IL MARE D'AMARE

 

     

              


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 59 - 218

Libro primo

Dell' ordinamento amministrativo della navigazione

Titolo III

Dell' attività amministrativa, della

polizia e dei servizi nei porti

Capo I

Dell' attività amministrativa e della polizia nei porti

Art. 59 - Ordinanza di polizia marittima

 

1. A norma degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo del circondario per i porti e per le altre zone demaniali marittime e di mare territoriale della sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con propria ordinanza pubblicata nell' albo dell' ufficio:

1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;

2) la destinazione delle calate, dei moli e dei altri punti di accosto allo sbarco e all' imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;

3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;

4) il servizio delle zavorre;

5) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all' allestimento, alla riparazione, alla demolizione, al carenaggio e all' alaggio delle navi e dei galleggianti;

6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;

7) l' uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all' ormeggio delle navi e dei galleggianti;

8) l' imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;

9) l' entrata e l' uscita delle navi e dei galleggianti, l' ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;

10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che si esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella circoscrizione.

 

2. Il capo di circondario, salvo che sia diversamente stabilito, determina altresì per i porti e per le altre zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, le tariffe dei servizi.

Art. 60 - Concessione di esercizio di servizi portuali

 

1. L' esercizio di servizi portuali che richiedono impiego di navi e galleggianti, indicati nell' articolo 66 del codice, è soggetto a concessione dell' autorità marittima mercantile.

 

2. La concessione è fatta nei modi e con le formalità stabilite dagli articoli 5 a 39.

Art. 61 - Certificato d' iscrizione per l' esercizio di attività nei porti

 

Le persone che esercitano un' attività nell' interno dei porti e in genere nell' ambito del demanio marittimo, se sottoposte all' iscrizione in registri a norma del secondo comma dell' articolo 68 del codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 62 - Preferenze negli accosti

 

Il comandante del porto, nel regolare gli accosti delle navi e dei galleggianti, deve osservare di regola l' ordine di arrivo salvo che trattisi di navi addette a speciali servizi o che trasportino particolari carichi.

Art. 63 - Navi in attesa di accosto

 

Le navi e i galleggianti, che all' arrivo nei porti non abbiano già conoscenza del punto di ormeggio ad essi assegnato, devono dar fondo in modo da non ostacolare l' entrata e l' uscita della altre navi e degli altri galleggianti, e attendere che il comandante del porto designi il punto di ormeggio.

Art. 64 - Divieto di arrecare impedimento alle manovre di altre navi

 

1. Le navi e i galleggianti, nell' eseguire la manovra per entrare nei porti, nei bacini e nelle darsene e per uscirne, per ormeggiarsi nel luogo destinato e per compiere ogni altro spostamento, devono evitare di arrecare impedimento alla possibilità di manovre delle altre navi e degli altri galleggianti.

 

2. In caso di cattivo tempo, il comandante del porto dispone che sia intensificata la vigilanza al fine di assicurare la libera entrata delle navi e dei galleggianti in porto.

Art. 65 - Modo di ormeggiarsi

 

1. Salvo il disposto dell' articolo 67, le navi e i galleggianti non possono essere ormeggiati che alle bitte, agli anelli e alle altre prese sistemate a terra per tale scopo, nonché alle boe, ai gavitelli, ai catenari e agli altri mezzi sistemati allo stesso scopo negli specchi acquei.

 

2. Le navi e i galleggianti devono adottare, per i loro ormeggi, tutte le cautele necessarie per evitare danni alle prese sistemate a terra o in mare e alle opere portuali.

 

3. In ogni caso, alle prese non possono ormeggiarsi navi e galleggianti in numero e di portata maggiori di quelli consentiti dalla resistenza delle prese stesse.

Art. 66 - Agevolazione al movimento di altre navi

 

Le navi e i galleggianti all' ormeggio hanno l' obbligo di ricevere cavi, di allentare gli ormeggi e di eseguire quanto sia necessario per agevolare il movimento di altre navi e di altri galleggianti, nonché di cooperare al salpamento delle ancore, che si fossero impigliate nello loro.

Art. 67 - Ormeggi di punta o in andana

 

Salvo che non sia diversamente prescritto dal comandante del porto, le navi ormeggiate perpendicolarmente alle calate devono di regola avere di prua due ancore in mare, e di poppa cavi in numero e di resistenza adeguati. Se le navi sono su più file, quelle non ormeggiate direttamente alla banchina devono avere due ormeggi sulle navi retrostanti e due ancore in mare.

Art. 68 - Ripari degli scarichi esistenti

 

Le navi e i galleggianti all' ormeggio o in movimento nei porti devono munire di adatti ripari gli orifici esterni per lo scarico di acque e di altri liquidi, in modo da evitare che tali rifiuti vengano proiettati a terra o su altre navi o galleggianti.

Art. 69 - Rinforzo degli ormeggi

 

Le navi e i galleggianti, in caso di cattivo tempo, devono rinforzare gli ormeggi e adottare tutte le precauzioni necessarie; essi sono inoltre obbligati a prendere le misure che il comandante del porto ritenga di imporre, restando in facoltà di quest' ultimo di provvedere a spese di essi in caso di inadempienza.

Art. 70 - Carenaggi con sbandata

 

Le operazioni di carenaggio che richiedono lo sbandamento della nave o del galleggiante sono eseguite nel luogo stabilito dal comandante del porto, previa presentazione da parte dell' armatore, per le navi e i galleggianti superiori a dieci tonnellate di stazza lorda, dell' attestazione di un perito, dalla quale risulti che l' alberatura e il sartiame siano in condizioni da sostenere lo sforzo necessario per lo sbandamento.

Art. 71 - Parabordi

 

Le navi e i galleggianti affiancati tra di loro o alle banchine devono tenere parabordi di difesa.

Art. 72 - Scale

 

Le scale di accesso alle banchine devono rimanere sempre libere al passaggio delle persone.

Art. 73 - Mezzi di accesso dalle navi alle banchine

 

Le navi e i galleggianti che mantengono mezzi di accesso appoggiati alle banchine devono curarne la sorveglianza e tenerli convenientemente illuminati durante la notte.

Art. 74 - Sporgenze dal bordo

 

Le navi e i galleggianti devono evitare che imbarcazioni, gru, scale, ponti da sbarco e altre attrezzature, sporgano dal bordo, intralcino il transito di altre navi e galleggianti o danneggino le persone, le opere e gli impianti portuali o ostacolino il movimento che si svolge sulle banchine.

Art. 75 - Prove di macchina sugli ormeggi

 

Le navi non possono compiere prove di macchina sugli ormeggi senza averne ottenuta autorizzazione dal comandante del porto, che indica il posto nel quale deve essere eseguita la prova e prescrive le precauzioni da adottare.

