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Cod.Nav. Artt. 179 - 202


Codice della Navigazione Artt. 179 - 202

Ttitolo VI

Della polizia della navigazione

Capo I

Della partenza e dell' arrivo delle navi

Art. 179 - Nota di informazioni all' autorità marittima

1. All' arrivo della nave in porto il comandante della nave deve far pervenire al comandante del porto o all' autorità consolare una comunicazione, dalla quale risultino il nome o il numero, il tipo, la nazionalità, il tonnellaggio della nave, il nome dell' armatore e il nome e il domicilio del raccomandatario, la quantità e la qualità del carico, nonché l' indicazione della sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, il numero e la nazionalità dei componenti dell' equipaggio, il numero dei passeggeri, brevi indicazioni sul viaggio, la data e l' ora di arrivo e la data e l' ora prevista per la partenza della nave, il porto di provenienza e quello di prevista destinazione, la posizione della nave nel porto, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Detta comunicazione dovrà essere integrata prima della partenza da una dichiarazione del comandante della nave relativa all' adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale, da conseguirsi, o da trasmettersi con mezzi elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare.

3. Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato la comunicazione di cui al primo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all' autorità consolare nel successivo porto di approdo.

4. Il ministro dei trasporti e della navigazione può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.

Art. 180 - Verifiche ed ispezioni

1. Il comandante del porto o l' autorità consolare può ad ogni tempo verificare il contenuto della comunicazione presentata o fatta pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

2. Le predette autorità possono inoltre disporre ispezioni alla nave; i relativi risultati dovranno essere annotati sui libri di bordo unitamente alle eventuali prescrizioni impartite.

Art. 181 - Rilascio delle spedizioni

1. La nave non può partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del comandante del porto o dell' autorità consolare.

2. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto - con indicazione dell' ora e della data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.

3. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l' armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità. Del pari le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l' armatore o il comandante della nave non ha compiuto gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha provveduto al pagamento dei diritti portuali o consolari, al versamento delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonché in tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.

Art. 182 - Denunzia di avvenimenti straordinari

1. Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all' arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all' autorità consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

2. Se la nave non è provvista di giornale, o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l' autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

3. Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.

Art. 183 - Informazioni eventuali circa il viaggio

1. Il comandante della nave è tenuto a fornire all' autorità marittima o consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio.

2. E' inoltre tenuto, su richiesta, a far presentare alle predette autorità, per gli accertamenti che queste credano opportuni, componenti dell' equipaggio e passeggeri.

Art. 184 - Dell' arrivo e della partenza delle navi della navigazione interna

1. Il comandante della nave, all' arrivo in località ove sia una autorità portuale o consolare, deve denunciare all' autorità stessa la provenienza e la destinazione della nave, la qualità e la quantità del carico, il numero delle persone dell' equipaggio e la durata della sosta.

2. L' autorità portuale o consolare può in ogni tempo verificare il contenuto della denuncia fatta dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.

3. Le suddette autorità sono tenute a formulare pronta annotazione delle eventuali osservazioni effettuate durante le predette ispezioni. Quando dopo la partenza dall' ultima località in cui abbia sede un' autorità portuale o consolare si siano verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone imbarcate o al carico, il comandante deve farne denuncia all' autorità portuale o consolare; l' autorità predetta provvede a norma dell' articolo 182, secondo comma.

4. Il comandante della nave è tenuto a fornire all' autorità preposta alla navigazione interna o all' autorità consolare le informazioni che gli siano richieste circa il viaggio, e a far presentare componenti dell' equipaggio e passeggeri per gli accertamenti di cui all' articolo 183.

5. Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano alle navi della navigazione interna in servizio pubblico di linea o di rimorchio o adibite ai servizi autorizzati per il trasporto di persone in conto terzi.

Art. 185 - Navi straniere

Se accordi internazionali non dispongono diversamente, le disposizioni del presente capo si applicano anche alle navi straniere, che approdano nei porti italiani.

Art. 186 - Autorità del comandante

Tutte le persone che si trovano a bordo sono soggette all' autorità del comandante della nave.

Art. 187 - Disciplina di bordo

1. I componenti dell' equipaggio devono prestare obbedienza ai superiori e uniformarsi alle loro istruzioni per il servizio e la disciplina di bordo.

2. Contro i provvedimenti del comandante della nave che concernono l' esercizio della loro attività, i componenti dell' equipaggio possono presentare reclamo al comandante del porto o all' autorità consolare; il comandante della nave non può impedire che chi intende proporre reclamo si presenti alle predette autorità, salvo che urgenti esigenze del servizio richiedano la presenza del componente dell' equipaggio bordo.

3. Per il reclamo dei componenti dell' equipaggio di navi addette ai servizi pubblici di linea o di rimorchio in navigazione interna, si applicano le disposizioni stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 188 - Autorizzazione per scendere a terra

I componenti dell' equipaggio non possono scendere a terra senza autorizzazione del comandante o di chi ne fa le veci.

Art. 189 - Deficienza delle razioni di viveri

1. Il comandante del porto e l' autorità consolare, quando ne vengano richiesti dalle associazioni sindacali interessate o da almeno un quinto dell' equipaggio, devono provvedere ad accertare la qualità e la quantità delle razioni di viveri corrisposte all' equipaggio.

