del 30 marzo 1998. - Gazzetta
UE 27/04/1998 , n.125
Epigrafe
Regolamento del Consiglio per la
conservazione delle risorse della pesca attraverso misure
tecniche per la protezione del novellame.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'articolo 43;
vista la proposta della Commissione;
visto il parere del Parlamento europeo;
visto il parere del Comitato economico e
sociale;
considerando che il
regolamento (CE) n. 894/97 costituisce la versione
codificata del regolamento (CEE) n. 3094/86, che istituisce
misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca,
regolamento che ha subito frequenti e sostanziali modifiche;
considerando che, nell'ambito
dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3094/86, l'esperienza
ha evidenziato alcune carenze e problemi di attuazione e di
controllo ai quali occorre porre rimedio, in particolare
riducendo il numero delle norme in materia di dimensioni delle
maglie, eliminando il concetto delle specie protette e riducendo
il numero delle reti con diverse dimensioni di maglia che
possono essere tenute a bordo; che è pertanto necessario
sostituire il
regolamento (CE) n. 894/97 con un nuovo testo, ad eccezione
degli articoli
11,
18,
19 e
20;
considerando che è necessario stabilire
alcuni principi e procedure per l'adozione, a livello
comunitario, di misure tecniche di conservazione, in modo da
consentire ad ogni Stato membro di gestire le attività di pesca
nelle acque marittime soggette alla propria giurisdizione o
sovranità;
considerando che è necessario trovare un
equilibrio tra la necessità di adeguare le misure tecniche di
conservazione alla diversità delle attività di pesca e
l'esigenza di stabilire norme omogenee e di facile applicazione;
considerando che l'articolo 130 R,
paragrafo 2 del trattato stabilisce il principio secondo il
quale tutte le misure comunitarie debbono tener conto delle
esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente, in
particolare alla luce del principio della precauzione;
considerando che la pratica dei rigetti in
mare dovrebbe essere ridotta al minimo;
considerando che si dovrebbe garantire la
protezione delle zone di crescita, tenendo conto delle
condizioni biologiche specifiche delle varie zone interessate;
considerando che la
direttiva 92/43/CEE stabilisce misure per la conservazione
degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche; che l'elenco degli organismi marini contiene
le denominazioni delle specie protette a norma di tale
direttiva;
considerando che il 25 ottobre 1996 il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla
comunicazione della Commissione relativa all'attuazione delle
misure tecniche nell'ambito della politica comune della pesca;
considerando che, per garantire la
salvaguardia delle risorse biologiche marine ed uno sfruttamento
equilibrato delle risorse ittiche nell'interesse sia dei
pescatori che dei consumatori, si dovrebbero adottare misure
tecniche di conservazione che stabiliscano, tra l'altro, le
dimensioni delle maglie e le loro combinazioni adatte per la
cattura di alcune specie e altre caratteristiche degli attrezzi
da pesca, nonché la taglia minima degli organismi marini e i
limiti imposti alla pesca in alcune zone e periodi e per alcuni
attrezzi e attrezzature;
considerando che, secondo il parere di
esperti scientifici, si dovrebbero aumentare le dimensioni delle
maglie degli attrezzi da traino per la pesca di alcune specie di
organismi marini e dovrebbe essere reso obbligatorio l'impiego
di reti con maglie quadrate, che può contribuire
significativamente a ridurre le catture di novellame di
organismi marini;
considerando che, per evitare che siano
utilizzati attrezzi fissi con maglie sempre più piccole, con il
conseguente incremento dei tassi di mortalità per il novellame
delle specie bersaglio, si dovrebbero stabilire le dimensioni di
maglia per gli attrezzi fissi;
considerando che la composizione delle
catture in base alle specie e le attività di pesca associate
variano a seconda delle zone geografiche; che tali differenze
giustificano l'applicazione di misure diverse in queste zone;
considerando che la cattura di alcune
specie destinate ad essere trasformate in farina o in olio di
pesce può essere realizzata con maglie di piccole dimensioni,
purché queste operazioni non si ripercuotano negativamente su
altre specie;
considerando che è necessario applicare
taglie minime per le specie che costituiscono una parte
importante degli sbarchi delle flotte comunitarie e per le
specie che sopravvivono ai rigetti in mare;
considerando che la taglia minima di una
specie dovrebbe corrispondere alla selettività della dimensione
delle maglie applicabile a tale specie;
considerando che si dovrebbero definire le
modalità di misurazione della taglia degli organismi marini;
considerando che, per proteggere il
novellame di aringa, è necessario adottare disposizioni
specifiche relative alla cattura e alla tenuta a bordo di
spratti;
considerando che, per tener conto delle
attività tradizionali di pesca in alcune zone, si dovrebbero
adottare disposizioni specifiche per la cattura e la tenuta a
bordo di acciughe e tonno;
considerando che, per garantire il
controllo delle attività di pesca, in talune zone, di
pescherecci che soddisfano condizioni specifiche, l'accesso a
dette zone è subordinato ai permessi di pesca speciali di cui al
regolamento (CE) n. 1627/94, del 27 giugno 1994, che
stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di
pesca speciali ;
considerando che l'impiego di ciancioli su
banchi di pesci associati a mammiferi marini può provocare la
cattura e l'uccisione di tali mammiferi; che tuttavia, se
utilizzati correttamente, questi attrezzi costituiscono un
metodo efficace per catturare esclusivamente le specie bersaglio
desiderate; che l'accerchiamento di mammiferi marini con
ciancioli deve essere pertanto vietato;
considerando che, per non ostacolare la
ricerca scientifica, il ripopolamento artificiale o il
trapianto, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle
operazioni necessarie per lo svolgimento di queste attività;
considerando che alcune misure necessarie
ai fini della conservazione figurano nel
regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre
1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci e nel
regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993,
che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito
della politica comune della pesca e non è pertanto necessario
riprenderle;
considerando che, in caso di seri pericoli
per la conservazione delle risorse la Commissione e gli Stati
membri dovrebbero essere autorizzati a prendere le misure
provvisorie necessarie;
considerando che possono essere mantenute o
adottate misure nazionali supplementari, a carattere
strettamente locale, previo accertamento da parte della
Commissione della loro compatibilità con il diritto comunitario
e della loro conformità alla politica comune della pesca;
considerando che, qualora fosse necessario
adottare le modalità di applicazione del presente regolamento,
ciò dovrebbe avvenire secondo la procedura di cui all'articolo
18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 ,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art.1
Il presente regolamento, che istituisce
misure tecniche di conservazione, si applica alle catture e agli
sbarchi di risorse della pesca presenti nelle acque marittime
soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri
e situate in una delle regioni specificate all'articolo 2, salvo
disposizioni contrarie degli articoli 26 e 33.
TITOLO I
DEFINIZIONI
Art.2
1. Ai fini del presente regolamento si
applicano le seguenti definizioni di acque marittime:
a) Regione 1
Le acque che si trovano a nord e ad ovest
di una linea che parte da un punto situato a 48° latitudine nord
e a 18° longitudine ovest, prolungandosi quindi a nord fino a
60° latitudine nord, poi ad est fino a 5° longitudine ovest,
ancora a nord fino a 60°30' latitudine nord e poi ad est fino a
4° longitudine ovest, infine a nord fino a 64° latitudine nord e
ancora ad est fino alla costa norvegese.
b) Regione 2
Le acque situate a nord di 48° latitudine
nord, escluse le acque della regione 1 e delle divisioni CIEM
IIIb, IIIc e IIId.
c) Regione 3
Le acque corrispondenti alle sottozone CIEM
VIII e IX.
d) Regione 4
Le acque corrispondenti alla sottozona CIEM
X.
e) Regione 5
Le acque situate nella parte dell'Atlantico
centro-orientale comprendente le divisioni 34.1.1, 34.1.2 e
34.1.3 e la sottozona 34.2.0 della zona di pesca 34 della
regione COPACE.
f) Regione 6
Le acque al largo delle coste del
dipartimento francese della Guiana soggette alla sovranità o
alla giurisdizione della Francia.
g) Regione 7
Le acque al largo delle coste dei
dipartimenti francesi della Martinica e della Guadalupa soggette
alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.
h) Regione 8
Le acque al largo delle coste del
dipartimento francese dell'isola della Riunione soggette alla
sovranità o alla giurisdizione della Francia.
2. Le zone geografiche designate nel
presente regolamento con le sigle "CIEM" e "COPACE" sono quelle
definite rispettivamente dal Consiglio internazionale per
l'esplorazione del mare e dal Comitato per la pesca
nell'Atlantico centro-orientale. Esse sono descritte, fatte
salve ulteriori modifiche, nelle comunicazioni della Commissione
n. 85/C 335/02 e n. 85/C 347/05 .
3. Le regioni di cui al paragrafo 1 possono
essere ripartite in zone geografiche secondo la procedura di cui
all'articolo 48, in particolare sulla base delle definizioni
menzionate al paragrafo 2.
4. Nonostante il paragrafo 2, ai fini del
presente regolamento:
- il Kattegat è delimitato, a nord, da una
linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per il faro di
Tistlarna, raggiunge il punto più vicino della costa svedese e,
a sud, dalla linea seguente: da Capo Hasenøre fino alla Punta
Gniben, da Korshage fino a Spodsbjerg, dal Capo Gilbjerg fino a
Kullen;
- lo Skagerrak è delimitato ad ovest da una
linea che collega il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a
sud da una linea che, partendo dal faro di Skagen e passando per
il faro di Tistlarna, si prolunga poi fino al punto più vicino
della costa svedese;
- il Mare del Nord comprende la sottozona
CIEM IV, nonché la parte contigua della divisione CIEM IIa
situata a sud del 64° di latitudine nord e la parte della
divisione CIEM IIIa che non rientra nella definizione dello
Skagerrak di cui al secondo trattino.
Art.3
Ai fini del presente regolamento si
intende:
a) per organismo marino, tutti i pesci,
comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita
marina, crostacei e molluschi marini e parti degli stessi;
b) per dimensione delle maglie di una rete
da traino, la dimensione delle maglie del sacco o di qualsiasi
avansacco a bordo di un peschereccio e fissato o tale da poter
essere fissato a una rete da traino. La dimensione delle maglie
è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento
(CEE) n. 2108/84 . La presente definizione non si applica alla
dimensione delle maglie delle reti a maglia quadrata;
c) per pezza di rete a filo accoppiato, una
pezza di rete a due o più fili, i quali possono essere separati
tra i nodi senza danneggiare la struttura dei fili;
d) per pezza di rete a maglia quadrata, una
pezza costruita in modo tale che le due serie di linee parallele
formate dai lati della maglia siano l'una parallela e l'altra
perpendicolare all'asse longitudinale della rete;
e) per dimensione delle maglie di un
pannello o finestra a maglia quadrata, la più ampia dimensione
determinabile delle maglie di siffatto pannello o finestra
inseriti in una rete da traino. La dimensione delle maglie è
determinata secondo le procedure specificate nel regolamento
(CEE) n. 2108/84;
f) per pezza di rete senza nodo, una pezza
di rete costituita da maglie di quattro lati che formano un
quadrato approssimativo in cui gli angoli delle maglie sono
formati dall'incrocio dei fili di due lati adiacenti della
maglia;
g) per rete da posta fissa o rete da posta
impigliante, qualsiasi attrezzo fisso costituito da un'unica
pezza di rete, ancorato, o in grado di esserlo, con qualsiasi
dispositivo sul fondo marino;
h) per tramaglio, qualsiasi attrezzo fisso
costituito da due o più pezze di rete fissate insieme in
parallelo su un'unica ralinga, ancorato, o in grado di esserlo,
con qualsiasi dispositivo sul fondo marino.