Art. 76 - Divieto di avvicinarsi alle navi in arrivo

 

E' vietato di avvicinarsi alle navi in arrivo prima che queste abbiano ultimato le formalità prescritte dalle leggi sanitarie.

Art. 77 - Rifiuti di bordo

 

1. E' vietato di tenere rifiuti accumulati a bordo delle navi e dei galleggianti, nonché di gettarli negli ambiti terrestri o acquei del porto o in mare aperto a una distanza inferiore a quella stabilita dal comandante del porto.

 

2. Salva autorizzazione del comandante del porto, le navi adibite al trasporto di bestiame non possono eseguire il lavaggio delle stive e della coperta durante la permanenza in porto, ma devono effettuarlo in mare aperto.

Art. 78 - Trasporto di passeggeri con mezzi nautici

 

1. Nei porti in cui sia ritenuto necessario, il capo del circondario può riservare il trasporto dei passeggeri alle imbarcazioni autorizzate a tale trasporto.

 

2. Qualora tale esclusività non sia stata attribuita lo sbarco e l' imbarco dei passeggeri può dalle navi essere eseguito con le imbarcazioni di bordo.

Art. 79 - Carico e scarico delle merci

 

1. Nelle operazioni di carico e scarico delle merci si deve sempre lasciare libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone e dei veicoli.

 

2. Per il carico, lo scarico e il trasporto di qualsiasi merce devono essere adottate le precauzioni necessarie per non arrecare danni alle persone, alle opere e agli impianti portuali, evitando il gettito delle merci stesse dalle navi a terra.

Art. 80 - Sgombero delle banchine

 

1. Al termine delle operazioni di carico e di scarico delle merci, tutti gli attrezzi e i mezzi adoperati devono essere ritirati.

 

2. Con riferimento alle disposizioni dell' art. 50 del codice, il deposito delle merci che non possono essere prontamente rimosse deve essere effettuato in modo da non ostacolare la circolazione delle persone e dei veicoli.

 

3. I veicoli non possono rimanere sulle banchine oltre il tempo necessario alle operazioni che devono compiere; i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli stessi.

Art. 81 - Periodo entro il quale devono essere compiute le operazioni

 

Il comandante del porto può determinare, qualora esigenze eccezionali del traffico lo richiedano, il termine massimo entro cui devono essere compiute le operazioni di carico e di scarico delle merci o di imbarco e di sbarco dei passeggeri nei porti.

Art. 82 - Pulizia dell' ambito portuale

 

Ultimate le operazioni di carico e di scarico, coloro che le hanno eseguite devono provvedere alla pulizia degli specchi acquei e delle banchine.

Art. 83 - Carico e scarico di merci accensibili

 

1. Le navi che accostano alle zone dove si compiono operazioni di carico e di scarico di merci facilmente accensibili devono avere i fumaioli e le cappe fumarie coperti da reti parascintille.

 

2. Le operazioni di carico e di scarico delle merci facilmente accensibili durante le ore notturne sono sottoposte all' autorizzazione del comandante del porto e devono essere compiute con le modalità prescritte dalla medesima autorità.

Art. 84 - Deposito di merci infiammabili

 

1. Le merci facilmente infiammabili non possono rimanere depositate nelle zone portuali durante la notte ammenochè il deposito non avvenga in località a quest' uso specialmente destinata.

 

2. Qualora per circostanze di assoluta necessità le merci predette debbano rimanere durante la notte in tali zone o su navi o galleggianti, i proprietari e le persone che le hanno in consegna devono curarne la sorveglianza.

Art. 85 - Servizi di vigilanza

 

1. Il comandante del porto può disporre servizi di vigilanza, da eseguirsi a mezzo del personale dipendente o, in caso di necessità, a mezzo di altri agenti della forza pubblica sull' impiego del fuoco a bordo e a terra e sulle merci infiammabili o altrimenti pericolose.

 

2. Le spese della vigilanza sono a carico degli interessati.

Art. 86 - Fuochi e lumi a bordo

 

1. Alle navi in armamento è consentito di accendere fuoco o lumi purchè il fuoco sia contenuto in appositi locali e sia sotto la continua sorveglianza del personale di bordo e i lumi siano chiusi in fanali.

 

2. E' vietato accendere fuoco sulle navi in disarmo le quali non abbiano personale sufficiente ad eseguire una idonea vigilanza.

 

3. Il carenaggio delle navi e dei galleggianti con il fuoco non può essere eseguito senza l' autorizzazione del comandante del porto, il quale stabilisce il luogo e l' ora per tali operazioni e prescrive le precauzioni da adottare.

Art. 87 - Incendio nei porti

 

1. In caso di incendio nei porti o nelle località adiacenti, il comandante del porto prende gli opportuni provvedimenti ai termini anche delle leggi speciali sulla prevenzione ed estinzione degli incendi.

 

2. I comandanti della navi che si trovano in porto devono radunare gli equipaggi a bordo e tenersi pronti ad eseguire le manovre eventualmente ordinate dal comandante del porto.

Se l' incendio avviene a bordo di una nave, il comandante della stessa deve darne immediato avviso al comandante del porto, adottando frattanto le necessarie misure.

 

3. Il comandante del porto può disporre l' impiego di persone che lavorano nel porto e nelle navi e dei mezzi che si trovano nell' ambito portuale per provvedere alle necessità determinate dall' incendio.

Art. 88 - Uso della fiamma ossidrica

 

L' impiego della fiamma ossidrica o di altri analoghi mezzi a bordo di navi o di galleggianti, anche in demolizione, è regolato dal comandante del porto che provvede a stabilire le norme tecniche per prevenire gli incendi. A tale fine il comandante del porto può avvalersi, a spese della nave o del galleggiante, dell' opera di tecnici.

Art. 89 - Rimozione di materiali sommersi

 

1. La rimozione dei materiali sommersi nei porti, rade o canali di cui all' articolo 72 del codice deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall' avvenuta sommersione.

 

2. I termini predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall' articolo seguente.

Art. 90 - Rimozione di navi e di aeromobili sommersi

 

1. L' ordine di rimozione di una nave, di un galleggiante o di un aeromobile sommerso, previsto dall' articolo 73 del codice, è dato al proprietario per iscritto e notificato a mezzo di un agente delle capitanerie di porto. Il termine per l' esecuzione è fissato dall' autorità marittima mercantile, sentito, ove occorra, l' ufficio del genio civile.

 

2. Se non è noto il proprietario della nave o del galleggiante, l' ordine è comunicato mediante avviso affisso nell' ufficio del compartimento, fino al termine per la esecuzione previsto nell' ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell' aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l' aeromobile da rimuovere.

