Cod.Nav.Artt. 265 - 322
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 02:32
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Codice della Navigazione Artt. 265 - 322Titolo III Dell' impresa di navigazione Capo I Dell' armatore Art. 265 - Dichiarazione di armatore 1. Chi assume l' esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. 2. Quando l' esercizio non è assunto dal proprietario, se l' armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario. 3. Quando l' esercizio è assunto dai comproprietari mediante costituzione di società di armamento, le formalità, di cui agli articoli 279, 282 secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore. Art. 266 - Dichiarazione di armatore per le navi addette alla navigazione interna Per l' esercizio delle navi addette alla navigazione interna, l' annotazione dell' atto di concessione o di autorizzazione per il servizio di trasporto o di rimorchio, nei registri d' iscrizione della nave, tiene luogo della dichiarazione di armatore. Art. 267 - Designazione di rappresentante Nel fare la dichiarazione ovvero nel compiere le formalità di cui agli articoli 265, terzo comma, 266, l' armatore, se non è domiciliato nel luogo dove è l' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, deve designare un rappresentante ivi residente, presso il quale, nei confronti dell' autorità preposta alla navigazione marittima o interna, si intende domiciliato. Art. 268 - Forma della dichiarazione La dichiarazione di armatore è fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente; in quest' ultimo caso la dichiarazione è raccolta dall' autorità competente con processo verbale, nelle forme stabilite dal regolamento. Art. 269 - Documenti da consegnare 1. Quando l' esercizio non è assunto dal proprietario, all' atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l' uso della nave. 2. Nel caso previsto dal secondo comma dell' articolo 377, se il contratto non è stato fatto per iscritto, la dichiarazione deve essere fatta per atto scritto con sottoscrizione autenticata del proprietario e dell' armatore, ovvero resa verbalmente con l' intervento di entrambi. Art. 270 - Contenuto della dichiarazione di armatore 1. La dichiarazione di armatore deve contenere: a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell' armatore; b) gli elementi di individuazione della nave. Quando l' esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere: c) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario; d) l' indicazione del titolo che attribuisce l' uso della nave. Art. 271 - Pubblicità della dichiarazione 1. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull' atto di nazionalità. 2. Per l' annotazione sull' atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255. 3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità, prevalgono le risultanze della matricola. Art. 272 - Presunzione di armatore In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. Art. 273 - Nomina di comandante della nave L' armatore nomina il comandante della nave e può in ogni momento dispensarlo dal comando. Art. 274 - Responsabilità dell' armatore 1. L' armatore è responsabile dei fatti dell' equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave per quanto riguarda la nave e la spedizione. 2. Tuttavia l' armatore non risponde dell' adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio previsti dagli articoli 489, 490, nè degli altri obblighi che la legge impoen al comandante quale capo della spedizione. Art. 275 - Limitazione del debito dell' armatore 1. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l' armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all' ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. 2. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell' armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l' ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore. Art. 276 - Valutazione della nave 1. Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio, sempre che tale valore non sia nè inferiore al quinto nè superiore ai due quinti del valore della nave all' inizio del viaggio. 