TITOLO II
RETI E RELATIVE CONDIZIONI DI IMPIEGO
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI DA TRAINO
Art.4
1. Per ognuna delle regioni o zone
geografiche menzionate negli allegati da I a V e in funzione, se
del caso, del periodo, le specie bersaglio per ogni forcella di
dimensioni delle maglie sono quelle definite nel pertinente
allegato.
2. a) È vietato utilizzare, durante un
viaggio, una combinazione di reti da traino di più di una
forcella di dimensioni delle maglie
- nell'insieme delle regioni 1 e 2, tranne
lo Skagerrak e il Kattegat, e in funzione, se del caso, del
periodo, salvo qualora le dimensioni delle maglie delle reti
utilizzate siano conformi a non più di una delle combinazioni di
forcelle di dimensioni delle maglie consentite di cui
all'allegato VIII, e
- nella regione 3, esclusa la divisione
CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest, salvo
qualora le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate siano
conformi a non più di una delle combinazioni di forcelle di
dimensioni delle maglie consentite di cui all'allegato IX.
b) In ognuna delle regioni o zone
geografiche menzionate negli allegati III, IV e V, e in funzione
eventualmente del periodo, è consentito utilizzare durante un
viaggio una combinazione di reti da traino, aventi qualsiasi
combinazione delle forcelle di dimensioni delle maglie indicate
nel pertinente allegato.
c) Ai comandanti dei pescherecci che
durante un viaggio non compilano il giornale di bordo, in base
alle disposizioni dell'articolo
6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, non è consentito
utilizzare durante un viaggio entro le zone di pesca comunitarie
una combinazione di reti da traino di più di una forcella di
dimensioni delle maglie. La presente prescrizione non si applica
ai viaggi entro le zone di pesca comunitarie delle regioni 4, 5
e 6.
d) I pescherecci possono tenere a bordo,
durante un viaggio, una combinazione di reti da traino, con
forcelle di dimensioni delle maglie che non soddisfino le
condizioni di cui alle lettere a) o b), purché le summenzionate
reti che non soddisfano le condizioni in questione siano legate
e riposte in base alle disposizioni dell'articolo
20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Una rete
da traino non legata e riposta in base alle suddette
disposizioni è considerata utilizzata.
e) Ogniqualvolta più di una rete è trainata
simultaneamente da un peschereccio o da più di un peschereccio,
ogni rete deve avere la stessa forcella di dimensioni delle
maglie.
f) È vietato utilizzare una rete da traino
avente dimensioni delle maglie
- inferiori a 16 mm nella regione 3,
esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di
longitudine ovest,
- inferiori a 40 mm nella divisione CIEM
IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest,
- inferiori a 20 mm nelle regioni 4 e 5,
- inferiori a 45 mm nella regione 6.
3. Ai comandanti dei pescherecci che non
compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni
dell'articolo
6 del regolamento (CEE) n. 2847/93, non è consentito,
durante un viaggio, esercitare attività di pesca in più di una
delle regioni o zone geografiche menzionate negli allegati da I
a V. La presente prescrizione non si applica ai pescherecci che,
durante un viaggio, utilizzano soltanto reti da traino aventi
dimensioni delle maglie uguali o superiori a 100 mm.
4. a) Per ciascun viaggio durante il quale
viene utilizzato una combinazione di reti da traino, di più di
una forcella di dimensioni delle maglie, sono vietati gli
sbarchi qualora:
i) le catture avvengano nelle regioni 1 o
2, Skagerrak e Kattegatt esclusi, e una qualsiasi delle reti
utilizzate presenta dimensioni delle maglie uguali o superiori a
100 mm, a meno che la composizione percentuale delle catture
tenute a bordo sia conforme alle pertinenti condizioni di cui
all'allegato X, punto A oppure
ii) le catture avvengano nello Skagerrak e
nel Kattegat e una qualsiasi delle reti utilizzate presenti
dimensioni delle maglie uguali o superiori a 90 mm, a meno che
la composizione percentuale delle catture tenute a bordo
soddisfi le pertinenti condizioni di cui all'allegato X, punto B
oppure
iii) le catture avvengano nella regione 3,
esclusa la divisione CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di
longitudine ovest, e una qualsiasi delle reti utilizzate
presenti dimensioni delle maglie uguali o superiori a 70 mm, a
meno che la composizione percentuale delle catture tenute a
bordo soddisfi le pertinenti condizioni indicate nell'allegato
XI, punto A oppure
iv) le catture avvengano nella divisione
CIEM IXa ad est di 7° 23' 48" di longitudine ovest e una
qualsiasi delle reti utilizzate presenti dimensioni delle maglie
uguali o superiori a 55 mm, a meno che la composizione
percentuale delle catture tenute a bordo soddisfi le pertinenti
condizioni indicate nell'allegato XI, punto B.
b) Per ogni viaggio nel quale sono
impiegate soltanto reti con maglie di un'unica forcella di
dimensioni, gli sbarchi sono vietati qualora le catture
effettuate in ciascuna delle regioni o zone geografiche
menzionate negli allegati da I a V, e tenute a bordo, non
soddisfino le relative condizioni di cui al pertinente allegato
(1).
5. a) La percentuale di specie bersaglio e
di altre specie è ottenuta sommando tutti i quantitativi tenuti
a bordo o trasbordati di specie bersaglio e di altre specie di
cui agli allegati da I a V.
b) Tuttavia, le modalità per ottenere la
percentuale delle specie bersaglio e delle altre specie tenute a
bordo quando esse sono state catturate con una rete o più reti
trainate simultaneamente da più di un peschereccio sono
elaborate in conformità della procedura di cui all'articolo 48.
6. Anteriormente al 31 maggio 2001, gli
Stati membri riferiscono alla Commissione sull'applicazione
delle condizioni stabilite al presente articolo, all'articolo 15
ed ai pertinenti allegati. In base a tali relazioni, la
Commissione presenta le opportune proposte. Il Consiglio decide,
in base alle eventuali proposte, anteriormente al 31 ottobre
2001 (2).
(1)
Lettera sostituita dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
(2)
Articolo sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1459 del 24-06-1999.
Art.5
1. Le percentuali di cui agli allegati I,
II, III, IV, V, X e XI sono calcolate in proporzione del peso
vivo totale degli organismi marini che si trovano a bordo dopo
la cernita o al momento dello sbarco.
2. Tuttavia, se da un peschereccio sono
stati trasbordati dei quantitativi di organismi marini, si deve
tenere conto delle percentuali di cui al paragrafo 1
nell'effettuare il calcolo proporzionale.
3. Ai comandanti dei pescherecci che non
compilano il giornale di bordo, in base alle disposizioni
dell'articolo
6 del regolamento (CEE) n. 2847/93 non è consentito
trasbordare organismi marini su altri pescherecci né accettare
trasbordi di organismi marini da altri pescherecci.
4. Le percentuali di cui al paragrafo
possono essere calcolate in base a uno o più campioni
rappresentativi.
5. Omissis (1).
6. Ai fini del presente articolo
l'equivalente in peso di uno scampo intero si ottiene
moltiplicando il peso della coda dello scampo per tre.
(1)
Paragrafo abrogato dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
Art.6
1. a) È vietato tenere a bordo o utilizzare
reti a strascico, sciabiche danesi o reti trainate analoghe
aventi più di 100 maglie su qualunque circonferenza del sacco
stricto sensu, escluse le giunture e le ralinghe laterali.
Questa disposizione si applica alle reti a strascico, alle
sciabiche danesi o agli attrezzi da traino analoghi con maglie
di dimensioni comprese nella forcella da 90 a 119 millimetri
(1).
b) Il primo comma non si applica alle
sfogliare.
2. In ciascun singolo sacco stricto sensu
il numero delle maglie intorno a ciascuna circonferenza del
sacco non aumenta dall'estremità anteriore all'estremità
posteriore. La presente disposizione si applica a tutte le reti
da traino con maglie di dimensione uguale o superiore a 55
millimetri.
3. Il numero di maglie, escluse quelle
delle ralinghe laterali, in qualsiasi punto su ciascuna
circonferenza dell'avansacco non è inferiore al numero massimo
di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco
stricto sensu, escluse quelle delle ralinghe laterali. La
presente disposizione si applica a tutte le reti da traino con
maglie di dimensione uguale o superiore a 55 millimetri.
(1)
Lettera sostituita dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
Art.7
1. a) In qualsiasi rete da traino si
possono inserire pannelli a maglia quadrata con maglie di almeno
80 millimetri.
b) In alternativa, le reti a strascico, le
sciabiche danesi o attrezzi trainati analoghi con maglie di
dimensione uguale o superiore a 100 millimetri possono essere
muniti di pannelli autorizzati a norma del regolamento (CEE) n.
1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure
tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle
acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund .
2. Ogni pannello a maglia quadrata:
a) è posto nella parte o sezione superiore
della rete di fronte all'avansacco o in un qualsiasi punto tra
la parte anteriore dell'avansacco e la parte posteriore del
sacco;
b) non può essere ostruito in alcun modo da
prolungamenti interni o esterni del sacco;
c) ha lunghezza di almeno 3 metri, a meno
che sia incorporato in reti trainate da pescherecci di potenza
motrice inferiore a 112 kilowatt, nel qual caso deve avere una
lunghezza di almeno 2 metri;
d) è costituito di pezze di rete senza nodo
o di pezze di rete aventi nodi antiscioglimento, ed è inserito
in modo che le maglie si mantengano sempre del tutto aperte
durante la pesca;
e) è costituito in modo che il numero delle
maglie nella fila di maglie anteriore del pannello sia pari o
superiore al numero delle maglie nella fila di maglie posteriore
del pannello.
3. In ogni rete in cui un pannello a maglia
quadrata è inserito in una parte non conica della rete stessa vi
devono essere al massimo cinque maglie a losanga aperte tra
ciascun lato del pannello e le adiacenti ralinghe laterali della
rete.
In ogni rete in cui un pannello a maglia
quadrata è inserito, interamente o in parte, in una parte conica
della rete stessa vi devono essere al massimo cinque maglie a
losanga aperte tra la fila di maglie posteriore del pannello a
maglia quadrata e le adiacenti ralinghe laterali della rete.
