Oggetto: Regolamento di
attuazione del codice della nautica da diporto - D.M. 20 luglio 2008, n.
146 – Titolo III – Sicurezza della navigazione da diporto. Rilascio
delle certificazioni e aspetti procedurali.
Con l’entrata in vigore del regolamento in oggetto, è stato realizzato uno
strumento giuridico che ispirandosi ad un’ottica di semplificazione e
snellimento amministrativo, consentisse di superare, in particolare sotto il
profilo delle norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, la
complessità e la frammentarietà della disciplina previgente.
Con l’emanazione del D.M. 146/2008 sono stati infatti esplicitamente abrogati,
all’art. 93, il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, relativo alle norme di sicurezza
applicabili alle unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 mt. e il D.M. 5
ottobre 1999, n. 478, relativo a tutte le altre unità da diporto. Il novello
quadro normativo detta le linee generali e descrive molti aspetti procedurali,
introducendo inoltre una specifica disciplina per le unità da diporto impiegate
in attività di noleggio. Tuttavia, per una puntuale applicazione da parte degli
uffici competenti e degli operatori tecnici, si rende necessario fornire
ulteriori direttive e chiarimenti, anche sul piano strettamente pratico, in modo
da ottenere il giusto coordinamento tra gli uffici e gli operatori stessi,
realizzando così uniformità comportamentale anche nei confronti dell’utenza.
L’attività di coordinamento consente peraltro la continuità dell’azione
amministrativa soprattutto in mancanza di un regime transitorio nella norma in
esame.
Per l’individuazione delle corrette procedure da attuare sono state, quindi,
effettuate numerose riunioni con i servizi centrali delle amministrazioni
competenti e gli organismi tecnici, nel corso delle quali si è cercato di
inquadrare le principali problematiche e le difficoltà di carattere operativo ed
interpretativo della norma. Gli stessi organismi tecnici, in un clima di
reciproca collaborazione, hanno espresso la volontà di produrre, per quanto
possibile, una modulistica standardizzata, sia per agevolare il compito
amministrativo delle autorità preposte che per una corretta percezione, da parte
dell’utenza, dell’attività tecnica svolta.
Ciò premesso, in relazione alle singole disposizioni normative, si forniscono i
seguenti chiarimenti ed istruzioni operative
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A) Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Art. 50 - (certificato di
sicurezza) –
1)
A decorrere dal 21 dicembre u.s., il certificato di sicurezza da
rilasciare alle unità da diporto è quello riprodotto in fac-simile all’allegato
IV del regolamento e viene rilasciato contestualmente alla prima iscrizione nei
registri.
2)
Al fine di evitare, nell’immediato, agli uffici di iscrizione
sovraccarichi di lavoro e l’imposizione all’utenza di procedure complesse ed
onerose, si dispone che, salvo quanto si dirà in seguito, i certificati di
sicurezza rilasciati conformemente alla precedente normativa (D.M. 478/99)
conservano la loro validità e possono essere mantenuti a bordo senza prevederne
l’immediata sostituzione con il nuovo modello.
3)
Tenuto conto inoltre che le modalità di rinnovo del certificato di
sicurezza sono state modificate rispetto alla previgente disciplina, il suddetto
certificato conforme al D.M. 478/99 potrà essere rinnovato, a seguito della
prescritta visita periodica – alla prevista scadenza (otto o dieci anni in caso
di primo rilascio, cinque anni in caso di rinnovo successivo al primo) – una
sola volta per ulteriori cinque anni con le seguenti modalità, tratte dal
comma 5 dell’art. 50:
3.1)
l’organismo tecnico dovrà apporre negli spazi disponibili, una specifica
timbratura con caratteri ben visibili e inchiostratura di colore rosso,
riportante la seguente dicitura:
“A
seguito della visita periodica effettuata all’unità nel porto
di_______________con esito ____________ si rilascia attestazione di idoneità n.
_________, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del decreto ministeriale 29.7.2008,
n. 146. Il presente certificato è valido fino al __________
Luogo_____________________ li_____________________
3.2) Restano
ferme le modalità indicate nell’art. 57, commi 3 e 4, per quanto concerne
l’esecuzione della visita periodica, il rilascio dell’attestazione di idoneità e
la preventiva comunicazione del calendario delle visite.
3.3) Alla
scadenza dell’ulteriore periodo di rinnovo, effettuato con le predette modalità,
il certificato deve essere sostituito, a cura dell’ufficio d’iscrizione, con il
nuovo modello. In tal caso, l’autorità marittima, della navigazione interna o
consolare avente giurisdizione sul luogo in cui viene eseguita la visita,
destinataria delle comunicazioni di cui all’art. 57, comma 4, provvede a
trasmettere all’ufficio d’iscrizione dell’unità l’attestazione di idoneità,
rilasciata dall’organismo tecnico, in originale e copia del certificato di
sicurezza da sostituire, anticipando il tutto a mezzo fax o altri strumenti
telematici di trasmissione, per velocizzare le procedure.
