Reg.Cod.Nav. Artt. 401 - 408
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 22:08
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 401 - 408Libro primo Dell' ordinamento amministrativo della navigazione Titolo IX Disposizioni speciali Capo I Della navigazione da diporto Art. 401 - Navigazione da diporto 1. Le disposizioni speciali per la navigazione da diporto stabilite nel codice, nel presente regolamento, nonché nelle leggi e nei regolamenti speciali, si applicano anche, quando non sia diversamente stabilito, alle navi non originariamente destinate al diporto per il tempo durante il quale sono utilizzate a tale scopo. 2. La navigazione da diporto con le navi di cui al precedente comma deve essere autorizzata dal comandante del porto. Art. 402 - Abilitazione al comando di navi a vela 1. Per ottenere l' abilitazione di cui al primo comma dell' articolo 213 del codice, i proprietari di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate devono sostenere con esito favorevole un esame pratico; i proprietari di navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta devono sostenere con esito favorevole un esame teorico-pratico. 2. L' esame è sostenuto presso l' ufficio di circondario nel quale la nave è iscritta, avanti a una commissione composta dal capo del circondario, presidente, da un capitano o da un aspirante capitano di lungo corso e da un rappresentante della Federazione italiana della vela. Art. 403 - Rilascio dell' abilitazione da parte di associazioni nautiche 1. L' autorizzazione a rilasciare l' abilitazione al comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate, a norma del secondo comma dell' articolo 213 del codice, è data dal ministro dei trasporti e della navigazione alle associazioni nautiche inquadrate nella Federazione italiana della vela, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano. 2. Per ottenere l' abilitazione di cui al secondo comma dell' articolo 213 del codice, i soci delle associazione nautiche autorizzate a norma del comma precedente devono superare un esame avanti a una commissione costituita presso l' associazione. L' esame è pratico per le navi di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, teorico-pratico per le navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta. 3. Alla commissione deve partecipare il capo del circondario o un suo delegato, che la presiede. Art. 404 - Navi con motore ausiliario 1. Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate provviste di motore ausiliario sono soggette alle disposizioni dell' articolo 213 del codice e dei precedenti articoli 402 e 403, quando il motore, a pieno regime, imprime alla nave una velocità non superiore alle sette miglia orarie. 2. In tale caso l' esame pratico o teorico-pratico deve riferirsi anche alla condotta del motore e il proprietario che lo ha superato può contemporaneamente comandare la nave e condurre il motore, purchè le sistemazioni di bordo lo consentano. Art. 405 - Comando di navi marittime in acque interne e viceversa Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da diporto della navigazione marittima o della navigazione interna, a norma degli articoli 213 e 214 del codice, possono comandare e condurre tali navi, anche in zone delle acque interne e di acque marittime, diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all' articolo 4. Art. 406 - Esercizio della pesca 1. Le navi da diporto possono esercitare liberamente la pesca. 2. Tuttavia il ministro dei trasporti e della navigazione ha facoltà di vietare l' uso di determinati attrezzi. Art. 407 - Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni 1. Le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle tre tonnellate possono essere comandate senza alcuna abilitazione, a norma del quarto comma dell' articolo 213 del codice, anche da coloro che non sono proprietari delle navi stesse e anche quando le navi non sono di proprietà di associazioni nautiche. 2. Per navi da diporto, agli effetti del precedente comma e dell' articolo 215 del codice, s' intendono anche la navi destinate al noleggio per diporto. 3. Le piccole imbarcazioni a remi destinate a manifestazioni sportive o a diporto dei bagnanti, comunemente denominate iole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, sono esenti dall' obbligo della licenza. Capo II Della pesca Art. 408 - Categorie di pesca 1. La pesca costiera è quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia. 2. La pesca mediterranea è quella che si esercita nel Mediterraneo entro gli stretti di Gibilterra e dei Dardanelli e il canale di Suez. 3. La pesca oltre gli stretti è quella che si esercita fuori dei limiti di cui al comma precedente. |
Antonio Raffone |