4. Nonostante il paragrafo 1, lettera a),
le reti a strascico, le sciabiche danesi o gli attrezzi trainati
analoghi con maglie di dimensioni comprese tra 70 e 79
millimetri devono essere muniti di un pannello a maglia quadrata
con maglie di dimensioni pari o superiori a 80 millimetri (1).
5. Nonostante il paragrafo 1, lettera a), è
vietato tenere a bordo qualsiasi quantitativo di crostacei del
genere Pandalus catturati con reti a strascico con maglie di
dimensioni comprese tra 32 e 54 millimetri, a meno che la rete
sia munita di un pannello a maglia quadrata o di una finestra
con maglie uguali o superiori a 70 millimetri o di una porta di
uscita il cui impiego è stabilito secondo le condizioni fissate
all'articolo 46 (2).
6. Le prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e
5 si applicano soltanto all'interno delle regioni 1 e 2.
7. Nel valutare la dimensione delle maglie
di una rete da traino non si prendono in considerazione le
misure della dimensione delle maglie delle pezze di rete a
maglia quadrata inserite in qualsiasi parte della rete.
(1)
Paragrafo sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
(2)
Paragrafo modificato dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
Art.8
1. È proibito tenere a bordo o utilizzare
qualsiasi rete da traino costituita, interamente o in parte, nel
sacco di pezze di rete ottenute con un solo filo di spessore
superiore a 8 millimetri.
2. È proibito tenere a bordo o utilizzare
qualsiasi rete da traino costituita, interamente o in parte, nel
sacco di pezze di rete ottenute con fili accoppiati, a meno che
questi ultimi non siano circa dello stesso spessore e che lo
spessore totale dei fili accoppiati su ciascun lato della maglia
non sia superiore a 12 millimetri.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle
reti da traino pelagiche.
Art.9
1. È proibito tenere a bordo o utilizzare
qualsiasi rete da traino il cui sacco sia costituito,
interamente o in parte, di pezze di rete a maglie diverse dalle
maglie quadrate o a diamante.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle reti
da traino il cui sacco abbia una dimensione di maglia inferiore
o uguale a 31 mm.
Art.10
Le disposizioni dell'articolo 4 non si
applicano alle draghe. Tuttavia, durante un viaggio in cui si
trasportano draghe a bordo è vietato:
a) trasbordare organismi marini e
b) conservare a bordo o sbarcare qualsiasi
quantitativo di organismi marini, a meno che almeno il 95 % in
peso degli stessi non consista in molluschi bivalvi (1).
(1)
Articolo sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PER GLI ATTREZZI FISSI
Art.11
1. Per ognuna delle regioni o zone
geografiche di cui agli allegati VI e VII e in funzione, se del
caso, del periodo, è proibito utilizzare o tenere a bordo reti
da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli, tranne
qualora:
a) le catture effettuate con la rete e
tenute a bordo comprendano una percentuale di specie bersaglio
non inferiore al 70 %,
b) - nel caso di reti da posta fisse e di
reti da posta impiglianti, la dimensione di maglia corrisponda
ad una delle categorie stabilite nel relativo allegato,
- nel caso di tramagli, la dimensione di
maglia nella parte di rete avente le maglie più piccole
corrisponda ad una delle categorie stabilite nel relativo
allegato.
2. La percentuale minima di specie
bersaglio può essere ottenuta addizionando i quantitativi di
tutte le specie bersaglio catturate.
Art.12
1. La percentuale di cui all'articolo 11,
paragrafo 1 è calcolata in proporzione al peso vivo di tutti gli
organismi marini che si trovano a bordo dopo la cernita o al
momento dello sbarco.
2. La percentuale di cui al paragrafo 1 può
essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi.
Art.13
Gli articoli 11 e 12 non si applicano alle
catture di salmonidi, lamprede o Myxinidae.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE RETI E CONDIZIONI DI IMPIEGO
Art.14
La cernita avviene immediatamente dopo aver
rimosso le catture dalla rete o dalle reti.
Art.15
1. I quantitativi di organismi marini
catturati che superano le percentuali consentite specificate
negli allegati da I a VII, X e XI non possono essere sbarcati e
sono rigettati in mare prima di ogni sbarco.
2. In nessun momento del viaggio, dopo la
cernita delle catture, la percentuale di specie bersaglio di cui
agli allegati da I a VII tenute a bordo può essere inferiore
alla metà delle percentuali minime di specie bersaglio di cui ai
suddetti allegati.
3. I comandanti dei pescherecci che sono
tenuti a compilare il giornale di bordo devono garantire che,
dopo la scadenza delle prime ventiquattr'ore di viaggio, la
percentuale minima di specie bersaglio definita negli allegati
da I a VII, X e XI sia soddisfatta al momento di ogni stesura
del giornale di bordo, secondo le condizioni di cui all'articolo
6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
4. Ogniqualvolta, durante un viaggio, un
peschereccio entri nuovamente in una delle regioni o zone
geografiche menzionate negli allegati da I a V, la percentuale
minima di specie bersaglio di cui agli allegati da I a VII, X e
XI, catturate e tenute a bordo, provenienti dalla regione o
dalla zona geografica in cui durante il viaggio in questione è
stata precedentemente esercitata l'attività di pesca, deve
essere soddisfatta entro due ore (1).
(1)
Articolo sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1459 del 24-06-1999.
Art.16
Sono vietati i dispositivi che possono
ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque
ridurne effettivamente le dimensioni.
Tale disposizione non esclude l'impiego di
alcuni dispositivi il cui elenco e la relativa descrizione
tecnica sono redatti secondo la procedura di cui all'articolo
48.
TITOLO III
TAGLIA MINIMA DEGLI ORGANISMI MARINI
Art.17
Un organismo marino è sotto taglia se le
sue dimensioni sono inferiori alle taglie minime specificate
nell'allegato XII per le specie e le zone geografiche in
questione.
Art.18
1. La taglia di un organismo marino è
misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XIII.
2. Ove sia consentito utilizzare più di un
metodo di misurazione della taglia di un organismo marino, tale
organismo è considerato conforme alla taglia minima se
dall'applicazione di uno di questi metodi si ottiene una taglia
pari o superiore alla taglia minima corrispondente.
3. Gli astici, le aragoste, i molluschi
bivalvi e gasteropodi, appartenenti a tutte le specie siffatte
per le quali nell'allegato XII è fissata una taglia minima,
possono essere tenuti a bordo ed essere sbarcati solamente
interi.
4. a) Per le catture di granchi di mare
effettuate con nasse, un massimo dell'1 % in peso delle catture
totali di granchi di mare o di parti degli stessi tenuti a bordo
durante un viaggio o sbarcati al termine di esso può consistere
in chele di granchio staccate.
b) Per le catture di granchi di mare
effettuate con attrezzi diversi dalle nasse, un massimo di 75 kg
di chele di granchio staccate può essere tenuto a bordo in un
qualsiasi momento del viaggio o essere sbarcato al termine di
questo (1).
(1)
Paragrafo sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
Art.19
1. Gli organismi marini sotto taglia non
possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati,
trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita,
ma devono essere immediatamente rigettati in mare.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) alle sardine, alle acciughe, alle
aringhe, ai suri e agli sgombri, entro un limite del 10 % in
peso vivo delle catture globali di ciascuna di queste specie
tenute a bordo. La percentuale di sardine, acciughe, aringhe,
suri o sgombri sotto taglia è calcolata in proporzione al peso
vivo di tutti gli organismi marini che si trovano a bordo dopo
la cernita o al momento dello sbarco. Tale percentuale può
essere calcolata in base ad uno o più campioni rappresentativi.
Il limite del 10 % non può essere superato durante il trasbordo,
lo sbarco, il trasporto, il magazzinaggio, l'esposizione o la
messa in vendita;
b) agli organismi marini diversi da quelli
enumerati negli allegati da I a V quali specie bersaglio per le
categorie di dimensioni di maglia 0 15 o 16 31 millimetri e
catturati con un attrezzo trainato avente una dimensione di
maglia inferiore a 32 millimetri, purché questi organismi non
siano sottoposti a cernita e non vengano venduti, esposti o
messi in vendita per il consumo umano.
3. Tuttavia le sardine, acciughe, suri o
sgombri sotto taglia, catturati per essere utilizzati come esca
viva, possono essere tenuti a bordo, purché vivi.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PESCA DI ALCUNI ORGANISMI
MARINI
Art.20
Restrizioni per la pesca dell'aringa
1. È proibito tenere a bordo aringhe
catturate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:
a) dal 1° gennaio al 30 aprile, nella zona
geografica situata a nord-est della linea che congiunge il Mull
o Kintyre al Corsewall Point;
b) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona
geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa occidentale della Danimarca a 55°
30' latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 7° 00'
longitudine est,
- 57° 00' latitudine nord e 7° 00'
longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57°
00' latitudine nord;
c) dal 15 agosto al 15 settembre, nella
zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa
orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di
base fra 55° 30' e 55° 45' latitudine nord;
d) dal 15 agosto al 30 settembre, nella
zona geografica delimitata da una linea che congiunge i punti
seguenti:
- Butt of Lewis,
- Cape Wrath,
- 58° 55' latitudine nord e 5° 00'
longitudine ovest,
- 58° 55' latitudine nord e 7° 10'
longitudine ovest,
- 58° 20' latitudine nord e 8° 20'
longitudine ovest,
- 57° 40' latitudine nord e 8° 20'
longitudine ovest,
- il punto situato sulla costa occidentale
dell'isola North Uist a 57° 40' latitudine nord e a partire da
questo punto lungo la costa settentrionale dell'isola sino al
punto della costa situato a 57° 40' 36? latitudine nord e a 7°
20' 39? longitudine ovest,
- 57° 50' 3? latitudine nord e 7° 8' 6?
