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Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 25 luglio, n. 188). - Regolamento per l'esecuzione della l. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima (1). (1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
Preambolo
È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, che, firmato dai Ministri per la marina mercantile [ora dei trasporti e della navigazione], per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e foreste [ora delle politiche agricole e forestali], per il lavoro e la previdenza sociale, è allegato al presente decreto.
REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 14 LUGLIO 1965, N. 963, SULLA DISCIPLINA DELLA PESCA MARITTIMA
TITOLO I
DELL'ORDINAMENTO DELLA PESCA IN GENERALE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Sfera di applicazione.
Il presente regolamento si applica alla pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo poste fuori dalle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali, in materia di pesca.
Nelle zone di mare ove sboccano fiumi e altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune e bacini di acqua salsa o salmastra, le presenti disposizioni si applicano a partire dalla congiungente i punti più foranei delle foci e degli altri sbocchi in mare.
Articolo 2 - Prodotti della pesca.
Sono prodotti della pesca gli organismi viventi o non, animali o vegetali, eduli e non eduli, catturati nelle acque indicate nell'art. 1.
Per cattura si intende ogni forma di raccolta di tali organismi, sia nelle acque libere che negli spazi acquei sottratti al libero uso o riservati agli impianti di pesca.
I prodotti della pesca si distinguono in prodotti freschi, refrigerati, congelati e trasformati.
Sono prodotti trasformati quelli che, dopo la raccolta sono sottoposti, a bordo o negli impianti di pesca, ad un processo di conservazione diverso dalla congelazione.
Articolo 3 - Attrezzi da pesca.
Sono attrezzi da pesca gli strumenti e gli apparecchi destinati alla cattura degli organismi indicati nell'art. 2.
Ai fini della disciplina della pesca, gli attrezzi consentiti si distinguono in: reti, ami, altri strumenti ed apparecchi.
Articolo 4 - Reti.
Le reti sono strumenti costituiti da filati di qualsiasi natura, intrecciati a maglie di varia grandezza, e si dividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi: reti da posta, reti da circuizione, reti da traino, reti da raccolta, reti da lancio.
Le reti da posta sono quelle destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano. Esse si suddividono in reti fisse e reti derivanti le prime sono ancorate al fondo marino; le seconde sono lasciate all'azione dei venti e delle correnti.
Le reti da circuizione sono quelle calate in mare, al fine di recingere e catturare, con immediata azione di recupero un branco di pesci.
Le reti da traino sono quelle rimorchiate in mare, al fine di catturare, nel loro progressivo avanzamento, organismi marini. Si suddividono in reti trainate sul fondo, o reti a strascico, che Possono essere rimorchiate da navi o, tirate da terra; e in reti trainate in superficie o attraverso la massa di acqua, o reti volanti e pelagiche, che sono esclusivamente rimorchiate da navi, senza mai venire in contatto con il fondo.
Le reti da raccolta sono quelle costituite da un telo di rete di varia grandezza e forma - con o senza intelaiatura di sostegno - destinate, con moto dal fondo alla superficie, a catturare animali marini.
Le reti da lancio sono quelle costituite da un telo di rete, destinate, con moto dalla superficie al fondo, a catturare pesci.
Articolo 5 - Attrezzi con ami.
Gli ami sono strumenti ad uncino, destinati a catturare pesci e altri animali marini, e si impiegano nelle lenze, fisse o trainate, e nei parangali, fissi e derivanti, in superficie, a mezz'acqua e sul fondo.
Le lenze fisse composte da uno o più ami, sono quelle manovrate a mano da terra o da nave, e quelle ancorate sul fondo; le lenze trainate sono quelle, composte da uno o più ami, rimorchiate da navi.
I parangali fissi, composti da più ami, sono quelli ancorati sul fondo; i parangali derivanti, composti da più ami, sono quelli lasciati all'azione dei venti e delle correnti.
Articolo 6 - Altri strumenti ed apparecchi.
Gli altri strumenti ed apparecchi da pesca si suddividono, in relazione al loro impiego, nei seguenti tipi:
1) trappole fisse o mobili. Sono trappole fisse quelle ancorate o fissate stabilmente, quali tonnare, lavorieri, mugginare e saltarelli. Sono trappole mobili quelle che vengono calate in mare per ogni singola operazione di pesca e risalpate dopo breve sosta, quali nasse, bertovelli;
2) strumenti, azionati a mano o da altra forza di propulsione, atti ad agganciare singoli esemplari di organismi marini, quali, fiocine, arpioni;
3) strumenti e apparecchi atti a strappare dal fondo marino organismi sessili o comunque annidati nel sub-strato, quali ingegni, rastrelli, raffi, pale, picconi.
Articolo 7 - Classi di pesca.
L'attività di pesca si divide in rapporto al fine perseguito nelle seguenti classi: pesca professionale, pesca scientifica, pesca sportiva.
La pesca professionale è l'attività economica destinata alla produzione, per lo scambio, degli organismi indicati nell'art. 2, esercitata dai pescatori e dalle imprese di pesca di cui al titolo II del presente regolamento.
La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del presente titolo.
La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico. Sono vietati, sotto qualsiasi forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 1, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 8 - Navi per la pesca professionale.
Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti categorie:
1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi di pesca e di apparati per la congelazione o la trasformazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;
2) navi che, per l'idoneità alla navigazione, per dotazione di attrezzi da pesca e di sistemi per la refrigerazione o la congelazione dei prodotti della pesca, sono atte alla pesca mediterranea o d'altura;
3) navi che, per l'idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;
4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi da pesca sono atte alla pesca costiera locale;
5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;
6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di bordo, sono destinate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l'esercizio delle attività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.
L'assegnazione alla rispettiva categoria spetta al capo del compartimento marittimo, all'atto della iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e galleggianti. Contro il provvedimento di assegnazione alla categoria può proporsi ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.
Articolo 9 - Tipi di pesca professionale.
Con riferimento alle navi indicate nell'articolo precedente, ed alle categorie di pesca previste dall'art. 220 codice della navigazione e dall'art. 408 del regolamento per la navigazione marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, la pesca professionale si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d'altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.
La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra.
Nel rispetto della normativa internazionale, la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza (1).
La pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda.
La pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti, con navi di prima categoria.
(1) Comma così sostituito dall'art. 2, d.l. 30 settembre 1994, n. 561, conv. in l. 30 novembre 1994, n. 655.
Articolo 10 - Impianti di pesca.
Pesca professionale è anche quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla pescicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini.
Capo II
DEGLI ORGANI CONSULTIVI
Sezione I
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER LA PESCA MARITTIMA
Articolo 11 - Attribuzioni.
La commissione istituita dall'art. 5 della legge, con sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, dà parere, oltre che nei casi previsti dallo stesso articolo:
1) sui programmi di attrezzatura e sistemazione dei porti, per la parte relativa alla pesca marittima;
2) sulla classificazione dei porti, quando in essi esistono prevalenti o notevoli interessi pescherecci;
3) sulle domande di concessione, di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, di zone demaniali marittime o di mare territoriale destinate agli usi indicati nell'art. 222 del codice della navigazione, nonché di zone portuali destinate a impianti ed attrezzature per la pesca.
Articolo 12 - Funzionamento della commissione.
La commissione deve essere convocata dal presidente.
La commissione deve essere convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro.
Le sedute sono valide con l'intervento almeno di diciassette membri.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Articolo 13 - Assenza o impedimento del presidente.