 

3. Se si tratta di nave o di aeromobile stranieri, l' avviso è comunicato al console dello Stato, nei cui registri la nave o l' aeromobile è iscritto, ovvero, se non risulti la nazionalità, al ministero dei trasporti e della navigazione.

 

4. Qualora, a norma del secondo e del quarto comma dell' articolo 73 del codice, l' autorità marittima mercantile procede d' ufficio alla rimozione, è sentito preventivamente, ove occorra, l' ufficio del genio civile. Nei casi d' urgenza, dell' inizio delle operazioni di rimozione è data notizia agli interessati nelle forme previste dai commi precedenti.

Art. 91 - Rimozione da parte dei privati

 

1. Nel caso di rimozione di navi, di galleggianti o di materiali sommersi da parte dei proprietari, gli oggetti rimossi rimagono in custodia dell' autorità marittima mercantile a garanzia dell' adempimento dell' obbligo della totale rimozione. I proprietari non possono ritirare le cose rimosse se non al termine delle operazioni, ovvero prestando idonea cauzione.

 

2. All' atto del ritiro i proprietari sono tenuti a pagare le spese di custodia. L' autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l' avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Del processo verbale è rilasciata copia ai proprietari, su loro richiesta.

 

3. L' autorità marittima mercantile non procede alla consegna degli oggetti rimossi se il proprietario non dimostra di aver corriposto gli eventuali diritti doganali.

Art. 92 - Rimozione d' ufficio

 

1. Nei casi previsti dal secondo comma dell' articolo 72 e dal secondo comma dell' articolo 73 del codice, quando alla rimozione di navi, di galleggianti, ai aeromobili o di materiali sommersi provvede d' ufficio l' autorità marittima mercantile, le cose da rimuovere passano in proprietà dello Stato.

 

2.- Al termine delle operazioni viene compilato processo verbale contenente:

a) l' indicazione del luogo in cui si trovano gli oggetti rimossi;

b) la descrizione degli oggetti medesimi;

c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della stessa specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l' intervento di un funzionario dell' amministrazione doganale, se questa sia interessata, e, quando occorra, con l' assistenza di un perito.

 

3. Il processo verbale è sottoscritto da perito, se è intervenuto, dal funzionario dell' amministrazione doganale, se questa è interessata, e dall' autorità marittima mercantile che lo ha compilato.

 

4. Per la vendita degli oggetti rimossi l' autorità marittima mercantile procede nei casi d' urgenza a trattativa privata. La vendita viene fatta constare con processo verbale, indicando il prezzo ricavato, le spese sostenute e, se del caso, la differenza a carico dei proprietari.

 

5. L' autorità marittima non procede alla consegna degli oggetti rimossi se l' acquirente non dimostra di aver corrisposto gli eventuali diritti doganali.

 

6. Quando si tratta di rimozione di nave di stazza lorda non superiore alle trecento tonnellate deve farsi specifica menzione del tonnellaggio.

 

7. Nel caso previsto dall' ultimo comma dell' articolo 73 del codice, l' autorità che ha proceduto alla rimozione provvede alla custodia delle cose rimosse, dandone notificazione ai proprietari nelle forme stabilite dall' articolo 90 del presente regolamento.

Art. 93 - Informazioni in caso di sinistro

 

1. Nel caso previsto dall' articolo 69 del codice l' autorità marittima mercantile deve immediatamente informare del sinistro il ministero dei trasporti e della navigazione, la direzione marittima, l' autorità militare marittima competente per territorio, l' ufficio compartimentale dai quali dipende e, se il sinistro riguarda una nave nazionale, l' ufficio di iscrizione di questa.

 

2. L' autorità consolare deve informare il ministero dei trasporti e della navigazione e l' ufficio di iscrizione della nave.

 

3. Nel caso previsto dal secondo comma dell' articolo 69 del codice l' autorità comunale deve dare immediato avviso del sinistro e dei primi provvedimenti adottati all' autorità marittima mercantile più vicina.

Art. 94 - Processo verbale di perdita della nave

 

1. In caso di perdita della nave, dovunque avvenuta, l' autorità marittima mercantile o consolare redige processo verbale nel quale deve indicare:

a) il nome, il numero, l' ufficio d' iscrizione, la stazza della nave e il nome del proprietario;

b) il nome, l' ufficio d' iscrizione e il numero di matricola del comandante della nave, il numero dei componenti l' equipaggio e dei passeggeri;

c) la provenienza della nave;

d) le generalità e il domicilio delle persone perite con l' indicazione del numero di matricola e dell' ufficio di iscrizione per i componenti dell' equipaggio;

e) la qualità e la quantità del carico;

f) le cose salvate;

g) i documenti di bordo salvati e quelli perduti;

h) la società assicuratrice della nave e del carico;

i) la causa accertata o presunta del sinistro.

 

2. Il processo verbale è sottoscritto da quattro delle persone salvate o in mancanza, qualora sia possibile, da altre persone che abbiano assistito al fatto, e dall' autorità marittima che ha compilato il verbale.

Art. 95 - Ritiro dei documenti di bordo

 

Se la nave non è in condizione di riprendere la navigazione, l' autorità marittima mercantile o consolare ritira i documenti di bordo.

Art. 96 - Trasmissione del processo verbale e dei documenti di bordo

 

1. Se il processo verbale della perdita non è compilato da un ufficio di compartimento, l' autorità marittima mercantile lo trasmette, con i documenti di bordo ritirati, al capo del compartimento.

 

2. Se la nave non è iscritta nel compartimento marittimo, il capo di questo trasmette copia del processo verbale di perdita, unitamente ai documenti di bordo, all' ufficio di iscrizione della nave.

 

3. L' autorità consolare trasmette il processo verbale e i documenti di bordo al ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 97 - Registro dei sinistri

 

1. Presso gli uffici di compartimento è tenuto un registro conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, nel quale sono annotati:

a) i sinistri occorsi alle navi nazionali ed estere nella circoscrizione del compartimento;

b) i sinistri occorsi fuori della circoscrizione del compartimento alle navi iscritte nei registri degli uffici del compartimento.

 

2. Presso gli uffici consolari è tenuto analogo registro nel quale sono annotati i sinistri occorsi alle navi nazionali nella circoscrizione del consolato e alle navi iscritte presso il consolato stesso.

Art. 98 - Categorie e ambito territoriale delle corporazioni

 

1. Le corporazioni dei piloti, istituite a norma dell' articolo 86 del codice, si distinguono in due categorie.

 

2. Il ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla loro classificazione ed al relativo aggiornamento, tenuto conto del movimento medio delle navi a propulsione meccanica e delle difficoltà del pilotaggio nel luogo dove presta servizio la corporazione.

