IL MARE D'AMARE

 

     

              

             

          Roma, 11 Marzo 2009 

M inistero delle Infrastrutture e dei  Trasporti

dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e     statistici                 

Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne -  Divisione  6

REGISTRO UFFICIALE     Prot. n. 4385     USCITA

 

 

Oggetto: Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto - D.M. 20 luglio 2008, n. 146 – Titolo III – Sicurezza della navigazione da diporto. Rilascio delle certificazioni e aspetti procedurali.

                                                                                                                                                                                              

Con l’entrata in vigore del regolamento in oggetto, è stato realizzato uno strumento giuridico che ispirandosi ad un’ottica di semplificazione e snellimento amministrativo, consentisse di superare, in particolare sotto il profilo delle norme relative alla sicurezza della navigazione da diporto, la complessità e la frammentarietà della disciplina previgente.

Con l’emanazione del D.M. 146/2008 sono stati infatti esplicitamente abrogati, all’art. 93, il D.M. 21 gennaio 1994, n. 232, relativo alle norme di sicurezza applicabili alle unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 mt. e il D.M. 5 ottobre 1999, n. 478, relativo a tutte le altre unità da diporto. Il novello quadro normativo detta le linee generali e descrive molti aspetti procedurali, introducendo inoltre una specifica disciplina per le unità da diporto impiegate in attività di noleggio. Tuttavia, per una puntuale applicazione da parte degli uffici competenti e degli operatori tecnici, si rende necessario fornire ulteriori direttive e chiarimenti, anche sul piano strettamente pratico, in modo da ottenere il giusto coordinamento tra gli uffici e gli operatori stessi, realizzando così uniformità comportamentale anche nei confronti dell’utenza. L’attività di coordinamento consente peraltro la continuità dell’azione amministrativa soprattutto in mancanza di un regime transitorio nella norma in esame.

 Per l’individuazione delle corrette procedure da attuare sono state, quindi, effettuate numerose riunioni con i servizi centrali delle amministrazioni competenti e gli organismi tecnici, nel corso delle quali si è cercato di inquadrare le principali problematiche e le difficoltà di carattere operativo ed interpretativo della norma. Gli stessi organismi tecnici, in un clima di reciproca collaborazione, hanno espresso la volontà di produrre, per quanto possibile, una modulistica standardizzata, sia per agevolare il compito amministrativo delle autorità preposte che per una corretta percezione, da parte dell’utenza, dell’attività tecnica svolta.

 Ciò premesso, in relazione alle singole disposizioni normative, si forniscono i seguenti chiarimenti ed istruzioni operative 

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A) Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Art. 50 - (certificato di sicurezza)

 

1)                        A decorrere dal 21 dicembre u.s., il certificato di sicurezza da rilasciare alle unità da diporto è quello riprodotto in fac-simile all’allegato IV del regolamento e viene rilasciato contestualmente alla prima iscrizione nei registri.

2)                        Al fine di evitare, nell’immediato, agli uffici di iscrizione sovraccarichi di lavoro e l’imposizione all’utenza di procedure complesse ed onerose, si dispone che, salvo quanto si dirà in seguito, i certificati di sicurezza rilasciati conformemente alla precedente normativa (D.M. 478/99) conservano la loro validità e possono essere mantenuti a bordo senza prevederne l’immediata sostituzione con il nuovo modello.

3)                        Tenuto conto inoltre che le modalità di rinnovo del certificato di sicurezza sono state modificate rispetto alla previgente disciplina, il suddetto certificato conforme al D.M. 478/99 potrà essere rinnovato, a seguito della prescritta visita periodica – alla prevista scadenza (otto o dieci anni in caso di primo rilascio, cinque anni in caso di rinnovo successivo al primo) – una sola volta per ulteriori cinque anni con le seguenti modalità, tratte dal comma 5 dell’art. 50:

3.1)      l’organismo tecnico dovrà apporre negli spazi disponibili, una specifica timbratura con caratteri ben visibili e inchiostratura di colore rosso, riportante la seguente dicitura:

A seguito della visita periodica effettuata all’unità nel porto di_______________con esito ____________ si rilascia attestazione di idoneità n. _________, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del decreto ministeriale 29.7.2008, n. 146. Il presente certificato è valido fino al __________

Luogo_____________________ li_____________________

3.2)      Restano ferme le modalità indicate nell’art. 57, commi 3 e 4, per quanto concerne l’esecuzione della visita periodica, il rilascio dell’attestazione di idoneità e la preventiva comunicazione del calendario delle visite.

