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Cod.Nav. art.15-27
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- Creato: Sabato, 08 Gennaio 2011 22:48
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Codice della navigazione Artt. 15 - 27Parte prima Della navigazione marittima e interna Libro primo Dell' ordinamento amministrativo della navigazione Titolo I Degli organi amministrativi della navigazione Capo I Dell' amministrazione della navigazione marittima Art. 15 - Ministro competente L' amministrazione della marina mercantile è retta dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 16 - Circoscrizioni del litorale della Repubblica 1. Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. 2. Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell' ambito del compartimento in cui ha sede l' ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell' ambito del circondario in cui ha sede l' ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario. 3. Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l' ufficio del compartimento né l' ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia dipendenti dall' ufficio circondariale. 4. Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell' approdo in cui hanno sede. Art. 17 - Attribuzioni degli uffici locali. 1. Il direttore marittimo esercita le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. 2. Il capo del compartimento, il capo del circondario, e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti, oltre le attribuzioni conferite a ciascuno di essi dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti, esercitano nell' ambito delle rispettive circoscrizioni, tutte le attribuzioni amministrative relative alla navigazione e al traffico marittimo, che non siano specificamente conferite a determinate autorità. Art. 18 - Personale dell' amministrazione marittima 1. Le funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo sono esercitate dal corpo delle capitanerie di porto. 2. Ove se ne riconosca l' opportunità, l' esercizio di tali funzioni può essere affidato, nei porti ed approdi di minore importanza, a persone estranee a detto corpo. Art. 19 - Enti portuali Nei porti di maggiore importanza taluni servizi portuali inerenti alla navigazione possono essere affidati ad appositi enti costituiti con legge. Art. 20 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero La vigilanza sulla navigazione e sul traffico marittimo nazionale all' estero è esercitata dalle autorità consolari. Art. 21 - Ministro competente L' amministrazione della navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne è retta dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 22 - Ispettorati compartimentali 1. Agli effetti dell' ordinamento amministrativo della navigazione interna il territorio della Repubblica è diviso in zone. 2. A ciascuna zona è preposto un ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione<1>. Art. 23 - Uffici di porto 1. Nei porti e nelle altre località di maggiore importanza per la navigazione interna sono istituiti ispettorati di porto e delegazioni di approdo da questi dipendenti<1>. 2. L' ispettorato di porto esercita sulle vie navigabili comprese nella sua circoscrizione le attribuzioni conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi e dai regolamenti. 3. Il capo dell' ispettorato ed il capo della delegazione di approdo sono comandanti del porto ove hanno sede. 4. Nei casi previsti dal regolamento possono essere istituite, fuori della circoscrizione degli ispettorati di porto, delegazioni di approdo direttamente dipendenti dall' ispettorato compartimentale. In tal caso il capo della delegazione esercita anche le attribuzioni del capo dell' ispettorato di porto, conferitegli dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 24 - Navigazione promiscua 1. Le navi addette alla navigazione interna, quando entrano in acque marittime, devono osservare le norme di polizia marittima e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione marittima. 2. Parimenti le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna. Art. 25 - Attribuzioni dell' autorità comunale Nelle località ove non hanno sede uffici di porto l' esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna può essere conferito a norma del regolamento dal ministro dei trasporti e della navigazione all' autorità comunale. Art. 26 - Navi e galleggianti addetti al servizio urbano 1. Nei porti comunicanti con canali ed altre acque interne, il comandante del porto esercita la vigilanza sulle navi e sui galleggianti addetti al servizio urbano che entrano nelle acque marittime. 2. I conflitti di competenza fra l' autorità marittima e quella comunale relativi al servizio di tali navi e galleggianti sono risolti dal prefetto del luogo ed in via definitiva dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 27 - Vigilanza sulla navigazione e sul traffico all' estero La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all' estero è esercitata dalle autorità consolari. |
Antonio Raffone |