 

3. Per comprovate esigenze di carattere funzionale la circoscrizione territoriale di una corporazione può essere estesa a più porti o approdi. Se in questi operano già altre corporazioni, l' estensione ha effetto dal momento della loro soppressione o fusione, a norma dell' articolo 86 del codice.

 

4. Il provvedimento di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione a più porti o approdi è adottato dal ministro dei trasporti e della navigazione, su proposta del direttore marittimo competente, sentite le associazioni sindacali interessate.

 

4. Nel caso di ampliamento della circoscrizione territoriale di una corporazione, di cui al comma precedente, il comandante del porto ove ha sede la corporazione esercita la vigilanza sulla sua organizzazione, amministrazione e contabilità, unitamente alla potestà disciplinare circa l' espletamento del servizio di pilotaggio nell' ambito della propria giurisdizione. Il comandante del porto, non sede della corporazione, ma al quale si estende l' esercizio del pilotaggio da parte della stessa, espleta i poteri di vigilanza e disciplinari unicamente in ordine all' effettiva prestazione del servizio di pilotaggio nella propria zona di giurisdizione.

Art. 99 - Navi destinate al pilotaggio e uso di altri mezzi

 

1. Per l' esplicazione del servizio di pilotaggio ogni corporazione deve essere provvista, ai sensi dell' art. 110, di navi determinate nel numero, nel tipo e nelle caratteristiche dai regolamenti locali di pilotaggio.

 

2. Le navi di cui al precedente comma sono condotte dai piloti effettivi delle corporazioni o da marittimi in possesso almeno del titolo professionale di conduttore per il traffico locale.

 

3. In caso di necessità e in via temporanea il comandante del porto può autorizzare la corporazione a prendere le navi predette od altro mezzo idoneo in locazione.

Art. 100 - Segni distintivi delle navi

 

Ferme le disposizioni degli articoli 141 e 142 del codice, ogni nave destinata al servizio di pilotaggio deve essere dipinta in nero con una fascia bianca in centimetri venti al di sotto dell' orlo superiore del bordo, distinta dall' indicazione, segnata in maniera visibile sui lati esterni della prora e della poppa e sul fumaiolo, della lettera "P" o della parola "Pilota" e deve tenere alzata, di giorno, la bandiera H del codice internazionale dei segnali che indica la presenza del pilota a bordo, e, di notte, i fanali prescritti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare

Art. 101 - Poteri del comandante del porto

 

1. I piloti, nell' esercizio della loro attività, sono sottoposti alla disciplina del comandante del porto e devono essere provvisti di un distintivo, in conformità al modello stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione.

 

2. Essi devono avere la residenza nel luogo dove ha sede la corporazione; il comandante del porto può autorizzare la residenza in altro comune vicino, la cui distanza non sia comunque di ostacolo all' espletamento del servizio.

 

3. Il comandante del porto può servirsi gratuitamente dell' opera dei piloti per quanto concerne il servizio tecnico del porto. Tuttavia, quando si tratti di prestazioni di pilotaggio effettuato nell' interesse della nave, anche se disposte dal comandante del porto, è dovuto il compenso fissato dalle tariffe.

 

4. Il comandante del porto può, nell' interesse del servizio, autorizzare uno o più piloti scelti dall' assemblea della corporazione a partecipare in Italia e all' estero a corsi di studio, aggiornamento o qualificazione professionale. Il periodo di assenza per partecipare a detti corsi viene considerato servizio a tutti gli effetti. Le relative spese di partecipazione, se non sostenute da terzi, sono a carico della corporazione.

Art. 102 - Concorso

 

1. L' ammissione nella corporazione dei piloti avviene per titoli ed esami.

 

2. Può partecipare al concorso chi abbia i seguenti requisiti:

1) il titolo di capitano di lungo corso;

2) età non inferiore a ventotto e non superiore a trentacinque anni;

3) sei anni di navigazione in servizio di coperta su navi nazionali, di cui almeno tre anni come ufficiale di coperta su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale di vascello su navi militari di dislocamento non inferiore a 500 tonnellate.

 

3. Non è valida la navigazione eseguita su navi addette ai servizi portuali e locali.

 

4. Almeno un anno della navigazione richiesta deve essere effettuato come 1° ufficiale su navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 1.500 tonnellate oppure come ufficiale in seconda su navi militari di dislocamento non inferiore alle 500 tonnellate;

4) possesso di requisiti fisici e psichici necessari per l' espletamento del servizio di pilotaggio, da accertare a mezzo della commissione medica di cui al primo comma dell' art. 103.

 

5. Tali requisiti saranno stabiliti con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione;

5) nessuna condanna per reati dai quali sia derivata la interdizione dai titoli o dalla professione marittima per oltre due anni salvo che si sia ottenuta la riabilitazione.

 

6. Nel caso che il concorso per l' ammissione in una corporazione di piloti sia andato deserto, il ministro dei trasporti e della navigazione potrà autorizzare il capo del compartimento a conferire l' incarico di pilotaggio, per tutti o parte dei posti vacanti, a marittimi che siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 5) del presente articolo.

 

7. I marittimi di cui al presente comma, i quali abbiano prestato cinque anni di lodevole servizio, potranno essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la corporazione.

 

8.Tale periodo si riduce a sei mesi nel caso di pilota effettivo proveniente da altre corporazioni<1>.

Art. 103 - Accertamento dell' idoneità fisica

 

1. L' accertamento dei requisiti previsti nel n. 4 dell' articolo 102 è effettuato da una commissione nominata dal capo del compartimento e composta:

1) dal dirigente dell' ufficio di sanità marittima competente per territorio o da un funzionario medico da lui delegato, presidente;

2) da un medico designato dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara;

3) da un medico designato dalla corporazione alla quale si riferisce il concorso.

 

2.Contro le risultanze dell' accertamento sanitario, è ammesso il ricorso alla commissione di secondo grado di cui all' articolo 117, con le modalità ivi previste.

Art. 104 - Bando di concorso

 

1. Il concorso è bandito, sentita la corporazione e le associazioni sindacali interessate, dal capo del compartimento nella cui circoscrizione ha sede la corporazione stessa e nalla quale si siano resi vacanti posti e sussista la necessità di coprirli, in tutto o in parte, per esigenze di servizio.

 

2. Su richiesta della corporazione e sentite le associazioni sindacali interessate, il concorso può essere bandito inoltre in previsione dell' esonero di piloti in data certa, da verificarsi comunque non oltre dodici mesi dalla data del bando, e i vincitori possono essere assunti prima che si siano resi vacanti i relativi posti.