Il direttore generale della pesca marittima sostituisce, in qualità di vice-presidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Articolo 14 - Nomina di nuovi membri.
In caso di vacanza il Ministro dei trasporti e della navigazione con suo decreto reintegra la composizione della commissione.
I nuovi membri rimangono in carica fino al compimento del triennio in corso.
Articolo 15 - Riconferma o nuova designazione dei membri.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione richiede, tre mesi prima della scadenza del triennio, alle amministrazioni, agli enti e alle associazioni indicati nell'art. 6 della legge, le nuove designazioni di loro competenza, ovvero la riconferma delle designazioni fatte per il triennio in corso.
Articolo 16 - Integrazione della commissione.
Gli esperti indicati dal terzo comma dell'art. 6 della legge sono chiamati dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di cinque in una stessa adunanza.
Articolo 17 - Convocazione.
L'avviso di convocazione è diramato dalla segreteria della commissione d'ordine del presidente, con preavviso di almeno quindici giorni, ovvero di cinque giorni in caso di urgenza, e deve indicare il giorno e l'ora della adunanza e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Articolo 18 - Segretario.
È compito del segretario redigere e conservare il processo verbale delle adunanze e svolgere ogni altra mansione attribuitagli dal presidente.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può designare un vice segretario, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e della navigazione con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe, che esercita le funzioni del segretario in caso di sua assenza o impedimento.
Articolo 19 - Indennità.
Ai presenti ad ogni adunanza è corrisposta l'indennità prevista dalle vigenti disposizioni, oltre al rimborso delle spese, se residenti fuori Roma, previsto dalle disposizioni in vigore.
Articolo 20 - Regolamento interno.
Il regolamento interno della commissione è approvato, su proposta della commissione stessa, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Sezione II
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE PER LA PESCA MARITTIMA
Articolo 21 - Attribuzioni.
La commissione istituita dall'art. 7 della legge, con sede presso la capitaneria di porto, dà parere:
1) sugli argomenti indicati da leggi o regolamenti;
2) sulle questioni di massima interessanti la pesca marittima nell'ambito del rispettivo compartimento;
3) sugli schemi di provvedimenti, relativi alla disciplina locale della pesca.
La commissione può inoltre formulare voti e proposte, nell'interesse della produzione peschereccia e del ceto peschereccio locale, su ogni argomento attinente la pesca.
Articolo 22 - Funzionamento della commissione.
La commissione è convocata dal presidente in sessione ordinaria almeno una volta l'anno, la commissione deve essere altresì convocata allorché ne faccia richiesta il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Le sedute sono valide con l'intervento di almeno la metà dei membri.
Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Articolo 23 - Assenza o impedimento del presidente.
L'ufficiale addetto alla pesca sostituisce in qualità di vice-presidente, il presidente, in caso di assenza o impedimento.
Articolo 24 - Convocazione.
L'avviso di convocazione deve essere diramato con preavviso di almeno sette giorni, ovvero di tre giorni in caso di urgenza, e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.
L'ordine del giorno dell'adunanza deve essere comunicato anche al direttore marittimo ed al Ministero dei trasporti e della navigazione, ai quali deve essere altresì trasmesso il relativo verbale.
Le persone indicate dall'art. 8, ultimo comma, della legge sono chiamate dal presidente a partecipare ai lavori della commissione e non possono superare il numero di tre in una stessa adunanza.
Articolo 25 - Rinvio.
Per quanto non espressamente disposto valgono le norme stabilite per la commissione consultiva centrale, in quanto applicabili.
Capo III
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Articolo 26 - Attività di ricerca.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 4 della legge, promuove ed attua studi ed indagini che abbiano importanza scientifica, tecnica, giuridica, economica sulle condizioni delle zone di pesca sugli stocks ittici, sul naviglio, sui metodi e sugli strumenti di pesca sulle condizioni dei pescatori e della industria peschereccia; promuove altresì e sussidia pubblicazioni utili al progresso dei pescatori ed allo sviluppo della pesca.
Articolo 27 - Istituti scientifici riconosciuti.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, terzo comma, e dell'art. 15, ultimo comma, della legge, gli istituti di ricerca che esercitano le attività di cui all'art. 7, terzo comma, sono riconosciuti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere della commissione consultiva centrale per la pesca marittima (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r. 9 giugno 1976, n. 1057.
(2) Vedi anche il d.m. 11 giugno 1996.
Articolo 28 - Istituti scientifici e ricercatori singoli autorizzati.
Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, gli istituti di ricerca e i singoli che intendano esercitare le attività di cui all'art. 7, terzo comma, devono, di volta in volta richiedere l'autorizzazione al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Parimenti debbono chiedere l'autorizzazione coloro i quali intendano compiere, fuori dal campo della pesca, esperienze, ricerche e studi che possano comunque danneggiare le risorse biologiche del mare.
L'autorizzazione è concessa limitatamente al periodo di tempo necessario al compimento delle ricerche ed è condizionata all'osservanza di prescrizioni da determinarsi caso per caso (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r. 9 giugno 1976, n. 1057.
(2) Vedi anche il d.m. 11 giugno 1996.
Articolo 29 - Obblighi degli istituti scientifici riconosciuti.
Gli istituti riconosciuti sono tenuti, pena la decadenza del riconoscimento, da dichiararsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione:
a) a presentare in triplice copia al Ministero dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulla attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima;
b) a comunicare allo stesso Ministero gli elementi di individuazione delle navi, permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attività, nonché l'elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato.
Articolo 30 - Documento per il personale degli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati.
Gli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati devono rilasciare al personale impiegato un documento atto a comprovare che l'attività svolta è effettuata per conto e sotto la responsabilità degli istituti stessi (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r. 9 giugno 1976, n. 1057.
(2) Vedi anche il d.m. 11 giugno 1996.
Articolo 31 - Imbarco dei ricercatori e del personale dello Stato.
L'imbarco del personale degli istituti riconosciuti od autorizzati, nonché dei ricercatori singoli è autorizzato dal capo del compartimento marittimo.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione autorizza l'imbarco del personale del Ministero stesso e di altre pubbliche amministrazioni, richiesto dagli istituti scientifici riconosciuti od autorizzati per seguire o collaborare all'attività di ricerca, ed a ciò designato dalla competente amministrazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r. 9 giugno 1976, n. 1057
TITOLO II
DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA PROFESSIONALE
Capo I
DEI PESCATORI
Sezione I
DELL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PESCATORI
Articolo 32 - Registro dei pescatori.
Il registro nel quale ai sensi dell'art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca.
Sono iscritti nella prima parte del registro quanti esercitano promiscuamente le due forme di attività.
Articolo 33 - Modello del registro.
Il registro dei pescatori è conforme al modello, annesso al presente regolamento, come allegato A.
Articolo 34 - Ufficio di iscrizione.
L'iscrizione avviene presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione è il domicilio del pescatore. L'ufficio marittimo di iscrizione provvede ad apporne annotazione sul titolo matricolare dell'interessato.
Se l'iscrizione avviene presso ufficio diverso da quello che ha rilasciato il titolo matricolare deve esserne data comunicazione all'ufficio che ha rilasciato tale titolo.
Articolo 35 - Requisiti e condizioni per l'iscrizione.
Non può ottenere l'iscrizione nel registro, parte prima:
1) chi non è iscritto nelle matricole della gente di mare;
2) chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
3) chi è stato condannato per uno o più reati previsti dalle leggi sulla pesca ad una pena detentiva complessivamente superiore ad un anno;
4) chi è stato condannato per più di cinque violazioni delle leggi sulla pesca, costituenti delitto;
5) chi non eserciti la pesca professionale quale attività esclusiva o prevalente.
