IL MARE D'AMARE |
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 483 - 488Libro quarto Disposizioni processuali Titolo III Dell' attuazione della limitazione del debito dell' armatore
Art. 483 - Proroga del termine per il deposito della dichiarazione di valore
L' istanza di proroga del termine già fissato ai sensi dell' articolo 621 del codice dal presidente del tribunale in tempo successivo alla domanda di limitazione, si propone con ricorso al presidente del tribunale ovvero al giudice designato se questo è stato già nominato. Il presidente o il giudice accoglie l' istanza con ordinanza non impugnabile, ovvero rimette le parti avanti il collegio. Art. 484 - Rinvio delle parti avanti il collegio
Il presidente del tribunale, se non sono depositati nel termine i documenti indicati dal terzo comma dell' articolo 621 del codice, e se non è presentata istanza di proroga del termine nell' ipotesi in cui non è depositata insieme con la domanda di limitazione la dichiarazione di valore, rimette le parti avanti il collegio. Art. 485 - Vendita della nave
1. Insieme con l' istanza di autorizzazione a vendere la nave, di cui all' articolo 631 del codice, l' armatore deve depositare, nella forma dei depositi giudiziari, l' importo approssimativo delle spese e i documenti necessari per la vendita.
2. La vendita si fa per contanti, secondo le modalità prescritte dai primi tre commi dell' articolo 659 del codice, e la somma ricavata è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata nelle forme dei depositi giudiziari.
3. Il processo verbale di vendita è fatto registrare ed è trasmesso dal cancelliere all' ufficio di iscrizione della nave per essere reso pubblico a norma dell' articolo 256 del codice; di esso è dato avviso ai creditori ipotecari. Art. 486 - Cessione dei proventi
1. Insieme con l' istanza di autorizzazione alla cessione dei proventi, di cui all' articolo 631 del codice, l' armatore deve depositare nelle forme dei depositi giudiziari i proventi già esatti, i documenti e l' approssimativo importo delle spese necessarie per l' esazione di quelli non ancora riscossi.
2. Il giudice designato, se accoglie l' istanza, consegna i documenti e fa versare un acconto per spese, da prelevarsi sull' importo depositato dall' armatore, al liquidatore, il quale provvede all' esazione dei proventi nel termine stabilito.
3. Le somme corrispondenti a proventi esatti dal liquidatore sono immediatamente depositate dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari; il giudice designato dispone che sia dato avviso dei depositi ai creditori ipotecari, se questi hanno diritto alla distribuzione.
4. Il liquidatore non può esercitare la ritenzione sulle somme riscosse per il compenso e per le spese, ma può chiederne la liquidazione al giudice designato, il quale vi provvede con decreto, che costituisce titolo esecutivo contro l' armatore per l' eccedenza sulle somme preventivamente depositate.
5. Il liquidatore esegue la esazione a rischio e pericolo dell' armatore. Art. 487 - Riassunzione dei processi di esecuzione sospesi
Se il tribunale omette di fissare il termine per la riassunzione dei procedimenti di esecuzione, questi devono essere riassunti entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del procedimento di limitazione. Art. 488 - Prefissione di termine dell' armatore
1. Il proprietario della nave ed ogni altro coobbligato o responsabile in garanzia di debiti dell' armatore, quando siano escussi da un creditore assoggettabile a limitazione, possono chiedere che il giudice fissi un termine entro il quale l' armatore dichiari se intende avvalersi del beneficio della limitazione.
2. L' armatore che abbia lasciato trascorrere inutilmente questo termine non può più opporre il beneficio della limitazione al richiedente che agisce in via di regresso.
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Antonio Raffone
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