3.4) L’ufficio
d’iscrizione, una volta ricevuta la prima evidenza dell’attestazione di
idoneità, verifica i dati risultanti dal registro d’iscrizione ed emette il
certificato sulla base del nuovo modello, redigendo la parte relativa al primo
rilascio, ma con validità di anni 5 decorrenti dalla data di rilascio
dell’attestazione di idoneità. Il nuovo certificato così redatto sarà, quindi,
trasmesso in carta semplice alle autorità di cui al precedente punto 3.3), che
provvederà alla consegna all’interessato, previa regolarizzazione in bollo e
ritiro del certificato scaduto. In tal caso, l’emissione del certificato
conforme al nuovo modello tiene luogo dell’annotazione sullo stesso della visita
periodica da parte dell’Organismo tecnico, di cui all’art. 57, comma 3.
- 3 -
B) Chiarimenti in ordine
all’applicazione dell’Art. 50 - (certificato di sicurezza) – (segue)
1)
Un cenno di commento meritano le disposizioni del comma 2, lett. b),
dell’art. 50 relativo alle unità di cui all’art. 48, comma 2, lett. b) del
regolamento – unità fino a 24 mt. prive di marcatura CE. Per queste unità il
certificato di sicurezza viene rilasciato sulla base di una attestazione di
idoneità rilasciata da un organismo tecnico.
Un esempio emblematico è costituito dalle previsioni dell’art.
19, comma 4, del codice della nautica, ove l’accertamento tecnico che viene
effettuato costituisce nel merito una sorta di visita iniziale sulla base della
quale l’autorità marittima rilascia il certificato di sicurezza.
Si sottolinea come, ai sensi dell’art. 51, comma 4, nella
fattispecie descritta (primo rilascio), l’organismo tecnico può prescrivere una
durata del certificato inferiore a quella stabilita all’art. 51, comma 1, del
regolamento. In tal caso l’autorità competente riporterà nell’apposito spazio
predisposto sul certificato la prescrizione dell’ente tecnico.
2)
Per le previsioni di cui al comma 5 dell’art 50, si ribadisce che la
finalità semplificatoria della norma è quella di consentire all’utenza di
effettuare l’accertamento tecnico evitando un
successivo, superfluo, passaggio presso l’autorità competente che assumerebbe un
ruolo di semplice trascrittore. Si precisa comunque che tale procedura può
essere svolta per la sola fase di rinnovo del certificato, intendendo con
la definizione in parola la richiesta di rinnovo del certificato alla sua data
naturale di scadenza.
3)
Diversa fattispecie è costituita dalla convalida del certificato
di sicurezza, regolata e disciplinata al successivo comma 6 dell’art. 50. La
procedura di convalida trae, infatti, origine dalle previsioni di cui all’art.
51, commi 3 e 5, ed in questo caso la procedura di annotazione non può essere
attuata direttamente dall’organismo tecnico ma deve essere demandata
all’autorità marittima o dalla navigazione interna o a quella consolare per le
unità che si trovino in acque estere.
4)
Con riferimento a tutti i modelli di certificato (nuovi e vecchi), nei
casi in cui se ne renda necessaria la sostituzione (smarrimento, furto,
distruzione, deterioramento, ecc.), la stessa deve essere effettuata a cura
dell’ufficio d’iscrizione, previa presentazione di copia della denuncia resa
alle autorità di pubblica sicurezza. Si richiamano a tal proposito le previsioni
di cui all’art. 23, comma 4, del codice della nautica da diporto, d.lgs. n.
171/05.
I certificati riemessi dovranno essere sempre compilati sulla
base del nuovo modello di cui al citato allegato IV, e possiederanno la stessa
scadenza dei certificati che vanno a sostituire.
C) Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 57 – (Modalità di
esecuzione degli accertamenti tecnici) -
1)
I commi 1 e 2 dell’art. 57 disciplinano le verifiche e gli accertamenti
tecnici che devono essere eseguiti in sede di primo rilascio ovvero convalida
del certificato di sicurezza.
2)
Nel successivo comma 3 dell’art. 57, viene stabilita l’attività a carico
degli organismi tecnici, in sede di effettuazione delle procedure di rinnovo del
certificato, a seguito di visita periodica.
In particolare, si prevede che sia per le unità da diporto munite
di marcatura CE che per quelle che ne sono sprovviste - art. 48, comma 2, lett.
a) e b) - l’organismo tecnico esegue, alla prevista scadenza, una visita
periodica, in esito alla quale rilascia al proprietario un’attestazione di
idoneità, in virtù della quale si constata la permanenza dei requisiti di
sicurezza.