2. Se il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione è inferiore al minimo previsto dal comma precedente si assume la quinta parte del valore della nave all' inizio del viaggio. Se il valore della nave è superiore al massimo, si assumono i due quinti del valore all' inizio del viaggio. Art. 277 - Valutazione del nolo e degli altri proventi Agli effetti della determinazione della somma limite, per il nolo e per gli altri proventi del viaggio viene computato l' ammontare lordo. Art. 278 - Costituzione della società 1. I comproprietari possono costituirsi in società di armamento mediante scrittura privata con sottoscrizione autenticata di tutti i caratisti, ovvero mediante deliberazione della maggioranza con sottoscrizione autenticata dei consenzienti. 2. Ove non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione ovvero con deliberazione presa ad unanimità, ciascun caratista partecipa alla società in ragione della sua quota di interesse nella nave. Art. 279 - Pubblicità dell' atto di costituzione 1. L' atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull' atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società. 2. La pubblicità deve essere richiesta all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Per l' annotazione sull' atto di nazionalità, se la nave trovasi fuori del porto d' iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255. 3. Nel caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità prevalgono le risultanze della matricola. Art. 280 - Documenti per la pubblicità dell' atto di costituzione 1. Chi domanda la pubblicità deve consegnare all' ufficio competente copia in forma autentica della scrittura o della deliberazione di costituzione, insieme con una nota in duplice esemplare. 2. La nota deve contenere: a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dei comproprietari; b) gli elementi di individuazione della nave; c) la data e le clausole principali dell' atto costitutivo; d) il nome, il luogo e la data di nascita del gerente e l' indicazione dei suoi poteri. 3. Nel caso di deliberazione presa a maggioranza, la nota deve altresì indicare i nomi e le quote dei caratisti dissenzienti. Art. 281 - Esecuzione della pubblicità dell' atto di costituzione L' ufficio, al quale è richiesta la pubblicità della costituzione della società di armamento, provvede all' esecuzione delle formalità indicate nell' articolo 256. Art. 282 - Pubblicità a cura del gerente 1. Quando la nomina del gerente non sia stata resa pubblica a norma degli articoli precedenti il gerente medesimo deve consegnare all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante copia in forma autentica dell' atto di nomina, perché gli estremi di questo, con l' indicazione dei poteri conferitigli, siano trascritti nel registro di iscrizione e, se trattasi di nave maggiore, annotati sull' atto di nazionalità. 2. In pari tempo il gerente deve richiedere la pubblicità dell' atto di costituzione, se questa non è stata richiesta a norma dell' articolo 279. Art. 283 - Responsabilità dei comproprietari 1. Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione alle rispettive quote sociali; ma la responsabilità dei comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società non può superare l' ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave. 2. Il debito complessivo della società di armamento può essere limitato a norma degli articoli 275 e seguenti. Art. 284 - Effetti della mancanza di pubblicità 1. In mancanza della pubblicità prescritta per la costituzione i comproprietari consenzienti rispondono solidalmente. 2. Le successive variazioni e lo scioglimento della società, fino a che non siano pubblicate non possono essere opposte ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. 3. In mancanza della pubblicità prescritta nell' articolo 282, il gerente è personalmente responsabile verso i terzi delle obbligazioni assunte per la gestione sociale. Art. 285 - Ripartizione degli utili e delle perdite 1. Quando non sia diversamente stabilito nella scrittura di costituzione o nella deliberazione prevista nel secondo comma dell' articolo 278, gli utili e le perdite della società di armamento si ripartiscono fra tutti i comproprietari in proporzione delle rispettive quote sociali. 