IL MARE D'AMARE |
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 475 - 482Libro quarto Disposizioni processuali Titolo II Delle cause marittime Capo I Dei consulenti tecnici nelle cause riguardanti sinistri marittimi Art. 475 - Istituzione dell' elenco
1. Presso ogni tribunale, la cui circoscrizione confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di consulenti tecnici per le cause riguardanti sinistri marittimi.
2. Per quanto attiene all' elenco speciale e ai consulenti tecnici si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l' attuazione del codice di procedura civile, in quanto non modificati dal seguente articolo. Art. 476 - Formazione dell' elenco
1. L' elenco è formato da un comitato presieduto dal presidente del tribunale e composto dal procuratore della Repubblica e da un rappresentante della categoria interessata.
2. Nell' elenco possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia marittima.
Capo II Dei liquidatori di avarie Art. 477 - Istituzione dell' elenco
Presso ogni corte d' appello il cui distretto confina con il mare, è istituito uno speciale elenco di liquidatori d' avarie. A tale elenco e ai liquidatori in esso iscritti si applicano gli articoli 13 e da 15 a 24 delle disposizioni per l' attuazione del codice di procedura civile, in quanto non modificati dal seguente articolo. Art. 478 - Formazione dell' elenco
1. L' elenco è formato da un comitato presieduto dal primo presidente della corte d' appello e composto dal procuratore generale della Repubblica e da un rappresentante della categoria interessata.
2. Nell' albo possono essere iscritti coloro che sono forniti di speciale esperienza tecnica nella materia. Capo III Del procedimento avanti i comandanti di porto Art. 479 - Designazione alle funzioni di cancelliere
Al principio di ogni anno, il comandante del porto designa per le funzioni di cancelliere un ufficiale subalterno del corpo delle capitanerie di porto. Art. 480 - Determinazione dei giorni di udienza
Le udienze di trattazione della cause sono tenute nei giorni e nelle ore che il comandante di porto stabilisce con decreto al principio di ogni anno; nei casi di urgenza possono, su istanza dell' interessato, essere fissate udienze speciali. Art. 481 - Registri di cancelleria
I cancellieri devono tenere i registri richiesti per la cancelleria della pretura, tranne quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell' articolo 29 delle disposizioni per l' attuazione del codice di procedura civile. Art. 482 - Gratuito patrocinio
1. Il beneficio del gratuito patrocinio, per le cause che devono essere trattate avanti i comandanti del porto, è concesso dalla commissione costituita presso il tribunale, nella cui circoscrizione ha sede il comandante di porto competente.
2. In caso di urgenza, il comandante di porto può ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che versa in condizioni di povertà, a termini delle disposizioni vigenti in materia, salvo convalida della commissione predetta.
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Antonio Raffone
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