3.3)      Alla scadenza dell’ulteriore periodo di rinnovo, effettuato con le predette modalità, il certificato deve essere sostituito, a cura dell’ufficio d’iscrizione, con il nuovo modello. In tal caso, l’autorità marittima, della navigazione interna o consolare avente giurisdizione sul luogo in cui viene eseguita la visita, destinataria delle comunicazioni di cui all’art. 57, comma 4, provvede a trasmettere all’ufficio d’iscrizione dell’unità l’attestazione di idoneità, rilasciata dall’organismo tecnico, in originale e copia del certificato di sicurezza da sostituire, anticipando il tutto a mezzo fax o altri strumenti telematici di trasmissione, per velocizzare le procedure.

3.4)      L’ufficio d’iscrizione, una volta ricevuta la prima evidenza dell’attestazione di idoneità, verifica i dati risultanti dal registro d’iscrizione ed emette il certificato sulla base del nuovo modello, redigendo la parte relativa al primo rilascio, ma con validità di anni 5 decorrenti dalla data di rilascio dell’attestazione di idoneità. Il nuovo certificato così redatto sarà, quindi, trasmesso in carta semplice alle autorità di cui al precedente punto 3.3), che provvederà alla consegna all’interessato, previa regolarizzazione in bollo e ritiro del certificato scaduto. In tal caso, l’emissione del certificato conforme al nuovo modello tiene luogo dell’annotazione sullo stesso della visita periodica da parte dell’Organismo tecnico, di cui all’art. 57, comma 3.  

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 B) Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’Art. 50 - (certificato di sicurezza) – (segue)

 1)                        Un cenno di commento meritano le disposizioni del comma 2, lett. b), dell’art. 50 relativo alle unità di cui all’art. 48, comma 2, lett. b) del regolamento – unità fino a 24 mt. prive di marcatura CE. Per queste unità il certificato di sicurezza viene rilasciato sulla base di una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico.

               Un esempio emblematico è costituito dalle previsioni dell’art. 19, comma 4, del codice della nautica, ove l’accertamento tecnico che viene effettuato costituisce nel merito una sorta di visita iniziale sulla base della quale l’autorità marittima rilascia il certificato di sicurezza.

               Si sottolinea come, ai sensi dell’art. 51, comma 4, nella fattispecie descritta (primo rilascio), l’organismo tecnico può prescrivere una durata del certificato inferiore a quella stabilita all’art. 51, comma 1, del regolamento. In tal caso l’autorità competente riporterà nell’apposito spazio predisposto sul certificato la prescrizione dell’ente tecnico.

2)                        Per le previsioni di cui al comma 5 dell’art 50, si ribadisce che la finalità semplificatoria della norma è quella di consentire all’utenza di effettuare l’accertamento tecnico evitando un
successivo, superfluo, passaggio presso l’autorità competente che assumerebbe un ruolo di semplice trascrittore. Si precisa comunque che tale procedura può essere svolta per la sola fase di rinnovo del certificato, intendendo con la definizione in parola la richiesta di rinnovo del certificato alla sua data naturale di scadenza.

3)                        Diversa fattispecie è costituita dalla convalida del certificato di sicurezza, regolata e disciplinata al successivo comma 6 dell’art. 50. La procedura di convalida trae, infatti, origine dalle previsioni di cui all’art. 51, commi 3 e 5, ed in questo caso la procedura di annotazione non può essere attuata direttamente dall’organismo tecnico ma deve essere demandata all’autorità marittima o dalla navigazione interna o a quella consolare per le unità che si trovino in acque estere.

4)                        Con riferimento a tutti i modelli di certificato (nuovi e vecchi), nei casi in cui se ne renda necessaria la sostituzione (smarrimento, furto, distruzione, deterioramento, ecc.), la stessa deve essere effettuata a cura dell’ufficio d’iscrizione, previa presentazione di copia della denuncia resa alle autorità di pubblica sicurezza. Si richiamano a tal proposito le previsioni di cui all’art. 23, comma 4, del codice della nautica da diporto, d.lgs. n. 171/05.

               I certificati riemessi dovranno essere sempre compilati sulla base del nuovo modello di cui al citato allegato IV, e possiederanno la stessa scadenza dei certificati che vanno a sostituire.

  

C)  Chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 57 – (Modalità di esecuzione degli accertamenti tecnici) -

 1)                        I commi 1 e 2 dell’art. 57 disciplinano le verifiche e gli accertamenti tecnici che devono essere eseguiti in sede di primo rilascio ovvero convalida del certificato di sicurezza.

2)                        Nel successivo comma 3 dell’art. 57, viene stabilita l’attività a carico degli organismi tecnici, in sede di effettuazione delle procedure di rinnovo del certificato, a seguito di visita periodica.

               In particolare, si prevede che sia per le unità da diporto munite di marcatura CE che per quelle che ne sono sprovviste - art. 48, comma 2, lett. a) e b) - l’organismo tecnico esegue, alla prevista scadenza, una visita periodica, in esito alla quale rilascia al proprietario un’attestazione di idoneità, in virtù della quale si constata la permanenza dei requisiti di sicurezza.