 

3. La commissione esaminatrice, che è nominata dal direttore marittimo su proposta del capo del compartimento, è composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli altri ufficiali del compartimento);

dal capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente alla corporazione alla quale si riferisce il concorso, oppure ad altra corporazione, qualora il concorso si riferisca ad una corporazione di nuova istituzione;

da un capo o sottocapo pilota o da altro pilota appartenente ad altra corporazione della stessa categoria di quella per la quale si svolge il concorso.

 

4. Per la prova pratica di lingua inglese, di cui all' articolo 106, la commissione è integrata da un professore abilitato all' insegnamento della lingua stessa nelle scuole di Stato.

 

5. Tutte le spese concernenti il concorso sono a carico della corporazione interessata.

Art. 105 - Titoli

 

1. Costituiscono titoli da valutarsi dalla commissione esaminatrice:

1) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 10.000 t.s.l. oppure su navi militari, superiori a 1.500 t. di dislocamento;

2) il periodo di comando su navi mercantili superiori a 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori a 300 t. di dislocamento;

3) il periodo di effettivo servizio prestato come pilota in altra corporazione ovvero nella stessa nel caso previsto dal terzo comma dell' art. 116;

4) il periodo di navigazione come primo ufficiale di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure come ufficiale in seconda su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

5) il periodo di navigazione in servizio di coperta su navi mercantili superiori alle 500 t.s.l. oppure su navi militari superiori alle 300 t. di dislocamento;

6) la media dei voti riportati nei due esami relativi al conseguimento dei titoli professionali di aspirante e di capitano di lungo corso.

Al titolo di cui al n. 1) sono assegnati punti 4 per anno.

Al titolo di cui al n. 2) sono assegnati punti 3 per anno.

Ai titoli di cui ai numeri 3) e 4) sono assegnati punti 2 per anno.

Al titolo di cui al n. 5) sono assegnati punti 1 per anno.

Al titolo di cui al n. 6) è assegnato il punteggio della media, espressa in decimi, dei voti riportati nei due esami ivi indicati.

 

2. Le frazioni di un anno sono conteggiate per quota-parte.

 

3. La navigazione da prendere in considerazione ai fini del punteggio da assegnare ai titoli di cui sopra è solo quella eseguita su navi nazionali.

Art. 106 - Prove di esame

 

1. I canditati in possesso dei requisiti di cui all' articolo 102 sono sottoposti ad un esame orale su argomenti stabiliti dal ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto e relativi all' attività ed alla normativa del servizio di pilotaggio delle navi nei porti nazionali.

 

2. I canditati sono sottoposti anche ad una prova orale diretta ad accertare la conoscenza pratico-professionale della lingue inglese.

 

3. Per l' esame di cui al primo comma ogni componente la commissione dispone di dieci voti.

 

4. Per la prova di cui al secondo comma la commissione esprime unicamente un giudizio di idoneità senza alcun voto.

Art. 107 - Classifica dei candidati

 

I concorrenti che abbiano conseguito nell' esame orale di cui al primo comma dell' articolo precedente una votazione media non inferiore a sei e che abbiano superato la prova di idoneità di cui al secondo comma dello stesso articolo, sono classificati con graduatoria in base ai quozienti ottenuti dividendo la somma dei punti assegnati a norma dell' articolo 105 e dell' articolo 106, per l' età dei concorrenti diminuita di 18.

I risultati del concorso devono constare da processo verbale sottoscritto da tutti i membri della commissione.

Il direttore marittimo competente per territorio, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva, sotto condizione dell' accertamento dei requisiti per l' ammissione nella corporazione dei piloti, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei.

Art. 108 - Procedimento per la nomina a pilota effettivo

 

1. I vincitori, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati dal capo del compartimento aspiranti piloti e sono muniti di una licenza provvisoria.

 

2. I posti che si rendessero vacanti in seno alla corporazione, entro dodici mesi dalla data di approvazione della graduatoria, sono coperti, qualora ne sussista la necessità, dai concorrenti idonei secondo l' ordine della graduatoria stessa.

 

3. Gli aspiranti assistono i piloti effettivi nell' esercizio della loro attività professionale e possono pilotare soltanto sotto la responsabilità di un pilota effettivo.

 

4. Trascorsi dodici mesi, gli aspiranti sono sottoposti ad una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale dove devono prestare servizio e delle adiacenze per un raggio di venti miglia.

 

5. Per comprovate esigenze di servizio, il capo del caompartimento può ridurre tale periodo a sei mesi previa approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione.

 

6. La prova è sostenuta davanti ad una commissione composta:

dal capo del compartimento marittimo, ovvero dal comandante in seconda nei compartimenti sedi di direzione marittima, presidente (in caso di impedimento, il presidente è prescelto tra gli ufficiali del compartimento);

dal capo pilota;

da un capitano di lungo corso che abbia almeno dieci anni di comando designato congiuntamente dalle associazioni sindacali armatoriali a carattere nazionale.

 

7. Le modalità sono stabilite dal capo del compartimento d' accordo con il capo pilota.

 

8. Dell' esito favorevole della prova il capo del compartimento dà comunicazione scritta all' aspirante.

 

9. Gli aspiranti che non sono ritenuti idonei sono definitivamente esonerati con provvedimento del capo del compartimento.

 

10. L' aspirante nominato pilota effettivo è iscritto nel registro dei piloti e munito di una licenza definitiva conforme al modello stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione.

 

11. Il pilota, per tutto il tempo in cui esercita l' attività di pilotaggio, conserva l' iscrizione nelle matricole della gente di mare.

Art. 108 bis - Mobilità dei piloti

 

1. I piloti effettivi appartenenti alle corporazioni che presentino esubero rispetto alle esigenze di traffico, possono essere assoggettati a mobilità, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per coprire vacanze verificatesi in altre corporazioni.

 

2. All' individuazione del pilota, nell' ambito delle corporazioni in esubero, da assoggettare a mobilità si procede in base alla domanda presentata dagli interessati e, nel caso di assenza o di pluralità di domande, sulla base delle condizioni di famiglia e della minore anzianità di servizio.

Art. 109 - Nomina di effettivi nell' istituzione della corporazione

 

I marittimi regolarmente autorizzati a norma dell' art. 96 del codice, i quali si trovino in servizio in una determinata località, all' atto in cui venga in questa istituita una corporazione di piloti possono essere nominati piloti effettivi con provvedimento del capo del compartimento, previa autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione, purchè siano in possesso dei requisiti indicati, per la categoria alla quale la corporazione appartiene, nei numeri 1), 3), 4) e 5) dell' art. 102.

Art. 110 - Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi

 

1. I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall' articolo 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare, anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dei regolamenti stessi.

 

2. L' aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecpiare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tale fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.

 

3. Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell' aspirante pilota, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.

 

4. Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l' autorizzazione del capo del compartimento.