longitudine ovest,
- lungo la costa occidentale dell'isola di
Lewis in direzione nord-est fino al punto di partenza (Butt of
Lewis);
e) dal 15 agosto al 30 septembre, nella
zona che si estende da 6 a 12 miglia al largo della costa
orientale del Regno Unito, misurata a partire dalle linee di
base fra 50° 10' e 54° 45' latitudine nord;
f) i) dal 21 settembre al 15 novembre,
nelle parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalla costa
dell'isola di Man e da linee rette che collegano i punti
individuati dalle coordinate seguenti:
- 54° 20' 00'' latitudine nord, 04° 25'
05'' longitudine ovest e 54° 20' 00'' latitudine nord, 03° 57'
02'' longitudine ovest,
- 54° 20' 00'' latitudine nord, 03° 57'
02'' longitudine ovest e 54° 17' 05'' latitudine nord, 03° 56'
08'' longitudine ovest,
- 54° 17' 05'' latitudine nord, 03° 56'
08'' longitudine ovest e 54° 14' 06'' latitudine nord, 03° 57'
05'' longitudine ovest,
- 54° 14' 06'' latitudine nord, 03° 57'
05'' longitudine ovest e 54° 00' 00'' latitudine nord, 04° 07'
05'' longitudine ovest,
- 54° 00' 00'' latitudine nord, 04° 07'
05'' longitudine ovest e 53° 51' 05'' latitudine nord, 04° 27'
08'' longitudine ovest,
- 53° 51' 05'' latitudine nord, 04° 27'
08'' longitudine ovest e 53° 48' 05'' latitudine nord, 04° 50'
00'' longitudine ovest,
- 53° 48' 05'' latitudine nord, 04° 50'
00'' longitudine ovest e 54° 04' 05'' latitudine nord, 04° 50'
00'' longitudine ovest,
ii) dal 21 settembre al 31 dicembre, nelle
parti della divisione CIEM VIIa delimitate dalle seguenti
coordinate:
- costa orientale dell'Irlanda del Nord a
54° 15' latitudine nord,
- 54° 15' latitudine nord e 5° 15'
longitudine ovest,
- 53° 50' latitudine nord e 5° 50'
longitudine ovest,
- costa orientale dell'Irlanda a 53° 50'
latitudine nord (1);
g) tutto l'anno, nella divisione CIEM VIIa
nella zona geografica compresa tra le coste occidentali della
Scozia, dell'Inghilterra e del Galles e una linea tracciata a 12
miglia dalle linee di base di tali coste delimitata, a sud, da
53° 20' latitudine nord e a nord-ovest, da una linea tracciata
dal promontorio di Galloway (Scozia) alla punta Ayre (Isola di
Man);
h) tutto l'anno, nella Logan Bay (acque che
si trovano ad est di una linea che congiunge il Mull of Logan,
situato a 54° 44' latitudine nord e 4° 59' longitudine ovest, al
Laggantalluch Head, situato a 54° 41' latitudine nord e 4° 58'
longitudine ovest);
i) nel 1997 e successivamente ogni tre
anni, dal secondo venerdì di gennaio e per un periodo di 16
giorni consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti
coordinate:
- costa sud-orinetale dell'Irlanda a 52°
00' latitudine nord,
- 52° 00' latitudine nord e 6° 00'
longitudine ovest,
- 52° 30' latitudine nord e 6° 00'
longitudine ovest,
- costa sud-orientale dell'Irlanda a 52°
30' latitudine nord;
j) nel 1997 e successivamente ogni tre
anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni
consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00'
longitudine ovest,
- 51° 15' latitudine nord e 9° 00'
longitudine ovest,
- 51° 15' latitudine nord e 11° 00'
longitudine ovest,
- 52° 30' latitudine nord e 11° 00'
longitudine ovest,
- costa occidentale dell'Irlanda a 52° 30'
latitudine nord;
k) nel 1998 e successivamente ogni tre
anni, dal primo venerdì di novembre per un periodo di 16 giorni
consecutivi, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa meridionale dell'Irlanda a 9° 00'
longitudine ovest,
- 51° 15' latitudine nord e 9° 00'
longitudine ovest,
- 51° 15' latitudine nord e 7° 30'
longitudine ovest,
- costa meridionale dell'Irlanda a 52° 00'
latitudine nord.
2. È tuttavia consentito tenere a bordo
aringhe provenienti da una delle zone summenzionate, purché il
loro quantitativo non superi il 5 % del peso vivo complessivo
degli organismi marini che si trovano a bordo, catturati in
ciascuna delle singole zone durante uno dei periodi specificati.
3. Nonostante il paragrafo 1, lettera f) ii)
e lettera h), ai pescherecci di lunghezza non superiore a 12,2
metri, aventi come base un porto situato sulla costa orientale
dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord tra 53° 00' e 55° 00'
latitudine nord, è consentito tenere a bordo quantitativi di
aringhe delle zone di cui, al paragrafo 1, lettera f) ii) e
lettera h). È autorizzata esclusivamente la pesca con reti da
posta derivanti aventi una dimensione di maglia uguale o
superiore a 54 millimetri.
(1)
Lettera sostituita dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 2723 del 17-12-1999.
Art.21
Restrizioni per la pesca dello spratto a tutela dell'aringa
1. È proibito tenere a bordo spratti
catturati nelle zone geografiche e durante i periodi
sottoindicati:
a) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1°
ottobre al 31 dicembre, nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai
fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da
una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa
orientale dell'Inghilterra a 55° 00' latitudine nord, si dirige
a est fino a 1° 00' longitudine ovest, quindi a nord sino a 55°
30' latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa
inglese;
b) dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1°
ottobre al 31 dicembre, nelle acque interne del Moray Firth ad
ovest di 3° 30' longitudine ovest e nelle acque interne del
Firth of Forth ad ovest di 3° 00' longitudine ovest;
c) dal 1° luglio al 31 ottobre, nella zona
geografica delimitata dalle seguenti coordinate:
- costa occidentale della Danimarca 55° 30'
latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 7° 00'
longitudine est,
- 57° 00' latitudine nord e 7° 00'
longitudine est,
- costa occidentale della Danimarca a 57°
00' latitudine nord.
2. Tuttavia è consentito tenere a bordo
spratti provenienti da una delle zone descritte purché il loro
quantitativo non superi il 5 % del peso vivo complessivo degli
organismi marini che si trovano a bordo, catturati in ciascuna
delle singole zone durante uno dei periodi specificati.
Art.22
Restrizioni per la pesca dello sgombro
1. È vietato tenere a bordo sgombri pescati
entro la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:
- costa meridionale del Regno Unito a 2°
00' longitudine ovest,
- 49° 30' latitudine nord e 2° 00'
longitudine ovest,
- 49° 30' latitudine nord e 7° 00'
longitudine ovest,
- 52° 00' latitudine nord e 7° 00'
longitudine ovest,
- costa occidentale del Regno Unito a 52°
00' latitudine nord,
salvo se il peso degli sgombri non supera
il 15 %, in peso vivo, delle quantità totali di sgombri e altri
organismi marini che si trovano a bordo, pescate in tale zona.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) ai pescherecci che utilizzano solo reti
da posta e/o lenze a mano;
b) ai pescherecci che utilizzano reti a
strascico, sciabiche danesi o altre reti da traino analoghe,
purché detti pescherecci abbiano a bordo una quantità minima del
75 %, in peso vivo, di organismi marini diversi da acciughe,
aringhe, suri, sgombri, cefalopodi pelagici e sardine, quantità
calcolata in percentuale del peso vivo totale di tutti gli
organismi marini a bordo;
c) ai pescherecci non attrezzati per la
pesca sui quali si trasbordano sgombri.
3. Tutti gli sgombri che si trovano a bordo
si considerano catturati nella zona di cui al paragrafo 1 salvo
quelli la cui presenza a bordo sia stata dichiarata, secondo i
seguenti commi, prima dell'entrata del peschereccio in tale
zona.
Il comandante di un peschereccio con
sgombri a bordo il quale intenda penetrare in tale zona per
pescarvi deve notificare all'autorità di controllo dello Stato
membro nella cui zona intende pescare, l'ora e il luogo in cui
prevede di arrivare in tale zona. Tale notificazione deve essere
fatta non prima delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti
l'arrivo del peschereccio in tale zona.
Quando penetra in tale zona, il comandante
del peschereccio deve notificare all'autorità di controllo
competente i quantitativi di sgombro detenuti a bordo e
registrati nel giornale di bordo. Il comandante può essere
invitato a presentare ai fini di verifica il giornale di bordo e
le catture presenti a bordo nel momento e nel luogo determinati
dalla competente autorità di controllo. Tale verifica non può
tuttavia essere effettuata più di sei ore dopo che l'autorità di
controllo abbia ricevuto la notificazione delle quantità di
sgombro presenti a bordo e il luogo della verifica deve essere
situato il più vicino possibile all'entrata in tale zona.
Il comandante di un peschereccio il quale
intenda penetrare in tale zona per trasbordare sgombri sulla
propria nave notifica l'ora e il luogo del trasbordo previsto
all'autorità di controllo dello Stato membro nella cui zona esso
verrà effettuato. Tale notificazione deve essere fatta non prima
delle 36 ore e non dopo le 24 ore precedenti l'esecuzione del
trasbordo. Non appena terminato il trasbordo, il comandante
notifica all'autorità di controllo competente le quantità di
sgombro trasbordate sulla propria nave.
Omissis (1).
(1)
Comma soppresso dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
Art.23
Restrizioni per la pesca delle acciughe
1. È proibito tenere a bordo acciughe
catturate utilizzando reti da traino pelagiche nella divisione
CIEM VIIIc o pescare acciughe con reti da traino pelagiche nella
suddetta divisone.
2. Nella divisione di cui al paragrafo 1 è
proibito avere a bordo contemporaneamente reti da traino
pelagiche e ciancioli.
Art.24
Restrizioni per la pesca del tonno
1. Omissis (1).
(1)
Articolo soppresso dall'articolo
20 del Regolamento del Consiglio n. 973 del 14-05-2001.
Art.25
Restrizioni per la pesca dei gamberi a tutela del pesce piatto
1. È vietato tenere a bordo qualsiasi
quantitativo di gamberetti grigi e gamberetti rosa catturati con
attrezzi a strascico aventi una dimensione delle maglie compresa
tra 16 e 31 millimetri, tranne qualora a bordo del peschereccio
sia installato un dispositivo funzionante, allo scopo di
separare gli individui di pesce piatto dai gamberetti grigi e
dai gamberetti rosa a seconda delle catture.
2. Al più tardi il 1° luglio 2002, per la
cattura di gamberetti grigi e di gamberetti rosa è utilizzata
una rete da traino selettiva o una rete da traino con una porta
di uscita conformemente alle norme particolareggiate che gli
Stati membri stabiliscono secondo quanto previsto all'articolo
46. Dette norme sono applicabili soltanto alle reti trainate da
pescherecci (1).
3. Ai pescherecci non conformi alle
disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è tuttavia consentito tenere a
bordo gamberetti grigi o rosa, purché i relativi quantitativi
non superino il 5 % del peso vivo totale degli organismi marini
che si trovano a bordo.
(1)
Paragrafo sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1298 del 08-06-2000.
Art.26
Restrizioni per la pesca del salmone e della trota di mare
1. I salmoni e le trote di mare non possono
essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati,
immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita ma devono
essere immediatamente rigettati in mare se sono catturati:
- nelle acque situate oltre un limite di 6
miglia misurato dalle linee di base degli Stati membri, nelle
regioni 1, 2, 3 e 4;
- in deroga all'articolo 2, paragrafo 1,
fuori dalle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione
degli Stati membri nelle regioni 1, 2, 3 e 4, tranne nelle acque
soggette alla giurisdizione della Groenlandia e isole Færøer;
- con qualsiasi rete da traino.
2. Il paragrafo 1 non si applica ai salmoni
e alle trote di mare catturati nello Skagerrak e nel Kattegat.
