Cod.Nav.Artt. 548 - 577
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 02:43
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Codice della Navigazione Artt. 548 - 577Titolo VI Dei privilegi e della ipoteca Art. 548 - Preferenza dei privilegi I privilegi stabiliti nel presente capo sono preferiti a ogni altro privilegio generale o speciale. Art. 549 - Privilegi sugli avanzi delle cose In caso di deterioramento o diminuzione della cosa sulla quale esiste il privilegio questo si esercita su ciò che avanza ovvero viene salvato o ricuperato. Art. 550 - Surrogazione del creditore perdente 1. Il creditore che ha privilegio sopra una o più cose, qualora si trovi perdente per essersi in tutto o in parte soddisfatto sul loro prezzo un creditore il cui privilegio, di grado superiore, si estenda ad altre cose dello stesso debitore, può surrogarsi nel privilegio spettante al creditore soddisfatto, con preferenza sui creditori aventi privilegio di grado inferiore. 2. Lo stesso diritto spetta ai creditori perdenti in seguito alla detta surrogazione. Art. 551 - Trasferimento del privilegio Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio. Art. 552 - Privilegi sulla nave e sul nolo Sono privilegiati sulla nave, sul nolo del viaggio durante il quale è sorto il credito, sulle pertinenze della nave e sugli accessori del nolo guadagnati dopo l' inizio del viaggio: 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell' interesse comune dei creditori per atti conservativi sulla nave o per il processo di esecuzione; i diritti di ancoraggio, di faro, di porto e gli altri diritti e le tasse della medesima specie; le spese di pilotaggio; le spese di custodia e di conservazione della nave dopo l' entrata nell' ultimo porto; 2) i crediti derivanti dal contratto di arruolamento o di lavoro del comandante e degli altri componenti dell' equipaggio; 3) i crediti per le somme anticipate dall' amministrazione dei trasporti e della navigazione ovvero dall' autorità consolare per il mantenimento ed il rimpatrio di componenti dell' equipaggio; i crediti per contributi obbligatori dovuti ad istituti di previdenza e di assistenza sociale per la gente di mare e per il personale della navigazione interna; 4) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione della nave alle avarie comun; 5) le indennità per urto o per altri sinistri della navigazione, e quelle per danni alle opere dei porti, bacini e vie navigabili; le indennità per morte o per lesione ai passeggeri ed agli equipaggi e quelle per perdite o avarie del carico o del bagaglio; 6) i crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite in virtù dei suoi poteri legali dal comandante, anche quando sia armatore della nave, per le esigenze della conversazione della nave ovvero per la continuazione del viaggio. Art. 553 - Surrogazione dell' indennità alla nave e al nolo 1. Se la nave è perita o deteriorata o il nolo è in tutto o in parte perduto, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell' articolo precedente: a) le indennità per danni materiali sofferti dalla nave e non riparati o per perdita di nolo; b) le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave, in quanto queste costituiscono danni materiali non riparati ovvero perdite di nolo; c) le indennità e i compensi per assistenza prestata fino al termine del viaggio, dedotte le somme attribuite alle persone al servizio della nave. 2. Non sono invece vincolati al pagamento dei crediti privilegiati le indennità di assicurazione, nè i premi, le sovvenzioni o altri sussidi dello Stato. Art. 554 - Estensione del privilegio sul nolo a favore dell' equipaggio Il privilegio stabilito a favore dell' equipaggio si estende a tutti i noli dovuti per i viaggi eseguiti nel corso di uno stesso contratto di arruolamento o di lavoro. Art. 555 - Concorso di privilegi relativi a più viaggi 1. I crediti privilegiati dell' ultimo viaggio sono preferiti a quelli dei viaggi precedenti. 2. Tuttavia i crediti derivanti da un unico contratto di arruolamento o di lavoro comprendente più viaggi concorrono tutti nello stesso grado con i crediti dell' ultimo viaggio. Art. 556 - Graduazione dei privilegi 1. I crediti relativi ad un medesimo viaggio sono privilegiati nell' ordine in cui sono collocati nell' articolo 552. 2. I crediti compresi in ciascuno dei numeri dell' articolo 552 concorrono fra loro, in caso di insufficienza del prezzo, in proporzione del loro ammontare. 3. Tuttavia, nel caso indicato dal comma precedente, le indennità per danni alle persone, previste nel numero 5 di detto articolo, hanno preferenza sulle indennità per danni alle cose, nello stesso numero previste. 