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Reg.Cod.Nav. Artt. 465 - 474

 


Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 465 - 474

Libro quarto

Disposizioni processuali

Titolo I

Dell' istruzione preventiva

Art. 465 - Inchiesta sommaria

1. L' autorità marittima mercantile o quella consolare che procede all' inchiesta sommaria deve compilare:

1) le risposte al questionario sul sinistro, formulate sul modello approvato dal ministro dei trasporti e della navigazione, in base ai documenti di bordo e alle prime dichiarazioni del comandante della nave;

2) il rapporto riassuntivo del sinistro, in base ai risultati delle indagini eseguite, nonché, quando gli elementi raccolti lo rendono possibile, il parere sulle circostanze e sulla cause del sinistro. Il rapporto deve essere corredato da uno schizzo della zona ove avvenne il sinistro e delle eventuali manovre eseguite dalle navi, nonché, ove del caso, di fotografie e di rilievi;

3) l' elenco dei componenti dell' equipaggio della nave con l' indicazione delle generalità, del numero di matricola e dell' ufficio d' iscrizione;

4) l' elenco delle persone presenti al sinistro con la indicazione delle generalità e della residenza.

2. Gli elenchi di cui ai numeri 3 e 4 sono formati nei casi in cui la natura e l' entità del sinistro lo richiedano.

3. L' autorità inquirente deve trasmettere all' autorità competente a disporre l' inchiesta formale il processo verbale di cui al quarto comma dell' articolo 578 del codice, i documenti indicati nel primo comma del presente articolo e un estratto del giornale nautico nella parte relativa al sinistro o, in difetto, la copia del rapporto del comandante della nave sul sinistro.

Art. 466 - Facoltà del ministro

Nel caso in cui l' autorità competente ritiene di non disporre l' inchiesta, il ministro dei trasporti e della navigazione, esaminata la dichiarazione prevista nel secondo comma dell' articolo 579 del codice, può ordinare che l' inchiesta venga eseguita.

Art. 467 - Composizione della commissione d' inchiesta formale nel territorio nazionale

1. La commissione inquirente di cui all' articolo 581 del codice ha sede presso la direzione marittima ed è costituita nel seguente modo:

1) il direttore marittimo, presidente;

2) un ufficiale di vascello o un capitano di lungo corso che abbiano non meno di dieci anni di effettiva navigazione e che non abbiano cessato di navigare da un periodo superiore a tre anni;

3) un ufficiale del genio navale o un ingegnere navale civile o, in mancanza, un capitano di macchina;

4) un capitano di lungo corso.

2. Le funzioni di segretario sono espletate da un ufficiale inferiore del corpo delle capitanerie di porto.

3. Il presidente della commissione ha facoltà di aggregare alla stessa, in qualità di esperti, quelle persone, il cui intervento ritenga necessario ai fini dell' inchiesta, scegliendole a preferenza fra gli iscritti negli albi speciali dei consulenti tecnici.

4. Uguale facoltà può essere esercitata dal ministro dei trasporti e della navigazione, il quale potrà disporre, nei singoli casi, che sia raddoppiato il numero dei membri di cui ai numeri 2 e 3.

Art. 468 - Nomina dei membri delle commissioni

1. I membri delle commissioni sono nominati dal ministro dei trasporti e della navigazione per la durata di tre anni.

2. Il ministro ha facoltà di sostituirli prima di detto termine e può riconfermarli alla scadenza di esso.

3. Con le stesse modalità è nominato dal ministro dei trasporti e della navigazione almeno un membro supplente per ciascuna delle categorie indicate ai numeri 2 e 4 del precedente articolo.

Art. 469 - Convocazione della commissione

1. Il presidente convoca i membri ordinari, sostituendoli, in caso di assenza o di impedimento, con supplenti delle rispettive categorie, scelti nell' ordine della designazione.

2. In caso di assenza o di impedimento del direttore marittimo, le funzioni di presidente sono esercitate dall' ufficiale superiore di porto che lo sostituisce normalmente nel comando della direzione marittima, ovvero da altro ufficiale superiore della direzione marittima stessa, quando abbiano grado superiore o, se di pari grado, abbiano maggiore anzianità degli altri ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati in servizio, che fanno parte della commissione.

3. Qualora nel sinistro sia coinvolta una nave militare nazionale, il ministro dei trasporti e della navigazione, d' intesa con quello per la difesa, provvede con suo decreto a sostituire il presidente della commissione, nonché gli ufficiali di cui ai numeri 2 e 3 dell' articolo 467, quando essi abbiano grado uguale o inferiore a quello che riveste l' ufficiale in comando della nave militare.

4. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di tutti i membri della commissione inquirente.

Art. 470 - Commissioni costituite dall' estero

1. Il console o un suo delegato presiede la commissione di cui all' articolo 581 del codice che costituisce di volta in volta nel seguente modo:

1) un ufficiale di vascello di grado non inferiore a capitano di corvetta o, in mancanza, un capitano di lungo corso;

2) un ingegnere navale, scelto possibilmente tra i rappresentanti dei registri italiani di classificazione che risiedono nella circoscrizione consolare, o un capitano di macchina.

2. In caso di mancanza o di impedimento di nazionali, possono essere chiamati a far parte della commissione capitani di lungo corso, ingegneri navali o capitani di macchina stranieri.

3. Le inchieste possono essere effettuate soltanto presso i consolati che siano retti da un console.

Art. 471 - Indennità ai membri delle commissioni

1. Ai membri delle commissioni inquirenti che siano funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo permanente o temporaneo sono corrisposte le indennità di missione e sono rimborsate le spese di viaggio.

2. Agli altri membri è corrisposta una indennità giornaliera da determinarsi con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per il tesoro, oltre il rimborso delle spese di viaggio se residenti fuori della località in cui si riunisce la commissione.

Art. 472 - Svolgimento dell' inchiesta formale

1. Le persone chiamate a deporre sono esaminate separatamente, salva in ogni caso la facoltà del presidente di procedere a confronti.

2. Le disposizioni sono assunte senza giuramento; tuttavia il presidente avverte gli interrogati di dire la verità.

3. Del parere degli esperti aggregati alle commissioni deve farsi espressa menzione nella relazione d' inchiesta.

Art. 473 - Indennità ai testimoni

Alle persone chiamate a deporre sono corrisposte le indennità da determinarsi con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 474 - Inchiesta in caso di sinistro di una nave straniera

1. Quando il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera, sempre che ricorrano le condizioni previste dall' ultima parte del primo comma dell' articolo 579 del codice, l' inchiesta formale deve essere disposta qualora dal sinistro siano derivati danni a navi nazionali o ad opere portuali o ne sia comunque derivato impedimento alla navigazione o quando sia stabilito in convenzioni internazionali o sussistano condizioni di reciprocità.

2. Anche in tali casi, all' esame dell' equipaggio la commissione inquirente può procedere soltanto se il sinistro è avvenuto nel mare territoriale, a norma del quarto comma dell' articolo 581 del codice.


Antonio Raffone