Art.27
Restrizioni per la pesca della busbana norvegese a tutela del
pesce tondo
1. È proibito tenere a bordo busbane
norvegesi catturate con qualsiasi attrezzo da traino nella zona
delimitata da una linea che congiunge i seguenti punti:
- un punto sulla costa orientale del Regno
Unito a 56° latitudine nord sino a 2° longitudine est,
- successivamente verso nord sino al 58°
latitudine nord, ad ovest fino a 0° 30' longitudine ovest, a
nord sino a 59° 15' latitudine nord, a est fino a 1° longitudine
est, a nord sino a 60° latitudine nord e ad ovest sino a 0° 00'
longitudine,
- a partire da questo punto verso nord sino
a 60° 30' latitudine nord, ad ovest sino alla costa delle isole
Shetland, successivamente ad ovest da 60° latitudine nord sulla
costa occidentale delle isole Shetland sino a 3° longitudine
ovest, verso sud sino a 58° 30' latitudine nord,
- e infine verso occidente fino alla costa
del Regno Unito.
2. È tuttavia consentito tenere a bordo
busbane norvegesi provenienti dalla zona e catturate con gli
attrezzi descritti al paragrafo 1, purché il loro quantitativo
non superi il 5 % del peso complessivo degli organismi marini
che si trovano a bordo, catturati in detta zona con gli attrezzi
considerati.
Art.28
Restrizioni alla pesca del nasello
1. È vietata la pesca con reti, sciabiche
danesi o reti da traino analoghe nelle zone geografiche e
durante i periodi indicati in appresso:
a) dal 1° ottobre al 31 gennaio dell'anno
successivo, nella zona geografica limitata da una linea che
unisce le coordinate seguenti:
- 43° 46,5' latitudine nord e 7° 54,4'
longitudine ovest,
- 44° 01,5' latitudine nord e 7° 54,4'
longitudine ovest,
- 43° 25' latitudine nord e 9° 12'
longitudine ovest,
- 43° 10' latitudine nord e 9° 12'
longitudine ovest (1);
b) dal 1° ottobre al 31 dicembre, nella
zona geografica limitata da una linea che unisce le coordinate
seguenti:
- il punto sulla costa occidentale della
Spagna chiamato Cabo Corrubedo (42° 35' latitudine nord, 9° 05'
longitudine ovest),
- 42° 35' latitudine nord, 9° 25'
longitudine ovest,
- 43° 00' latitudine nord, 9° 30'
longitudine ovest,
- il punto sulla costa occidentale della
Spagna a 43° 00' latitudine nord;
c) dal 1° dicembre all'ultimo giorno di
febbraio dell'anno successivo, nella zona geografica limitata da
una linea che unisce le coordinate seguenti:
- il punto sulla costa occidentale del
Portogallo a 37° 50' latitudine nord,
- 37° 50' latitudine nord, 9° 08'
longitudine ovest,
- 37° 00' latitudine nord, 9° 07'
longitudine ovest,
- il punto sulla costa occidentale del
Portogallo a 37° 00' latitudine nord;
2. Nelle zone e nei periodi di cui al
paragrafo 1, è vietato tenere a bordo qualsiasi rete a
strascico, sciabica danese o attrezzo da traino analogo, a meno
che non siano riposti in base alle disposizioni di cui
all'articolo
20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
(1)
Lettera sostituita dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
Art.29
Condizioni applicabili nelle principali zone di ripopolamento
della passera (1).
1. È vietato a qualsiasi peschereccio
superiore a 8 metri di lunghezza fuori tutto utilizzare reti a
strascico, sciabiche danesi o altri attrezzi trainati analoghi
nelle seguenti zone geografiche:
a) la zona di 12 miglia dalle coste della
Francia, a nord di 51° 00' latitudine nord, del Belgio e dei
Paesi Bassi sino a 53° 00 ' latitudine nord, misurata a partire
dalle linee di base;
b) la zona delimitata da una linea che
congiunge le coordinate seguenti:
- un punto sulla costa occidentale della
Danimarca a 57° 00' latitudine nord,
- 57° 00' latitudine nord e 7° 15'
longitudine est,
- 55° 00' latitudine nord e 7° 15'
longitudine est,
- 55° 00' latitudine nord e 7° 00'
longitudine est,
- 54° 30' latitudine nord e 7° 00'
longitudine est,
- 54° 30' latitudine nord e 7° 30'
longitudine est,
- 54° 00' latitudine nord e 7° 30'
longitudine est,
- 54° 00' latitudine nord e 6° 00'
longitudine est,
- 53° 50' latitudine nord e 6° 00'
longitudine est,
- 53° 50' latitudine nord e 5° 00'
longitudine est,
- 53° 30' latitudine nord e 5° 00'
longitudine est,
- 53° 30' latitudine nord e 4° 15'
longitudine est,
- 53° 00' latitudine nord e 4° 15'
longitudine est,
- un punto sulla costa dei Paesi Bassi a
53° 00' latitudine nord;
c) la zona di 12 miglia dalla costa
occidentale della Danimarca partendo da 57° 00' latitudine nord
e spostandosi verso nord sino al faro di Hirtshals, misurata a
partire dalle linee di base.
2. a) Sono tuttavia autorizzati a pescare
con sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1 i pescherecci ai
quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale a norma
dell'articolo
7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio
del 27 giugno 1994. È vietato usare sfogliare la cui
lunghezza dell'asta o la cui lunghezza complessiva delle aste
superi i 9 metri o possa essere estesa ad una lunghezza
superiore a 9 metri, tranne quando si operi con attrezzi aventi
una dimensione di maglia compresa tra 16 e 31 mm. La lunghezza
di un'asta è misurata tra le estremità, compresi tutti i
relativi articoli e supporti.
b) Nonostante l'articolo
1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1627/94, ai
pescherecci che superano 8 metri di lunghezza fuori tutto può
essere rilasciato un permesso di pesca speciale ai fini di cui
alla lettera a).
c) I pescherecci ai quali è stato
rilasciato un permesso di pesca speciale di cui alle lettere a)
e b) debbono soddisfare i seguenti criteri:
- essere ripresi in un elenco che ciascuno
Stato membro fornisce alla Commissione tale che la potenza
motrice totale dei pescherecci di ciascun elenco non supera la
potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1°
gennaio 1998;
- la loro potenza motrice non è superiore a
221 kilowatts (kW) e, nel caso di motore ridotto, non è
superiore a 300 kW prima della riduzione.
d) Un peschereccio che compare nell'elenco
può essere sostituito da un altro o da altri pescherecci purché:
- nessuna singola sostituzione comporti un
aumento, per ciascuno Stato membro, della sua potenza motrice
totale di cui alla lettera c), primo trattino,
- la potenza motrice di un peschereccio di
sostituzione non sia superiore in qualsiasi momento a 221 kW,
- il motore di un peschereccio di
sostituzione non sia ridotto e
- la lunghezza fuori tutto di un
peschereccio di sostituzione non sia superiore a 24 metri.
e) Un motore di ogni singolo peschereccio
che figura nell'elenco di uno Stato membro può essere
sostituito, purché:
- la potenza del motore di sostituzione non
sia superiore a 221 kW in qualsiasi momento
- il motore di sostituzione non sia
ridotto, e
- la potenza del motore di sostituzione non
sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza
motrice totale quale indicata alla lettera c), primo trattino
per tale Stato membro.
f) Ai pescherecci che non soddisfano i
criteri di cui al presente paragrafo è ritirato il permesso di
pesca speciale.
3. Nonostante il paragrafo 2, lettera a) i
pescherecci in possesso di un permesso di pesca speciale la cui
attività primaria è la pesca dei gamberetti grigi sono
autorizzati ad utilizzare sfogliare di lunghezza complessiva
superiore a 9 metri quando operano con attrezzi aventi una
dimensione di maglia compresa tra 80 e 99 mm, purché sia stato
loro rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale a questo
scopo. Gli ulteriori permessi di pesca speciale sono rinnovati
ogni anno.
Uno o più pescherecci ai quali sia stato
rilasciato un ulteriore permesso di pesca speciale possono
essere sostituiti da un altro peschereccio, a condizione che:
- quest'ultimo non sia superiore a 70 tsl e
la sua lunghezza fuoritutto non superi i 20 metri,
- la sua capacità non superi i 180 kW e la
sua lunghezza fuoritutto non sia superiore a 20 metri.
Ai pescherecci che non soddisfano più i
criteri di cui al presente paragrafo è ritirato permanentemente
il permesso di pesca speciale.
4. a) In deroga al paragrafo 1:
- i pescherecci, la cui potenza motrice non
è superiore, in qualsiasi momento, a 221 kW e, nel caso di
motore ridotto, non è stata superiore a 300 kW prima della
riduzione, possono pescare nelle zone di cui in tale paragrafo
utilizzando reti a strascico a divergenti o sciabiche danesi,
- i pescherecci che operano in coppia e la
cui potenza motrice combinata non supera, in qualsiasi momento,
i 221 kW e, nel caso di motore ridotto, non è stata superiore a
300 kW prima della riduzione, possono pescare nelle suddette
zone utilizzando reti a strascico a coppia.
b) Tuttavia, i pescherecci con una potenza
motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a
divergenti o sciabiche danesi e i pescherecci in coppia con una
potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare
reti a strascico a coppia purché:
i) - le catture di cicerelli e/o spratti
tenute a bordo ed effettuate nelle suddette zone costituiscano
almeno il 90 % del peso vivo complessivo degli organismi marini
che si trovano a bordo, catturati nelle suddette zone, e
- i quantitativi di passera e/o sogliola
tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 2
% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si
trovano a bordo, catturati nelle suddette zone
oppure
ii) - per le reti a strascico a divergenti
o per le reti a strascico a coppia, la dimensione di maglia
utilizzata sia almento di 100 millimetri, e
- i quantitativi di passera e/o di sogliola
tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 5
% del peso totale degli organismi marini che si trovano a bordo,
catturati nelle suddette zone
oppure
iii) - la dimensione di maglia utilizzata
sia almeno di 80 millimetri e
- l'uso di tale dimensione di maglia sia
limitato ad una zona di 12 miglia dalle coste della Francia, a
nord di 51°00' di latitudine nord e
- i quantitativi di passera e/o sogliola
tenuti a bordo e catturati nelle suddette zone non superino il 5
% del peso vivo complessivo degli organismi marini che si
trovano a bordo, catturati nelle suddette zone.
iv) per le sciabiche danesi, la dimensione
di maglia utilizzata sia almeno di 100 millimetri (2).
5. All'interno delle zone in cui non è
consentito utilizzare sfogliare, reti da traino a divergenti,
reti a strascico a coppia o sciabiche danesi è vietato avere a
bordo tali reti, tranne qualora esse siano riposte in base alle
disposizioni dell'articolo
20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 (3).
6. Le modalità d'applicazione del presente
articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo
48.
(1)
Rubrica sostituita dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
(2)
Paragrafo modificato dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 308 del 08-02-1999 e
dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 2723 del 17-12-1999.
