Reg. Cee 520/2007
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- Creato: Sabato, 08 Gennaio 2011 21:17
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REGOLAMENTO 520/2007 REGOLAMENTI - n. 520 - 07/05/2007 , - 07/520/CE - Gazzetta UE 12/05/2007 , n.123 Epigrafe Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007 , che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) La Comunità ha approvato con decisione 98/392/CE [1] la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene alcuni principi e norme relative alla conservazione e alla gestione delle risorse acquatiche viventi. Nell'ambito dei suoi obblighi internazionali più generali, la Comunità partecipa agli sforzi intesi a salvaguardare gli stock ittici nelle acque internazionali. (2) In virtù della decisione 86/238/CEE [2] la Comunità è parte contraente, a decorrere dal 14 novembre 1997, della Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, di seguito "convenzione ICCAT". (3) La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti, mediante la creazione di una Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, di seguito "ICCAT", e l'adozione di raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione nella zona della convenzione, che diventano vincolanti per le parti contraenti. (4) L'ICCAT ha raccomandato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori nell'Atlantico e nel Mediterraneo, in particolare per quanto concerne la taglia e il peso autorizzati del pesce, le restrizioni in materia di catture in determinate zone e in certi periodi oppure con determinati attrezzi, nonché le limitazioni della capacità. Tali raccomandazioni sono vincolanti per la Comunità e occorre pertanto attuarle. (5) La Comunità ha approvato con decisione 95/399/CE [3] l'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano. Tale accordo fornisce un utile strumento per rafforzare la cooperazione internazionale ai fini della conservazione e dello sfruttamento razionale dei tonni e delle specie affini dell'Oceano Indiano mediante la creazione della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano, di seguito "IOTC", e l'adozione di risoluzioni in materia di conservazione e di gestione nella zona di competenza della IOTC, che diventano vincolanti per le parti contraenti. (6) La IOTC ha adottato una raccomandazione che istituisce una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori nell'Oceano Indiano, e segnatamente una limitazione della capacità. Tale raccomandazione è vincolante per la Comunità e occorre pertanto attuarla. (7) La Comunità ha approvato con decisione 2005/938/CE [4] l'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini. Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni previste dall'accordo. (8) Gli obiettivi dell'accordo comprendono la riduzione progressiva, fino a livelli prossimi allo zero, della mortalità accidentale di delfini nella pesca del tonno con ciancioli nell'Oceano Pacifico orientale mediante la fissazione di limiti annui di cattura, nonché la sostenibilità a lungo termine degli stock di tonno nella zona dell'accordo. (9) La Comunità ha interessi di pesca nel Pacifico orientale e ha partecipato al processo per l'adozione della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, di seguito "convenzione di Antigua". Essa ha firmato la convenzione di Antigua con decisione 2005/26/CE [5] e ha avviato la procedura per aderire a detta nuova convenzione. In attesa dell'entrata in vigore della convenzione di Antigua, la Comunità, in qualità di parte non contraente cooperante della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, di seguito "IATTC", ha deciso di applicare le misure tecniche adottate dalla IATTC. È quindi opportuno recepire tali misure nel diritto comunitario. (10) In virtù della decisione 2005/75/CE [6] la Comunità è parte contraente, dal 25 gennaio 2005, della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centro-occidentale, di seguito "convenzione WCPFC". (11) La convenzione WCPFC istituisce un quadro di cooperazione regionale inteso a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock di grandi migratori nell'Oceano Pacifico centro-occidentale attraverso la creazione di una Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC). (12) Occorre pertanto che la Comunità applichi le disposizioni previste dalla convenzione nonché le misure tecniche adottate dalla WCPFC. (13) Le misure tecniche adottate dalle suddette organizzazioni regionali di pesca sono state recepite nel regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori [7]. (14) Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 973/2001 le ORP hanno adottato nuove misure tecniche e aggiornato le misure esistenti; occorre pertanto abrogare tale regolamento e sostituirlo con il presente regolamento. (15) Le limitazioni della capacità devono essere stabilite in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [8]. (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [9], HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: TITOLO