Art. 111 - Sospensione e decadenza della nomina

 

1. La nomina dell' aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.

 

2. Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all' onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell' articolo 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.

 

3. L' aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.

 

4. Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all' articolo 120.

 

5. Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento.

Art. 112 - Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio

 

Le navi di comproprietà dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione e di riparazione ed alle spese di gestione si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio prima che si proceda alla ripartizione prevista dall' articolo 120.

La sostituzione del motore è a carico dei soli piloti effettiv.

Art. 113 - Nomina del capo pilota e dei sottocapi

 

1. In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti.

 

2. Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall' assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall' articolo 105, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.

 

3. I membri della predetta terna sono prescelti dall' assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianità rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota.

 

4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell' anzianità.

 

5. Se l' organico della corporazione non consente l' indicazione della suddetta terna ovvero l' assemblea dei piloti non è in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma.

 

6. Il capo e i sottocapi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

 

7. I capi e i sottocapi piloti già nominati all' atto dell' entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116, e 118.

Art. 114 - Attribuzioni del capo pilota

 

1. Il capo pilota regola il servizio di pilotaggio e stabilisce il turno dei piloti secondo le istruzioni dell' autorità marittima.

 

2. Egli deve mantenere integre le sue qualità tecniche tenendosi in esercizio. In caso di necessità deve partecipare al servizio e qualora una prestazione di pilotaggio presenti particolari difficoltà è tenuto a pilotare personalmente la nave.

 

3. Il capo pilota mantiene l' ordine e la disciplina tra i piloti.

 

4. Unitamente a due piloti designati ogni anno dall' assemblea dei piloti il capo pilota cura l' amministrazione della corporazione. I piloti designati sono solidalmente responsabili col capo pilota.

 

5. Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto.

Art. 115 - Revoca dell' incarico di capo o sottocapo e cancellazione del pilota per fatto penale

 

In caso di gravi mancanze o di comprovata incapacità, il capo o i sottocapi piloti possono essere revocati dall' incarico con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, salva l' applicazione delle altre pene disciplinari previste dall' articolo 1254 del codice.

Il pilota condannato con sentenza passata in giudicato per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l' iscrizione nelle matricole della gente di mare o nel registro dei piloti viene cancellato dal registro dei piloti con la procedura di cui all' articolo 1263 del codice.

             Art. 116 - Nomina e poteri del commissario straordinario e assunzione provvisoria di marittimi per l' esercizio del pilotaggio

 

1. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento della corporazione, può nominare, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi prorogabile in caso di imprescindibili esigenze a un anno, un commissario straordinario, fissando nel provvedimento di nomina l' indennità che deve essere corrisposta al commissario. Tale indennità è prelevata dai proventi di pilotaggio.

 

2. La nomina del commissario importa revoca dall' incarico del capo e dei sottocapi piloti.

 

3. In caso di necessità il comandante del porto ove ha sede la corporazione, può autorizzare il capo pilota o il commissario straordinario ad assumere in servizio provvisorio marittimi idonei al pilotaggio, con preferenza per coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 105<1>.

Art. 117 - Infermità del pilota

 

1. Qualora un pilota si assenti dal servizio per infermità, il comandante del porto provvede agli opportuni accertamenti a mezzo del medico di porto.

 

2. In caso di persistenza dell' infermità, il comandante del porto provvede all' accertamento periodico dell' infermità nel modo indicato dal comma precedente e, qualora lo ritenga opportuno, promuove un accertamento da parte di una commissione costituita a norma dell' articolo 103.

 

3. Se l' infermità duri oltre un anno, il capo del compartimento, previi ulteriori accertamenti a mezzo della commissione di cui al comma precedente, dispone la cancellazione del pilota dal registro.

 

4. Contro le risultanze dell' accertamento sanitario, a seguito del quale il pilota viene cancellato dal registro, è dato ricorso alla commissione medica di secondo grado per l' accertamento dell' idoneità fisica dei marittimi istituita presso l' amministrazione centrale dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni da quello della comunicazione scritta del risultato della visita.

 

5. Le spese per gli accertamenti sanitari sono a carico della corporazione.

Art. 118 - Licenziamento del pilota

 

Il pilota che abbia compiuto il sessantesimo anno di età o non sia più idoneo, per minorate condizioni fisiche o psichiche, accertate dalla commissione costituita a norma dell' articolo 103, al disimpegno del servizio di pilotaggio, è cancellato dal registro dei piloti dal capo del compartimento.

Art. 119 - Rimbordo della quota e restituzione della cauzione

 

1. Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.

 

2. Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione.

Art. 120 - Ripartizione dei compensi

 

1. L' ammontare complessivo dei compensi riscossi, compresi quelli di cui all' articolo 133, è mensilmente ripartito tra i piloti secondo la quota di partecipazione fissata per ciascuno di essi nell' articolo seguente, fatta esclusione dei piloti che siano assenti per qualsiasi causa diversa dalla licenza per ferie o per infermità, o per partecipazione a corsi di cui al quarto comma dell' articolo 101.

 

2. Prima di procedere alla ripartizione, si detraggono dai compensi, di cui al comma precedente, le spese previste dal presente capo, nonché tutte le altre che siano necessarie al buon funzionamento della corporazione e gli oneri sociali.

 

3. Qualora la proprietà dei mezzi nautici appartenga in tutto o in parte ai piloti la corporazione, nella ripartizione dei proventi, stabilisce, previa approvazione del ministro dei trasporti e della navigazione, una percentuale a titolo di corrispettivo per il godimento dei mezzi stessi.

 

4. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun esercizio finanziario la corporazione è tenuta a presentare al comandante del porto il rendiconto annuale della contabilità e ripartizione dei proventi. Il comandante del porto, qualora ne ravvisi la necessità, potrà procedere agli opprtuni controlli, avvalendosi eventualmente dell' opera di un esperto il cui compenso sarà a carico della corporazione stessa.

 

5. L' esercizio finanziario coincide con l' anno solare.

Art. 121 - Quote dei piloti in servizio

 

1. Il capo e i sottocapi piloti della corporazione partecipano alla ripartizione dei proventi in ragione rispettivamente di centoventicinque quote e di centodieci quote e mezza; gli altri piloti effettivi in ragione di cento quote, gli aspiranti piloti in ragione di cinquanta quote.

 

2. I marittimi assunti in via provvisoria, ai termini del terzo comma dell' articolo 116, se concorrrono con i piloti effettivi alla ripartizione, percepiscono metà delle quota spettante a questi; altrimenti l' intera quota.

 

3. I piloti infermi partecipano, nei primi sei mesi, in ragione di cento quote e per i mesi successivi fino alla data di cancellazione dal registro dei piloti, in ragione di sessanta quote; gli aspiranti piloti partecipano rispettivamente in ragione di cinquanta e trenta quote.