               Da parte dello stesso organismo tecnico, l’esito della visita e gli estremi dell’attestazione sono annotati sul certificato. Al riguardo si precisa quanto segue.

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2.1)      L’attestazione di idoneità deve dare contezza dell’ispettore che ha eseguito la visita. A tal fine l’attestazione dovrà riportare nominativo e firma per esteso dello stesso, quale proponente il rilascio dell’attestazione, in analogia a quanto previsto per l’allegato VI (dichiarazione di idoneità al noleggio).

2.2)      In ossequio ai principi di trasparenza a cui deve conformarsi l’intera attività di certificazione tecnica e la conseguente attività amministrativa, la stessa attestazione di idoneità deve essere sottoscritta da un soggetto diverso da quello che ha eseguito la visita e, in particolare, dal legale rappresentante dell’organismo tecnico o da un suo rappresentante legale territoriale, delegato in virtù di apposita procura notarile, ovvero dipendente in pianta stabile dallo stesso organismo tecnico con il ruolo di capo area tecnica o responsabile tecnico delle varie sedi operative, autorizzato alla firma ai sensi della Circolare n. 30644 in data 20/04/2005 di questa Direzione generale, previa verifica dell’operato dell’ispettore che ha eseguito la visita.

2.3)      La successiva annotazione sul certificato di sicurezza degli esiti della visita e dell’attestazione di idoneità rilasciata potrà poi essere effettuata e sottoscritta, dallo stesso ispettore che ha eseguito la visita, purché munito di apposita procura notarile a rappresentare, in sede locale, l’organismo tecnico.

2.4)      Delle procure rilasciate dovrà essere data comunicazione scritta entro tenta giorni dal ricevimento della presente circolare (anticipandola altresì con mezzi telematici, via fax ecc.) alla scrivente Direzione Generale ed al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

2.5)      Gli organismi tecnici dovranno inoltre dare, con le medesime modalità di cui sopra, immediata evidenza di ogni modifica o revoca delle procure speciali rilasciate, allo scopo di consentire l’attività di vigilanza, verifica e coordinamento da parte di questa amministrazione centrale. Si ricorda, all’uopo, che le certificazioni firmate in assenza della procura speciale o in regime di revoca della stessa, oltre ad invalidare la documentazione tecnica rilasciata, comportano anche risvolti di carattere penale. 

3)                        Le disposizioni del successivo comma 4 dell’art. 57, sono essenzialmente propedeutiche a quelle del comma sopradescritto, e come noto prevedono la comunicazione, con almeno 48 ore di anticipo, del calendario delle visite alle autorità marittime o consolari aventi giurisdizione sul luogo di esecuzione delle visite stesse.

3.1)      Le modalità di comunicazione del calendario non sono espressamente previste nell’articolo, ma tenuto conto che, come detto, lo scopo dell’intero impianto normativo si ispira a principi di semplificazione, si reputa sufficiente la comunicazione a mezzo fax.

3.2)      Con riguardo al luogo in cui si trova l’unità, si ritiene che competenti a ricevere le suddette comunicazioni siano le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e, per le acque interne, gli Uffici provinciali della Motorizzazione civile. Le autorità marittime, a loro discrezione, potranno avvalersi, per verificare o presenziare all’esecuzione delle operazioni, di personale destinato presso gli uffici gerarchicamente subordinati (Uffici Locali Marittimi e Delegazioni di Spiaggia) se logisticamente ubicati più prossimi al luogo delle visite.

3.3)      In proposito si richiama l’attenzione sulla circostanza che il significato della presenza dell’autorità (anche se facoltativa) all’esecuzione delle visite, va ricercato nella garanzia e trasparenza che deve essere assicurata reciprocamente tra amministrazione, utenza e operatori del settore, ancor più in un settore delicato come quello della sicurezza della navigazione, per cui anche se non chiaramente esplicitato dalla norma, si ritiene di dover richiedere la trasmissione del calendario anche per gli altri tipi di visite, (iniziali ed occasionali) con le medesime modalità di quelle periodiche. 

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3.4)      Per quanto riguarda il format del calendario da trasmettere, si sottolinea che in sede degli incontri succitati, non si è stabilito un fac-simile comune, in ogni caso sarà necessario che nella comunicazione siano indicati gli elementi essenziali previsti dall’articolo 57 e segnatamente: sigla di individuazione, luogo di ormeggio e orario previsto per la visita.

3.5)      Per completare la disamina dell’articolato, si precisa che la copia del certificato annotato e l’attestazione di idoneità in originale devono essere trasmesse, anticipandone copia a mezzo fax, alla stessa autorità a cui originariamente è stato comunicato il calendario, con successiva spedizione a mezzo di raccomandata con A.R. ovvero consegna diretta a mano (è consentita la spedizione contestuale di documentazione afferente a più unità sottoposte a visita) in modo da assicurare una tracciabilità dei documenti a tutela dell’utenza.

