IL MARE D'AMARE

 

     

                


Capo IV.  ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITĀ A QUERELA, Articolo 86 al 99.

Articolo 86 - Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce gli artt. 334 e 335, c.p.

 

Articolo 87 - Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce, con quattro commi, il terzo comma dell'art. 388, c.p.

 

Articolo 88 - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'articolo 388-bis dopo l'art. 388, c.p.

 

Articolo 89 - Casi di perseguibilitā a querela.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'articolo 493-bis dopo l'art. 493, c.p.

 

Articolo 90 - Modifica dell'articolo 570 del codice penale in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma, dopo il secondo, nell'art. 570, c.p.

 

Articolo 91 - Modifica dell'articolo 582 del codice penale in materia di lesione personale.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il secondo comma dell'art. 582, c.p.

 

Articolo 92 - Modifica dell'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 590, c.p.

 

Articolo 93 - Modifica dell'articolo 627 del codice penale in materia di sottrazione di cose comuni.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce il primo comma dell'art. 627, c.p.

 

Articolo 94 - Usurpazione.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 631, c.p.

 

Articolo 95 - Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
 
(Omissis) (1).
(1) Sostituisce l'art. 632, c.p.

 

Articolo 96 - Modifica dell'articolo 636 del codice penale in materia di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma all'art. 636, c.p.

 

Articolo 97 - Casi di esclusione della perseguibilitā a querela.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge l'art. 639-bis dopo l'art. 639, c.p.

 

Articolo 98 - Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa.
 
(Omissis) (1).
(1) Aggiunge un comma all'art. 640, c.p.

 

Articolo 99 - Norma transitoria.
 
Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato.
Se č pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltā di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa č stata informata.

 Antonio Raffone