Reg.Cod.Nav. Artt. 541 - 543
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- Creato: Mercoledì, 19 Gennaio 2011 22:30
- Ultima modifica: Martedì, 29 Aprile 2014 15:08
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Regolamento per l' esecuzione del codice della navigazione Artt. 541 - 543Libro sesto Disposizioni transitorie e complementari Titolo VIII Disposizioni generali e finali Art. 541 - Rinvio a norme speciali Nelle materie la cui disciplina è dal presente regolamento rinviata a norme particolari da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica o ministeriale, fino a quando queste non saranno emanate si osservano le norme attualmente in vigore in quanto compatibili. Art. 542 - Pareri di enti estranei all' amministrazione Qualora per l' emanazione di un provvedimento della autorità amministrativa sia richiesto il parere di organi o enti estranei all' amministrazione, si può emanare il provvedimento senza attendere il parere medesimo se gli organi competenti non l' abbiano fatto pervenire nel termine prescritto o, in mancanza, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Art. 543 - Cessazione del regolamento Il presente regolamento cesserà di avere effetto con l' entrata in vigore del regolamento integrale per l' esecuzione del codice della navigazione. |
Antonio Raffone |