4. I crediti indicati nei numeri 4 e 6, in ciascuna delle rispettive categorie, sono graduati con preferenza nell' ordine inverso delle date in cui sono sorti. 5. I crediti dipendenti dal medesimo avvenimento si reputano sorti contemporaneamente. Art. 557 - Esercizio del privilegio sulla nave e sul nolo 1. I crediti privilegiati seguono la nave presso il terzo proprietario. Il privilegio sul nolo può essere esercitato finchè il nolo è dovuto ovvero la somma si trova presso il comandante o il raccomandatario. Art. 558 - Estinzione dei privilegi 1. I privilegi si estinguono, oltre che per la estinzione del credito, con lo spirare del termine di un anno, ad eccezione di quelli riguardanti i crediti indicati nell' articolo 552, n. 6, i quali si estinguono alla scadenza del termine di centottanta giorni. 2. Il termine decorre per i privilegi dei crediti per assistenza o salvataggio dal giorno in cui le operazioni sono terminate; per i privilegi delle indennità dovute in seguito ad urto o ad altri sinistri nonché di quelle per lesioni personali, dal giorno in cui il danno è stato prodotto; per il privilegio relativo alla perdita o alle avarie del carico o dei bagagli, dal giorno della riconsegna o da quello in cui la riconsegna avrebbe dovuto aver luogo; per il privilegio dei crediti derivanti da contratti stipulati o da operazioni eseguite dal comandante per la conservazione della nave o per la continuazione del viaggio, dal giorno in cui il credito è sorto; il privilegio derivante dal contratto di arruolamento o di lavoro dal giorno dello sbarco del componente dell' equipaggio nel porto di assunzione, successivamente all' estinzione del contratto. In tutti gli altri casi, il termine decorre dal giorno della esigibilità del credito. 3. La facoltà di chiedere anticipi o acconti non ha per effetto di far considerare come esigibili i crediti di cui al n. 2 dell' articolo 552. 4. I termini suddetti sono sospesi finchè la nave gravata di privilegi non abbia potuto essere sequestrata o pignorata nelle acque territoriali della Repubblica; ma tale sospensione non può oltrepassare i tre anni dal giorno in cui il credito è sorto. Art. 559 - Altre cause d' estinzione dei privilegi 1. I privilegi sulla nave si estinguono altresì: a) con il decreto di cui all' articolo 664 nel caso di vendita giudiziale della nave; b) col decorso del termine di sessanta giorni nel caso di alienazione volontaria. 2. Questo termine decorre dalla data della trascrizione dell' atto di alienazione, se la nave si trova al tempo della trascrizione nella circoscrizione dell' ufficio in cui è inscritta, e dalla data del suo ritorno nella detta circoscrizione, se la trascrizione dell' alienzazione è fatta quando la nave è già partita. Art. 560 - Nave esercitata da armatore non proprietario Le disposizioni di questo capo non si applicano nel caso che la nave sia esercitata da un armatore non proprietario, che ne abbia acquistata la disponibilità in seguito ad un atto illecito, quando il creditore sia di ciò a conoscenza. Art. 561 - Privilegi sulle cose caricate 1. Sono privilegiati sulle cose caricate: 1) le spese giudiziali dovute allo Stato o fatte nell' interesse comune dei creditori per atti conservativi sulle cose o per il processo di esecuzione; 2) i diritti doganali dovuti sulle cose nel luogo di scaricazione; 3) le indennità e i compensi di assistenza e di salvataggio e le somme dovute per contribuzione alle avarie comuni; 4) i crediti derivanti da contratto di trasporto, comprese le spese di scaricazione, e il fitto dei magazzini nei quali le cose scaricate sono depositate; 5) le somme di capitale e di interessi dovute per le obbligazioni contratte dal comandante sul carico nei casi previsti nell' articolo 307. 2. I crediti indicati nei numeri precedenti sono preferiti a quelli garantiti da pegno sulle cose caricate. Art. 562 - Surrogazione delle indennità alle cose caricate Se le cose caricate sono perite o deteriorate, le somme dovute per indennità della perdita o delle avarie, comprese quelle dovute dagli assicuratori, sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati indicati nell' articolo precedente, a meno che le somme medesime vengano impiegate per riparare la perdita o le avarie. Art. 563 - Graduazione e concorso dei privilegi 1. I crediti privilegiati sulle cose caricate prendono grado nell' ordine nel quale sono collocati nell' articolo 561. 2. I crediti indicati nei numeri 3 e 5 sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell' ordine inverso delle date nelle quali sono sorti. 