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Cod.Nav.Artt. 620 - 642
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 02:46
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Codice della Navigazione Artt. 620 - 642Titolo IV Dell' attuazione della limitazione del debito dell' armatore Art. 620 - Giudice competente Il procedimento di limitazione è promosso avanti il tribunale o il pretore, nella circoscrizione dei quali è il foro generale dell' armatore, a seconda che si tratti di navi maggiori ovvero di navi minori e di galleggianti. Art. 621 - Domanda di limitazione 1. L' armatore che intende valersi del beneficio della limitazione ne propone domanda, con ricorso al giudice competente, ai sensi del precedente articolo. 2. Il ricorso deve indicare il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità e il domicilio dell'istante stesso nel comune, in cui ha sede il giudice competente; gli elementi di individuazione della nave, l' ufficio di iscrizione e il luogo dove la nave o il galleggiante si trovano; il viaggio cui le obbligazioni si riferiscono. 3. Insieme con il ricorso, l' armatore deve depositare, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del tribunale o della pretura: a) dichiarazione del valore della nave al momento della domanda ovvero, se la domanda è proposta dopo la fine del viaggio, al termine di questo nonché, in entrambi i casi, del valore della nave all' inizio del viaggio; b) elenco dei proventi lordi del viaggio; c) copia dell' inventario di bordo secondo le forme stabilite dal regolamento; d) elenco nominativo dei creditori soggetti alla limitazione, con l' indicazione del loro domicilio, del titolo e dell' ammontare del credito di ciascuno; e) certificato delle ipoteche trascritte sulla nave. 4. Su istanza dell' armatore, il presidente del tribunale può disporre che il deposito della dichiarazione di valore della nave sia eseguito in un termine successivo alla domanda. Tale termine non deve superare i dieci giorni, ma può essere prorogato a otto giorni prima della data fissata ai sensi dell' articolo 623 per la presentazione in cancelleria delle domande dei creditori. Art. 622 - Valutazione della nave La dichiarazione del valore della nave all' inizio del viaggio deve indicare il valore commerciale secondo le risultanze del Registro italiano navale o dell' ispettorato compartimentale, tenuto conto altresì delle pertinenze indicate nella copia dell' inventario di bordo di cui alla lettera c) dell' articolo precedente. In caso di nave assicurata si assume per valore commerciale quello che la polizza di assicurazione indica come valore di stima ai sensi dell' articolo 515. Art. 623 - Sentenza di apertura Con sentenza esecutiva il tribunale, accertata in seguito alla domanda dell' armatore l' esistenza degli estremi di legge, dichiara aperto il procedimento di limitazione. Con la stessa sentenza il tribunale designa un giudice per la formazione dello stato attivo e di quello passivo per il riparto della somma e per l' istruzione dei processi di cui agli articoli 627, 636, 637; assegna ai creditori per la presentazione in cancelleria delle domande e dei titoli un termine non superiore a giorni trenta dalla data di pubblicazione della sentenza, o a sessanta per i creditori residenti all' estero; stabilisce, entro sessanta giorni dalla decorrenza del maggior termine fissato per la presentazione delle domande e dei titoli dei creditori, la data di deposito dello stato attivo e di quello passivo; fissa, non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni da quest' ultima data, l' udienza di trattazione delle impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo avanti il collegio. Art. 624 - Notifica e pubblicazione della sentenza di apertura 1. La sentenza di apertura, a cura della cancelleria, è portata a conoscenza dell' armatore e dei creditori indicati nell' elenco di cui all' articolo 621, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La sentenza stessa a cura della cancelleria, è altresì trasmessa in estratto all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, e, parimenti in estratto, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. 2. L' ufficio di iscrizione avuta conoscenza della sentenza, ne fa annotazione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e ne cura l' affissione nell' albo dell' ufficio stesso. Art. 625 - Effetti del procedimento sui debiti pecuniari 1. Agli effetti del procedimento, i debiti pecuniari non scaduti, soggetti alla limitazione, si considerano scaduti alla data di apertura. 