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Disciplina della pesca del riccio di mare. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 20. IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima e in particolare l'art. 32 che consente al Ministro di emanare norme anche in deroga alle discipline regolamentari; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968, n. 1639, e in particolare l'art. 2 che definisce quali prodotti della pesca anche gli organismi viventi; Ritenuta la necessità di regolamentare la disciplina della pesca del riccio di mare appartenente alla famiglia degli echinodermi, organismo vivente marino sottoposto attualmente a un prelievo indiscriminato sia da parte dei pescatori professionali che da parte dei pescatori sportivi; Tenuto conto che numerose capitanerie di porto hanno segnalato che tale pesca avviene in modo indiscriminato; Considerato che diverse associazioni di protezione ambientale hanno segnalato l'opportunità di una regolamentazione di siffatta pesca; Considerato che il laboratorio di biologia marina ed acquario della provincia di Bari è stato incaricato di effettuare uno studio in materia, mediante un apposito gruppo di lavoro comprendente esperti del laboratorio di biologia marina e pesca di Fano dell'Università di Bologna e del dipartimento di biologia animale ed ecologia dell'Università di Cagliari; Viste le conclusioni del suddetto studio che hanno confermato la necessità di regolamentare la pesca del riccio di mare al fine di tutelarne la specie; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima nella seduta dell'11 ottobre 1994 che ha approvato all'unanimità il documento conclusivo del gruppo di lavoro di cui sopra; Decreta: 1. Oggetto e sfera di applicazione. 1. È consentita la pesca professionale del riccio di mare con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da raccolta: asta a specchio e rastrello. 2. I pescatori subacquei professionali di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 possono effettuare la pesca di cui al comma 1 in immersione e solo manualmente. 3. La pesca di cui al comma 1 è altresì consentita ai pescatori sportivi in apnea solo manualmente. 2. Limiti di cattura. 1. Il pescatore professionale non può catturare giornalmente più di mille esemplari. 2. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente più di cinquanta esemplari. 3. Diametro minimo di taglia. 1. La taglia minima di cattura del riccio di mare non può essere inferiore a 7 centimetri di diametro totale compresi gli aculei. 4. Limiti temporali. 1. La pesca professionale e sportiva del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno. 5. Sanzioni. 1. Chiunque violi le disposizioni del presente decreto è punito ai sensi degli articoli 15, lettera a), e 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (2). Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2) Riportata al n. B/IV. |
Antonio Raffone |