(3)
Paragrafo modificato dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 2723 del 17-12-1999.
Art.29 bis
Restrizioni per la pesca del cicerello (1).
1. Negli anni 2000, 2001 e 2002, è vietato
sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona
geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e
della Scozia e da una linea che unisce le coordinate seguenti:
- la costa orientale dell'Inghilterra a 55°
30' di latitudine nord,
- 55° 30' latitudine nord e 1° 00'
longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 1° 00'
longitudine ovest,
- 58° 00' latitudine nord e 2° 00'
longitudine ovest,
- la costa orientale della Scozia a 2° 00'
di longitudine ovest.
2. Anteriormente al 1° marzo 2001 e di
nuovo anteriormente al 1° marzo 2002, la Commissione presenta
una relazione al Consiglio sugli effetti della disposizione di
cui al paragrafo 1. Sulla base di tali relazioni, la Commissione
può proporre le opportune modifiche alle disposizioni di cui al
paragrafo 1.
(1)
Articolo inserito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1298 del 08-06-2000.
Art.29 ter
Restrizioni per la pesca dello scampo (1)
1. Durante i periodi di seguito riportati
la pesca con:
i) reti a strascico o reti da traino di
tipo analogo operanti a contatto con il fondo marino; e
ii) nasse, è vietata nelle zone geografiche
delimitate da una lossodromia compresa tra i seguenti punti,
misurati secondo la norma WGS84:
a) dal 1° giugno al 31 agosto compreso:
42°23' latitudine nord e 08°57'
longitudine ovest
42°00' latitudine nord e 08°57'
longitudine ovest
42°00' latitudine nord e 09°14'
longitudine ovest
42°04' latitudine nord e 09°14'
longitudine ovest
42°09' latitudine nord e 09°09'
longitudine ovest
42°12' latitudine nord e 09°09'
longitudine ovest
42°23' latitudine nord e 09°15'
longitudine ovest
42°23' latitudine nord e 08°57'
longitudine ovest
b) dal 1° maggio al 31 agosto compreso:
37°45' latitudine nord e 009°00'
longitudine ovest
38°10' latitudine nord e 009°00'
longitudine ovest
38°10' latitudine nord e 009°15'
longitudine ovest
37°45' latitudine nord e 009°20'
longitudine ovest
2. In deroga al divieto di cui al paragrafo
1, la pesca con reti a strascico o reti da traino di tipo
analogo operanti a contatto con il fondo marino nella zona
geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), è
autorizzata a condizione che la cattura accessoria di scampi non
superi il 2 % del peso totale della cattura.
3. In deroga al divieto di cui al paragrafo
1, la pesca con nasse che non catturano gli scampi è autorizzata
nella zona geografica e nel periodo di cui al paragrafo 1,
lettera b).
4. Nelle zone geografiche e al di fuori dei
periodi di cui al paragrafo 1, le catture accessorie di scampi
non possono superare il 5 %.
5. Nelle zone e al di fuori dei periodi di
cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i livelli
dello sforzo di pesca dei pescherecci che utilizzano reti a
strascico o reti da traino di tipo analogo operanti a contatto
con il fondo marino non superino i livelli dello sforzo di pesca
dei pescherecci di quello Stato membro nei periodi equivalenti e
nelle stesse zone nel 2004.
6. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere
all’obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che
le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può
proporre di modificarle. In assenza di accordo sulle misure tra
la Commissione e lo Stato membro interessato, la Commissione può
adottare misure secondo la procedura di cui all’articolo 30,
paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.
(1)
Articolo inserito dall'articolo
15 del Regolamento del Consiglio n. 2166 del 20-12-2005.
TITOLO V
RESTRIZIONI PER ALCUNI TIPI DI PESCA ED ATTIVITÀ ASSOCIATE
Art.30
Restrizioni per l'utilizzazione di attrezzi da traino demersali
1. Ai pescherecci è vietato tenere a bordo
o usare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la cui lunghezza
complessiva delle aste, calcolata come somma della lunghezza di
ciascuna asta, sia superiore a 24 metri o possa essere estesa ad
una lunghezza superiore a 24 metri. La lunghezza dell'asta è
misurata tra le estremità, compresi tutti i relativi attacchi o
supporti.
2. Ai pescherecci è vietato utilizzare
sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa fra 32 e 99
millimetri in una delle seguenti zone geografiche:
a) il Mare del Nord a nord di una linea che
congiunge i seguenti punti:
- un punto situato sulla costa orientale
del Regno unito a 55° latitudine nord,
- verso est sino a 55° latitudine nord e
05° longitudine est,
- verso nord fino a 56° latitudine nord,
- ed infine verso est fino ad un punto
situato sulla costa occidentale della Danimarca a 56° latitudine
nord;
b) la divisione CIEM Vb e la sottozona CIEM
VI a nord di 56° latitudine nord (1).
All'interno delle zone di cui alle lettere
a) e b) è vietato tenere a bordo sfogliare aventi una rete con
dimensioni di maglia comprese tra 32 e 99 millimetri, tranne
qualora siffatta rete sia riposta in base alle disposizioni
dell'articolo
20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
3. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti
a strascico a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche
danesi con dimensioni di maglia comprese fra 80 e 99 millimetri
all'interno della zona geografica di cui al paragrafo 2, lettera
a). All'interno di tale zona è vietato tenere a bordo reti a
strascico a divergenti, reti a strascico a coppia o sciabiche
danesi aventi una dimensione di maglia compresa tra 80 e 99
millimetri, tranne qualora siano riposte in base alle
disposizioni dell'articolo
20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
4. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti
a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a
contatto con il fondo marino, nella zona delimitata dalla linea
che congiunge le seguenti coordinate:
Latitudine 59°54' N longitudine 6°55' W
Latitudine 59°47' N longitudine 6°47' W
Latitudine 59°37' N longitudine 6°47' W
Latitudine 59°37' N longitudine 7°39' W
Latitudine 59°45' N longitudine 7°39' W
Latitudine 59°54' N longitudine 7°25' W (2)
5. Ai pescherecci è vietato utilizzare reti
da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli a profondità
superori ai 200 metri e reti a strascico o reti da traino di
tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, nelle
zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:
a) zona denominata “Madera e Canarie”:
latitudine 27° 00' N longitudine 19° 00'
O
latitudine 26° 00' N longitudine 15° 00'
O
latitudine 29° 00' N longitudine 13° 00'
O
latitudine 36° 00' N longitudine 13° 00'
O
latitudine 36° 00' N longitudine 19° 00'
O;
b) zona denominata “Azzorre”:
latitudine 36° 00' N longitudine 23° 00'
O
latitudine 39° 00' N longitudine 23° 00'
O
latitudine 42° 00' N longitudine 26° 00'
O
latitudine 42° 00' N longitudine 31° 00'
O
latitudine 39° 00' N longitudine 34° 00' O
latitudine 36° 00' N longitudine 34° 00'
O (3).
(1)
Lettera sostituita dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 308 del 08-02-1999.
(2)
Paragrafo aggiunto dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 602 del 22-03-2004.
(1)
Paragrafo aggiunto dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1568 del 20-09-2005.
Art.31
Metodi di pesca non convenzionali
1. È vietato catturare organismi marini con
metodi che prevedano l'impiego di esplosivi, veleni o narcotici
oppure corrente elettrica.
2. È vietato vendere, esporre o mettere in
vendita organismi marini catturati con metodi che prevedano
l'impiego di qualsiasi tipo di proiettile.
Art.32
Restrizioni all'impiego di apparecchiature di classificazione
automatica
1. È vietato tenere a bordo dei pescherecci
o utilizzare apparecchiature in grado di effettuare la
classificazione automatica per taglia o sesso di aringhe,
sgombri e suri.
2. Tuttavia, è permesso tenere a bordo e
utilizzare siffatte apparecchiature, purché:
a) il peschereccio non tenga a bordo o
utilizzi simultaneamente attrezzi trainati con maglie di
dimensione inferiore a 70 mm oppure uno o più ciancioli o
analoghi attrezzi da pesca
oppure
b) i) la totalità delle catture che può
essere legittimamente tenuta a bordo sia conservata in stato
congelato, i pesci classificati siano immediatamente congelati
dopo la classificazione e i pesci non classificati siano
rigettati, eccettuato quanto stabilito all'articolo 19,
e
ii) le attrezzature siano installate e
collocate sul peschereccio in modo tale da garantire che i pesci
siano immediatamente congelati e in modo da non consentire
rigetti in mare.
3. I pescherecci autorizzati a pescare nel
Mar Baltico, nei Belt o nell'Øresund possono tenere a bordo
apparecchiature di classificazione automatica anche nel
Kattegat, purché un permesso di pesca speciale sia stato
rilasciato a tal fine.
Il permesso di pesca speciale definisce
specie, zone, periodi e qualsiasi altro requisito applicabile
per l'impiego e la presenza a bordo delle apparecchiature di
classificazione.
Art.33
Restrizioni per l'uso dei ciancioli
1. Omissis (1).
(1)
Articolo soppresso dall'articolo
20 del Regolamento del Consiglio n. 973 del 14-05-2001.
Art.34
Restrizioni per le attività di pesca nella zona delle 12 miglia
al largo del Regno Unito e dell'Irlanda
1. Ai pescherecci è vietato utilizzare
sfogliare nelle zone all'interno delle 12 miglia dalle coste del
Regno Unito e dell'Irlanda, misurate dalle linee di base che
servono a delimitare le acque territoriali.
2. Sono tuttavia autorizzati a pescare
nelle zone di cui al paragrafo 1 con le sfogliare i pescherecci
di una delle seguenti categorie:
a) pescherecci entrati in servizio
anteriormente al 1° gennaio 1987 e con una potenza motrice non
superiore a 221 kW e, in caso di motore ridotto, non superiore a
300 kW prima della riduzione;
b) pescherecci entrati in servizio dopo il
31 dicembre 1986, con un motore non ridotto e una potenza
motrice non superiore a 221 kW, e aventi una lunghezza fuori
tutto non superiore a 24 metri;
c) pescherecci ai quali sia stato
sostituito, dopo il 31 dicembre 1986, il motore con un motore di
potenza non ridotta non superiore a 221 kW.
3. Nonostante il paragrafo 2, è vietato
utilizzare sfogliare la cui lunghezza dell'asta o la lunghezza
complessiva delle aste sia superiore a 9 metri o possa essere
portata ad una lunghezza superiore a 9 metri, tranne qualora si
operi con attrezzi aventi una dimensione di maglia compresa tra
16 e 31 millimetri. La lunghezza di un'asta è misurata tra le
estremità, compresi tutti i relativi articoli o supporti.
4. Ai pescherecci che non soddisfano i
requisiti stabiliti ai paragrafi 2 e 3 non è consentito
praticare le attività di pesca menzionate negli stessi
paragrafi.
5. Ai pescherecci non autorizzati ad usare
sfogliare è vietato tenere a bordo tali reti nelle zone di cui
al presente articolo, tranne qualora siano riposte in base alle
disposizioni dell'articolo
20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.