Agli effetti dei numeri 3) e 4) del precedente comma, non sono considerate le condanne in relazione alle quali sia intervenuta riabilitazione.
Per ottenere l'iscrizione nel registro, parte seconda, oltre a quanto prescritto nei numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma, è necessario essere iscritti almeno nelle matricole della gente di mare di terza categoria.
La insussistenza dell'impedimento di cui al n. 5) può essere dimostrata anche con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15.
Il capo del compartimento può in ogni momento verificare che l'iscritto nel registro dei pescatori non eserciti in maniera stabile e continuativa altra attività professionale (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 36 - Documenti per l'iscrizione.
I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nel registro si provano con il titolo matricolare e con il certificato generale del casellario giudiziario richiesto d'ufficio dall'autorità marittima che procede all'iscrizione.
Articolo 37 - Altri documenti.
Per l'iscrizione nel registro sono, altresì prodotti:
1) tre fotografie, una delle quali autenticata;
2) eventuali documenti professionali.
Articolo 38 - Presentazione della domanda.
La domanda di iscrizione, corredata dai prescritti documenti, può essere presentata anche agli uffici di porto non autorizzati a tenere il registro, i quali la trasmettono all'ufficio competente.
Articolo 39 - Qualifiche per l'iscrizione.
Per coloro che sono in possesso dei titoli e delle specializzazioni professionali per la pesca indicati in appresso, ovvero di altri eventuali, anche di uso locale, la iscrizione si effettua con la relativa qualifica.
Sono titoli professionali:
1) per i servizi tecnici: capopesca per la pesca ravvicinata, per la pesca d'altura, per la pesca oceanica, per gli impianti da pesca;
2) per i servizi complementari: frigorista.
Sono specializzazioni professionali:
1) per i servizi tecnici: pescatore di prima classe, pescatore di seconda classe, pescatore retiere, operatore di apparati elettronici per la pesca, pescatore subacqueo, operaio pescatore degli impianti di pesca;
2) per i servizi complementari: elettricista, addetto alla lavorazione industriale.
L'iscrizione si effettua altresì con le qualifiche professionali marittime previste dalle relative disposizioni, che sono cumulabili con le qualifiche professionali per la pesca.
Per coloro che non sono in possesso di titoli o specializzazioni, l'iscrizione avviene con la qualifica di: «mozzo per la pesca», per i servizi complementari: «operaio apprendista», per il personale addetto agli impianti di pesca.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può introdurre nuove qualifiche professionali, al fine di adeguare la presente disciplina al progresso tecnico ed economico dell'industria della pesca.
Articolo 40 - Rubrica per qualifiche.
Gli uffici marittimi cui spetta la tenuta del registro, tengono una rubrica degli iscritti, distinta per qualifiche professionali.
Articolo 41 - Iscrizione nelle matricole della gente di mare.
Chi intende iscriversi nel registro, parte prima, può conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare di prima e seconda categoria, indipendentemente dal limite massimo di età stabilita dalle vigenti disposizioni.
Il personale iscritto nelle matricole della gente di mare ai sensi del comma che precede può essere imbarcato solo su navi da pesca.
Articolo 42 - Iscrizione degli stranieri.
L'iscrizione nel registro non è richiesta agli stranieri imbarcati su navi da pesca nei casi previsti dagli articoli 318, secondo comma, e 319 del codice della navigazione.
Per particolare necessità di determinati tipi di pesca professionale il Ministro dei trasporti e della navigazione determina le categorie e le qualifiche dei pescatori stranieri autorizzati all'imbarco, nei limiti fissati dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione.
Per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea restano in ogni caso salve le disposizioni emanate ai sensi degli articoli 52-58 del trattato istitutivo della Comunità stessa, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.
Articolo 43 - Annotazioni nel registro.
Sul registro oltre alle generalità, al domicilio, al numero progressivo ed alla data di iscrizione, devono annotarsi per ogni iscritto:
1) la qualifica all'atto dell'iscrizione;
2) i titoli professionali, le abilitazioni e le specializzazioni ottenute anche dopo l'iscrizione;
3) il cambiamento di domicilio, nel caso previsto dall'articolo 44;
4) le condanne per reati previsti dalle leggi sulla pesca e le sanzioni disciplinari;
5) la cancellazione dal registro, ed i motivi che l'hanno determinata.
Sul registro si applica la fotografia dell'iscritto.
Articolo 44 - Trasferimento di iscrizione.
Il pescatore che intende trasferire il proprio domicilio in un comune che trovasi nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, ne fa denunzia all'ufficio di iscrizione, il quale provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.
L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente, e dà comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di iscrizione matricolare e all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
Articolo 45 - Cancellazione dal registro.
Alla cancellazione dal registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) perdita della cittadinanza;
3) perdita dei requisiti e delle condizioni indicati nell'art. 35;
4) abbandono volontario della professione, comprovato da una dichiarazione dell'iscritto;
5) cessazione dell'esercizio della professione da almeno un triennio;
6) morte dell'iscritto.
Articolo 45/bis - Ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.
Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione del capo del compartimento marittimo è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 46 - Reiscrizione nel registro.
Gli iscritti nel registro, cancellati nei casi indicati ai numeri 2), 4) e 5) dell'articolo che precede possono chiedere la reiscrizione entro cinque anni dalla cancellazione quando siano cessate le cause che l'hanno determinata. Negli altri casi si procede a nuova iscrizione
. Articolo 47 - Prima iscrizione nel registro.
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto con le qualifiche indicate nel presente regolamento, per coloro i quali, ancorché non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di aver esercitato o di esercitare la professione suddetta con le mansioni corrispondenti alle qualifiche stesse.
La prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale può essere conseguita attraverso le risultanze delle matricole della gente di mare, dei documenti di abilitazione professionali, del libretto di navigazione o del foglio di ricognizione, del ruolo di equipaggio o della licenza della nave da pesca, del contratto individuale di lavoro, e di ogni altro idoneo documento.
Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, i pescatori abilitati in base alle disposizioni anteriormente vigenti possono continuare ad esercitare le rispettive attività.
Sezione II
DEL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI O DELLE SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI
Articolo 48 - Titoli professionali.
I titoli professionali marittimi per il personale addetto alla pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.
Gli altri titoli professionali per il personale addetto ai servizi tecnici e complementari della pesca e per quello addetto agli impianti di pesca, si conseguono alle condizioni e con le modalità stabilite negli articoli che seguono.
Articolo 49 - Capopesca.
Il capopesca esercita le mansioni relative alla direzione delle operazioni di pesca e le altre connesse con la qualifica.
Articolo 50 - Capopesca per la pesca ravvicinata.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca ravvicinata, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per un anno, ovvero essere in possesso di un titolo professionale marittimo che abilita al comando di navi da pesca;
4) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Articolo 51 - Capopesca per la pesca d'altura.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca di altura è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per due anni su navi che esercitano la pesca d'altura; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di padrone marittimo per la pesca o di marinaio autorizzato alla pesca mediterranea; o di capopesca per la pesca ravvicinata che abbia effettuato almeno sei mesi di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca d'altura;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
5) avere sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Articolo 52 - Capopesca per la pesca oceanica.