Da parte dello stesso organismo tecnico, l’esito della visita e
gli estremi dell’attestazione sono annotati sul certificato. Al riguardo si
precisa quanto segue.
- 4 –
2.1)
L’attestazione di idoneità deve dare contezza dell’ispettore che ha eseguito la
visita. A tal fine l’attestazione dovrà riportare nominativo e firma per esteso
dello stesso, quale proponente il rilascio dell’attestazione, in analogia a
quanto previsto per l’allegato VI (dichiarazione di idoneità al noleggio).
2.2) In
ossequio ai principi di trasparenza a cui deve conformarsi l’intera attività di
certificazione tecnica e la conseguente attività amministrativa, la stessa
attestazione di idoneità deve essere sottoscritta da un soggetto diverso da
quello che ha eseguito la visita e, in particolare, dal legale rappresentante
dell’organismo tecnico o da un suo rappresentante legale territoriale, delegato
in virtù di apposita procura notarile, ovvero dipendente in pianta stabile dallo
stesso organismo tecnico con il ruolo di capo area tecnica o responsabile
tecnico delle varie sedi operative, autorizzato alla firma ai sensi della
Circolare n. 30644 in data 20/04/2005 di questa Direzione generale, previa
verifica dell’operato dell’ispettore che ha eseguito la visita.
2.3) La
successiva annotazione sul certificato di sicurezza degli esiti della visita e
dell’attestazione di idoneità rilasciata potrà poi essere effettuata e
sottoscritta, dallo stesso ispettore che ha eseguito la visita, purché munito di
apposita procura notarile a rappresentare, in sede locale, l’organismo tecnico.
2.4) Delle
procure rilasciate dovrà essere data comunicazione scritta entro tenta giorni
dal ricevimento della presente circolare (anticipandola altresì con mezzi
telematici, via fax ecc.) alla scrivente Direzione Generale ed al Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
2.5) Gli
organismi tecnici dovranno inoltre dare, con le medesime modalità di cui sopra,
immediata evidenza di ogni modifica o revoca delle procure speciali rilasciate,
allo scopo di consentire l’attività di vigilanza, verifica e coordinamento da
parte di questa amministrazione centrale. Si ricorda, all’uopo, che le
certificazioni firmate in assenza della procura speciale o in regime di revoca
della stessa, oltre ad invalidare la documentazione tecnica rilasciata,
comportano anche risvolti di carattere penale.
3)
Le disposizioni del successivo comma 4 dell’art. 57, sono essenzialmente
propedeutiche a quelle del comma sopradescritto, e come noto prevedono la
comunicazione, con almeno 48 ore di anticipo, del calendario delle visite alle
autorità marittime o consolari aventi giurisdizione sul luogo di esecuzione
delle visite stesse.
3.1) Le
modalità di comunicazione del calendario non sono espressamente previste
nell’articolo, ma tenuto conto che, come detto, lo scopo dell’intero impianto
normativo si ispira a principi di semplificazione, si reputa sufficiente la
comunicazione a mezzo fax.
3.2) Con
riguardo al luogo in cui si trova l’unità, si ritiene che competenti a ricevere
le suddette comunicazioni siano le Capitanerie di Porto, gli Uffici
Circondariali Marittimi e, per le acque interne, gli Uffici provinciali della
Motorizzazione civile. Le autorità marittime, a loro discrezione, potranno
avvalersi, per verificare o presenziare all’esecuzione delle operazioni, di
personale destinato presso gli uffici gerarchicamente subordinati (Uffici Locali
Marittimi e Delegazioni di Spiaggia) se logisticamente ubicati più prossimi al
luogo delle visite.
3.3) In
proposito si richiama l’attenzione sulla circostanza che il significato della
presenza dell’autorità (anche se facoltativa) all’esecuzione delle visite, va
ricercato nella garanzia e trasparenza che deve essere assicurata reciprocamente
tra amministrazione, utenza e operatori del settore, ancor più in un settore
delicato come quello della sicurezza della navigazione, per cui anche se non
chiaramente esplicitato dalla norma, si ritiene di dover richiedere la
trasmissione del calendario anche per gli altri tipi di visite, (iniziali ed
occasionali) con le medesime modalità di quelle periodiche.
- 5 -
3.4) Per quanto
riguarda il format del calendario da trasmettere, si sottolinea che in sede
degli incontri succitati, non si è stabilito un fac-simile comune, in ogni caso
sarà necessario che nella comunicazione siano indicati gli elementi essenziali
previsti dall’articolo 57 e segnatamente: sigla di individuazione, luogo di
ormeggio e orario previsto per la visita.
