IL MARE D'AMARE

 

     

              


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 422 - 436

 

Libro secondo

Della proprietà della nave e dell' esercizio della navigazione

Titolo III

Dell' esercizio della navigazione

Capo I

Dell' armatore e del raccomandatario

Art. 422 - Rappresentante dell' armatore

 

1. La designazione di rappresentante, a norma dell' articolo 267 del codice, è fatta a mezzo di dichiarazione dell' armatore con sottoscrizione autenticata.

 

2. Nelle stesse forme la designazione di rappresentante è fatta quando l' armatore, successivamente alla dichiarazione di cui all' articolo 265 del codice, trasferisce il domicilio fuori del luogo dove è l' ufficio di iscrizione della nave.

 

3. Quando l' esercizio della nave è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, la designazione di rappresentante, nel caso che la sede della società venga stabilita fuori del luogo dove è l' ufficio di iscrizione della nave, è fatta mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata di tutti i comproprietari consenzienti, ovvero del gerente, se la designazione del rappresentante è compresa nei poteri conferiti a quest' ultimo.

 

4. Nelle stesse forme la designazione deve essere fatta quando la sede della società, successivamente alla costituzione, è trasferita fuori del luogo dove è l' ufficio di iscrizione della nave.

 

5. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma non sono necessarie quando la designazione del rappresentante è fatta nella dichiarazione di armatore ovvero nell' atto costitutivo della società di armamento.

 

6. Se l' armatore ovvero i comproprietari consenzienti o il gerente della società di armamento non provvedono, nei casi indicati nell' articolo 267 del codice e dal presente articolo, a designare un rappresentante residente nel luogo in cui è l' ufficio di iscrizione della nave, l' ufficio invita a provvedere alla designazione in un termine fissato. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, l' ufficio promuove, nei modi previsti dall' articolo 320, il trasferimento dell' iscrizione della nave nel registro dell' ufficio nella cui circoscrizione è compreso il luogo del domicilio dell' armatore ovvero della sede della società di armamento.

Art. 423 - Dichiarazione verbale di armatore

 

1. Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice, la dichiarazione di armatore quando è fatta verbalmente deve constare da processo verbale assunto dall' autorità competente, con le indicazioni di cui all' articolo 270 del codice.

 

2. Della dichiarazione viene rilasciata copia agli interessati per l' adempimento delle formalità di trascrizione previste dall' articolo 271 del codice.

Art. 424 - Registro delle raccomandazioni di navi

 

1. Il registro delle procure relative ai rapporti di raccomandazione di navi, di cui all' articolo 289 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione d' intesa con il ministro di grazia e giustizia, ed è tenuto dall' ufficio circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario.

 

2. A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici dipendenti le procure conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni o revoche, presentate a norma dell' articolo 289 del codice.

 

3. Il registro deve essere corredato da due indici alfabetici, uno contenente i nomi dei raccomandatari e l' altro i nomi delle navi raccomandate.

Art. 425 - Incaricati presso gli uffici di porto

 

1. Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto.

 

2. Dell' autorizzazione è presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

 

Capo II

Dell' armamento e del disarmo delle navi

Art. 426 - Poteri del comandante di porto

 

1. Nella formazione dell' equipaggio della nave, spetta esclusivamente al comandante del porto:

1) accertare che l' equipaggio comprenda il numero di marittimi di stato maggiore e di bassa forza, ritenuto indispensabile alla sicurezza della navigazione;

2) vigilare che sia garantita l' osservanza delle leggi sul lavoro applicabili ai marittimi e delle norme sulle condizioni per l' igiene e l' abitabilità dei locali destinati all' equipaggio;

3) vigilare sull' osservanza delle tabelle di armamento stabilite, secondo i casi, dal ministero dei trasporti e della navigazione o nei contratti collettivi d' arruolamento.

 

2. Ove non siano stabilite tabelle d' armamento, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate, deve controllare che la tabella proposta dall' armatore risponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione e all' impiego della nave.

 

3. Il comandante del porto ha facoltà di negare le spedizioni alla nave il cui equipaggio non sia composto in conformità alle norme di cui ai precedenti commi.