4)                        Da ultimo, meritano un breve cenno le previsioni dell’art. 6 del regolamento che, nei casi di riacquisto del possesso dell’unità, dispone una “visita di ricognizione” dell’unità. Data la finalità della visita, cioè di rilascio di una nuova licenza di navigazione, è evidente che la citata visita sia riconducibile ad una visita iniziale, finalizzata a confermare il possesso dei requisiti di sicurezza dell’unità. 

D)  Chiarimenti in ordine all’applicazione del Titolo III, Capo II (Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio). 

I concetti ed i chiarimenti illustrati hanno naturalmente valenza anche per quanto concerne le procedure ed i punti comuni alle certificazioni delle unità destinate al noleggio ma con l’occasione si forniscono istruzioni specifiche per i seguenti punti.

1)                  Le unità sulla cui licenza è annotata la destinazione mista locazione/noleggio sono assoggettate agli stessi accertamenti previsti per le unità destinate al solo noleggio, vista la possibilità di svolgere indistintamente le due tipologie di attività con la stessa unità ed in considerazione che il certificato di sicurezza per il noleggio è valido anche per gli altri impieghi, compreso il diporto privato (in caso di cessazione di impiego ad uso commerciale).

2)                  Alcune perplessità sono sorte riguardo il contenuto dell’art. 85, comma 3, che nel disciplinare la visita iniziale stabilisce, tra le altre, un’ispezione del materiale d’armamento. Sulla definizione di materiale di armamento non sembra pertinente effettuare una specifica elencazione, dato che il bagaglio di attrezzatura marinaresca da tenere a bordo delle unità è patrimonio di conoscenza tecnica e tradizione marinaresca che non necessita di particolari disamine. Tra l’altro, occorre evidenziare che l’art.85 riproduce in parte i contenuti dell’art. 9, comma 2, del decreto 478/99, ove l’ispezione del materiale d’armamento era già contemplata, per cui di fatto non vi sono innovazioni rispetto alle valutazioni tecniche fino ad ora eseguite. 

F)   Chiarimenti in ordine all’applicazione del Titolo III, Capo III (Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo). 

Richiamando i contenuti della Lettera Circolare n° 02.02/9203 in data 3 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – con la quale è stata estesa alle Autorità marittime periferiche la nota n. 1031 in data 23/01/2009 di questa Direzione generale, afferente l’argomento – si precisa che le disposizioni di cui al Capo III relative alla sicurezza delle unità impiegate in appoggio a immersioni subacquee si applicano non soltanto alle categoria delle imbarcazioni da diporto, ma anche a quella dei natanti, impiegati in tali attività.

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In altri termini, fermo restando che l’obbligo d’iscrizione riguarda le sole unità che per caratteristiche tecniche rientrano nella categoria delle imbarcazioni da diporto, si ribadisce che anche su quelle, invece, rientranti nella categoria dei natanti impiegate nelle attività di diving dovranno essere obbligatoriamente imbarcate le dotazioni di sicurezza ed i mezzi di salvataggio di cui all’art. 90 del regolamento in argomento.

Si ritiene, al riguardo, di dover ulteriormente precisare che per “appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo” si intende l’attività didattica e quella di escursionismo subacqueo effettuata da centri d’immersione in modo professionale, a titolo oneroso, nei confronti di allievi aspiranti al conseguimento di brevetti o di subacquei già in possesso di brevetti.

Non rientra nella suddetta nozione l’attività di mero escursionismo subacqueo posta in essere, a titolo gratuito, da circoli ed associazioni sportive/ricreative o on-lus nei confronti dei loro associati.

E) Disposizioni transitorie

            Il decreto 146/2008 non prevede norme transitorie, trovando nel contempo applicazione già a partire dal 22 dicembre 2008, per cui si è verificato che gli uffici competenti e gli organismi tecnici ne hanno dato un’interpretazione non univoca sotto l’aspetto procedurale. Non potendo disattendere le richieste dell’utenza, sono quindi stati rilasciati o rinnovati certificati di sicurezza e/o attestazioni di idoneità con modalità difformi tra loro e non il linea con le presenti disposizioni.

Tuttavia, al fine di tutelare gli interessi dell’utenza e nella considerazione che in ogni caso, sotto il profilo sostanziale le visite tecniche sono state eseguite, si dispone che le attestazioni di idoneità e i certificati nel frattempo rilasciati conservino la loro validità fino alla data di naturale scadenza, dopo di che verranno sostituiti secondo le modalità illustrate nei precedenti paragrafi.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Maria Pujia

   
Coll. al DM 146/2008  

                                                                                                      

 Antonio Raffone