Reg.Cod.Nav. Artt. 498 - 499
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 22:16
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 498 - 499Libro quinto Disposizioni penali e disciplinari Titolo I Disposizioni in materia di polizia Art. 498 - Sbarco d' autorità Gli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nell' articolo 1235 del codice devono ordinare lo sbarco delle persone imputate di un delitto che siano imbarcate per l' estero sfornite di regolare passaporto. Dell' ordine di sbarco devono informare immediatamente il procuratore delle Repubblica. Art. 499 - Servizio di ronda 1. Ai fini della sorveglianza sulla regolarità dei servizi l' autorità marittima mercantile ha facoltà di disporre servizi di ronda. 2. Gli agenti in servizio di ronda possono visitare, in qualunque momento, le navi, i galleggianti e gli aeromobili nonché gli stabilimenti e le altre opere situati nell' ambito del demanio marittimo e del mare territoriale. 3. Il servizio di ronda è eseguito per mezzo di marinai o sottufficiali di porto e, ove occorra, dai carabinieri e dagli agenti di pubblica sicurezza, previa richiesta alle autorità da cui questi agenti della forza pubblica dipendono ovvero da militari del corpo equipaggi della marina militare o di altre categorie destinati presso gli uffici di porto. |
Antonio Raffone |