2. I crediti sottoposti a condizione partecipano allo stato passivo, e sono compresi con riserva fra i crediti ammessi. 3. I crediti per interessi convenzionali o legali, maturati dopo la data di apertura, sono ammessi a concorrere soltanto sul residuo della somma limite dopo il riparto fra i creditori. Art. 626 - Improcedibilità e sospensione di atti esecutivi 1. Dalla data di pubblicazione della sentenza di apertura i creditori soggetti alla limitazione non possono promuovere l' esecuzione forzata sui beni dell' armatore per le obbligazioni di cui all'articolo 275. 2. Dalla stessa data, il processo di esecuzione iniziato dai creditori medesimi è sospeso, anche d'ufficio, con provvedimento del giudice dell' esecuzione, e si estingue se non è riassunto nel termine fissato con la sentenza che fa constare una delle cause di decadenza previste nell' articolo 640. Art. 627 - Opposizione dei creditori 1. Contro la sentenza di apertura i creditori possono promuovere opposizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica, per l' inesistenza degli estremi di legge, in contraddittorio dell' armatore. 2. L' opposizione non sospende il procedimento, a meno che il giudice designato non ne autorizzi, con ordinanza, la sospensione fino a che non sia pronunciata sull' opposizione sentenza passata in giudicato. Art. 628 - Formazione dello stato attivo Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l' armatore e i creditori concorrenti, forma lo stato attivo sulla base della dichiarazione di valore e dei documenti indicati nell' articolo 621. Egli può disporre anche d' ufficio accertamenti tecnici per la revisione del valore della nave dichiarato dall' armatore o sulla consistenza e l' ammontare del nolo e degli altri proventi o sulla consistenza e l' ammontare del nolo e degli altri proventi; in questo caso fissa un termine per il deposito della relazione di stima, durante il quale sospende, ove sia opportuno, il procedimento. Art. 629 - Deposito della somma limite Entro tre giorni dalla sentenza di apertura o dal deposito della dichiarazione di valore, disposto ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 621, il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalità per il deposito della somma limite, computata sulla base delle indicazioni e dei documenti presentati dall' armatore, nonché di una congrua somma per le spese del procedimento. Art. 630 - Integrazione della somma depositata 1. Quando, in seguito agli accertamenti tecnici previsti nell' articolo 628, risulta che il valore della nave o l' ammontare dei proventi è superiore a quello dichiarato, il giudice designato ordina l' integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni. 2. Quando dagli accertamenti medesimi risultano proventi omessi o inesattamente indicati dall' armatore per dolo o colpa grave, il giudice designato provvede ai sensi dell' articolo 641. Art. 631 - Vendita della nave e cessione dei proventi 1. Se l' armatore proprietario ne fa istanza entro il termine previsto per il deposito della somma limite a sensi dell' articolo 629, il giudice designato, con ordinanza, può autorizzare, in luogo del deposito del valore della nave, la vendita all' incanto della nave stessa entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo. 2. Il giudice predetto, su istanza dell' armatore nel termine previsto per il deposito della somma limite, può altresì autorizzare la cessione alla massa passiva dei proventi esatti, o da esigere entro un termine anteriore di almeno dieci giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, nominando in tal caso un liquidatore. 3. Venduta la nave o esatti i proventi, il giudice dispone che, entro un termine anteriore di almeno cinque giorni alla scadenza di quello fissato per la formazione dello stato attivo, la somma ricavata sia integrata fino a concorrenza della somma limite. Art. 632 - Opposizione all' ordinanza di vendita della nave o di cessione dei proventi 1. Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell' ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi, i creditori possono proporre opposizione mediante ricorso al giudice designato, il quale, sentiti l' armatore e i creditori concorrenti, decide con ordinanza non impugnabile. 