3.5) Per
completare la disamina dell’articolato, si precisa che la copia del certificato
annotato e l’attestazione di idoneità in originale devono essere trasmesse,
anticipandone copia a mezzo fax, alla stessa autorità a cui originariamente è
stato comunicato il calendario, con successiva spedizione a mezzo di
raccomandata con A.R. ovvero consegna diretta a mano (è consentita la spedizione
contestuale di documentazione afferente a più unità sottoposte a visita) in modo
da assicurare una tracciabilità dei documenti a tutela dell’utenza.
4)
Da ultimo, meritano un breve cenno le previsioni dell’art. 6 del
regolamento che, nei casi di riacquisto del possesso dell’unità, dispone una
“visita di ricognizione” dell’unità. Data la finalità della visita, cioè di
rilascio di una nuova licenza di navigazione, è evidente che la citata visita
sia riconducibile ad una visita iniziale, finalizzata a confermare il possesso
dei requisiti di sicurezza dell’unità.
D) Chiarimenti in ordine all’applicazione del Titolo III, Capo II (Norme di
sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio).
I concetti ed i chiarimenti illustrati hanno naturalmente valenza anche per
quanto concerne le procedure ed i punti comuni alle certificazioni delle unità
destinate al noleggio ma con l’occasione si forniscono istruzioni
specifiche per i seguenti punti.
1)
Le unità sulla cui licenza è annotata la destinazione mista locazione/noleggio
sono assoggettate agli stessi accertamenti previsti per le unità destinate al
solo noleggio, vista la possibilità di svolgere indistintamente le due tipologie
di attività con la stessa unità ed in considerazione che il certificato di
sicurezza per il noleggio è valido anche per gli altri impieghi, compreso il
diporto privato (in caso di cessazione di impiego ad uso commerciale).
2)
Alcune perplessità sono sorte riguardo il contenuto dell’art. 85, comma 3, che
nel disciplinare la visita iniziale stabilisce, tra le altre, un’ispezione del
materiale d’armamento. Sulla definizione di materiale di armamento non sembra
pertinente effettuare una specifica elencazione, dato che il bagaglio di
attrezzatura marinaresca da tenere a bordo delle unità è patrimonio di
conoscenza tecnica e tradizione marinaresca che non necessita di particolari
disamine. Tra l’altro, occorre evidenziare che l’art.85 riproduce in parte i
contenuti dell’art. 9, comma 2, del decreto 478/99, ove l’ispezione del
materiale d’armamento era già contemplata, per cui di fatto non vi sono
innovazioni rispetto alle valutazioni tecniche fino ad ora eseguite.
F) Chiarimenti in ordine all’applicazione del Titolo III, Capo III (Norme
di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni
subacquee a scopo sportivo o ricreativo).
Richiamando i contenuti della Lettera Circolare n° 02.02/9203 in data 3 febbraio
2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – con la quale è
stata estesa alle Autorità marittime periferiche la nota n. 1031 in data
23/01/2009 di questa Direzione generale, afferente l’argomento – si precisa che
le disposizioni di cui al Capo III relative alla sicurezza delle unità impiegate
in appoggio a immersioni subacquee si applicano non soltanto alle categoria
delle imbarcazioni da diporto, ma anche a quella dei natanti, impiegati in tali
attività.
- 6 -
In altri termini, fermo restando che l’obbligo d’iscrizione riguarda le sole
unità che per caratteristiche tecniche rientrano nella categoria delle
imbarcazioni da diporto, si ribadisce che anche su quelle, invece, rientranti
nella categoria dei natanti impiegate nelle attività di diving dovranno essere
obbligatoriamente imbarcate le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio
di cui all’art. 90 del regolamento in argomento.
Si ritiene, al riguardo, di dover ulteriormente precisare che per “appoggio per
le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo” si intende l’attività
didattica e quella di escursionismo subacqueo effettuata da centri d’immersione
in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al
conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti.
Non rientra nella suddetta nozione l’attività di mero escursionismo subacqueo
posta in essere, a titolo gratuito, da circoli ed associazioni
sportive/ricreative o on-lus nei confronti dei loro associati.
E) Disposizioni transitorie
Il decreto 146/2008 non prevede norme transitorie, trovando nel
contempo applicazione già a partire dal 22 dicembre 2008, per cui si è
verificato che gli uffici competenti e gli organismi tecnici ne hanno dato
un’interpretazione non univoca sotto l’aspetto procedurale. Non potendo
disattendere le richieste dell’utenza, sono quindi stati rilasciati o rinnovati
certificati di sicurezza e/o attestazioni di idoneità con modalità difformi tra
loro e non il linea con le presenti disposizioni.
Tuttavia, al fine di tutelare gli interessi dell’utenza e nella considerazione
che in ogni caso, sotto il profilo sostanziale le visite tecniche sono state
eseguite, si dispone che le attestazioni di idoneità e i certificati nel
frattempo rilasciati conservino la loro validità fino alla data di naturale
scadenza, dopo di che verranno sostituiti secondo le modalità illustrate nei
precedenti paragrafi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia
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