Per conseguire il titolo di capopesca per la pesca oceanica, oltre a quanto prescritto nei numeri 1), 2), 4) e 5) dell'articolo precedente è necessario aver esercitato la pesca per non meno di quattro anni, di cui almeno due a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica; ovvero essere in possesso dei titoli professionali di capopesca d'altura o padrone marittimo per la pesca o aspirante capitano di lungo corso che abbia superato l'esame per la specializzazione alla pesca, o titolo superiore, ed aver effettuato almeno un anno di pesca a bordo di navi che esercitano la pesca oceanica.
Articolo 53 - Capopesca per gli impianti di pesca.
Per conseguire il titolo di capopesca degli impianti di pesca, o altro titolo di uso locale equiparabile, è necessario:
1) essere iscritto nel registro dei pescatori;
2) aver compiuto il ventunesimo anno di età;
3) aver esercitato la pesca per tre anni nello stesso tipo di impianto per il quale si richiede il titolo;
4) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
5) aver sostenuto, con esito favorevole, una prova teorico-pratica secondo i programmi stabiliti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.
Articolo 54 - Frigorista.
Il frigorista esercita le mansioni relative alla qualifica a bordo delle navi da pesca.
Per conseguire il titolo è necessario:
1) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
2) aver conseguito la licenza elementare e avere assolto l'obbligo scolastico;
Sezione II
DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
Articolo 58 - Certificato d'iscrizione nel registro dei pescatori.
Il certificato d'iscrizione previsto dall'art. 10, 2º comma, della legge, è il documento di abilitazione all'attività di pescatore marittimo.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione ne è approvato il relativo modello.
Articolo 59 - Rilascio del certificato.
Il certificato è rilasciato dal capo dell'ufficio di iscrizione.
Quando il certificato è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è diventato inservibile, l'ufficio di iscrizione rilascia un duplicato.
Articolo 60 - Possesso del certificato.
Nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla pesca, l'autorità competente accerta il possesso del certificato di iscrizione da parte di chi esercita professionalmente la pesca marittima.
Articolo 61 - Annotazioni sul certificato.
Le variazioni degli elementi indicati nel presente capo debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente, il quale provvede ad annotarle sul certificato.
Articolo 62 - Ritiro del certificato.
Quando si procede alla cancellazione dell'iscritto dal registro, o è intervenuto provvedimento che importa la interdizione all'esercizio della pesca, l'autorità marittima procede al ritiro del certificato.
Capo II
DELLE IMPRESE DI PESCA
Articolo 63 - Registro delle imprese di pesca.
Il registro nel quale, ai sensi dell'art. 11 della legge, sono iscritte le imprese che esercitano la pesca professionale, è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti negli articoli 9 e 10 del presente regolamento.
Il registro deve contenere le indicazioni di cui all'art. 66, le altre previste dal presente Capo, conformemente al modello annesso al presente regolamento, come allegato B.
Articolo 64 - Ufficio di iscrizione.
L'iscrizione deve avvenire presso la capitaneria di porto nella cui circoscrizione ha sede l'impresa.
Articolo 65 - Rappresentanza dell'impresa di pesca.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 4, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 66 - Iscrizione nel registro.
L'iscrizione si effettua nella parte del registro corrispondente al tipo di pesca professionale esercitata; quando venga esercitato più di un tipo di pesca l'iscrizione si effettua in ciascuna delle relative parti del registro.
Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'interessato presenti domanda all'ufficio competente, indicando:
1) ditta, ragione sociale, nonché generalità, luogo, data di nascita e residenza dell'imprenditore, ovvero del legale rappresentante dell'impresa;
2) sede dell'impresa;
3) ubicazione dell'impianto di pesca;
4) ufficio di iscrizione della nave, ovvero ufficio nella cui circoscrizione trovasi l'impianto di pesca;
5) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca utilizzata dall'impresa, e sue caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche dell'impianto di pesca;
6) ditta, ragione sociale e generalità del proprietario e dell'armatore della nave predetta, ovvero del titolare dell'impianto di pesca, ove siano persone diverse dall'imprenditore;
7) (Omissis) (1);
8) categoria e tipo di pesca professionale, con eventuale specificazione della pesca speciale che si intende esercitare;
9) impianti a terra in eventuali disponibilità dell'impresa.
(1) Numero abrogato dall'art. 4, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 67 - Documenti per l'iscrizione.
Per ottenere l'iscrizione, devono altresì prodursi i seguenti documenti:
1) atto costitutivo e statuto, in copia autentica, se l'impresa è costituita in forma societaria;
2) (Omissis) (1);
3) titolo, o copia autentica di esso, che attribuisce l'uso della nave, ovvero che consente lo stabilimento dell'impianto di pesca e l'uso dello stesso.
(1) Numero abrogato dall'art. 4, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 68 - Annotazioni del registro.
Nel registro debbono annotarsi, oltre al numero progressivo, gli elementi elencati nell'art. 66 e gli estremi del permesso di pesca, e dei documenti previsti nei numeri 1) e 3) dell'art. 67 (1).
Ogni variazione delle indicazioni fornite con domanda di iscrizione deve essere comunicata al competente ufficio, che provvede alla relativa annotazione.
(1) Comma così modificato dall'art. 4, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 69 - Trasferimento di iscrizione.
Quando si procede al trasferimento della sede dell'impresa nella circoscrizione di altra capitaneria di porto, l'imprenditore chiede all'ufficio di iscrizione il trasferimento della iscrizione stessa.
L'ufficio di iscrizione provvede a trasmettere un estratto del registro all'ufficio competente.
L'ufficio che procede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente è da comunicazione del nuovo numero di iscrizione all'ufficio di provenienza, che procede alla cancellazione.
Se l'imprenditore non vi provvede nel termine di trenta giorni, l'autorità marittima promuove d'ufficio il trasferimento di iscrizione.
Agli effetti del presente articolo è fatto obbligo alle camere di commercio, industria e agricoltura che ricevono una nuova iscrizione, di darne comunicazione alla capitaneria di porto competente.
Articolo 70 - Cancellazione dal registro.
Alla cancellazione degli iscritti nel registro si procede per i seguenti motivi:
1) trasferimento di iscrizione;
2) morte dell'imprenditore;
3) scioglimento, cessazione o fallimento dell'impresa;
4) abbandono dell'attività di pesca, comprovato da dichiarazione dell'imprenditore;
5) cessazione dell'attività di pesca da almeno un triennio.
Dell'avvenuta cancellazione è fatta annotazione nel registro.
Articolo 71 - Reiscrizione nel registro.
Gli iscritti nel registro cancellati per i motivi indicati nei numeri 3), 4) e 5) dell'articolo che precede, possono chiedere la reiscrizione quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.
Articolo 72 - Certificato di iscrizione.
L'ufficio di iscrizione rilascia all'interessato certificato di avvenuta iscrizione nel registro indicando la data, il numero e la parte del registro nella quale l'impresa è stata iscritta.
Articolo 73 - Prima iscrizione nel registro.
Per un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'iscrizione nel registro avviene di diritto per gli imprenditori che, ancorché non in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, dimostrano di esercitare un'impresa di pesca.
La prova dell'esercizio suddetto può essere conseguita attraverso le risultanze del registro di iscrizione della nave, dei registri e degli albi delle imprese commerciali, cooperative e artigiane e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'atto di concessione, della licenza e di ogni altro documento ritenuto idoneo.
Fino al momento dell'iscrizione e non oltre il termine indicato nel primo comma, gli imprenditori che esercitano la loro attività alla data suddetta, sono abilitati all'esercizio dell'impresa.
