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Reg.Cod.Nav. Artt. 414 - 421
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 22:10
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 414 - 421Libro secondo Della proprietà della nave e dell' esercizio della navigazione Titolo II Della proprietà della nave Art. 414 - Esecuzione delle trascrizioni 1. Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi, sono eseguite e firmate nello Stato dall' ufficiale di porto all' uopo delegato dal capo dell' ufficio e all' estero dal console o da un funzionario da questi delegato. 2. Il repertorio sul quale deve essere presa nota della domanda di pubblicità, ai sensi dell' articolo 256 del codice, è conforme al modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione d' intesa con il ministro di grazia e giusitizia e su di esso le domande sono annotate in ordine di presentazione. 3. Qualora le trascrizioni e le annotazioni siano richieste ad un ufficio locale marittimo o ad una delegazione di spiaggia, la pubblicità non è effettuata se non sia autorizzata dall' ufficio circondariale marittimo competente al quale devono essere trasmessi gli atti. Art. 415 - Trascrizione di atti riguardanti più navi Se la trascrizione riguarda due o più navi iscritte nel medesimo ufficio, è sufficiente produrre una sola copia dei documenti prescritti. Art. 416 - Trascrizione di atti relativi a navi perite 1. La trascrizione di atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprietà o di altri diritti reali su navi può essere eseguita anche per le navi che sono o si presumono perite successivamente alla data in cui sono stati fatti gli atti. 2. Tale trascrizione può eseguirsi anche quando non è presentato l' atto di nazionalità, nel caso di perdita presunta della nave, o quando è accertata la perdita o la distruzione dell' atto. Art. 417 - Trascrizione di atti scritti in lingua straniera 1. Agli atti scritti in lunga straniera presentati per la pubblicità navale deve essere allegata la loro traduzione in lingua italiana fatta da un interprete nominato dal presidente del tribunale del luogo o, in mancanza, dal pretore. 2. Gli atti presentati all' estero all' autorità consolare possono essere da questa tradotti e autenticati. 3. Tali atti prima di essere resi pubblici devono essere bollati e, se tradotti dall' autorità consolare, devono essere legalizzati. Art. 418 - Orario per la presentazione delle domande di pubblicità Le domande di pubblicità sono ricevute durante l' orario normale d' ufficio. Art. 419 - Documenti comprovanti la nazionalità dei nuovi proprietari 1. L' ufficio di iscrizione, nel procedere alla trascrizione, richiede il certificato di cittadinanza del nuovo proprietario o, nel caso di società, il certificato dal quale risulta se la società sia o meno iscritta nell' elenco di cui all' articolo 143 del codice. 2. Se il nuovo proprietario non è cittadino italiano o la società non è iscritta nell' elenco predetto, né risulta l' equiparazione prevista dall' articolo 144 del codice, l' ufficio d' iscrizione promuove, se del caso, i provvedimenti necessari, ai sensi degli articoli 158 e 159 del codice stesso. Art. 420 - Conservazione dei documenti presentati per la trascrizione Alla fine di ogni anno l' ufficio d' iscrizione della nave provvede a riunire in volumi, secondo l' ordine del repertorio, i documenti presentati per la trascrizione. Art. 421 - Annotazione sull' atto di nazionalità Quando la pubblicità è richiesta all' ufficio marittimo o consolare del luogo dove la nave si trova, l' ufficio predetto, prima di trasmettere i documenti all' ufficio di iscrizione, a norma dell' art. 251, secondo comma del codice, provvede alla annotazione sull' atto di nazionalità, informando telegraficamente l' ufficio di iscrizione. |
Antonio Raffone |