2. Tuttavia i comproprietari che non hanno consentito alla costituzione della società possono liberarsi della partecipazione alle perdite, abbandonando la loro quota di proprietà della nave. Art. 286 - Recesso di comproprietari componenti dell' equipaggio I comproprietari che siano componenti dell' equipaggio della nave comune, possono, in caso di congedo, recedere dalla società ed ottenere il rimborso delle loro quote. Art. 287 - Norme applicabili al contratto di raccomandazione Salvo i casi previsti nell' articolo 290, al contratto di raccomandazione si applicano le norme del codice civile sul mandato con rappresentanza. Art. 288 - Rappresentanza processuale del raccomandatario Entro i limiti nei quali gli è conferita la rappresentanza dell' armatore o del vettore, il raccomandatario può promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in loro nome. Art. 289 - Pubblicità della procura 1. La procura conferita al raccomandatario, con sottoscrizione autenticata del preponente, le successive modifiche e la revoca devono essere depositate presso l' ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento. 2. Il comandante del porto deve dare comunicazione dell' avvenuta pubblicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Qualora non sia adempiuta la pubblicità predetta, la rappresentanza del raccomandatario si reputa generale, e non sono opponibili ai terzi le limitazioni, le modifiche, o la revoca, a meno che il mandante provi che i terzi ne erano a conoscenza al momento in cui fu concluso l' affare. Art. 290 - Altre specie di raccomandazioni 1. Quando il raccomandatario è preposto all' esercizio di una sede dell' impresa di navigazione o di quella di trasporto, si applicano le norme relative agli institori. 2. Quando il raccomandatario assume stabilmente l' incarico di promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto dell' armatore o del vettore, si applicano le norme sul contratto di agenzia. 3. Quando il raccomandatario assume l' obbligo di trattare e di concludere in nome proprio affari per conto dell' armatore o del vettore, si applicano le norme sul mandato senza rappresentanza. Art. 291 - Pubblicità del contratto di raccomandazione institoria Quando il raccomandatario è preposto all' esercizio di una sede dell' impresa di navigazione, la pubblicità richiesta nell' articolo 289 tiene luogo di quella prevista dal codice civile per l' institore. Art. 292 - Comando della nave Il comando della nave può essere affidato soltanto a persone munite della prescritta abilitazione<1>. Art. 293 - Sostituzione del comandante in corso di navigazione 1. In caso di morte, assenza o impedimento del comandante, il comando della nave spetta agli ufficiali di coperta, nell' ordine gerarchico, e successivamente al nostromo, fino al momento in cui giungano disposizioni dell' armatore o, in mancanza di queste, fino al porto di primo approdo, ove l' autorità preposta alla navigazione marittima o interna ovvero l' autorità consolare nomina il comandante per il tempo necessario. 2. Per le navi addette a servizi pubblici di linea in navigazione interna si applicano le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali. Art. 294 - Assunzione di comandante straniero all' estero Nei porti esteri, previa autorizzazione dell' autorità consolare, il comando della nave può essere affidato, fino al porto ove sia possibile la sostituzione con un cittadino italiano, a uno straniero in possesso di abilitazione corrispondente a quella del comandante da sostituire. Art. 295 - Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali 1. Al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione. 2. Il comandante rappresenta l' armatore. Nei confronti di tutti gli interessati nella nave e nel carico egli esercita i poteri che gli sono attribuiti dalla legge. Art. 296 - Atti di stato civile e testamenti Il comandante della nave marittima esercita le funzioni di ufficiali di stato civile previste dal presente codice e riceve i testamenti indicati nell' articolo 611 del codice civile. Art. 297 - Doveri del comandante prima della partenza Prima della partenza il comandante, oltre a promuovere la visita nei modi previsti dal presente codice deve di persona accertarsi che la nave sia idonea al viaggio da intraprendere, bene armata ed equipaggiata. Deve altresì accertarsi che la nave sia convenientemente caricata e stivata. Art. 298 - Comando della nave in navigazione Il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all' entrata e all' uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà. Art. 299 - Documenti di borso e tenuta dei libri Il comandante deve curare che durante il viaggio siano a bordo i prescritti documenti relativi alla nave, all' equipaggio, ai passeggeri ed al carico. Deve curare altresì che i libri di bordo siano regolarmente tenuti. Art. 300 - Mancanza di provviste o di arredi durante la navigazione 1. Se in corso di navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. 