IL MARE D'AMARE

 

     

              


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 437 - 446

Libro secondo

Della proprietà della nave e dell' esercizio della navigazione

Titolo IV

Del contratto di arruolamento

Capo I

Della formazione del contratto

Art. 437 - Consenso all' arruolamento dei minori di anni diciotto

 

1. Chi esercita la patria potestà o la tutela, nel dare il consenso all' arruolamento dei minori di anni diciotto ai termini del primo comma dell' articolo 324 del codice, deve precisare se il consenso si estende a tutti i contratti di arruolamento da stipularsi dal minore prima che abbia raggiunto la detta età, o se invece riguarda uno o più determinati contratti, o è limitato a un determinato periodo di tempo, o a una determinata classe di viaggi.

 

2. La forma e le modalità per la manifestazione del consenso nonché per la eventuale modificazione e limitazione o revoca di esso, sono quelle stabilite dal numero 5 dell' articolo 239 per la immatricolazione dei minori degli anni diciotto.

 

3. Se la dichiarazione relativa al consenso è fatta o presentata a un ufficio di porto diverso da quello dove è iscritto il marittimo, l' ufficio che la riceve, dopo averla annotata sul libretto di navigazione, la trasmette all' ufficio di iscrizione.

Art. 438 - Arruolamento del comandante

 

1. L' autorità che riceve la dichiarazione dell' armatore prevista dall' articolo 331 del codice la trasmette in originale al comandante del porto dove deve avvenire l' imbarco, conservandone copia in archivio.

 

2. L' autorità che riceve la dichiarazione del comandante conserva l' originale in archivio, rimettendone copia al comandante del porto che ha trasmesso la dichiarazione dell' armatore.

Copie conformi di ambedue le dichiarazioni, firmate dall' ufficiale rogante e con il bollo d' ufficio sono consegnate al comandante arruolato per essere conservate fra i documenti di bordo.

 

3. Quando a norma del secondo comma dell' articolo 331 del codice, gli estremi della dichiarazione dell' armatore sono trasmessi telegraficamente al comandante del porto dove deve avvenire l' imbarco, l' autorità che ha effettuato la comunicazione telegrafica provvede successivamente alla trasmissione in originale della dichiarazione conservandone copia.

Art. 439 - Annotazione della dichiarazione di accettazione dell' arruolato

 

Se il marittimo da arruolare non è in condizione di firmare il contratto, l' ufficiale rogante, accertata l' identità del marittimo in base al libretto di navigazione, annota sul contratto la dichiarazione di accettazione.

Art. 440 - Raccolta e conservazione dei contratti di arruolamento

 

1. Gli originali dei contratti di arruolamento sono annualmente raccolti in volumi e sono conservati nell' archivio dell' ufficio.

 

2. Le copie autentiche dei contratti di arruolamento sono conservate fra i documenti di bordo.

Capo II

Del rimpatrio

Art. 441 - Spese per il rimpatrio

 

1. Per il viaggio di rimpatrio nei casi previsti dall' articolo 363 del codice e agli effetti del primo comma dell' articolo 364 del codice stesso, è assegnato all' equipaggio:

1) un posto di prima classe ordinaria su nave o su ferrovia per il personale indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell' articolo 321 del codice, purchè il personale di coperta o di macchina sia fornito del titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. Lo stesso trattamento è fatto ai marittimi muniti del titolo professionale di aspirante capitano di lungo corso o di padrone marittimo e di aspirante capitano di macchina o di meccanico navale, purchè rivestano rispettivamente le funzioni di comandante o di direttore di macchina;

2) un posto di seconda classe su nave o su ferrovia per il personale di coperta e di macchina indicato nei numeri 1, 2 e 3 dell' articolo 321 del codice, che non sia provvisto del titolo professionale indicato al numero precedente, nonché al personale indicato ai numeri 4 e 5 dell' articolo predetto;

3) un posto di terza classe su nave o su ferrovia per gli altri componenti l' euipaggio.