I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE Art.1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce le misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di alcuni stock di specie altamente migratorie di cui all'allegato I nonché alla cattura di specie accessorie. Art.2 Campo di applicazione Fatto salvo l'articolo 9, il presente regolamento si applica ai pescherecci battenti bandiera degli Stati membri e immatricolati nella Comunità, di seguito "pescherecci comunitari". Art.3 Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: 1) "specie altamente migratorie": le specie enumerate nell'allegato I; 2) "tonnidi e specie affini disciplinate dall'ICCAT": le specie enumerate nell'allegato II; 3) "limite di mortalità dei delfini": il limite definito all'articolo V dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini [10]; 4) "pesca sportiva": attività di pesca che sfruttano le risorse acquatiche viventi a fini ricreativi o sportivi; 5) "rete da circuizione": rete che cattura i pesci circondandoli lateralmente e dal basso, eventualmente dotata di un cavo di chiusura; 6) "cianciolo": rete da circuizione la cui parte inferiore è tenuta insieme da un cavo, collegato alla lima da piombo per mezzo di anelli, che consente la chiusura della rete. Il cianciolo può essere utilizzato per catturare piccoli pelagici, grandi pelagici o specie demersali; 7) "palangaro": attrezzo da pesca formato da un cavo principale (trave) cui sono attaccati spezzoni di filo (braccioli) dotati di numerosi ami; la lunghezza dei braccioli e la loro distanza sul trave variano in funzione della specie bersaglio. Il palangaro può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente alla superficie del mare ed essere calato sul fondo o in prossimità di esso (palangaro di fondo) oppure a mezz'acqua o in prossimità della superficie (palangaro derivante); 8) "amo": uncino di acciaio appuntito generalmente dotato di ardiglione. La punta dell'amo può essere diritta oppure ritorta e ricurva; il gambo può avere forma e lunghezza variabili e sezione tonda (normale) o piatta (forgiata). La lunghezza totale dell'amo corrisponde alla lunghezza massima totale del gambo calcolata dall'estremità dell'amo che serve ad assicurare la lenza, di solito a forma di occhiello, all'apice del collo. La larghezza dell'amo corrisponde alla distanza massima orizzontale dalla parte esterna del gambo alla parte esterna dell'ardiglione; 9) "dispositivo di concentrazione del pesce (DCP)": qualsiasi dispositivo galleggiante sulla superficie del mare allo scopo di attirare i pesci; 10) "tonniera con lenze e canne": peschereccio attrezzato per la pesca al tonno con lenze a canna. Art.4 Zone Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di acque marittime: 1) Zona 1 tutte le acque dell'Oceano Atlantico e dei mari adiacenti che fanno parte della zona della convenzione ICCAT quale definita all'articolo 1 della medesima; 2) Zona 2 tutte le acque dell'Oceano Indiano che fanno parte della zona di competenza dell'accordo che istituisce la IOTC, quale definita all'articolo 2 del medesimo; 3) Zona 3 tutte le acque del Pacifico orientale che fanno parte della zona definita all'articolo 3 dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini; 4) Zona 4 tutte le acque del Pacifico centro-occidentale che fanno parte della zona definita all'articolo 3 della convenzione della WCPFC. TITOLO II MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 1 CAPO 1 Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi Art.5 Protezione del tonno obeso in determinate acque tropicali 1. Nel periodo dal 1o al 30 novembre è vietata la pesca effettuata con pescherecci dotati di ciancioli o con tonniere con lenze e canne nella zona così delimitata: - limite meridionale: latitudine 0° S, - limite settentrionale: latitudine 5° N, - limite occidentale: longitudine 20° O, - limite orientale: longitudine 10° O. 2. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente misura, compreso, ove del caso, un elenco delle infrazioni commesse dai pescherecci comunitari battenti la loro bandiera e perseguite dalle rispettive autorità competenti. Art.6 Pesca del tonno rosso nel Mar Mediterraneo [ 1. Nel Mar Mediterraneo è vietata la pesca del tonno rosso con ciancioli nel periodo dal 16 luglio al 15 agosto. 2. Nel Mar Mediterraneo è vietata la pesca del tonno rosso con palangari di superficie praticata da navi di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1o giugno al 31 luglio. La lunghezza delle navi è definita in conformità dell'allegato III. 3. Nel Mar Mediterraneo è vietato utilizzare aeromobili o elicotteri per le operazioni di pesca del tonno rosso nel periodo dal 1o al 30 giugno. 