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Reg.Cod.Nav. Artt. 538 - 540
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 22:22
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 538Libro sesto Disposizioni transitorie e complementari Titolo V Navigazione da diporto Art. 538 - Navigazione da diporto Le persone autorizzate a comandare navi da diporto a termini dell' articolo 57 del codice per la marina mercantile devono munirsi delle abilitazioni prescritte dagli articoli 402 e seguenti del presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. ____________________________________________________________________________ Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 539Libro sesto Disposizioni transitorie e complementari Titolo VI Esercizio della navigazione Art. 539 - Dichiarazione di armatore Chi anteriormente alla data dell' entrata in vigore del presente regolamento è stato dichiarato armatore, a termini dell' articolo 53 del codice per la marina mercantile, deve entro quattro mesi dalla data stessa fare la dichiarazione di cui all' articolo 265 del codice della navigazione.
_____________________________________________________________________________ Antonio Raffone |