2. L' opposizione sospende l' esecuzione dell' ordinanza. Art. 633 - Comunicazione dei provvedimenti del giudice designato I provvedimenti del giudice designato, indicati negli articoli precedenti, sono comunicati a cura della cancelleria all' armatore e ai creditori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L' ordinanza che autorizza la vendita della nave o la cessione dei proventi è trasmessa inoltre all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, per la pubblicazione mediante affissione nell' albo. Art. 634 - Formazione dello stato passivo Nel termine fissato dalla sentenza di apertura, il giudice designato, sentiti l' armatore e i creditori concorrenti, procede alla formazione dello stato passivo. Art. 635 - Avviso di deposito dello stato attivo e passivo L' avvenuto deposito dello stato attivo e di quello passivo è comunicato all' armatore e ai creditori, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, che ne cura la pubblicazione mediante affissione nell' albo. Art. 636 - Impugnazioni dello stato attivo e passivo 1. Le impugnazioni dello stato attivo e di quello passivo sono proposte in contraddittorio dell'armatore e dei creditori interessati, mediante citazione per l' udienza avanti il collegio, fissata ai sensi dell' articolo 623. 2. Decise le impugnazioni con sentenza passata in giudicato, il giudice designato, ove necessario, provvede alla formazione del nuovo stato attivo e di quello passivo e ordina l' integrazione della somma depositata entro un termine non superiore a cinque giorni. Art. 637 - Stato di riparto 1. Decorso il termine fissato per le impugnazioni, ovvero quando il nuovo stato passivo è formato a norma dell' articolo precedente, i creditori compresi nello stato passivo possono concordare lo stato di riparto. 2. Se i creditori non raggiungono l' accordo, il giudice designato procede alla ripartizione della somma depositata, secondo l' ordine delle cause di prelazione. 3. Lo stato di riparto è impugnabile, entro dieci giorni dal deposito nella cancelleria, solo per quanto attiene all' ordine di prelazione. 4. Il giudice designato, in base al riparto concordato a quello definitivamente formato, provvede all'emissione dei mandati di pagamento. Art. 638 - Ripartizione del residuo 1. Fermo il disposto dell' ultimo comma dell' articolo 625, sul residuo della somma depositata sono ammessi a concorrere i creditori che abbiano presentata la loro domanda fuori del termine fissato nella sentenza di apertura. 2. Alla ripartizione del residuo si procede a norma dell' articolo precedente, ma lo stato di riparto è impugnabile anche per motivi attinenti alla esistenza del credito. Art. 639 - Fallimento dell' armatore Il fallimento dell' armatore, dichiarato successivamente al decorso del termine fissato per le impugnazioni dello stato attivo, o al passaggio in giudicato della sentenza che respinge le impugnazioni, ovvero alla integrazione della somma disposta ai sensi del secondo comma dell' articolo 636, non estingue il procedimento di limitazione; le somme depositate non sono comprese nella massa attiva fallimentare, e i creditori soggetti alla limitazione non partecipano al concorso sul patrimonio del fallito. Art. 640 - Decadenza dal beneficio della limitazione L' armatore decade dal beneficio della limitazione: a) per l' inesatta indicazione o l' omissione, dolose o gravemente colpose, di proventi della spedizione; b) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della dichiarazione di valore della nave, disposto ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 622; c) per il mancato deposito, entro il termine fissato, della somma limite o della somma per le spese del procedimento, ovvero per l' omessa integrazione del deposito stesso; d) per l' occultamento della nave ovvero per l' intralcio all' opera dell' esperto nei casi di cui all'articolo 628. Art. 641 - Dichiarazione di estinzione del procedimento 1. In caso di fallimento dell' armatore dichiarato prima del momento indicato nell' articolo 639, o quando ricorra uno dei casi previsti nell' articolo precedente, il giudice designato rimette le parti al collegio. 2. Il collegio, accertati gli estremi di cui all' articolo 639 o quelli della decadenza, dichiara estinto, con sentenza, il procedimento di limitazione, ordina la restituzione delle somme depositate, fatta deduzione delle spese, e fissa un termine per la riassunzione dei processi di esecuzione di cui all' articolo 626. La sentenza predetta è notificata e pubblicata nelle forme di cui all' articolo 624. Art. 642 - Norme applicabili al procedimento promosso avanti il pretore Quando si tratta di navi minori o di galleggianti, spettano al pretore tutti i poteri attribuiti dai precedenti articoli al tribunale, al presidente e al giudice designato. |
Antonio Raffone |