 

2. Per i viaggi su nave, quando nel prezzo di passaggio non sono comprese le spese di mantenimento, e per i viaggi in ferrovia, spetta ai marittimi, se le spese di mantenimento non sono determinate nel contratto di arruolamento, una diaria nella misura stabilita con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per il tesoro, sentite le associazioni sindacali interessate.

 

3. Nei viaggi in ferrovia spetta altresì un' indennità di bagaglio pari alla spesa per il trasporto di chilogrammi cento per le persone indicate ai numeri 1 e 2 del presente articolo, di chilogrammi sessanta per i sottufficiali e di chilogrammi quaranta per gli altri componenti dell' equipaggio.

Art. 442 - Nota dei depositi

 

L' autorità marittima mercantile o quella consolare che ha ricevuto in deposito somme per il rimpatrio, nonché per le spese di cura, deve trasmettere al ministero dei trasporti e della navigazione una nota documentata relativa a ciascun deposito liquidato.

Art. 443 - Rimpatrio di cittadini italiani

 

1. Nei casi previsti dall' articolo 197 del codice, il numero delle persone da ricoverare per il rimpatrio è determinato dalla disponibiltià di bordo;

Nell' ipotesi prevista dal secondo comma del predetto articolo il numero dei rimpatriandi non può essere superiore a dieci persone.

 

2. Le spese di mantenimento e di trasporto sono corrisposte nella seguente misura:

1) se si tratta di marittimi abbandonati o indigenti lire millecinquecento al giorno per ciascuna persona avente la qualifica di ufficiale o allievo ufficiale; lire milleduecentocinquanta per ogni sottufficiale e lire mille per ciascun' altra persona dell' equipaggio;

2) se si tratta di marittimi rimpatriati per ordine dell' autorità consolare le spese sono determinate nella misura di cui al numero precedente a meno che si tratti di imputati o detenuti per i quali sia necessaria una particolare custodia, nel qual caso è stabilita dall' autorità consolare una speciale indennità integrativa;

3) se si tratta di persone estranee alla gente di mare il prezzo complessivo del matenimento e del trasporto è stabilito dall' autorità consolare, tenuto conto che il trasporto è obbligatorio e avuto riguardo allo stato fisico della persona e alla durata del viaggio.

 

3. Il ministro dei trasporti e della navigazione può con suo decreto, di concerto con il ministro per il tesoro, modificare l' ammontare dei compensi previsti dal presente articolo.

 

4. Il rimborso delle spese per il rimpatrio dei marittimi di cui ai nn. 1 e 2 deve essere chiesto al ministero dei trasporti e della navigazione in base a dichiarazione resa dal comandante della nave al porto di arrivo, corredata da un estratto del giornale nautico. Negli altri casi al rimborso provvede il ministero degli affari esteri in base alla richiesta di trasporto fatta dall' autorità consolare, contenente il nome, l' età, la cittadinanza e la professione delle persone rimpatriate, il porto d' imbarco e il motivo del rimpatrio, nonché l' indicazione del prezzo stabilito per il trasporto e mantenimento, delle somme eventualmente anticipate e degli obblighi imposti al comandante della nave.

Art. 444 - Naufraghi stranieri

 

Quando non esistono le condizioni di reciprocità di cui all' articolo 368 del codice, il naufrago di nazionalità straniera è inviato all' agente consolare dello Stato di cui ha la cittadinanza per il rimpatrio, a meno che non sia diversamente stabilito dal contratto di arruolamento stipulato dall' interessato.

Art. 445 - Prosecuzione del viaggio a cura dell' autorità marittima

 

Le autorità marittime mercantili alle quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi necessari per la prosecuzione del viaggio al luogo di destinazione, curano l' inoltro dei marittimi stessi a norma dell' articolo 441.

Capo III

Disposizioni varie

Art. 446 - Rinunzie e transazioni

 

Agli effetti dell' articolo 2113 del codice civile, quando la rinunzia o la transazione avvenga all' estero, i tre mesi richiesti dal secondo comma di detto articolo decorrono dal momento del rimpatrio del marittimo sempre che questo avvenga entro l' anno dalla cessazione o dalla risoluzione del rapporto di arruolamento ovvero dalla rinunzia o dalla transazione, o altrimenti da tale ultimo termine.


 Antonio Raffone