6. Le modalità d'applicazione del presente
articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo
48.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LO SKAGERRAK E IL KATTEGAT
Art.35
Nonostante l'articolo 19, paragrafo 1, gli
organismi marini sotto taglia catturati nello Skagerrak o nel
Kattegat possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati,
trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita
entro il limite del 10 %, in peso vivo, delle catture totali che
si trovano a bordo.
Art.36
I salmoni e le trote di mare non possono
essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati,
immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma debbono
essere immediatamente rigettati in mare quando sono catturati in
zone dello Skagerrak e del Kattegat situate al di fuori del
limite delle quattro miglia, misurato dalle linee di base dello
Stato membro.
Art.37
1. Dal 1° luglio al 15 settembre è vietato
utilizzare reti da traino con maglie di dimensioni inferiori a
32 millimetri nelle acque situate entro tre miglia dalle linee
di base nello Skagerrak e nel Kattegat.
2. Nelle suddette acque e durante il
periodo di cui al paragrafo 1 può essere tuttavia praticata la
pesca con reti da traino:
- di gamberelli boreali (Pandalus
borealis), con reti aventi una dimensione minima di maglia di 30
mm;
- di blenni vivipari (Zoarces viviparus),
ghiozzi (Gobiidae) o scorfani (Cottus spp) da utilizzare come
esche, con reti di qualsiasi dimensione di maglia.
Art.38
È vietato tenere a bordo aringhe, sgombri o
spratti catturati utilizzando reti da traino o ciancioli tra la
mezzanotte del sabato e la mezzanotte della domenica nello
Skagerrak e dalla mezzanotte del venerdì alla mezzanotte della
domenica nel Kattegat.
Art.39
Nel Kattegat è vietato l'uso delle
sfogliare.
Art.40
Durante i periodi e nelle zone di cui agli
articoli 37, 38 e 39 del presente regolamento, e nei casi in cui
le reti da traino e le sfogliare non possono essere utilizzate,
è proibito tenere a bordo tali reti tranne qualora esse siano
riposte in base alle disposizioni dell'articolo
20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
Art.41
1. Omissis (1).
(1)
Articolo soppresso dall'articolo
20 del Regolamento del Consiglio n. 973 del 14-05-2001.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TECNICHE
Art.42
Operazioni di trasformazione
1. È vietato effettuare a bordo di un
peschereccio qualsiasi trasformazione fisica o chimica di pesci
per produrre farina di pesce, olio o prodotti simili, o
effettuare trasbordi di pesce a tal fine. Il divieto non si
applica alla trasformazione o al trasbordo degli scarti.
2. Il paragrafo 1 non si applica, tuttavia,
alla produzione di surimi e polpa di pesce a bordo di un
peschereccio.
Art.43
Ricerca scientifica
1. Il presente regolamento non si applica
alle operazioni di pesca svolte esclusivamente per motivi di
ricerca scientifica, che siano condotte con il permesso e sotto
l'egida dello Stato membro o degli Stati membri interessati e di
cui la Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri nelle
cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati.
2. Gli organismi marini catturati per le
finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti,
immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:
- rispondano ai requisiti di cui
all'allegato XII del presente regolamento e ai requisiti di
commercializzazione adottati in forza dell'articolo 2 del
regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre
1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura,
- siano venduti direttamente per scopi
diversi dal consumo umano.
Art.44
Ripopolamento artificiale e trapianto
1. Il presente regolamento non si applica
alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente a fini di
ripopolamento artificiale o di trapianto di organismi marini,
che siano condotte con il permesso e sotto l'egida dello Stato
membro o degli Stati membri interessati. Qualora il
ripopolamento artificiale o il trapianto siano effettuati nelle
acque di un altro Stato membro o di altri Stati membri, la
Commissione e tutti gli Stati membri interessati devono essere
informati anticipatamente.
2. Gli organismi marini catturati per le
finalità specificate al paragrafo 1 del presente articolo e
successivamente rigettati vivi in mare possono essere venduti,
immagazzinati, esposti o messi in vendita, a condizione che
siano soddisfatte le norme di commercializzazione adottate in
conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art.45
1. Se si rende necessaria un'azione
immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi
marini, la Commissione può, a complemento o in deroga al
presente regolamento, prendere tutte le misure necessarie
secondo la procedura di cui all'articolo 48.
2. Qualora incomba una grave minaccia sulla
conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e
quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente
riparabile, lo Stato costiero può adottare, per quanto riguarda
le acque soggette alla propria giurisdizione, le misure
conservative non discriminatorie appropriate.
3. Le misure di cui al paragrafo 2,
corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla
Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.
Entro dieci giorni lavorativi dalla data di
ricezione della comunicazione la Commissione conferma le
suddette misure o ne chiede l'annullamento o la modifica. La
decisione della Commissione viene immediatamente comunicata agli
Stati membri.
Gli Stati membri possono deferire al
Consiglio la decisione delle Commissione entro dieci giorni
lavorativi dalla ricezione della suddetta comunicazione.
Il Consiglio può adottare, a maggioranza
qualificata, una decisione diversa entro un mese.
Art.46
1. Gli Stati membri possono istituire
misure per la conservazione e la gestione degli stock per quanto
riguarda:
a) stock strettamente locali, che
interessano soltanto lo Stato membro interessato;
b) condizioni o modalità volte a limitare
le catture mediante misure tecniche:
i) che completano quelle definite nella
normativa comunitaria sulla pesca, o
ii) che vanno al di là degli obblighi
minimi definiti nella normativa suddetta;
a condizione che tali misure si applichino
unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro
interessato e registrati nella Comunità o, in caso di attività
di pesca non effettuate da un peschereccio, alle persone
stabilite nello Stato membro interessato (1).
2. Ogni progetto volto ad istituire o a
modificare misure tecniche nazionali deve essere comunicato
tempestivamente alla Commissione affinché possa presentare le
proprie osservazioni.
Se la Commissione ne fa richiesta entro un
mese da tale comunicazione, lo Stato membro interessato sospende
l'entrata in vigore delle misure contemplate per un periodo di
tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, per
consentire alla Commissione di pronunciarsi entro tale termine
sulla conformità delle misure suddette alle disposizioni del
paragrafo 1.
Qualora la Commissione constati, mediante
decisione comunicata a tutti gli Stati membri, che una misura
contemplata non è conforme alle disposizioni del paragrafo 1, lo
Stato membro interessato può metterla in vigore soltanto dopo
avervi apportato le modifiche necessarie.
Lo Stato membro interessato comunica senza
indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure
adottate, dopo avervi apportato le modifiche necessarie.
3. Gli Stati membri forniscono alla
Commissione, dietro sua richiesta, tutte le informazioni
necessarie per valutare la conformità delle misure tecniche
nazionali alle disposizioni del paragrafo 1.
4. Su iniziativa della Commissione o su
richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura
tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può
costituire oggetto di una decisione adottata secondo la
procedura di cui all'articolo 48. In quest'ultimo caso si
applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.
5. Le misure concernenti la pesca a piedi
sono comunicate dallo Stato membro interessato alla Commissione
a semplice titolo informativo.
(1)
Paragrafo sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1298 del 08-06-2000.
Art.47
1. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, il Consiglio decide, sulla base
di una proposta della Commissione, in merito alla fissazione di
norme per l'impiego di combinazioni di dimensioni di maglie, da
applicare dalla data di applicazione del presente regolamento.
Entro tre anni dalla data di applicazione
del presente regolamento il Consiglio decide, sulla base di una
proposta della Commissione, in merito alla revisione o modifica
delle condizioni di cui agli allegati da I a XI, da applicarsi
entro l'anno successivo a tale decisione.
2. Durante gli anni 1998, 1999 e 2000 gli
Stati membri, quando chiedono alla Commissione di finanziare
progetti sperimentali, danno la priorità ai progetti
sperimentali che riguardano l'utilità dei pannelli a maglia
quadrata o di altri dispositivi per aumentare la selettività
degli attrezzi da traino. In sede di valutazione dei progetti
sperimentali ai fini del finanziamento, la Commissione dà la
priorità a tali progetti.
La Commissione presenta al Consiglio una
relazione e contemporaneamente proposte appropriate sul
finanziamento di detti progetti sperimentali entro quattro anni
dalla data di adozione del presente regolamento.
Il Consiglio decide in merito a tali
proposte entro un anno dalla data di presentazione.
Art.48
Le modalità d'applicazione del presente
regolamento sono adottate secondo la procedura di cui
all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Queste
modalità possono riguardare, tra l'altro:
- norme tecniche per la determinazione
dello spessore del filo,
- norme tecniche per la determinazione
della dimensione di maglia,
- norme per il campionamento,
- elenchi e descrizioni tecniche dei
dispositivi che possono essere fissati alle reti,
- norme tecniche per la misurazione della
potenza motrice,
- norme tecniche relative a pezze a maglia
quadrate,
- norme tecniche relative a pezze di rete,
- modifiche delle norme per l'impiego di
combinazioni di dimensioni di maglie.
Art.49
Con effetto dal 1° gennaio 2000 sono
abrogati i seguenti articoli o allegati del regolamento (CE) n.
894/97:
- articoli da 1 a 10,
- articoli da 12 a 17,
- gli allegati da I a VII.
I riferimenti al suddetto regolamento si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la
tabella di concordanza che figura nell'allegato XV.
Le denominazioni scientifiche degli
organismi marini esplicitamente menzionati nel presente
regolamento figurano nell'allegato XIV.
Art.50
Il presente regolamento entra in vigore il
settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile con effetto dal 1°
gennaio 2000, ad eccezione degli articoli 32, paragrafo 3 e 47
che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore
del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
All.1
ALLEGATO I
ATTREZZI DA TRAINO: Regioni 1 e 2 esclusi
Skagerrak e Kattegat
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie
bersaglio e percentuali minime di catture applicabili
all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
(1) Nel mare del Nord dal 1° marzo al 31
ottobre e per tutto l'anno nelle altre parti delle regioni 1 e
2, tranne nello Skagerrak e nel Kattegat (1).
(2) Nel Mare del Nord dal 1° novembre
all'ultimo giorno di febbraio.
(3) Le catture tenute a bordo devono
consistere:
- per almeno il 90 %, in un qualsiasi
miscuglio di due o più specie bersaglio, o
- per almeno il 60 %, in una delle specie
bersaglio e non più del 5 % di un qualsiasi miscuglio di
merluzzo bianco. eglefino e merluzzo carbonaro e non più del 15
% di un qualsiasi miscuglio delle specie contrassegnate dal
simbolo
.
(4) Le catture tenute a bordo devono
consistere:
- per almeno il 90 %, in un qualsiasi
miscuglio di due o più specie bersaglio, o
- per almeno il 60 %, in una delle specie
bersaglio e non più del 5 % di un qualsiasi miscuglio di
merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro e non più del 15
% di un qualsiasi miscuglio delle specie contrassegnate dal
simbolo «y¨».