4. I periodi e le zone previsti dal presente articolo, nonché la lunghezza delle navi quale definita nell'allegato III, possono essere modificati dalla Commissione in applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT divenute vincolanti per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 30.] (1) (1) Articolo soppresso dall'articolo 30 del Regolamento della Commissione n. 1559 del 17-12-2007. Art.7 Pesca del tonnetto striato, del tonno obeso e del tonno albacora in alcune acque portoghesi È vietato conservare a bordo qualsiasi quantitativo di tonnetto striato, tonno obeso o albacora catturato con ciancioli nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione del Portogallo nella sottozona X del CIEM a nord di 36°30' latitudine nord e nelle zone Copace a nord di 31° latitudine nord e a est di 17°30' longitudine ovest, o pescare tali specie nelle suddette zone con i suddetti attrezzi da pesca. CAPO 2 Taglia minima Art.8 Dimensioni 1. Si considera che una specie figurante nell'allegato IV non abbia la taglia richiesta se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime stabilite nell'allegato stesso. 2. Le dimensioni quali definite nell'allegato IV possono essere modificate in applicazione delle raccomandazioni dell'ICCAT divenute vincolanti per la Comunità, secondo la procedura di cui all'articolo 30. Art.9 Divieti 1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre per la vendita, mettere in vendita e commercializzare le specie enumerate nell'allegato IV di taglia non conforme a quella prescritta e catturate nella zona 1.Queste specie devono essere rigettate in mare subito dopo la cattura. 2. È vietato immettere in libera pratica o commercializzare nella Comunità le specie enumerate nell'allegato IV di taglia non conforme a quella prescritta, originarie di paesi terzi e catturate nella zona 1. Art.10 Misurazione della taglia 1. La misurazione di tutte le specie, eccetto gli istioforidi, è effettuata sulla base della lunghezza alla forca, ossia la distanza verticale tra l'estremità della mascella superiore e l'estremità del raggio caudale più corto. 2. La taglia degli istioforidi è misurata dalla punta della mascella inferiore alla forca della pinna caudale. Art.11 Procedura di campionamento per le gabbie di tonno rosso [ 1. Ogni Stato membro stabilisce una procedura di campionamento atta a fornire una stima del numero, per taglia, dei tonni rossi catturati. 2. Il campionamento per taglia nelle gabbie è effettuato su un campione di 100 esemplari per 100 tonnellate di pesce vivo o su un campione pari al 10 % del numero totale di pesci messi in gabbia. I campioni per taglia sono prelevati durante la raccolta nell'allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT per la comunicazione dei dati nell'ambito del compito II. 3. Metodi e campionamenti complementari vengono predisposti per i pesci tenuti in allevamento per periodi superiori a un anno. 4. Il campionamento è effettuato nel corso di una raccolta scelta in modo casuale e riguarda tutte le gabbie. I dati sono trasmessi all'ICCAT entro il 31 luglio per i campionamenti effettuati l'anno di calendario precedente. ] (1) (1) Articolo soppresso dall'articolo 30 del Regolamento della Commissione n. 1559 del 17-12-2007. CAPO 3 Limitazione del numero di navi Art.12 Tonno obeso e alalunga dell'Atlantico settentrionale 1. Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero e la capacità totale, espressa in stazza lorda (SL), dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m dediti alla pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1.Tale determinazione è effettuata: a) in funzione del numero medio e della capacità, espressa in SL, dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso come specie bersaglio nella zona 1 nel periodo 1991-1992; nonché b) in funzione della limitazione del numero di pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca del tonno obeso nel 2005, notificato all'ICCAT il 30 giugno 2005. 2. Il Consiglio, secondo la procedura prevista dall'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari dediti alla pesca dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio. Tale numero corrisponde alla media dei pescherecci comunitari che hanno praticato la pesca dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale come specie bersaglio nel periodo 1993-1995. 3. Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002: a) il numero e la capacità, espressa in SL, a norma del paragrafo 1; b) il numero di navi stabilito a norma del paragrafo 2. 4. Anteriormente al 15 maggio di ogni anno gli Stati membri, avvalendosi dei consueti mezzi di trasmissione dei dati, inviano alla Commissione: a) l'elenco delle navi battenti la loro bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 24 m, dedite alla pesca del tonno obeso; b) l'elenco delle navi battenti la loro bandiera che partecipano alla pesca selettiva dell'alalunga dell'Atlantico settentrionale. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT anteriormente al 31 maggio di ogni anno. 5. Negli elenchi di cui al paragrafo 4 è indicato il numero interno del "registro della flotta" assegnato alla nave, a norma dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria [11], nonché il tipo di attrezzo utilizzato. CAPO 4 Specie non bersaglio e pesca sportiva e ricreativa Art.13 Marlin Gli Stati membri incentivano l'impiego di braccioli in monofilamento sui tornichetti, al fine di agevolare la reimmissione in acqua dei marlin azzurri e marlin bianchi vivi. Art.14 Squali 1. Gli Stati membri incentivano la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame. 2. Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti di squali ottenuta grazie all'impiego di attrezzi da pesca più selettivi. Art.15 Tartarughe marine Gli Stati membri incentivano la reimmissione in acqua delle tartarughe marine vive catturate accidentalmente. Art.16 Pesca sportiva e ricreativa nel Mediterraneo 1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per vietare l'impiego di reti da traino, reti da circuizione, ciancioli, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari nell'ambito delle attività di pesca sportiva e ricreativa del tonno e di specie affini esercitate nel Mediterraneo. 2. Gli Stati membri garantiscono che i tonni e le specie affini catturati nel Mediterraneo nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzati. Art.17 Relazioni Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 agosto di ogni anno, una relazione sull'attuazione del presente capo. TITOLO III MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 2 CAPO 1 Limitazione del numero di navi Art.18 Numero di pescherecci autorizzati 1. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari di lunghezza superiore a 24 metri fuori tutto autorizzati a pescare nella zona 2. Tale numero corrisponde al numero di pescherecci comunitari registrati nel 2003 nel registro delle navi della IOTC. La limitazione del numero di navi corrisponde alla stazza complessiva espressa in stazza lorda (SL); in caso di sostituzione di navi, la stazza complessiva non deve essere superata. 2. Il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri, in conformità della procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, il numero di navi stabilito in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. CAPO 2 Specie non bersaglio Art.19 Squali 1. Gli Stati membri si adoperano per favorire la reimmissione in acqua degli squali vivi catturati accidentalmente, con particolare riguardo al novellame. 2. Gli Stati membri incentivano la riduzione dei rigetti in mare di squali. Art.20 Tartarughe marine 1. Gli Stati membri si adoperano per ridurre l'impatto della pesca sulle tartarughe marine, segnatamente attraverso l'applicazione delle misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4. 2. L'impiego di qualsiasi attrezzo da pesca è subordinato alle seguenti condizioni: a) corretta manipolazione, compreso il soccorso e l'immediata reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente (con gli ami o nelle reti) o accessoriamente; b) presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente. 3. L'impiego del cianciolo è subordinato alle seguenti condizioni: a) obbligo di evitare, per quanto possibile, l'accerchiamento di tartarughe marine; b) elaborazione e applicazione di specifiche relative ad attrezzi da pesca adeguati che consentano di ridurre al minimo le catture accessorie di tartarughe marine; c) adozione di tutte le misure necessarie ai fini del rilascio delle tartarughe marine accerchiate o catturate; d) adozione di tutte le misure necessarie ai fini del controllo dei dispositivi di concentrazione del pesce nei quali potrebbero impigliarsi tartarughe marine, del rilascio delle tartarughe catturate e del recupero dei dispositivi non utilizzati. 4. L'impiego del palangaro è subordinato alle seguenti condizioni: a) sviluppo e ricorso a combinazioni di forme di ami e tipi di esche di profondità, nonché messa a punto di reti e di tecniche di pesca che consentano di ridurre al minimo le catture accidentali o accessorie e la mortalità delle tartarughe marine; b) presenza a bordo delle attrezzature necessarie per procedere alla reimmissione in acqua delle tartarughe marine catturate accidentalmente o accessoriamente, tra cui attrezzi atti a liberare le tartarughe dagli ami o a tagliare le lenze e coppi. TITOLO IV MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 3 Art.21 Trasbordo 1. È vietato l'utilizzo di navi ausiliarie a sostegno di navi operanti con dispositivi di concentrazione del pesce. 2. Ai pescherecci con reti a circuizione è fatto divieto di effettuare trasbordi di pesce in mare. Art.22 Limitazione del numero di pescherecci 1. Il Consiglio, in conformità della procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, stabilisce il numero di pescherecci comunitari con reti a circuizione autorizzati a praticare la pesca del tonno nella zona 3. Tale numero corrisponde al numero di pescherecci comunitari con reti a circuizione registrati nel registro della IATTC al 28 giugno 2002. 2. Anteriormente al 10 dicembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera che intendono praticare la pesca del tonno nella zona 3. Le navi che non figurano nell'elenco suddetto sono considerate inattive e non sono autorizzate a praticare attività di pesca nell'anno in corso. 