Art. 427 - Formazione dell' equipaggio

 

Per la formazione o il completamento dell' equipaggio di una nave nei porti dello Stato l' autorità che provvede all' arruolamento deve accertare che i marittimi chiamati a far parte dell' equipaggio siano in possesso del libretto di navigazione in corso di validità e dei titoli professionali marittimi o delle qualifiche relative alle mansioni che ciascuno deve esplicare a bordo, prescritti dal codice, dal presente regolamento, dalle norme sul collocamento della gente di mare e da altre leggi e regolamenti speciali.

Art. 428 - Annotazione dei movimenti di sbarco

 

Qualora sul libretto di navigazione non sia regolarmente annotato l' ultimo sbarco, l' autorità marittima mercantile, possibilimente prima di procedere all' arruolamento del marittimo, deve accertarne la posizione matricolare e curare la regolarizzazione del libretto.

Art. 429 - Arruolamento di stranieri

 

1. Nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice, gli stranieri assunti a far parte dell' equipaggio di navi nazionali devono essere provvisti di documenti che li abilitino alla navigazione e all' espletamento delle mansioni che dovrebbero assumere, secondo le leggi dello Stato al quale appartengono.

 

2. L' autorità marittima mercantile o quella consolare che procede all' imbarco può esigere che la validità dei documenti suddetti sia attestata dalla competente autorità dello Stato cui il marittimo appartiene.

Art. 430 - Custodia di libretti di navigazione

 

I libretti di navigazione dei marittimi arruolati sono consegnati dall' autorità marittima mercantile al comandante della nave e da questi custoditi. All' atto dello sbarco sono riconsegnati all' autorità marittima mercantile che li restituisce agli interessati, dopo avervi effettuate le prescritte annotazioni.

Art. 431 - Navigazione oltre gli stretti

 

Sulle navi che imprendono la navigazione oltre gli stretti, il comandante e il primo ufficiale di coperta devono essere in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso e il direttore di macchina e il primo ufficiale di macchina di quello di capitano di macchina, ferme le disposizioni di cui agli articoli 248, 249, 250, 253, 254, 265, 266, 267, 270, 271 e 272.

Art. 432 - Imbarco di allievo ufficiale

 

Quando nella composizione dell' equipaggio è previsto l' imbarco di un allievo ufficiale di coperta o di macchina, il marittimo arruolato in tale qualità deve essere in possesso di uno dei titoli professionali di cui agli articoli 251 e 268.

Art. 433 - Medici, marconisti, commissari di bordo

 

1. Per imbarcare in qualità di medico, di commissario di bordo o di marconista, è richiesta un' autorizzazione dell' autorità marittima mercantile.

 

2. L' autorizzazione a imbarcare in qualità di medico di bordo e di marconista di bordo è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti speciali; quella a imbarcare in qualità di commissario di bordo è subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore a quello dell' ordine medio superiore.

Art. 434 - Sottufficiali

 

1. Oltre i marittimi indicati nel numero 6 dell' articolo 321 del codice, sono sottufficiali: il carpentiere, l' ottonaio, il capitano d' armi, il maestro di casa, il capo fuochista, l' operaio meccanico, l' operaio motorista, l' operaio frigoriferista, l' elettricista.

 

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione può, sentite le associazioni sindacali interessate, attribuire la qualifica di sottufficiale ad altri marittimi.

Art. 435 - Poteri delle autorità consolari

 

Le autorità consolari nell' esplicazione dei poteri a esse conferiti dall' articolo 127 del codice applicano, in quanto possibile, le norme stabilite per l' armamento delle navi.

Art. 436 - Registro tenuto dagli uffici consolari

 

1. In ogni ufficio consolare è tenuto un registro dei movimenti d' imbarco e di sbarco della gente di mare delle navi nazionali.

 

2. In esso sono annotati:

1) il nome, la nazionalità, il numero di matricola e l' ufficio di iscrizione delle persone imbarcate, sbarcate o disertate, la loro provenienza, la mansione esercitata a bordo e la navigazione rispettivamente effettuata;

2) il nome della nave e quello del comandante, il numero del ruolo d' equipaggio, la destinazione e la provenienza della nave medesima.

 

3. Alla fine di ogni trimestre, l' autorità consolare trasmette al ministero dei trasporti e della navigazione un estratto conforme del suddetto registro unitamente ai libretti di navigazione, depositati presso l' ufficio consolare.


 Antonio Raffone