Capo III
DEL PERMESSO DI PESCA
Articolo 74 - Richiesta del permesso.
L'imprenditore per ottenere il permesso di pesca, previsto dall'art. 12 della legge, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione della nave, anche a mezzo del proprio rappresentante.
Nell'istanza devono indicarsi:
1) ditta, ragione sociale, generalità dell'imprenditore, sede dell'impresa, nonché ufficio di iscrizione nel registro delle imprese di pesca (1);
2) elementi di individuazione e categoria della nave da pesca, stazza lorda e netta, tipo e potenza dell'apparato motore, capacità di stiva;
3) categoria e tipo di pesca, con eventuale specificazione di pesca speciale, che s'intende esercitare;
4) categoria, tipo e caratteristiche principali degli attrezzi da pesca che costituiscono la dotazione della nave;
5) caratteristiche dei sistemi per la refrigerazione e degli apparati per la congelazione o trasformazione dei prodotti della pesca eventualmente esistenti a bordo;
6) tabella di armamento.
(1) Numero così modificato dall'art. 4, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 75 - Documenti per il rilascio del permesso.
Per ottenere il rilascio del permesso di pesca, devono prodursi i seguenti documenti:
1) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca (1);
2) copia del certificato di qualificazione dei sistemi e degli apparati frigoriferi, per le navi da pesca di prima e seconda categoria e, ove esistenti, per quelle di sesta categoria.
(1) Numero così modificato dall'art. 4, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 76 - Rilascio del permesso.
L'autorità marittima, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti, rilascia il permesso di pesca.
Il permesso è conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e deve contenere le indicazioni previste dall'art. 74.
Articolo 77 - Validità del permesso.
Il permesso autorizza l'esercizio della pesca secondo i tipi e le categorie previsti dal presente regolamento.
La validità del permesso per la pesca locale con gli attrezzi indicati nell'art. 97, e limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato il permesso stesso.
Il capo del compartimento marittimo può, per esigenze particolari, autorizzare temporaneamente all'esercizio della pesca locale anche navi di categoria diversa da quella prevista dall'art. 9 secondo comma.
Articolo 78 - Autorizzazione provvisoria.
Alle navi di nuova costruzione e alle navi provenienti da bandiera estera o in caso di urgenza l'ufficio competente può rilasciare un'autorizzazione provvisoria, accertata sommariamente l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 76.
La predetta autorità fissa la durata della validità della autorizzazione, in rapporto al tempo necessario per il rilascio del permesso; in ogni caso la durata non può essere superiore a mesi sei.
Articolo 79 - Variazioni.
Le variazioni degli elementi indicati nell'art. 74 debbono essere comunicate entro trenta giorni all'ufficio competente il quale provvede ad annotarle sul permesso.
Articolo 80 - Cessazione della validità del permesso.
Il permesso di pesca perde di validità quando le variazioni degli elementi di cui all'art. 74, non sono comunicate nel termine prescritto dall'articolo 79 o quando esse comportano la perdita di requisiti o di condizioni richieste.
Articolo 81 - Rinnovo del permesso.
Per il rinnovo del permesso di pesca l'imprenditore deve presentare al competente ufficio semplice istanza.
L'ufficio, accertata la persistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, rinnova il permesso.
Articolo 82 - Duplicato del permesso di pesca.
Quando il permesso di pesca è stato sottratto o è andato smarrito o distrutto, o è divenuto inservibile, l'ufficio competente ne rilascia un duplicato.
Articolo 83 - Ritiro del documento.
L'autorità marittima ritira il permesso di pesca nelle ipotesi previste dall'art. 26, lettere c) e d) della legge e quando è cessata la validità.
Articolo 84 - Documenti di bordo.
Il permesso di pesca e l'autorizzazione provvisoria rientrano tra i documenti di bordo indicati nell'art. 169 secondo comma lettera d), e ultimo comma del codice della navigazione.
Articolo 85 - Rilascio del primo permesso.
Il rilascio del permesso di pesca per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, è regolato dalle disposizioni anteriormente vigenti.
Entro lo stesso termine, e per gli effetti previsti dal comma che precede, l'autorità marittima procede all'assegnazione delle navi e dei galleggianti alla rispettiva categoria, a norma dell'art. 8.
Le navi prive del certificato prescritto dall'art. 75, n. 2, sono immediatamente assegnate nella relativa categoria, ma debbono ottenere tale certificato entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
TITOLO III
DELLA DISCIPLINA DELLA PESCA
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 86 - Novellame.
Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per novellame si intendono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che seguono.
Articolo 87 - Lunghezza minima dei pesci.
Si considerano pesci allo stadio giovanile, salvo quanto disposto nell'art. 93, quegli esemplari di lunghezza stabilita convenzionalmente, inferiore a 7 centimetri.
Per le seguenti specie la lunghezza è così fissata:
storione (Acipenser s.p.p.): cm 60;
storione lodano (Huso Huso): cm 100;
anguilla (Anguilla Anguilla): cm 25;
spigola (Dicentrarchus labrax): cm 20;
sgombro (Scomber s.p.p.): cm 15;
palamita (Sarda Sarda): cm 25;
tonno (Thunnus Thynmus): cm 90 (1);
alalonga (Thunnus Alalunga): cm 40;
tonnetto (Euthynnus alletteratus): cm 30;
pesce spada (Xiphias gladius): cm 140;
triglia (Mullus sp): cm 15 (2);
sogliola (Solea vulgaris): cm 15 (2);
merluzzo o nasello (Merluccius Merluccius): cm 11 (2);
cefalo (Mugil sp.): cm 20 (3);
cernia (Ephinephelus sp. e Polvorion americanum): cm 45 (3);
orata (Sparus auratus): cm 20 (3);
go (Gobios ophiocephalus): cm 12 (3);
passera pianuzza (Platichtis fleus): cm 15 (3).
Nel prodotto della pesca è tollerata la presenza di pesci aventi dimensioni inferiori a non più del 10 per cento di quelle indicate al comma precedente.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, può stabilire, su proposta del competente capo di compartimento e per comprovate esigenze connesse alla conservazione ed al miglior rendimento delle risorse viventi del mare, per ogni specie ittica, lunghezze minime superiori a quelle previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo.
La proposta del capo di compartimento deve essere preceduta dal parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima (4).
(1) Lunghezza così elevata dal d.m. 7 luglio 1980.
(2) Specie aggiunta dal d.m. 3 agosto 1982.
(3) Specie aggiunta dal d.m. 5 giugno 1987, n. 250.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.
Articolo 88 - Lunghezza minima dei crostacei.
Si considerano allo stadio giovanile, per le specie indicate, gli esemplari di lunghezza inferiore alle seguenti:
aragosta (Palinurus elephas): cm 30;
astice (Homarus gammarus): cm 30;
scampo (Nephrops norvegicus): cm 7 (4).
(1) Articolo così sostituito dal r.d. 4 novembre 1982.
Articolo 89 - Dimensione minima dei molluschi bivalvi.
Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi) allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:
ostrica (Ostea sp.): cm. 6;
mitilo (Mitilus sp.): cm 5;
vongola (Venus gallina e Venerupis sp.): cm 2,5;
tartufo di mare (Venus verrucosa): cm 2,5;
cannello o cannolicchio (Solen sp. e Ensis sp): cm 8;
datteri di mare (Lithophaga Lithophaga): cm 5.
Articolo 90 - Misurazione delle dimensioni.