3. I crediti indicati negli altri numeri sono graduati, in ciascuna delle rispettive categorie, nell' ordine inverso delle date solo quando sono sorti in porti diversi. Art. 564 - Estinzione dei privilegi I privilegi sulle cose caricate si estinguono se il creditore non intima opposizione al comandante ovvero non esercita l' azione entro quindici giorni dalla scaricazione e prima che le cose scaricate siano passate legittimamente a terzi. Art. 565 - Concessione d' ipoteca su nave 1. Sulla nave può solo concedersi ipoteca volontaria. 2. La concessione d' ipoteca deve farsi, sotto pena di nullità, per atto pubblico o per scrittura privata, contenente la specifica indicazione degli elementi di individuazione della nave. Art. 566 - Ipoteca su nave in costruzione L' ipoteca può essere concessa anche su nave in costruzione. Essa può essere validamente trascritta dal momento in cui è presa nota della costruzione nel registro delle navi in costruzione. Art. 567 - Pubblicità dell' ipoteca 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, l' ipoteca su nave o su carati di nave deve essere resa pubblica mediante trascrizione nella matricola e annotazione sull' atto di nazionalità se trattasi di nave maggiore, e mediante trascrizione nel registro di iscrizione se trattasi di nave minore o di galleggiante. 2. L' ipoteca su nave in costruzione è resa pubblica mediante trascrizione nel registro delle navi in costruzione. 3. Nelle stesse forme devono essere resi pubblici gli altri atti per i quali il codice civile richiede l' iscrizione. Art. 568 - Ufficio competente 1. La pubblicità deve essere richiesta all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante, o a quello presso il quale è tenuto il registro delle navi in costruzione. 2. Tuttavia per le navi maggiori la pubblicità può essere richiesta alle autorità indicate nell' articolo 251. Art. 569 - Documenti per la pubblicità dell' ipoteca 1. Chi domanda la pubblicità dell' ipoteca deve presentare all' ufficio competente i documenti previsti dall' articolo 2839 del codice civile. 2. La nota deve enunciare: a) il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all' ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile; b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale è l' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante; c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; d) l' importo della somma per la quale è fatta la trascrizione; e) gli interessi e le annualità che il credito produce; f) il tempo dell' esigibilità; g) gli elementi di individuazione della nave. 3. Se la richiesta di pubblicità si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l' atto di nazionalità, perché su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perché la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell' articolo 255. Art. 570 - Esecuzione della pubblicità La pubblicità si esegue dall' ufficio nei modi stabiliti nell' articolo 256. Art. 571 - Ordine di precedenza e prevalenza delle trascrizioni Nel concorso di più atti resi pubblici a norma degli articoli precedenti nonché in caso di discordanza tra le trascrizioni nella matricola e le annotazioni sull' atto di nazionalità, si applica il disposto dell' articolo 257. Art. 572 - Surrogazione dell' indennità alla nave Se la nave è perita o deteriorata, sono vincolate al pagamento dei crediti ipotecari, a meno che non vengano impiegate per riparare le avarie sofferte dalla nave: a) le indennità spettanti al proprietario per danni sofferti dalla nave; b) le somme dovute al proprietario per contribuzione alle avarie comuni sofferte dalla nave; c) le indennità spettanti al proprietario per assistenza o salvataggio, quando l' assistenza o il salvataggio abbiano avuto luogo dopo la trascrizione dell' ipoteca e le somme non siano riscosse dal proprietario prima del pignoramento della nave; d) le indennità di assicurazione. Art. 573 - Estensione dell' ipoteca al nolo L' ipoteca non si estende al nolo se ciò non è stato espressamente convenuto. Art. 574 - Grado dell' ipoteca L' ipoteca prende grado dal momento della trascrizione del registro di iscrizione della nave o del galleggiante. Art. 575 - Graduazione dell' ipoteca nel concorso con i privilegi La ipoteca prende grado dopo i privilegi indicati nell' articolo 552 ed è preferita ad ogni altro privilegio generale o speciale. Art. 576 - Collocazione degli interessi Fermo per il rimanente il disposto dell' art. 2855 del codice civile, la collocazione degli interessi del credito ipotecario, di cui al secondo comma del predetto articolo, è limitata all' annata anteriore ed a quella in corso al giorno del pignoramento della nave. Tuttavia le parti possono convenire che la collocazione si estende ad un' altra sola annualità d' interessi. Art. 577 - Prescrizione I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di due anni dalla scadenza dell' obbligazione. |
Antonio Raffone |