
dell'articolo 586 del codice di procedura penale (1).
- (1)
Ora art. 660, nuovo c.p.p.
-
- Articolo 72
- Revoca
della pena sostitutiva.
-
- Se
sopravviene una delle condanne previste nell'articolo 59, commi primo e secondo,
lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un fatto commesso
successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte
non ancora eseguita e convertita a norma dell'articolo 66.
- A
tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa senza indugio il
giudice di sorveglianza competente.
-
- Articolo 73
- Iscrizioni
nel casellario giudiziale.
-
- [Nei
casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale (1) i decreti e
le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario
giudiziale, anche con l'indicazione della pena sostitutiva.
- Nel
casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze previste dall'articolo
66, ultimo comma, e dall'articolo 108, ultimo comma] (2).
- (1)
Ora art. 686, nuovo c.p.p.
- (2)
Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al d.p.r. 14 novembre
2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto. Le
norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 3 del citato
testo unico.
-
- Articolo 74
- Iscrizione
nel casellario giudiziale.
-
- (Omissis)
(1).
- (1)
Aggiunge l'art. 58-bis nella l. 26 luglio 1975, n. 354.
-
- Articolo 75
- Disposizioni
relative ai minorenni.
-
- Le
disposizioni contenute nell'articolo 56 non si applicano al condannato il quale,
al momento della trasmissione dell'estratto della sentenza di condanna prevista
nell'articolo 62, non abbia compiuto gli anni diciotto.
- In
tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità stabilite dai
commi dal quarto al decimo dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
e le funzioni attribuite agli organi di polizia dagli articoli 62, 63, 64, 65,
66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio di servizio sociale per minorenni.
-
- Articolo 76
- Norma
transitoria.
-
- Le
norme previste da questo Capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti
al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
- La
Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del
codice di procedura penale (1).
- (1)
Ora art. 619, nuovo c.p.p.