4. Quando vi sia qualche pilota che, per qualsiasi ragione non partecipi alla ripartizione a norma del primo comma dell' articolo precedente, le sue quote sono ripartite fra i piloti che hanno effettivamente prestato servizio.

Art. 122 - Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro

 

1. Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualità di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote.

 

2. Il periodo successivo all' ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre.

3. Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell' infermità partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

 

4. Il pilota cancellato dal registro per ammissione in altra corporazione non partecipa alla ripartizione dei proventi della corporazione di provenienza se ha maturato cinquanta quote nella corporazione di appartenenza all' atto della cancellazione di quest' ultima.

 

5. L' eventuale partecipazione alla ripartizione della corporazione di provenienza è comunque integrativa di quella della corporazione di appartenenza, con il massimo complessivo di cinquanta quote.

 

6. In caso di invalidità assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalità di cui all' articolo 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all' atto del raggiungimento dell' età per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.

Art. 123 - Partecipazione della vedova e degli orfani

 

1. La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o più.

 

2. La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non più di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecpiazione se passa a nuove nozze.

 

3. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o più.

 

4. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilità assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio.

 

5. La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalità stabilite al primo e terzo comma.

 

6. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di età o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l' unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest' ultimo è corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova.

 

7. Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di età o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l' unico o il principale e necessario sostegno della madre.

Art. 124 - Assegni a carico dei marittimi autorizzati

 

Qualora venga soppressa una corporazione di piloti sulla quale gravino assegni a favore di piloti cancellati, delle loro vedove e figli, o dei genitori, i marittimi autorizzati a norma dell' articolo 96 del codice, sono tenuti, sotto la vigilanza del comandante del corpo, alla corresponsione di tali assegni, sulla base dei compensi di pilotaggio riscossi.

Art. 125 - Servizio di trasporto, di rimorchio e di ormeggio

 

1. I piloti non possono, senza espressa autorizzazione del comandante del porto, effettuare trasporti di cose o di persone ovvero compiere operazioni di ormeggio e di rimorchio.

 

2. Tuttavia, mancando il battello degli ormeggiatori, i piloti possono prestare la loro opera per l' ormeggio della nave, quando ne siano richiesti dal comandante della medesima. In questo caso, è dovuto il compenso previsto per gli ormeggiatori.

Art. 126 - Segnali della nave da pilotare

 

1. La nave che intende chiamare il pilota deve fare uno dei segnali seguenti:

1) di giorno:

a) alzare al trinchetto la bandiera nazionale in campo bianco;

b) fare il segnale G del codice internazionale, con il quale si chiede il pilota;

2) di notte:

a) fare il segnale G del codice internazionale;

b) bruciare la luce pirotecnica comunemente chiamata "fontana bianca" ogni quindici minuti;

c) mostrare, appena al disopra del bordo, una luce brillante bianca per diversi periodi di un minuto circa, a breve intervallo fra un periodo e l' altro.

 

2. E' consentito, sia nelle ore diurne che notturne, chiamare il pilota tramite contatto radiotelefonico.

Art. 127 - Segnale della nave del pilota

 

La nave del pilota che si dirige verso la nave da pilotare deve tenere alzata, se di girono, la bandiera H del codice internazionale dei segnali di cui al precedente articolo 100 e mostrare, se di notte, a intervalli non superiori a quindici secondi, un fanale a lampi.

Art. 128 - Obblighi del pilota a bordo

 

Il pilota, giunto a bordo della nave, deve esibire al comandante la tessera personale di riconoscimento, conforme ad apposito modello approvato dal comandante del porto, e presentargli, se richiesto, il regolamento locale di pilotaggio.

Art. 129 - Impossibilità di salire a bordo

 

Il pilota, qualora per le condizioni meteorologiche non possa salire a bordo, deve tenere la propria nave di prora alla nave da pilotare e deve dare al comandante le indicazioni sulla rotta da seguire.

Art. 130 - Compenso in caso di mancata prestazione

 

1. Sempre che il pilota si sia diretto verso la nave che ha richiesto il pilotaggio, è dovuto un compenso anche se la nave non si sia avvalsa dell' opera del pilota per fatto non imputabile a questo.

 

2. Le tariffe di pilotaggio debbono determinare la misura del compenso spettante che dovrà essere uguale all' importo di una normale prestazione nel caso di mancato arrivo o entrata nella nave e variare, a seconda della particolare situazione corografica, da metà importo all' intero importo di una normale prestazione nel caso di mancata partenza o movimento.

Art. 131 - Pilotaggio oltre i limiti

 

Il pilota è tenuto a eseguire l' ordine del comandante del porto di recarsi incontro a una nave, fuori dei limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatto richiesta.

Art. 132 - Trasmissione di comunicazioni

 

Le tariffe di pilotaggio, di cui all' articolo 91 del codice, debbono determinare, oltre la misura del compenso dovuto al pilota per le normali prestazioni, anche quella del compenso spettante nei seguenti casi:

a) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l' ordine del comandante del porto di recarsi fuori dai limiti previsti dal regolamento locale, qualora la nave stessa ne abbia fatta richiesta;

b) quando il pilota sia stato chimato solamente per trasmettere comunicazioni a terrra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave.

Art. 133 - Compensi particolari

 

1. Le tariffe di pilotaggio debbono determinare altresì la misura del compenso nei seguenti casi:

a) quando il pilota debba rimanere a bordo della nave pilotata, per circostanze a lui non imputabili, per un periodo di tempo superiore a quello occorrente per la normale prestazione, la cui durata sarà indicata nelle tariffe stesse;

b) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quelle comprese nella circoscrizione territoriale della corporazione, per il periodo di tempo occorrente.

 

2. Nel caso di cui alla lettera a), qualora la permanenza a bordo si protragga per oltre sei ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto e alloggio riservato agli ufficiali. Gli spetta altresì il trattamento previsto dal comma successivo qualora debba sbarcare in altro porto.

 

3. Nel caso in cui alla lettera b) al pilota è dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio per rientrare in sede.

Art. 134 - Aumento del compenso

 

Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell' aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali.

Art. 135 - Riscossione dei proventi di pilotaggio

 

1. Il compenso dovuto per ogni prestazione di pilotaggio viene determinato da un ordine di introito firmato dal capo pilota e vistato dal comandante del porto.

 

2. Il pagamento del compenso non può effettuarsi se non dietro esibizione dell' ordine.

Art. 136 - Certificato e registro dei piloti autorizzati

 

I marittimi autorizzati a norma dell' articolo 96 del codice sono muniti dal capo del compartimento di un certificato conforme al modello stabilito dal ministro dei trasporti e della navigazione. Essi sono inoltre iscritti in apposito registro.

