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Cod.Nav.Artt. 213 - 231
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- Creato: Sabato, 08 Gennaio 2011 22:54
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Codice della Navigazione Artt. 213 - 231Titolo VIII Disposizioni speciali Capo I Della navigazione da diporto Art. 213 - Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate 1. Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate possono essere comandate da chi ne sia proprietario, abbia compiuto i diciotti anni di età ed ottenuta l' abilitazione al comando, secondo le norme stabilite dal regolamento. 2. L' abilitazione al comando delle navi predette può essere altresì rilasciata dalle associazioni nautiche, autorizzate dal ministro dei trasporti e della navigazione, ai propri soci, tanto per le navi di proprietà di questi quanto per quelle appartenenti alle associazioni. 3. Le persone abilitate al comando di una nave possono anche prestare la loro opera per la manovra delle nave stessa. 4. L' abilitazione di cui ai commi precedenti non è richiesta per comandare navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate; o per comandare navi di stazza lorda superiore alle tre tonnellate ma non superiore alle venticinque, partecipanti a regate. 5. A comandare o a prestare la loro opera per la manovra di navi a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate partecipanti a regate possono essere ammessi, dalle associazioni nautiche di cui al primo comma, i minori dei diciotto anni, ma non dei quattordici, con il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela. Art. 214 - Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate Le navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate possono essere comandate e condotte da coloro che abbiano compiuto i diciotto anni di età ed ottenute le rispettive abilitazioni stabilite da leggi o regolamenti speciali. Tali abilitazioni non sono necessarie per comandare e condurre navi munite di cilindrata non superiore ai cinquecento centimetri cubi, se a scoppio, o di potenza non superiore a undici cavalli vapore, ove si tratti di motore di altro tipo. Art. 215 - Condotta di battelli a remi Per la condotta di battelli da diporto a remi non è richiesta alcuna abilitazione. Art. 216 - Personale di camera e di famiglia Sulle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate se a vela, alle venticinque se a motore, possono essere imbarcate, in qualità di personale di camera e di famiglia, persone non appartenenti alle gente di mare o al personale navigante della navigazione interna, purchè già al servizio del proprietario della nave. Art. 217 - Costruzione di navi da diporto ad opera di soci di associazioni nautiche riconosciute I soci delle associazioni nautiche riconosciute possono progettare e costruire navi da diporto di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate. Art. 218 - Pesca con navi da diporto Alle navi da diporto è consentito esercizio della pesca, purchè non a scopo di lucro, con le modalità stabilite dal regolamento. Art. 219 - Pesca marittima E' considerata pesca marittima, oltre quella che si esercita nel mare, la pesca nell' ambito del demanio marittimo. Art. 220 - Categorie della pesca La pesca si distingue, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in pesca costiera, pesca mediterranea, pesca oltre gli stretti. Art. 221 - Riserva della pesca ai cittadini 1. La pesca nel mare territoriale è riservata ai cittadini italiani e alle navi da pesca nazionale, salvo speciali convenzioni internazionali. 2. Tuttavia con decreto del Presidente della Repubblica possono essere autorizzati cittadini e navi di Stati, con i quali non esistano tali convenzioni, ad esercitare la pesca nelle acque predette. Art. 222 - Concessioni di tonnare e di altri impianti fissi da pesca Le disposizioni riguardanti le concessioni di beni del demanio marittimo si applicano anche allo stabilimento di tonnare e di altri impianti da pesca fissi, o di opere per l' allevamento dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, allo sfruttamento dei banchi di corallo o di spugne, e in genere ad ogni occupazione del demanio marittimo e del mare territoriale occorrente per fini di pesca. Art. 223 - Autorità competente per la vigilanza sulla pesca 1. All' applicazione delle disposizioni di questo codice e delle altre leggi e dei regolamenti sulla pesca marittima provvede l' amministrazione dei trasporti e della navigazione, salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni. 2. Le autorità marittime locali vigilano sull' esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione. Art. 224 - Riserva del cabotaggio e del servizio marittimo Il cabotaggio tra i porti della Repubblica, nonché il servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiagge sono riservati alle navi nazionali, salvo che sia diversamente stabilito da convenzioni internazionali. Art. 225 - Concessione di servizi 1. I servizi pubblici di linea di trasporto di persone o di cose sono esercitati per concessione. 2. E' parimenti necessaria la concessione per l' esercizio dei servizi pubblici di rimorchio e di quelli di traino con mezzi meccanici. 3. I diritti e gli obblighi del concessionario, i mezzi tecnici di cui questi deve essere fornito, le tariffe e le altre condizioni del servizio, e l' eventuale prestazione di una cauzione sono stabiliti nella relativa convenzione. 4. Le norme relative alle concessioni previste nel presente articolo sono stabilite dal regolamento. Art. 226 - Autorizzazione di servizi 1. I servizi di trasporto, di rimorchio e di traino, non compresi fra i servizi di cui all' articolo precedente, sono sottoposti all' autorizzazione dell' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna. 2. Le forme e i limiti dell' autorizzazione sono determinati dal regolamento. Art. 227 - Autorizzazione mediante annotazione sulla licenza Nei casi ed entro i limiti stabiliti dal regolamento, le navi e i galleggiamenti sono autorizzati al trasporto e al rimorchio mediante annotazione apposta dall' ufficio di iscrizione sulla licenza. Art. 228 - Annotazione nei registri di iscrizione L' atto di concessione e quelli di autorizzazione di cui agli articoli precedenti devono essere annotati nei registri d' iscrizione della nave o del galleggiante. Art. 229 - Tariffe 1. Il ministro per i trasporti stabilisce le modalità dei servizi di cui all' art. 226, e fissa i massimi e i minimi delle tariffe. 2. In caso di contravvenzione l' autorizzazione può essere revocata. Art. 230 - Caratteristiche delle navi Le caratteristiche tecniche delle navi ammesse alla navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 231 - Regolamenti comunali La navigazione nei corsi e negli specchi d' acqua, che attraversano centri abitati o sono nelle vicinanze dei medesimi, è sottoposta anche alla osservanza delle norme stabilite da regolamenti comunali, approvati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello per gli interni. |
Antonio Raffone |