-
- Articolo 77
- Ambito
e modalità d'applicazione.
-
- (Omissis)
(1).
- (1)
Articolo abrogato dall'art. 234, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271; vedi, comunque,
l'art. 248, comma 4 dello stesso decreto.
-
- Articolo 78
- Competenza.
-
- (Omissis)
(1).
- (1)
Articolo abrogato dall'art. 234, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271; vedi, comunque,
l'art. 248, comma 4 dello stesso decreto.
-
- Articolo 79
- Applicazione
nell'ulteriore corso del procedimento.
-
- (Omissis)
(1).
- (1)
Articolo abrogato dall'art. 234, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271; vedi, comunque,
l'art. 248, comma 4 dello stesso decreto.
-
- Articolo 80
- Esclusioni
soggettive.
-
- (Omissis)
(1).
- (1)
Articolo abrogato dall'art. 234, d.lg. 28 luglio 1989, n. 271; vedi, comunque,
l'art. 248, comma 4 dello stesso decreto.
-
- Articolo 81
- Iscrizione
nel casellario giudiziale.
-
- [La
sentenza, pronunciata a norma dell'articolo 77 è iscritta nel casellario
giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo precedente] (1).
- (1)
Articolo abrogato dall'art. 52 del testo unico di cui al d.p.r. 14 novembre
2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.
-
- Articolo 82
- Esecuzione
delle sanzioni sostitutive.
-
- Per
l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le disposizioni della
Sezione I di questo Capo.
-
- Articolo 83
- Violazione
degli obblighi.
-
- Colui
il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli con la sentenza
pronunciata a norma dell'articolo 77 è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
- In
caso di condanna la pena non può essere sostituita a norma di questo Capo.
-
- Articolo 84
- Comunicazione
all'imputato.
-
- Quando
per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può trovare
applicazione la disposizione prevista dall'articolo 77 ne va fatta menzione
nella comunicazione giudiziaria.
-
- Articolo 85
- Entrata
in vigore.
-
- Le
disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano anche ai reati
commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.