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Reg.Cod.Nav.Artt. 1 - 4
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 21:57
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione - Artt. 1 - 4Libro primo Dell' ordinamento amministrativo della navigazione Titolo I Degli organi amministrativi della navigazione Capo I Dell' amministrazione locale della navigazione marittima Art. 1 - Circoscrizioni 1. La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all' articolo 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime Art. 2 - Denominazione degli uffici marittimi 1. L' ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l' ufficio del compartimento capitaneria di porto, l' ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo. 2. Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l' ufficio del compartimento né l' ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia. Art. 3 - Reggenza di uffici minori 1. Le norme per il conferimento a persone estranee al corpo delle capitanerie di porto di funzioni amministrative attinenti alla navigazione e al traffico marittimo, nei porti e approdi di minore importanza, ai sensi del secondo comma dell' articolo 18 del codice sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. 2. Il conferimento di tali funzioni, che ha carattere transitorio e concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, è fatto con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 4 - Zone di navigazione promiscua 1. La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in acque interne o di navi addette alla navigazione interna in acque marittime, a norma dell' articolo 24 del codice, può svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze della navigazione stessa. 2. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d' accordo fra il capo del compartimento marittimo e il direttore dell' ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dal ministro dei trasporti e della navigazione. 3. Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che non siano effettuate per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dal ministro dei trasporti e della navigazione, a tutte le disposizioni del codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima. |
Antonio Raffone |