IL MARE D'AMARE

 

     

              


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 391 - 400

Libro primo

Dell' ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo VIII

Degli oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

Art. 391 - Inventario e custodia degli oggetti

 

1. In caso di morte in navigazione di persona imbarcata, il comandante deve procedere, in presenza di due testimoni, alla formazione dell' inventario degli oggetti appartenenti alla persona deceduta.

 

2. L' inventario è fatto constare da processo verbale sottoscritto dal comandante e dai testimoni.

 

3. Se la persona deceduta apparteneva all' equipaggio della nave, il comandante deve compilare il conto delle retribuzioni spettanti al defunto fino al giorno della sua morte.

 

4. Di tutte le operazioni è fatta menzione nel giornale generale e di contablità.

 

5. Compiuto l' inventario, gli oggetti indicati nel primo comma sono conservati dal comandante.

Art. 392 - Distruzione degli oggetti

 

1. Quando la morte è avvenuta per malattia trasmissibile o contagiosa, il comandante provvede alla immediata distruzione degli effetti d' uso del defunto, che siano ritenuti pericolosi, e compila apposito processo verbale da annotarsi sul giornale generale e di contabilità.

 

2. Nel processo verbale devono essere elencati gli oggetti distrutti con l' indicazione del motivo della distruzione.

Art. 393 - Documenti da consegnare all' autorità marittima o consolare

 

1. Nel primo porto d' approdo il comandante deve consegnare all' autorità marittima mercantile o a quella consolare:

a) i procesi verbali di cui agli articoli precedenti;

b) gli oggetti e i valori appartenenti alla persona deceduta;

c) il conto delle retribuzioni e le eventuali rimanenze;

d) il libretto di navigazione e gli altri documenti;

e) un estratto del giornale generale e di contabilità.

 

2. L' autorità marittima mercantile o quella consolare, all' atto della consegna, procede alla verifica degli oggetti, dei documenti e dei valori e ne rilascia ricevuta al comandante della nave.

Art. 394 - Navi non munite di giornale nautico

 

Quando il decesso avviene a bordo di navi non munite del giornale nautico l' adempimento delle formalità prescritte dagli articoli precedenti deve risultare da processo verbale compilato dall' autorità marittima mercantile o da quella consolare.

Art. 395 - Indagini dell' autorità marittima o consolare

 

Qualora sorgano dubbi di occultazione di oggetti appartenenti alla persona deceduta, l' autorità marittima mercantile o quella consolare compila processo verbale delle indagini compiute e delle prove raccolte e, in ogni caso, provvede a ricercare e a custodire gli oggetti non compresi nell' inventario.

Art. 396 - Oggetti appartenenti a cittadini italiani

 

In caso di morte in navigazione di un cittadino italiano, se il luogo di primo approdo della nave sia all' estero, l' autorità consolare, qualora non abbia la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell' inventario e nel caso che la nave sia diretta a un porto nazionale dà incarico al comandante della nave di consegnare gli oggetti, i documenti e i valori all' autorità marittima mercantile del porto nazionale di primo approdo; se la nave non è diretta a un porto nazionale, provvede a inoltrare gli oggetti, i documenti e i valori all' ufficio di porto di iscrizione del defunto se trattasi di marittimo, e all' ufficio di porto nella cui circoscrizione è compreso il luogo di ultimo domicilio del defunto se trattasi di passeggero.

Art. 397 - Oggetti appartenenti a stranieri

 

Qualora la persona deceduta a bordo sia uno straniero, l' autorità marittima mercantile o quella consolare, salvo che non sia diversamente disposto da convenzioni internazionali, dopo aver ritirato gli oggetti, i documenti e i valori, ne informa il ministero del trasporti e della navigazione e quello degli affari esteri nonché l' autorità consolare dello Stato cui il defunto apparteneva. Se non ha la possibilità di provvedere alla custodia degli oggetti, dopo aver proceduto alla verifica e agli accertamenti di cui agli articoli precedenti, ritira una copia dell' inventario e inoltra gli oggetti, i documenti e i valori all' ufficio del porto di iscrizione della nave.

 

Art. 398 - Avviso all' autorità comunale

 

1. L' autorità marittima mercantile o quella consolare, che ha ricevuto in consegna gli oggetti, ne dà avviso all' autorità comunale del luogo dell' ultimo domicilio del defunto o, qualora il domicilio sia sconosciuto, all' autorità comunale del luogo di armamento della nave.

 

2. Tale avviso è pubblicato mediante affissione nell' albo del comune.

Art. 399 - Vendita degli oggetti

 

1. Nel caso previsto dal secondo comma dell' articolo 195 del codice, qualora il valore degli oggetti superi le lire ventimila, l' autorità che ne ha la custodia procede alla vendita a pubblici incanti o a licitazione privata.

 

2. Se gli oggetti sono deteriorabili o non superano il valore di lire ventimila, la vendita avviene a trattativa privata.

 

3. L' autorità che procede alla vendita, prima di consegnare gli oggetti venduti, informa l' autorità doganale.

 

4. I proventi della vendita, per il periodo indicato nel terzo comma dell' articolo 195 del codice, sono depositati a cura dell' autorità che ha proceduto alla vendita presso un istituto di credito determinato dal ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 400 - Scomparizione in mare e assenza

 

Le norme del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di scomparizione in mare o di assenza da bordo per qualsiasi motivo.


 Antonio Raffone