2. A tale fine, ove sia necessario, deve farne richiesta alle navi che incontri, o altrimenti approdare nel più vicino luogo, anche se all' uopo occorra deviare la rotta. In caso di estrema necessità, il comandante può impiegare per le esigenze della nave le merci esistenti a bordo. Art. 301 - Riduzione delle razioni di viveri Se alla deficienza delle provviste alimentari di bordo non è possibile sopperire a norma dell' articolo precedente, il comandante deve ridurre in misura adeguata le razioni di viveri dovute all' equipaggio e ai passeggeri, in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento. Art. 302 - Provvedimenti per la salvezza della spedizione 1. Se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto ovvero richiedendo l' assistenza di altre navi. 2. Se a tal fine è necessario procurarsi denaro, il comandante deve provvedere ai sensi dell' articolo 307. 3. Se è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, egli deve, per quanto è possibile, procedere cominciando dalle cose di minor valore e da quelle per cui più utile si appalesa il sacrificio e meno indispensabile la conservazione. Art. 303 - Abbandono della nave in pericolo 1. Il comandante non può ordinare l' abbandono della nave in pericolo se non dopo esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall' arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta o, in mancanza, di due almeno fra i più provetti componenti dell' equipaggio. 2. Il comandante deve abbandonare la nave per ultimo, provvedendo in quanto possibile a salvare le carte e i libri di bordo, e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia. Art. 304 - Relazione di eventi straordinari Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, al carico o alle persone che erano a bordo, il comandante deve farne, entro ventiquattro ore dall' arrivo, relazione scritta alla competente autorità del luogo. Art. 305 - Scaricazione prima della verifica della relazione Anteriormente alla verifica, a norma dell' articolo 584, della relazione di cui all' articolo precedente, il comandante non può iniziare la scaricazione della nave, tranne che in caso di urgenza. Art. 306 - Limiti della rappresentanza del comandante 1. Il comandante può in ogni caso provvedere agli approvvigionamenti giornalieri, alle forniture di lieve entità e alle piccole riparazioni necessarie per la manutenzione ordinaria della nave. 2. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può compiere gli atti occorrenti per i bisogni della nave e della spedizione; può parimenti assumere o congedare componenti dell' equipaggio. 3. La presenza dell' armatore, ovvero quella di un suo rappresentante munito dei necessari poteri, è opponibile ai terzi solo quando questi ne erano a conoscenza; tuttavia la presenza dell' armatore nel luogo del suo domicilio e la presenza del rappresentante nel luogo relativamente al quale gli sono stati conferiti i poteri debitamente pubblicati si presumono note all' interessato fino a prova contraria. Art. 307 - Necessità di denaro in corso di viaggio 1. Se nel corso del viaggio sorge necessità di denaro per rifornimento di provviste, per riparazione o per altra urgente esigenza della nave ovvero per la continuazione del viaggio, che non rientri negli estremi previsti nel primo comma dell' articolo precedente, il comandante deve darne immediato avviso all' armatore. 2. Quando ciò non sia possibile, ovvero se l' armatore debitamente avvertito non abbia fornito i mezzi nè dato le opportune istruzioni, il comandante, dopo avere accertato la necessità di provvedere, può farsi autorizzare, dalla competente autorità del luogo, a prendere a prestito la somma necessaria o a contrarre obbligazione verso coloro che somministrano provviste, materiali, attrezzi o mano d' opera, ovvero a dare in pegno o a vendere provviste, attrezzi o arredi della nave non indispensabili alla sicura navigazione. 3. Negli stessi casi il comandante, accertata la necessità di provvedere, e dato possibilmente tempestivo avviso ai caricatori ed ai destinatari interessati, può farsi autorizzare dalla suddetta autorità a dare in pegno o a vendere le cose caricate; ma gli aventi diritto al carico si possono opporre alla vendita o al pegno delle loro cose scaricandole a proprie spese e pagando il nolo relativo, in proporzione del tratto utilmente percorso se si valgono tutti della facoltà predetta, o diversamente per intero. 