La lunghezza dei pesci si misura dall'apice del muso, a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna codale, oppure all'estremità della pinna codale, quando questa non presenta i due lobi.
La lunghezza dei crostacei si misura dall'apice dell'occhio fino all'estremità posteriori dell'animale, compreso il telson.
Le dimensioni dei molluschi bivalvi si riferiscono alla lunghezza massima o al diametro massimo delle conchiglie.
Articolo 91 - Divieto di detenzione di organismi sotto misura.
Gli esemplari di pesci, crostacei e molluschi, di dimensioni inferiori a quelle stabilite negli articoli che precedono, eventualmente catturati, devono essere rigettati in mare. Tuttavia per ogni specie, sul totale catturato è tollerata la presenza di non più del 10% calcolato sul peso e, ove possibile, sul volume, di esemplari aventi dimensioni inferiori a quelle previste nei precedenti articoli 87, 88 e 89 (1).
Debbono altresì essere rigettate in mare le femmine di astice e di aragosta di qualsiasi lunghezza, recanti uova sotto l'addome.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, d.m. 21 aprile 1983.
Articolo 92 - Limitazione per altre attività di pesca.
Per la tutela della montata del novellame verso le acque interne, il Ministro dei trasporti e della navigazione può vietare o limitare l'esercizio della pesca in zona di mare poste a distanza inferiore ai 200 metri tanto avanti che lateralmente il luogo ove sboccano fiumi o altri corsi d'acqua, naturali o artificiali, ovvero in quelle che comunicano direttamente con lagune o bacini di acqua salsa o salmastra nei quali viene esercitata la pescicoltura e la molluschicoltura.
Chi vi ha interesse è tenuto a porre le segnalazioni di divieto.
Articolo 93 - Pesca di specie adulte di piccola taglia.
Nessun limite di lunghezza è stabilito per le specie che allo stadio adulto non raggiungono le misure indicate negli articoli 87 e 88.
Articolo 94 - Pesca a fini scientifici.
Le limitazioni previste nel presente titolo non si applicano alla cattura degli organismi marini, sia pelagici che bentonici, effettuata a scopi scientifici o sperimentali di pesca.
Articolo 95 - Decreti ministeriali per la disciplina della pesca.
I decreti emanati dal Ministro dei trasporti e della navigazione in Forza dell'art. 32 della legge, costituiscono, salvo che sia espressamente escluso, direttive di carattere generale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma e 9, secondo comma del D.P.R. 13 luglio 1954, n. 747.
Capo II
DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEGLI ATTREZZI DA PESCA
Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI, A TUTTI GLI ATTREZZI
Articolo 96 - Norme di comportamento.
I pescatori debbono tenersi a conveniente distanza gli uni dagli altri, in conformità del tipo di attrezzo impiegato, secondo le consuetudini locali salva la osservanza di diverse disposizioni di legge o regolamento.
Il capo del compartimento, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima, al fine di assicurare il disciplinato esercizio della pesca nella zona di mare della rispettiva circoscrizione, può stabilire norme particolari per l'uso degli attrezzi e fissare turni per il loro impiego.
Articolo 97 - Disposizioni di carattere locale.
Il capo del compartimento su conforme parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima e previa autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, può disciplinare l'uso degli attrezzi di pesca permessi dal presente regolamento secondo consuetudini locali.
Deve essere altresì richiesto il parere di uno degli Istituti indicati nell'art. 27, quando i detti attrezzi possono recare danno al patrimonio ittico.
Articolo 98 - Zone di tutela biologica.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, lo esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.
Articolo 99 - Pesca con sistemi speciali.
L'impiego della corrente elettrica, anche associata con apparecchi ad aspirazione o con altri attrezzi di cattura e l'impiego di altri sistemi speciali, sono consentiti solo a scopo sperimentale e sono subordinati ad autorizzazione del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Articolo 100 - Misurazione della maglia delle reti.
La misurazione della maglia delle reti si effettua misurando l'apertura della maglia stessa, cioè la distanza interna tra due nodi opposti. La misurazione si effettua a maglia stirata sull'asse più lungo ed a rete bagnata ed usata (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.
Articolo 101 - Pesche speciali.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'esercizio delle pesche speciali, salvo che sia diversamente stabilito.
Articolo 102 - Disciplina speciale delle reti.
L'adeguamento delle reti da pesca alle segnalazioni prescritte dagli articoli 104, 116 e 118 e alle misure stabilite dagli articoli 103, 106, 110 e 114 deve avvenire entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Sezione II
DELLE RETI DA POSTA
Articolo 103 - Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da posta, sia fisse che derivanti, senza limitazioni di lunghezza purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 20 e le reti siano dotate dei prescritti segnali.
Nessuna limitazione è stabilita per le dimensioni delle maglie delle reti adibite alla pesca di sardine o di acciughe.
Articolo 104 - Segnalazioni delle reti.
Le reti da posta devono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra, loro non più di 200 metri.
Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiori a mezzo miglio.
Articolo 105 - Limitazioni di uso.
È vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 220 metri della congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.
Sezione III
DELLE RETI DI CIRCUIZIONE
Articolo 106 - Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione di qualsiasi grandezza, con o senza sistemi di richiamo purché le dimensioni delle maglie non siano inferiori a mm. 10.
Articolo 107 - Limitazioni di uso di reti del tipo cianciolo.
È vietato l'impiego di reti di circuizione munite di chiusura azionata meccanicamente, di tipo «cianciolo» e simili, nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa (1).
(1) Vedi anche il d.m. 4 maggio 1987, n. 247.
Articolo 108 - Uso di fonti luminose.
L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietato nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore a 30 metri entro tre miglia marine dalla costa.
Il capo del compartimento, al fine della tutela delle risorse biologiche del mare, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire ogni altra disposizione circa la località di esercizio, i periodi di tempo e i tipi degli strumenti pescherecci per la pesca con fonti luminose nelle acque del compartimento.
Sezione IV
DELLE RETI DA TRAINO
Articolo 109 - Reti consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da traino, sia a strascico che volanti o pelagice, di qualsiasi tipo, forma o dimensione, ivi comprese le reti a strascico armate con attrezzi del tipo «rapido» o «rampi» o simili, rimorchiate da navi a propulsione meccanica, sia in coppia che isolatamente, con l'osservanza delle norme indicate negli articoli seguenti.
Articolo 110 - Misura delle maglie delle reti.
Le reti da traino non possono essere composte in alcuna parte da maglie aventi apertura inferiore a 40 millimetri (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.
Articolo 110/bis - Modalità di misurazione delle maglie delle reti a strascico.
L'apertura della maglia viene misurata mediante il misuratore di maglie a carico longitudinale approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima. Tale decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Misuratori triangolari di maglie potranno essere adottati purché tarati in rapporto al misuratore di cui al comma precedente, le cui misure, in ogni caso, resteranno come termini ultimi e definitivi di riferimento e di risoluzione in caso di controversia.
Il valore accertato per l'apertura della maglia di una rete a strascico è dato da una media delle misure di una serie di 20 maglie consecutive situate al di sopra del sacco della rete, seguendo una linea parallela al suo asse longitudinale e cominciando dalla estremità posteriore al sacco, ad una distanza di almeno 5 maglie da questa estremità.
La fila delle maglie scelta per la misurazione non deve trovarsi né vicino ai bordi della rete, né in prossimità di relinghe, cuciture, e giunzioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.
Articolo 110/ter - Dispositivi di montaggio e di armamento atti a ridurre la selettività delle maglie delle reti; uso di foderoni di protezione, doppi sacchi.