(5) Le disposizioni riguardanti le
limitazioni per le catture delle aringhe che possono essere
tenute a bordo quando sono effettuate mediante reti con
dimensione delle maglie di 16-31 mm figurano nella normativa
comunitaria che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock
ittici, il totale ammissibile di catture e talune condizioni cui
sono soggette tali catture.
(6) Nel corso del primo anno dalla data di
applicazione del presente regolamento una percentuale minima di
specie bersaglio del 50 % è pertinente per quanto riguarda le
catture effettuate nella regione 2 ad eccezione del Mare del
Nord, della divisione CIEM Vb e della sottozona VI a nord di 56°
latitudine nord (1).
(1)
Nota sostituita dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 308 del 08-02-1999
All.2
ALLEGATO II
ATTREZZI DA TRAINO: Regione 3, esclusa la
divisione CIEM IXa) ad est di 7° 239480 longitudine ovest
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie
bersaglio e percentuali minime di catture applicabili
all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
All.3
ALLEGATO III
ATTREZZI DA TRAINO: Divisione CIEM IXa a
est di 7°239480 longitudine ovest
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie
bersaglio e percentuali minime di catture applicabili
all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie
All.4
ALLEGATO IV
ATTREZZI DA TRAINO -Skagerrak e Kattegat
Forcelle di dimensioni delle maglie, specie
bersaglio e percentuali minime di catture applicabili
all'impiego delle varie forcelle di dimensioni delle maglie (1)
(1)
Allegato sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 308 del 08-02-1999
All.5
ALLEGATO V
ATTREZZI DA TRAINO: Regioni 4, 5 e 6
All.6
ALLEGATO VI
ATTREZZI FISSI: Regioni 1 e 2 (1)
(1)
Allegato sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 2723 del 17-12-1999 e
successivamente dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
All.7
ALLEGATO VII
ATTREZZI FISSI: Regione 3
All.8
ALLEGATO VIII
Combinazioni di forcelle di dimensioni
delle maglie consentite per le regioni 1 e 2, esclusi Skagerrak
e Kattegat
All.9
ALLEGATO IX
Combinazioni di forcelle di dimensioni
delle maglie consentite per la regione 3, fatta eccezione per la
divisione CIEM IXa ad est di 7° 239 480 longitudine ovest (1)
(1)
Allegato modificato dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 308 del 08-02-1999
All.10
ALLEGATO X
A. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE
COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLE REGIONI 1 E 2,
SKAGERRAK E KATTEGAT ESCLUSI
1. Combinazione di dimensioni delle maglie:
16-31 mm + > = 100 mm.
Le catture tenute a bordo consistono per
almeno il 20 % di un miscuglio di gamberetti (Pandalus montagui,
Crangon spp. e Palaemon spp.).
2. Combinazione di dimensioni delle maglie:
32-54 mm + > = 100 mm
Le catture a bordo o sbarcate consistono
per almeno il 20 % di un miscuglio di gamberetti (Crangon spp.,
Pandalus spp., Palaemon spp., Parapenaeus longirostris);
oppure
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 50 % di un miscuglio degli organismi
marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le
dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 54 mm, ad eccezione
dei gamberetti (Crangon spp., Pandalus spp., Palaemon spp.,
Parapenaeus longirostris) e non più del 15 % di un miscuglio
delle specie contrassegnate nell'allegato I dal simbolo "y".
3. Combinazione di dimensioni delle maglie:
70-79 mm + > = 100 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 10 % di un miscuglio degli organismi
marini indicati nell'allegato I come specie bersaglio per le
dimensioni delle maglie comprese tra 70 e 79 mm.
4. Combinazione di dimensioni delle maglie:
80-99 mm + > = 100 mm.
Le catture tenute a bordo consistono per
almeno il 45 % di un miscuglio degli organismi marini indicati
nell'allegato I come specie bersaglio per le dimensioni delle
maglie comprese tra 80 e 99 mm.
B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE
COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLO SKAGERRAK E NEL
KATTEGAT ESCLUSI
Combinazione di dimensioni delle maglie < =
89 mm + > = 90 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 10 % di un miscuglio degli organismi
marini indicati nell'allegato IV come specie bersaglio per le
dimensioni delle maglie comprese tra 70 e 89 mm (1).
(1)
Allegato sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1459 del 24-06-1999 e
successivamente modificato dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
All.11
ALLEGATO XI
A. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE
COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE REGIONE 3, ESCLUSA LA
DECISIONE CIEM IXA AD EST DI 7° 23' 48" DI LONGITUDINE OVEST
1. Combinazione di dimensioni delle maglie:
16-31 mm + > = 70 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 40 % di un miscuglio di gamberetti
(Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.) e di granchi
d'arena;
oppure
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 70 % di un miscuglio degli organismi
marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le
dimensioni delle maglie comprese tra 16 e 31 mm, ad eccezione
dei gamberetti (Pandalus montagui, Crangon spp. e Palaemon spp.)
e dei granchi d'arena.
2. Combinazione di dimensioni delle maglie:
32-54 mm + > = 70 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 70 % di un miscuglio degli organismi
marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le
dimensioni delle maglie comprese tra 32 e 54 mm, ad eccezione
dei gamberetti (Pandalus spp., Crangon spp. e Palaemon spp.).
3. Combinazione di dimensioni delle maglie:
55-59 mm + > = 70 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 20 % di un miscuglio di gamberetti e
gamberi (Pandalus spp., Crangon spp., Palaemon spp., Aristeus
antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris);
oppure
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 60 % di un miscuglio degli organismi
marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le
dimensioni delle maglie comprese tra 55 e 59 mm, ad eccezione
dei gamberetti e dei gamberi (Pandalus spp., Crangon spp.,
Palaemon spp., Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea,
Parapenaeus longirostris).
4. Combinazione di dimensioni delle maglie:
60-69 mm + > = 70 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 60 % di un miscuglio degli organismi
marini indicati nell'allegato II come specie bersaglio per le
dimensioni delle maglie comprese tra 60 e 69 mm.
B. CONDIZIONI PER L'IMPIEGO DI TALUNE
COMBINAZIONI DI DIMENSIONI DELLE MAGLIE NELLA DIVISIONE CIEM IXA
AD EST DI 7° 23' 48" DI LONGITUDINE OVEST
Combinazione di dimensioni delle maglie:
40-54 mm + > = 55 mm
Le catture tenute a bordo o sbarcate
consistono per almeno il 50 % di un miscuglio degli organismi
marini indicati nell'allegato III come specie bersaglio per le
dimensioni delle maglie comprese tra 40 e 54 mm (1).
(1)
Allegato sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1459 del 24-06-1999.
All.12
ALLEGATO XII
TAGLIE MINIME (1)
[1] Lunghezza totale (lunghezza del
carapace).
[2] 30 cm esclusivamente per la
trasformazione industriale.
[3] Con effetto dal 1° gennaio 2002 si
applica una lunghezza del carapace di 87 mm.
[4] È vietato sbarcare più del 15 %,
calcolato in unità, di pesce spada di peso inferiore a 25 kg o
di lunghezza inferiore a 125 cm.
[5] Tuttavia, il disposto dell'articolo 19,
paragrafo 1, non si applica al pesce di peso compreso tra 3,2 e
6,4 kg catturato accidentalmente, fino ad una percentuale del 15
% calcolata in unità (3).
[6] Non si applica alcuna taglia minima al
suro (Trachurus picturatus) catturato nelle acque contigue alle
isole Azzorre e poste sotto la sovranità o la giurisdizione del
Portogallo (4).
(1)
Tabella modificata dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 308 del 08-02-1999 e
successivamente dall'articolo
2 del Regolamento del Consiglio n. 812 del 17-04-2000, dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 1298 del 08-06-2000 ed
infine dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
(2)
Voce soppressa dall'articolo
20 del Regolamento del Consiglio n. 973 del 14-05-2001.
(3)
Nota sostituita dall'articolo
2 del Regolamento del Consiglio n. 812 del 17-04-2000.
(4)
Nota aggiunta dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
All.13
ALLEGATO XIII
MISURAZIONE DELLA TAGLIA DI UN ORGANISMO
MARINO
1. La taglia di un pesce è misurata, come
indicato nell'illustrazione 1, dall'estremità anteriore della
testa sino all'estremità della pinna caudale.
2. La taglia dello scampo è misurata, come
indicato nell'illustrazione 2:
- in lunghezza del carapace, parallelamente
alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una
delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o
- in lunghezza totale, dalla punta del
rostro fino all'estremità del telson, escludendo le setae, e/o
- nel caso di code di scampi staccate:
iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda sino
all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La
coda è misurata in piano, senza distenderla e dal lato dorsale.
3. La taglia dell'astice delle regioni da 1
a 5, eccettuati Skagerrak/Kattegat, è misurata, come indicato
nell'illustrazione 3, come lunghezza del carapace,
parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte
posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del
carapace (1).
4. La taglia dell'astice dello Skagerrak o
del Kattegat è misurata come indicato nell'illustrazione 3:
- in lunghezza del carapace, parallelamente
alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una
delle orbite fino al margine posteriore del carapace, e/o
- in lunghezza totale, dalla punta del
rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le
setae.
5.a) La taglia della grancevola è misurata,
come indicato nell'illustrazione 4A, come lunghezza del
carapace, lungo la linea mediana, dalla punta anteriore tra i
rostri fino alla punta posteriore del carapace stesso.
b) La taglia del granchio di mare è
misurata, come indicato nell'illustrazione 4B, come larghezza
massima del carapace misurata perpendicolarmente alla linea
mediana anteroposteriore del carapace (2).
6. La taglia di un mollusco bivalve è
misurata, come indicato nell'illustrazione 5, sulla parte più
lunga della conchiglia.
7. La taglia di un buccino è misurata, come
indicato nell'illustrazione 6, come lunghezza della conchiglia.
8. La taglia dell'aragosta è misurata, come
indicato nella figura 7, quale lunghezza massima del carapace
dalla punta del rostro fino al punto mediano del margine
posteriore del carapace (3).
Figura 1
Figura 2
a) Lunghezza del carapace
b) Lunghezza totale
Figura 3
a) Lunghezza del carapace
b) Lunghezza totale
Figura 4 A (4)
Figura 4 B
Figura 5
Figura 6
Figura 7 (5)
(1)
Punto modificato dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
(2)
Punto sostituito dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 308 del 08-02-1999.
(3)
Punto aggiunto dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
(4)
Figura sostituita dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 308 del 08-02-1999.
(5)
Figura aggiunta dall'articolo
1 del Regolamento del Consiglio n. 724 del 04-04-2001.
All.14
ALLEGATO XIV
DENOMINAZIONI VOLGARI E SCIENTIFICHE DI
TALUNI ORGANISMI MARINI
All.15
ALLEGATO XV
TABELLA DI CONCORDANZA
|