IL MARE D'AMARE |
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 539Libro sesto Disposizioni transitorie e complementari Titolo VI Esercizio della navigazione
Art. 539 - Dichiarazione di armatore
Chi anteriormente alla data dell' entrata in vigore del presente regolamento è stato dichiarato armatore, a termini dell' articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all' articolo 265 del codice della navigazione. |
Antonio Raffone
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