È fatto divieto di utilizzare coperture del sacco o comunque dispositivi di montaggio e di armamento atti ad ostruire o chiudere le maglie o di avere per effetto la riduzione della selettività del sacco.
È consentito l'uso di foderoni di protezione o di altro materiale fissato unicamente al di sotto del sacco per attenuare o prevenire i danni derivanti alla rete dall'abrasione del fondo marino.
È consentito l'uso di doppi sacchi, a condizione che l'apertura delle maglie dei sacchi esterni risulti almeno tre volte quella delle maglie del sacco della rete e che la loro larghezza stirata corrisponda ad un valore compreso tra 100 e 150 per cento della larghezza stirata del sacco interno (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.
Articolo 110/quater - Deroghe.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con la procedura di cui all'articolo 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, può consentire l'uso di reti a strascico con maglie aventi apertura inferiore a 40 mm nel caso di pesche speciali rivolte alla cattura di specie i cui individui, allo stadio adulto, non possono essere convenientemente pescati con reti a maglia regolamentare (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, d.p.r. 22 settembre 1978, n. 651.
Articolo 111 - Limitazioni di uso.
È vietato l'uso di reti da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra.
Articolo 112 - Norme di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca con reti da traino nelle zone site a distanza inferiore a 300 metri dai segnali di posizione di altri attrezzi da pesca.
Sezione V
DELLE ALTRE RETI E DEGLI AMI
Articolo 113 - Reti di raccolta consentite.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da raccolta di qualsiasi forma o dimensione manovrabili da impianti fissi a terra, come «trabucchi», «bilance», «quadre», e simili, salvo quanto stabilito nell'articolo seguente.
Il capo del compartimento marittimo, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, può stabilire le distanze minime da rispettare nella collocazione di detti impianti.
È consentito, altresì, salvo quanto stabilito nell'articolo che segue, l'impiego di altri tipi di reti da raccolta non fisse, manovrabili sia da terra che da navi.
Articolo 114 - Misura delle maglie delle reti.
Le reti da raccolta non possono essere composte da maglie di dimensioni inferiori a mm. 10.
Articolo 115 - Reti da lancio.
È consentito l'impiego di tutti i tipi di reti da lancio, come «giacchio», «sparviero», «rezzaglio» e simili, senza alcun limite di dimensione delle maglie.
Articolo 116 - Segnalazione degli attrezzi con ami.
I parangoli debbono essere muniti di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati tra loro non più di 500 metri.
Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo, con bandiera di giorno, e fanale di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.
Sezione VI
DELLE TONNARE, TONNARELLE E MUGGINARE
Articolo 117 - Distanze per l'impianto.
L'impianto di una tonnara, non può essere consentito se non a distanza di tre miglia marine sopra vento e di un miglio marino sottovento da altre preesistenti, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari. Tali distanze debbono essere osservate negli eventuali spostamenti di tonnare.
Rispetto alla tonnara calata fino a che essa rimane in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni del comma precedente.
Articolo 118 - Segnalazione delle tonnare.
La tonnara deve essere segnalata con barche o galleggianti ancorati al largo della sua parte centrale foranea.
Su tali barche devono essere collegati i seguenti segnali:
- di notte: due fanali disposti verticalmente e visibili per tutto il giro dell'orizzonte: rosso il superiore a non meno di 5 metri sul livello del mare, bianco l'inferiore, a non meno di 2 metri dal superiore, con portata luminosa, per entrambi, non inferiore alle due miglia;
- di giorno: due palloni, il superiore rosso e l'inferiore bianco, alzati al posto dei fanali predetti e visibili alla distanza non inferiore a due miglia.
Articolo 119 - Limitazioni per altre attività di pesca.
Durante il periodo di funzionamento della tonnara, sia di corsa che di ritorno, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di tre miglia sopravento e di un miglio sottovento dalla tonnara stessa, salvo che i proprietari o i concessionari abbiano diritto a maggiori distanze in forza di titoli particolari.
È altresì vietato l'esercizio di qualsiasi altra forma di pesca nella zona di tre miglia verso l'alto mare dal punto più foraneo di ciascuna tonnara.
Articolo 120 - Tonnarelle.
Durante il periodo di funzionamento della tonnarella è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 500 metri sopravento e di 200 metri sottovento dalla tonnarella stessa, salvo le maggiori distanze cui i proprietari o i concessionari abbiano diritto in forza di titoli particolari.
È altresì vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca nella zona di 500 metri verso l'alto mare, misurata dal punto più foraneo di ciascuna tonnarella.
Le distanze indicate nei commi che precedono sono raddoppiate per la pesca esercitata con fonti luminose.
Articolo 121 - Mugginare.
Durante il periodo di funzionamento della mugginara, è vietato l'esercizio di ogni altra forma di pesca a distanza minore di 100 metri dalla mugginara stessa.
Per quanto non espressamente disposto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo che precede.
Articolo 122 - Rinvio.
Per l'impianto e la segnalazione delle tonnarelle e delle mugginare si applicano le norme relative alle tonnare.
Capo III
DELLE PESCHE SPECIALI
Sezione I
DELLA PESCA DEL CORALLO
Articolo 123 - Denunzia di scoperta.
La denuncia della scoperta di un nuovo banco di corallo, ai sensi dell'art. 16 della legge: deve essere presentata all'ufficio marittimo più prossimo alla zona di scoperta e deve indicare le generalità del denunziante, la data di scoperta del banco, nonché l'ubicazione e l'estensione approssimativa di esso.
Articolo 124 - Stagione di pesca.
La stagione di pesca del corallo coincide con l'anno solare.
Sezione II
DELLA PESCA DEL NOVELLAME
Articolo 125 - Novellame per allevamento.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nonché il commercio ed il trasporto di esso.
L'imprenditore per ottenere il permesso deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione indicando oltre quanto richiesto nei numeri 1), 2), e 4) dell'art. 74, il periodo di tempo e le zone in cui intende effettuare la pesca, i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame, nonché l'elenco dei pescatori addetti.
Il permesso è rilasciato sul modello approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, e deve contenere le indicazioni previste nel comma che precede.
Ogni successiva variazione deve essere annoverata nel permesso su istanza dell'imprenditore dall'autorità marittima.
Articolo 126 - Novellame per consumo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, nelle forme e con le modalità indicate nell'articolo precedente, può autorizzare la pesca professionale, la detenzione, il trasporto e il commercio del novellame di anguilla (ceca) e di sarda (bianchetto) per un tempo, non superiore a due mesi, compreso nel periodo dal 1º dicembre al 30 aprile di ciascun anno (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. unico, d.p.r. 10 ottobre 1977, n. 920.
Articolo 127 - Attrezzi consentiti.
L'impiego degli attrezzi per la pesca del novellame è consentito solo per il periodo di validità della relativa autorizzazione.
Sezione III
DELLA PESCA SUBACQUEA
Articolo 128 - Esercizio della pesca subacquea professionale.
La pesca subacquea professionale è consentita esclusivamente a coloro che sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo e può esercitarsi soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca o per la raccolta di corallo e molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, ed apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 128/bis - Esercizio della pesca subacquea sportiva.
La pesca subacquea sportiva è consentita soltanto in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione. Di questi ultimi è consentita l'utilizzazione solo per finalità diverse dalla pesca.
Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli o molluschi.
È consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea, o mezzi simili, di apparecchi di respirazione, fermo restando il divieto di servirsi di questi ultimi per l'esercizio della pesca subacquea (1).