4. Quando la necessità di procedere al pegno o alla vendita del carico sia determinata dalle esigenze previste dal primo comma dell' articolo precedente, il comandante è tenuto a dare gli avvisi e a richiedere l' autorizzazione soltanto ove debba ricorrere al pegno o alla vendita del carico. Art. 308 - Indennizzo degli aventi diritto al carico o dei proprietari delle pertinenze 1. Quando le merci esistenti a bordo sono impiegate o vendute dal comandante per le esigenze della nave, l' armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto il valore che le merci medesime avrebbero avuto al momento dell' arrivo nel luogo di destinazione. Tuttavia, se anteriormente all' arrivo nel luogo di prevista destinazione delle merci impiegate o vendute la nave è perduta per causa non imputabile all' armatore, questi è tenuto a corrispondere agli aventi diritto soltanto il valore che le merci avevano al momento dell' impiego ovvero il prezzo ricavato dalla vendita. 2. Quando per le stesse esigenze sono vendute pertinenze di proprietà aliena, l' armatore è tenuto a corrispondere ai proprietari il prezzo ricavato dalla vendita o, sempre che la nave non sia andata perduta per causa non imputabile all' armatore, il maggior valore che le pertinenze avevano al momento della vendita. 3. Quando le pertinenze predette o le merci sono date in pegno dal comandante, l' armatore è tenuto a rimborsare agli aventi diritto la somma necessaria per procedere allo svincolo e al trasporto a destinazione; se tuttavia non è possibile procedere allo svincolo per causa non imputabile agli aventi diritto, l' armatore è tenuto a corrispondere il valore delle pertinenze al momento della costituzione del pegno o il valore che le merci avrebbero avuto al momento dell' arrivo nel luogo di destinazione. Nel caso di perdita della nave, prevista nei comma precedenti, l' armatore è tenuto a corrispondere soltanto una somma pari a quella in garanzia della quale le pertinenze o le merci sono state date in pegno. Art. 309 - Poteri processuali del comandante 1. Fuori dei luoghi nei quali sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può, in caso di urgenza, notificare atti ed istituire o proseguire giudizi in nome e nell' interesse dell' armatore, per quanto riguarda la nave e la spedizione. 2. Possono parimenti i terzi, fuori dei luoghi dove sono presenti l' armatore o un suo rappresentante munito di necessari poteri, fare eseguire notificazioni al comandante personalmente, o contro di questo promuovere o proseguire giudizi, per quanto concerne i fatti dell' equipaggio relativi alla nave e alla spedizione, ovvero le obbligazioni contratte dal comandante durante la spedizione. La presenza dell' armatore o di un suo rappresentante può essere opposta ai terzi solo nei casi previsti nel terzo comma dell' articolo 306. 3. L' armatore può riassumere le domande proposte dal comandante o contro di lui, e può inoltre impugnare le sentenze emesse in contraddittorio del comandante. Art. 310 - Facoltà di procurarsi denaro in caso di rifiuto dei comproprietari Se alcuno dei comproprietari che hanno consentito alla costituzione della società di armamento rifiuta di contribuire alle spese necessarie per la spedizione, il comandante, ventiquattro ore dopo la intimazione al comproprietario, può, previa autorizzazione della competente autorità del luogo, prendere a prestito per conto del comproprietario medesimo la somma da questo dovuta, con garanzia sulla di lui quota di partecipazione nella proprietà della nave. Art. 311 - Vendita della nave in caso di innavigabilità Il comandante non può vendere la nave senza mandato speciale del proprietario. Tuttavia ove durante il viaggio si verifichi un caso di estrema urgenza, la competente autorità del luogo, accertata l' assoluta innavigabilità della nave, può autorizzare il comandante a venderla, prescrivendo le modalità della vendita. Art. 312 - Gestione di interessi degli aventi diritto al carico 1. Il comandante deve, quando ciò si renda necessario e compatibilmente con le esigenze della spedizione, provvedere alla tutela degli interessi degli aventi diritto al carico. 