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Reg.Cod.Nav. Artt. 375 - 390
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 22:07
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 375 - 390Libro primo Dell' ordinamento amministrativo della navigazione Titolo VI Della polizia della navigazione Capo I Della partenza e dell' arrivo delle navi Art. 375 - Registro delle partenze Presso ogni ufficio di porto è tenuto un registro conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, nel quale sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave. Art. 376 - Rilascio delle spedizioni 1. L' autorità marittima mercantile o quella consolare, nell' apporre il visto di cui all' articolo 179 del codice, indica la destinazione della nave, il numero delle persone dell' equipaggio, il numero dei passeggeri e la natura del carico. 2. Il rilascio delle spedizioni può essere negato dall' autorità marittima mercantile quando il proprietario o l' armatore non abbia nominato un rappresentante nel luogo di iscrizione della nave, a norma degli articoli 147 e 267 del codice, e la coincidenza del luogo in cui è il domicilio del proprietario o dell' armatore con il luogo in cui è l' ufficio d' iscrizione della nave non sia ottenuta mediante il trasferimento dell' iscrizione a norma degli articoli 318 e 422. Art. 377 - Rilascio delle spedizioni alle navi straniere 1. Il rilascio delle spedizioni alle navi straniere da parte dell' autorità marittima mercantile risulta dal visto sulle di carte di bordo; tuttavia quando sia consentito al comandante della nave straniera di consegnare le carte di bordo al proprio console, il rilascio delle spedizioni risulta da un permesso di partenza da compilarsi su modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione. 2. In ogni caso per il rilascio delle spedizioni alle navi straniere è necessario il nulla osta consolare, quando nel porto risieda un console dello Stato, del quale la nave batte bandiera. Art. 378 - Registro degli arrivi 1. L' ufficio di porto annota in un registro, conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, gli arrivi della navi anche in caso di rilascio volontario o forzato. 2. Nel registro degli arrivi sono annotate tutte le indicazioni contenute nella nota prescritta dall' articolo 180 del codice. Art. 379 - Vidimazione del giornale nautico 1. L' ufficiale di porto che procede, a norma dell' articolo 181 del codice, alla vidimazione del giornale nautico vi appone il visto pagina per pagina empiendo con linee gli spazi bianchi, cominciando dal giorno in cui fu iniziato il viaggio, oppure dall' ultimo visto, in modo da assicurare l' inalterabilità del giornale stesso. 2. La vidimazione è apposta sul giornale generale di contabilità, su quello di navigazione e su quello di carico o di pesca, nonché sul giornale di macchina e su quello radiotelegrafico. Art. 380 - Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca, da diporto e addette a servizi locali 1. La presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all' autorità marittima mercantile per la vidimazione deve essere effettuata per le navi destinate alla pesca costiera almeno una volta ogni sei mesi nonché in casi di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca mediterranea almeno una volta al trimestre, ovvero quando si siano toccati o si debbano toccare scali esteri, nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell' articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell' articolo 181 del codice. 2. Per la navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere compiuta almeno una volta all' anno, ovvero quando la nave compie viaggi per l' estero, nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell' articolo 179 del codice e dei primi tre commi dell' articolo 181 del codice. 3. Per le navi addette ai servizi locali determinati con provvedimento del ministro dei trasporti e della navigazione, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta all' anno e quando le navi stesse compiono viaggi fuori dei limiti stabiliti nel provvedimento stesso. Art. 381 - Menzione nel giornale nautico della denuncia di avvenimenti straordinari Se nel giornale nautico non sono stati annotati gli avvenimenti straordinari verificatisi durante la navigazione, l' autorità che, a norma del secondo comma dell' articolo 182 del codice, riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale, deve far menzione di questa formalità nel giornale nautico. Art. 382 - Formalità dell' arrivo in porto estero Quando le formalità indicate negli articoli 181 e 182 del codice non possono essere eseguite nei porti esteri, perché non esiste autorità consolare e all' autorità locale non sia riconosciuta tale competenza dalle leggi locali e da trattati internazionali, le formalità stesse sono eseguite nel primo porto di approdo nello Stato o nel porto di approdo all' estero, dove risieda una autorità consolare italiana. Art. 383 - Rilascio di carte provvisorie di bordo 1. Nel caso di perdita o di distruzione delle carte di bordo, l' autorità marittima mercantile o quella consolare redige processo verbale della denuncia del comandante della nave, procede alle indagini sulle cause e sulle circostanze della perdita o della distruzione e trasmette gli atti relativi all' ufficio che ha rilasciato le carte stesse. 2. Le carte provvisorie di bordo rilasciate in sostituzione delle carte perdute o distrutte sono redatte in base agli altri documenti o certificati esistenti a bordo e, se necessario, in base a dichiarazione giurata del comandante della nave e delle altre persone dell' equipaggio, che siano in condizione di dare informazioni. Art. 384 - Consegna di armi e di munizioni da parte dei passeggeri 1. I passeggeri, all' atto dell' imbarco, devono consegnare al comandante della nave, che provvede a custodirle fino al momento dello sbarco, le armi e le munizioni in loro possesso. 2. Il ritiro delle armi o munizioni nei confronti di coloro che le detengono a causa del loro ufficio o servizio è ammesso solo per gravi ed accertate ragioni da indicarsi con apposita dichiarazione all' atto del ritiro. Art. 385 - Imbarco di merci vietate e pericolose 1. Nei casi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 194 del codice, il comandante deve compilare processo verbale dei provvedimenti adottati, da consegnarsi all' autorità marittima mercantile o a quella consolare del porto di primo approdo. 2. Il comandante del porto dà avviso all' autorità doganale delle merci sbarcate con l' indicazione della località dove esse sono custodite. Art. 386 - Iscrizione degli atti di stato civile 1. L' iscrizione sul ruolo d' equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione d' intesa con il ministro per la grazia e la giustizia. 2. Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell' articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilità devono essere indicate le generalità delle persone cui l' atto si riferisce e dei testimoni. Art. 387 - Processi verbali di scomparizione 1. Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta in mare il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono gli estremi di morte senza rinvenimento del cadavere previsti dall' articolo 145 dell' ordinamento dello stato civile. 2. La trasmissione dei processi verbali di scomparizione, a norma dell' articolo 210 del codice, deve essere fatta al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione si trovano le autorità competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle nascite a norma dell' articolo 211, secondo comma, del codice. Art. 388 - Accertamento delle persone scomparse 1. In caso di naufragio, in cui siano andate perdute le carte di bordo, l' autorità marittima mercantile o quella consolare, per individuare le persone scomparse, si vale delle convenzioni d' arruolamento, del registro copia ruoli, delle annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei componenti l' equipaggio e di ogni mezzo di indagine. 2. Le autorità stesse, ove necessario, devono rivolgersi all' armatore e alle autorità marittime e consolari dei porti dove approdò la nave per conoscere le eventuali variazioni avvenute nell' equipaggio e nei passeggeri. 3. Le autorità predette compilano processo verbale nel quale indicano le generalità e la qualifica delle persone scomparse, nonché le indagini effettuate e i relativi risultati. Art. 389 - Registri per gli atti di stato civile Gli atti di stato civile e i processi verbali di scomparizione in mare compilati dalle autorità marittime mercantili e da quelle consolari in base all' articolo 208 del codice, devono essere redatti su apposito registro nella forma stabilita dal ministro dei trasporti e della navigazione, d' intesa con il ministro di grazia e di giustizia. Art. 390 - Trascrizione dei verbali di interrogatorio All' autorità marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell' articolo 209 del codice è tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra località. |
Antonio Raffone |