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 129 - Limitazioni.
L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
a) a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
b) a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e alle reti da posta;
c) a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
d) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal capo del compartimento marittimo;
e) dal tramonto al sorgere del sole (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 130 - Segnalazione.
Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.
Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 131 - Limitazioni di uso del fucile subacqueo.
È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.
Sezione IV
DELLE ALTRE PESCHE
Articolo 132 - Pesca dei crostacei.
La pesca dell'aragosta (Palinarus elephas-P. vulgaris) è vietata dal 1º gennaio al 30 aprile.
La pesca dell'astice (Homarus gammarus-H. vulgaris) è parimenti vietata dal 1º gennaio al 30 aprile.
Articolo 133 - Pesca dei molluschi.
La pesca dei molluschi bivalvi è consentita senza limitazione di stagioni.
Le modalità della pesca di molluschi e, in particolare quella delle seppie (sepia sp.), mediante nasse, tramagli e gli altri attrezzi fissi, possono essere disciplinate dal capo del compartimento marittimo, sentito il parere della commissione consultiva locale per la pesca marittima (1).
(1) Vedi anche il d.m. 26 maggio 1979.
Articolo 134 - Pesca del pesce spada.
Sono vietati la pesca e il commercio allo stato fresco del pesce spada novello durante i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre (1) (2).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 9, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
(2) Vedi anche il d.m. 28 maggio 1979.
Sezione V
DELLA RACCOLTA DI VEGETAZIONE MARINA
Articolo 135 - Raccolta di fanerogame.
Alla raccolta delle fanerogame marine si applicano le disposizioni previste per la raccolta delle alghe stabilite dagli articoli 51 del codice della navigazione e 54 del relativo regolamento approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
Articolo 136 - Sfruttamento del banco.
Lo sfruttamento del banco di alghe e di fanerogame marine deve essere effettuato nei limiti della sua potenzialità.
Capo IV
DELLA PESCA SPORTIVA
Articolo 137 - Disciplina della pesca sportiva.
La pesca sportiva si esercita alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente capo; per quanto non espressamente previsto, si osservano le altre disposizioni sulla disciplina della pesca; in quanto applicabili.
Articolo 138 - Attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva.
Gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono:
a) coppo o bilancia;
b) giacchio o rezzaglio o sparviero;
c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi;
d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni;
e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
f) parangali fissi o derivanti; nasse (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 139 - Norma di comportamento.
È vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 metri da unità in attività di pesca professionale (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 11, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 140 - Limitazioni d'uso degli attrezzi.
L'uso degli attrezzi per la pesca sportiva è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri;
b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri;
c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo;
d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;
f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 12, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 141 - Autorizzazione all'uso di attrezzi non individuali.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 13, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 142 - Limitazione di cattura.
Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore.
Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 143 - Mezzi nautici per l'esercizio della pesca sportiva.
Nell'esercizio della pesca sportiva possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
Articolo 144 - Manifestazioni sportive.
Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza sono subordinate all'approvazione del capo del compartimento marittimo; a tal fine viene emanata apposita ordinanza, nella quale sono approvati il programma e la disciplina delle manifestazioni e delle gare e sono stabilite norme atte ad assicurarne il regolare svolgimento.
Le limitazioni previste dall'art. 142 non si applicano ai partecipanti alle manifestazioni sportive (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 16, d.p.r. 18 marzo 1983, n. 219.
TITOLO IV
DELL'IMMISSIONE DEI RIFIUTI
Articolo 145 - Autorizzazione.
L'immissione nelle acque marittime di rifiuti di lavorazione industriale o provenienti da servizi pubblici, in qualsiasi modo effettuata, è subordinata all'autorizzazione del capo del compartimento marittimo.
Articolo 146 - Domanda di autorizzazione.
La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione della natura dei rifiuti e del luogo in cui si intende effettuare l'immissione.
Alla domanda deve essere allegata una relazione tecnica indicante la natura dell'attività che dà origine all'immissione, gli eventuali processi di lavorazione e le sostanze lavorate, l'entità e l'ubicazione degli scarichi ed ogni altro elemento atto ad identificare la natura chimica e fisica dei rifiuti.
Sono dispensati dalla presentazione delle domande coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono autorizzati alla immissione dei rifiuti in base alle disposizioni anteriormente vigenti, salvo quanto disposto dal successivo art. 149.
Articolo 147 - Istruttoria.
Il capo del compartimento marittimo prima di rilasciare l'autorizzazione deve chiedere il parere di uno degli istituti indicati nell'art. 27 del presente regolamento; nei casi di particolare complessità deve essere richiesto il parere del laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca.
Articolo 148 - Condizioni per l'autorizzazione.
L'autorizzazione è subordinata all'apprestamento degli accorgimenti tecnici necessari ad assicurare l'eliminazione e la neutralizzazione di eventuali sostanze inquinanti.
Articolo 149 - Nuove autorizzazioni.
L'autorizzazione va richiesta altresì per gli ampliamenti degli impianti o le variazioni dei processi di lavorazione che siano tali da modificare qualitativamente e quantitativamente le sostanze di rifiuto.
Articolo 150 - Verifica.
Il capo del compartimento nel rilasciare l'autorizzazione fissa un termine non superiore a sei mesi per la verifica del sistema di depurazione delle sostanze inquinanti.
Qualora appaia indispensabile l'adozione di ulteriori accorgimenti, il capo del compartimento invita l'interessato a provvedervi, fissando all'uopo un termine.
Trascorso inutilmente tale termine, l'interessato decade dall'autorizzazione.
Articolo 151 - Ispezioni.
L'autorità marittima può disporre in qualsiasi momento ispezioni al fine di controllare la persistenza delle condizioni stabilite negli articoli precedenti.
Articolo 152 - Revoca.
L'autorizzazione viene revocata quando per cause sopravvenute, ancorché indipendenti dall'attività esercitata, i rifiuti inquinino le acque e non sia comunque possibile eliminare l'inquinamento, attraverso gli accorgimenti di cui agli articoli 148 e 150.
Articolo 153 - Spese.
Le spese di istruttoria, e quelle inerenti a visite, ricognizioni e verifiche ed ogni altra spesa dipendente dalla domanda di autorizzazione sono a carico del richiedente, il quale deve eseguire, all'atto della presentazione della domanda, un deposito in numerario presso la cassa dell'ufficio del compartimento nella misura da questo stabilita, in relazione alla presumibile entità delle spese.
TITOLO V
DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI POLIZIA
Articolo 154 - Personale civile del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Ai sensi e agli effetti dell'articolo 21 della legge, il Ministero dei trasporti e della navigazione provvede a indicare, con proprio decreto, i dipendenti civili dell'Amministrazione centrale e periferica della marina mercantile incaricati dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nel detto articolo.
Articolo 155 - Distintivo di riconoscimento.
Il personale civile della marina mercantile incaricato dei compiti di sorveglianza e di accertamento previsti nell'art. 21 della legge e gli agenti giurati nominati ai sensi dell'art. 22 della legge stessa, sono muniti di apposito distintivo, stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro per l'interno.
Articolo 156 - Impiegati di nuova nomina.
Gli impiegati civili del Ministero dei trasporti e della navigazione partecipano ad un corso di qualificazione tecnico-giuridico sulla pesca entro tre anni dall'entrata in servizio, sostenendo al suo termine una prova d'idoneità.
La durata e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.
Allegato unico
ALLEGATI
(Omissis).
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Antonio Raffone |