2. Se per evitare o diminuire un danno occorrono speciali misure], il comandante deve possibilmente informare gli interessati nel carico, o gli eventuali rappresentanti sul luogo, che siano a lui noti, ed attenersi alle loro istruzioni; in mancanza, deve agire a suo criterio nel modo migliore. Art. 313 - Responsabilità del comandante in caso di pilotaggio In caso di pilotaggio, il comandante è responsabile dei danni causati alla nave da errata manovra, se non provi che l' errore è derivato da inesatte indicazioni o informazioni fornite dal pilota. Art. 314 - Processo verbale 1. Le cause e la portata dei provvedimenti presi dal comandante ai sensi degli articoli 300 a 302, nonché la necessità di provvedere a norma del secondo, terzo e quarto comma dell' articolo 307, devono essere fatte constare, appena possibile, con processo verbale sottoscritto dagli ufficiali di coperta o, in mancanza, dai principali membri dell' equipaggio. In caso di rifiuto di alcuno di costoro a sottoscriverlo, il processo verbale deve indicare le ragioni del rifiuto medesimo. 2. Copia del processo verbale, sottoscritto dal comandante, deve essere allegata alla relazione di eventi straordinari all' atto della presentazione di questa alla competente autorità. Art. 315 - Autorità competente L' autorità competente a concedere le autorizzazioni previste in questo capo e a ricevere la relazione di cui all' articolo 304 è, nella Repubblica, il presidente del tribunale e, fuori del comune ove ha sede il tribunale, il pretore; all' estero, il console o chi ne fa le veci. Art. 316 - Formazione dell' equipaggio 1. L' equipaggio della nave marittima è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone arruolate per il servizio della nave. L' equipaggio della nave della navigazione interna è costituito dal comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti nei registri del personale navigante imbarcati per il servizio della nave. 2. Fa inoltre parte dell' equipaggio il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo. Art. 317 - Composizione e forza minima dell' equipaggio 1. Il comandante del porto provvede all' applicazione delle disposizioni di legge e delle norme corporative riguardanti la determinazione del numero minimo degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi gradi, nonché la composizione e la forza minima dell' intero equipaggio. 2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di accertata indisponibilità di marittimi in possesso dei titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su parere favorevole del comandante del porto, può consentire, ai fini della composizione dell' equipaggio delle navi da carico e da pesca, l' imbarco, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto. 3. Le norme relative alla composizione e alla forza minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna sono stabilite dal ministro dei trasporti e della navigazione. Art. 318 - Nazionalità dei componenti dell' equipaggio 1. L' equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani. 2. Il ministro dei trasporti e della navigazione, in caso di particolari necessità, può autorizzare che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in misura non maggiore di un terzo dell' intero equipaggio. Art. 319 - Assunzione di personale straniero all' estero 1. Nei porti esteri della navigazione marittima o interna ove non siano disponibili rispettivamente marittimi o personale navigante di nazionalità italiana, possono essere assunti anche stranieri in misura non superiore ad un quarto dell' intero equipaggio e per il solo tempo necessario al viaggio da compiere. 2. In caso di speciali esigenze, l' autorità consolare può autorizzare l' assunzione di stranieri in misura superiore a quella indicata dal comma precedente. Art. 320 - Servizio di macchina I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti al servizio di macchina. Art. 321 - Gerarchia di borso delle navi marittime 1. La gerarchia dei componenti dell' equipaggio marittimo è la seguente: 1) comandante; 2) direttore di macchina, comandante in seconda, capo commissario, e medico di bordo direttore del servizio sanitario; 3) primo ufficiale di coperta, primo ufficiale di macchina, cappellano, primo medico aggiunto, primo commissario; 4) secondo ufficiale di coperta, secondo ufficiale di macchina, secondo medico aggiunto, secondo commissario, primo radiotelegrafista; 5) gli altri ufficiali; 6) nostromo, maestro di macchina; 7) gli altri sottufficiali; 8) i comuni. 2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al primo ufficiale. Art. 322 - Gerarchia di borso sulle navi della navigazione interna 1. La gerarchia dei componenti dell' equipaggio delle navi addette alla navigazione interna è la seguente: 1) comandante; 2) macchinista, motorista; 3) capo timoniere; 4) i sottufficiali; 5) i comuni. 2. Il pilota durante il periodo in cui presta servizio a bordo è equiparato al capo timoniere. |
Antonio Raffone |