Art. 137 - Compenso dei marittimi autorizzati

 

Il compenso dei marittimi autorizzati è stabilito con tariffe determinate dal direttore marittimo. Per la riscossione di questi compensi si applica l' articolo 135 e l' ordine di introito è redatto dal pilota.

 

Art. 138 - Atto di concessione

 

L' atto di concessione relativo al servizio di rimorchio deve indicare il numero e le caratteristiche dei mezzi tecnici da adibire al servizio, i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio e il massimo tonnellaggio della navi da rimorchiare, nonché le altre condizioni del servizio.

Art. 139 - Canone

 

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone annuo, nella misura stabilita dal capo del compartimento nell' atto di concessione.

 

2. Il canone può essere ridotto o escluso totalmente quando il concessionario assume l' obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere particolari prestazioni, ritenuti utili dal capo del compartimento per la sicurezza e il servizio del porto.

Art. 140 - [Articoli da 140 a 203] (abrogato)

 

[ Capo abrogato a partire del 1° marzo 1995 dall' art. 27 l. 28 gennaio 1994 n. 84, come modificato dal D.L. 22 dicembre 1994, n. 696. ]

Art. 204 - Attività dei palombari

 

1. I palombari in servizio locale esercitano la loro attività entro l' ambito del porto presso il cui ufficio sono iscritti e nelle adiacenze e possono esercitare temporaneamente anche in altri porti, previa autorizzazione dell' autorità marittima del porto di iscrizione.

 

2. Le imbarcazioni usate dai palombari debbono essere munite di pompe d' aria e di compressori. Le imbarcazioni e le pompe debbono possedere un certificato di idoneità rilasciato dal Registro italiano navale. Le altre apparecchiature tecniche debbono essere giudicate idonee dal comandante del porto.

Art. 205 - Registro dei palombari

 

1. Il registro dei palombari è tenuto dal comandante del porto.

Per ottenere l' iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

1) età non inferiore a diciotto e non superiore a quaranta anni;

2) cittadinanza italiana;

3) costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta, o aver prestato, per lo stesso periodo, servizio nella marina militare in qualità di palombaro.

 

2. La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 è condizione per l' esercizio della professione ed è soggetta a controllo triennale da parte del medico di porto.

 

3. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al comma secondo, n. 3 e al comma terzo è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell' esito della visita, ad una commissione istituita presso l' ufficio di porto e composta:

1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;

2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;

3) da un medico designato dall' Istituto nazionale per la previdenza sociale.

 

4. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

Art. 206 - Libretto di ricognizione

 

1. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all' atto della iscrizione nel registro previsto dall' articolo precedente.

 

2. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall' articolo 155.

Art. 206 - Libretto di ricognizione

 

1. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato al palombaro in servizio locale dal comandante del porto all' atto della iscrizione nel registro previsto dall' articolo precedente.

 

2. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall' articolo 155.

Art. 207 - Cancellazione dal registro

 

1. Alla cancellazione dal registro si procede:

1) per morte;

2) per permenente inabilità al servizio;

3) per avere il palombaro raggiunto l' età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

4) a domanda;

5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 5 dell' articolo 205.

 

2. L' inabilità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell' articolo 156 del presente regolamento.

Art. 208 - Registro degli ormeggiatori

 

1. Il registro degli ormeggiatori è tenuto dal comandante del porto.

 

2. Per ottenere l' iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:

1) età non inferiore ai diciotto e non superiore ai quarantacinque anni;

2) cittadinanza italiana;

3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l' approdo nel quale l' interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;

7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.

 

3. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell' articolo 152 di questo regolamento.

 

4. Il comandante del porto può limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del traffico.

Art. 209 - Disciplina del servizio di ormeggio

 

1. Il comandante del porto disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto.

 

2. Nei porti ove se ne ravvisi l' opportunità, il capo del compartimento può costituire gli ormeggiatori in gruppo.

Art. 210 - Mezzi nautici degli ormeggiatori

 

Il comandante del porto determina il numero e le caratteristiche delle imbarcazioni di cui devono essere provvisti gli ormeggiatori.

Le imbarcazioni degli ormeggiatori devono portare scritta sulla prua e sulla poppa la parola "ormeggiatore" e tenere alzato un pannello bianco con eguale scritta in rosso.

Art. 211 - Prestazioni degli ormeggiatori

 

Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in moto.

Art. 212 - Tariffe

 

Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento.

Art. 213 - Libretto di ricognizione

 

1. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato all' ormeggiatore dal comandante del porto all' atto dell' iscrizione nel registro previsto dall' articolo 208.

 

2. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall' articolo 155.

Art. 214 - Cancellazione dal registro

 

1. Alla cancellazione dal registro si procede:

1) per morte;

2) per permanente inabilità al servizio;

3) per avere l' ormeggiatore raggiunto l' età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

4) a domanda;

5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell' articolo 208.

 

2. L' invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell' articolo 156 del presente regolamento.

Art. 215 - Attività dei barcaioli

 

. 1. I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico nell' ambito del porto presso il cui ufficio essi sono iscritti.

 

2. Il comandante del porto disciplina il servizio dei barcaioli in modo da assicurare la regolarità del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Il comandante del porto determina, in particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli.

 

3. Nei porti ove se ne ravvisi l' opportunità, il capo del compartimento può costituire i barcaioli in gruppo.

Art. 216 - Registro dei barcaioli

 

1. Il registro dei barcaioli è tenuto dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attività.

 

2. Per ottenere l' iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:

1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;

2) cittadinanza italiana;

3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;

4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;

5) buona condotta morale e civile;

6) residenza nel comune nel cui territorio è il porto o l' approdo nel quale l' interessato intende svolgere la sua attività o in un comune vicino;

7) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta.

 

3. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma è ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell' articolo 152 di questo regolamento.

 

4. Il comandante del porto può limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.

Art. 217 - Libretto di ricognizione

 

1. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all' atto della iscrizione nel registro previsto nell' articolo precedente.

 

2. Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall' articolo 155.

Art. 218 - Cancellazione dal registro

 

1. Alla cancellazione dal registro si procede:

1) per morte;

2) per permanente inabilità al servizio;

3) per avere il barcaiolo raggiunto l' età prescritta dalle leggi sulla previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia;

4) a domanda;

5) per la perdita di uno dei requisiti di cui ai nn. 2, 5 e 6 dell' articolo 216.

 

2. L' invalidità di cui al n. 2 del precedente comma è accertata nei modi previsti dai commi terzo e seguenti dell' articolo 156 del presente regolamento.


 Antonio Raffone