3. Negli elenchi è indicato il numero interno del "registro della flotta" assegnato alla nave, in conformità dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 nonché il tipo di attrezzo utilizzato. Art.23 Protezione dei delfini Nella pesca del tonno albacora nella zona 3 sono autorizzati ad accerchiare con ciancioli banchi o gruppi di delfini solamente i pescherecci comunitari che operano secondo le condizioni stabilite dall'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e che dispongono di un limite di mortalità dei delfini (LMD). Art.24 Domande di LMD Anteriormente al 15 settembre di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione: a) un elenco delle navi battenti la loro bandiera e aventi una capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) che hanno chiesto un LMD per tutto l'anno successivo; b) un elenco delle navi battenti la loro bandiera e aventi una capacità di carico superiore a 363 tonnellate metriche (400 tonnellate corte) che hanno chiesto un LMD per il primo o il secondo semestre dell'anno successivo; c) per ogni nave che chiede un LMD, un certificato attestante che la nave dispone di tutti gli attrezzi e equipaggiamenti per la protezione dei delfini e che il suo comandante ha ricevuto una formazione riconosciuta sulle tecniche di liberazione e salvataggio dei delfini; d) un elenco delle navi battenti la loro bandiera presumibilmente operanti nella zona nel corso dell'anno successivo. Art.25 Ripartizione degli LMD 1. Gli Stati membri si accertano che le domande di LMD siano conformi alle condizioni previste dall'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dalla IATTC. 2. La Commissione esamina gli elenchi e la loro conformità alle disposizioni dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini e alle misure di conservazione adottate dalla IATTC e li trasmette al direttore della IATTC. Qualora dall'esame della Commissione emerga che una domanda non soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo, la Commissione informa immediatamente lo Stato membro interessato di non poter trasmettere la domanda, in parte o per intero, al direttore della IATTC e gliene comunica i motivi. 3. La Commissione trasmette ad ogni Stato membro il totale di LMD da ripartire tra le navi battenti bandiera di tale Stato membro. 4. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuta ripartizione degli LMD tra le navi battenti la loro bandiera. 5. Anteriormente al 1o febbraio di ogni anno la Commissione trasmette al direttore della IATTC l'elenco e la distribuzione degli LMD tra i pescherecci comunitari. Art.26 Protezione di altre specie non bersaglio 1. I pescherecci a ciancioli rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, indenni tutte le tartarughe marine, gli squali, i tonnetti striati, le razze, le lampughe e le altre specie non bersaglio. 2. I pescatori sono invitati a mettere a punto e ad utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali. Art.27 Tartarughe marine 1. Ogniqualvolta nella rete è avvistata una tartaruga marina occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all'impiego di un motoscafo. 2. Se una tartaruga marina è impigliata nella rete, il sollevamento della rete deve essere interrotto non appena la tartaruga emerge dall'acqua e non deve essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua. 3. Se una tartaruga marina è issata a bordo del peschereccio, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per soccorrerla prima di rimetterla in acqua. 4. È fatto divieto alle tonniere di riversare in mare sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica. 5. Si deve provvedere, laddove possibile, al rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri attrezzi da pesca. 6. I dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati devono essere recuperati. TITOLO V MISURE TECNICHE APPLICABILI NELLA ZONA 4 Art.28 Riduzione dei rifiuti Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni per ridurre al minimo i rifiuti, i rigetti, le catture ad opera di dispositivi persi o abbandonati, l'inquinamento prodotto dai pescherecci, la cattura di pesci e di animali di specie non bersaglio nonché le ripercussioni subite dalle specie associate o dipendenti, con particolare riguardo a quelle minacciate di estinzione. TITOLO VI DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE Art.29 Mammiferi marini 1. È vietato accerchiare con ciancioli banchi o gruppi di mammiferi marini. 2. Il paragrafo 1 si applica a tutti i pescherecci comunitari, ad eccezione di quelli contemplati all'articolo 23. TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI Art.30 Comitatologia L'adozione di misure a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2, è effettuata in conformità della procedura prevista all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002. Art.31 Abrogazione Il regolamento (CE) n. 973/2001 è abrogato. Art.32 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri All.1 Allegato omissis (1) Allegato modificato dall'articolo 30 del Regolamento della Commissione n. 1559 del 17-12-2007.
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Antonio Raffone |