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Asportazione legna dalla Spiaggia

Interpretazione delle Norme, secondo il mio parere:

 

L'art. 51 del Codice della Navigazione recita:

 

"Art. 51 - Estrazione e raccolta di arena e altri materiali

Nell' ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l' estrazione e la raccolta di arena, alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento."

 

Per cui non si può sottrarre dal Demanio sabbia, alghe, (anche se le alghe, ormai per consuetudine sono bypassate, almeno in alcuni Comuni), o altri materiali, (altri materiali, inteso come l'Acqua del Mare, o materiali che sono diventati pertinenze con il Demanio, ossia, sono ormai inglobati con esso, tale da farne un tutt'uno). Non possono essere considerate pertinenze del Demanio, o ad esso strettamente collegati i legni, le canne e le sterpaglie che provengono dalle mareggiate).

Secondo le Ordinanze Balneari, emesse dai vari Comuni, (il Comune è l'Ente competente, per quanto riguarda l'uso del Demanio), è prescritto ai titolari di Stabilimenti Balneari, o comunque di Concessioni Demaniali, di pulire la battigia e la spiaggia dai materiali di risulta proveniente dalle mareggiate. Per cui se non è chiara questa prescrizione, ...

 

Infine, secondo il mio parere, la mia interpretazione della Norma, raccogliere legni, canne e sterpaglie, provenienti dalle mareggiate, non solo è permesso, ma addirittura è prescritto dalla Norme, come in effetti lo è l'Ordinanza Balneare.

 

Non pulire la spiaggia, comporta la violazione dell'Ordinanza, punita dall'art. 1164 - 1° comma del Codice della Navigazione, con una sanzione amministrativa, che va da 1.032 a 3.098 €uro.

 



Antonio Raffone