2. Se sono riscontrate deficienze, le autorità predette ordinano al comandante di prendere immediatamente le misure opportune; e in caso di mancata esecuzione provvedono d' ufficio, procurando la somma necessaria con prestito garantito da ipoteca sulla nave, ovvero con la vendita o il pegno di attrezzi o arredi non indispensabili per la sicura navigazione o di cose caricate, dato preventivo avviso rispettivamente all' armatore e, quando sia possibile, agli aventi diritto alle cose predette.

3. Analoghi provvedimenti devono prendere il comandante del porto o l' autorità consolare in caso di reclamo di passeggeri per deficienze delle razioni di viveri ad essi corrisposte.

4. Quando sono vendute pertinenze di proprietà aliena o merci l' armatore è tenuto a indennizzare gli aventi diritto a norma dell' articolo 308.

Art. 190 - Obblighi dell' equipaggio in caso di pericolo

I componenti dell' equipaggio devono cooperare alla salvezza della nave, delle persone imbarcate e del carico fino a quando il comandante abbia dato l' ordine di abbandonare la nave.

Art. 191 - Obbligo dei componenti dell' equipaggio di cooperare al ricupero

In caso di naufragio della nave, coloro che ne componevano l' equipaggio, ove ne siano richiesti immediatamente dopo il sinistro dal comandante ovvero dall' autorità preposta alla navigazione marittima o interna, sono tenuti a prestare la loro opera per il ricupero dei relitti.

Art. 192 - Imbarco di passeggeri infermi

1. L' imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l' incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti.

2. A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l' imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente.

Art. 193 - Carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici

1. Il carico di armi e munizioni da guerra o di gas tossici nonché di merci pericolose in genere è disciplinato da leggi e regolamenti speciali, e non può essere effettuato senza l' autorizzazione data dal comandante del porto o dell' autorità consolare secondo le norme del regolamento.

2. L' imbarco di armi e munizioni per uso della nave è sottoposto all' autorizzazione del comandante del porto o dell' autorità consolare.

Art. 194 - Imbarco di merci vietate e pericolose

1. Quando sono imbarcate cose di cui il trasporto è vietato da norme di polizia, il comandante della nave deve, secondo i casi, disporre che esse siano sbarcate ovvero rese inoffensive o distrutte, se non sia possibile custodirle convenientemente fino all' arrivo nel primo porto di approdo.

2. Gli stessi provvedimenti il comandante deve prendere quando siano imbarcate cose di cui il trasporto, pur non essendo vietato da norme di polizia, sia o divenga in corso di navigazione pericoloso o nocivo per la nave, per le persone o per il carico, se non sia possibile custodire le cose stesse fino all' arrivo nel porto di destinazione.

3. Tali merci, quando siano custodite fino al porto di primo approdo, devono essere dal comandante della nave consegnate al comandante del porto o all' autorità consolare.

Art. 195 - Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio

1. In caso di morte o scomparizione avvenuta durante il viaggio, gli oggetti appartenenti alle persone morte o scomparse sono custoditi dal comandante della nave fino al porto di primo approdo ed ivi consegnati al comandante del porto o all' autorità consolare.

2. Le predette autorità provvedono a che sia dato avviso del fatto nei modi stabiliti dal regolamento. Decorso l' anno da tale avviso, o anche prima se la deperibilità delle cose lo richieda, le medesime autorità provvedono alla vendita delle cose e al deposito del ricavato per conto di chi spetta.

3. Decorsi cinque anni dall' avviso, senza che gli interessati abbiano fatto valere i propri diritti, la somma è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna.

4. Le modalità per la vendita e per il deposito sono stabilite dal regolamento.

Art. 196 - Componenti dell' equipaggio soggetti a obbligo di leva

I componenti dell' equipaggio soggetti a obblighi di leva o richiamati alle armi non possono essere sbarcati in paese estero senza autorizzazione della competente autorità, a meno che non vengano assunti su altra nave nazionale diretta nella Repubblica.

Art. 197 - Rimpatrio di cittadini italiani

1. Nelle località estere ove non risieda un' autorità consolare il comandante della nave deve dare ricovero a bordo e rimpatriare i marittimi italiani che si trovassero abbandonati.

2. Deve inoltre accogliere a bordo ogni altro cittadino o suddito italiano che per qualsiasi motivo l' autorità consolare ritenga opportuno di fare rimpatriare.

3. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità relative al ricovero ed al rimpatrio, anche per quanto concerne il rimborso delle spese di manutenzione e di trasporto.

Art. 198 - Divieto di asilo

Il comandante della nave non può in paese estero concedere asilo a bordo a persone, anche se cittadini o sudditi italiani, ricercate dalla competente autorità per aver commesso un reato comune.

Art. 199 - Perdita di carte e documenti di bordo

1. In caso di perdita di carte o di altri documenti di bordo, il comandante della nave deve nel primo porto di approdo farne denuncia al comandante del porto o all' autorità consolare.

2. Le autorità predette rilasciano al comandante, nelle forme stabilite dal regolamento, carte provvisorie per proseguire la navigazione.

Art. 200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra

1. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un' autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.

2. A tal fine i comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui risieda un' autorità consolare.

3. Nei porti ove risiede un' autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei commi precedenti, su richiesta dell' autorità medesima.

Art. 201 - Inchiesta di bandiera

Le navi mercantili nazionali devono obbedire all' intimazione di fermata delle navi da guerra di potenze amiche, giustificando, se richieste, la propria nazionalità.

Art. 202 - Nave sospetta di tratta di schiavi

La nave da guerra italiana, che incontri in alto mare o anche in mare territoriale estero una nave nazionale sospetta di attendere alla tratta di schiavi, può catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda un' autorità consolare.


Antonio Raffone